Legge sull'asilo

Disegno

(LAsi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «centro di registrazione e procedura» e «centri di registrazione e procedura» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centro della Confederazione», rispettivamente «centri della Confederazione».

Art. 3 cpv. 3 Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati.

3

Art. 6

Norme procedurali

Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.

Art. 8 cpv. 1 lett. b e f Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:

1

1 2 3 4 5 6

FF 2014 6917 RS 142.31 RS 0.142.30 RS 172.021 RS 173.32 RS 173.110

2013-0811

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b.

consegnare i documenti di viaggio e d'identità;

f.

sottoporsi a un esame medico ordinato dall'UFM (art. 26a).

Art. 12

Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone

La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all'ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuti dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo rappresentante ne hanno conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l'invio ritorni al mittente come non recapitabile.

1

Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l'autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.

2

In casi adeguati, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.

3

Art. 12a

Notificazione e recapito nei centri della Confederazione

Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l'asilo è entrato in clandestinità, la notificazione e il recapito sono retti dall'articolo 12.

1

Se al richiedente l'asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest'ultimo informa il rappresentante legale designato.

2

Se al richiedente l'asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, la notificazione delle decisioni o il recapito delle comunicazioni sono fatte al richiedente stesso. Un procuratore designato dal richiedente l'asilo è informato senza indugio dell'avvenuta notificazione o dell'avvenuto recapito.

3

La notificazione orale e la motivazione sommaria sono rette dall'articolo 12 capoverso 3.

4

Art. 13

Notificazione e recapito nell'ambito della procedura all'aeroporto e in casi urgenti

Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d'asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21­23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l'autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3 PA7. La notificazione è comunicata al procuratore.

1

7

RS 172.021

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2

Alla procedura all'aeroporto si applica per analogia l'articolo 12a.

In altri casi urgenti, l'UFM può autorizzare un'autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all'estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.

3

Art. 16 cpv. 1 e 3 Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l'asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.

1

3

L'UFM può derogare alla disposizione di cui al capoverso 2 se: a.

il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;

b.

in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;

c.

il richiedente l'asilo è assegnato da un centro della Confederazione a un Cantone con un'altra lingua ufficiale.

Art. 17 cpv. 3 e 4 Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati sono difesi:

3

4

a.

nei centri della Confederazione e all'aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;

b.

dopo l'attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia nominata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.

Abrogato

Art. 19 cpv. 1­3 La domanda d'asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero, all'atto dell'entrata in Svizzera presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 2.

1

1bis Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.

2

e 3 Abrogati

Art. 20 Abrogato

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Art. 21 cpv. 1 Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera o dopo l'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese. È fatto salvo l'articolo 24a capoverso 2.

1

Art. 22 cpv. 3bis, 4 e 6 3bis Al richiedente l'asilo che presenta una domanda d'asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f­102k.

La decisione relativa al rifiuto dell'entrata e all'assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

4

L'UFM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l'ulteriore procedura all'aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 36 e 37.

6

Art. 23 cpv. 2 La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l'UFM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.

2

Titolo prima dell'articolo 24

Sezione 2a: Centri della Confederazione Art. 24 1

Centri della Confederazione

La Confederazione istituisce centri gestiti dall'UFM.

I richiedenti l'asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d'asilo:

2

a.

nella procedura celere, fino alla concessione dell'asilo, fino alla decisione d'ammissione provvisoria o fino alla partenza;

b.

nella procedura Dublino, fino alla partenza;

c.

nella procedura ampliata, fino all'attribuzione al Cantone.

Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l'asilo è attribuito a un Cantone.

3

La durata massima può essere debitamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d'asilo o di eseguire l'allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.

4

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L'attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d'asilo. La ripartizione e l'attribuzione sono rette dall'articolo 27.

5

Art. 24a

Centri speciali

L'UFM può collocare i richiedenti l'asilo che compromettono la sicurezza e l'ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l'esercizio regolare dei centri della Confederazione in centri speciali istituiti e gestiti dall'UFM o dalle autorità cantonali. In tali centri possono essere alloggiati alle stesse condizioni i richiedenti attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese proporzionalmente all'uso che ne fanno.

1

Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24; è eccettuato il deposito di una domanda d'asilo.

2

Art. 24b

Esercizio dei centri

L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l'esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.

2

Art. 24c

Utilizzo di breve durata di edifici e infrastrutture della Confederazione

Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti a breve termine, gli edifici e le infrastrutture della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l'alloggio di richiedenti l'asilo o per lo svolgimento di procedure d'asilo per al massimo un anno, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

1

2

Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare: a.

i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;

b.

le trasformazioni edilizie di esigua entità;

c.

le installazioni di importanza secondaria e non visibili dall'esterno quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;

d.

le costruzioni mobiliari di importanza secondaria rispetto agli edifici esistenti.

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Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un'interruzione di due anni; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all'articolo 55.

3

La Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

4

Art. 24d

Utilizzo di edifici e infrastrutture della Confederazione

Gli edifici e le infrastrutture della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d'asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio.

1

2

Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare: a. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture; b. le trasformazioni edilizie di esigua entità; c. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici; d. le costruzioni mobiliari.

Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio.

3

Art. 24e

Centri d'alloggio cantonali e comunali

I richiedenti l'asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24. Per l'alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d'ubicazione.

1

2

Il Cantone o il Comune d'ubicazione: a.

garantisce un alloggio, un'assistenza e un'occupazione adeguati;

b.

concede l'aiuto sociale e il soccorso d'emergenza;

c.

garantisce l'assistenza medica e l'istruzione scolastica di base per i bambini;

d.

adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.

Il Cantone o il Comune d'ubicazione può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.

3

La concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale.

4

Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d'ubicazione sussidi federali per l'indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al

5

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capoverso 2. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.

Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all'articolo 24.

6

Art 25a Abrogato Art. 26

Fase preparatoria

Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure.

1

Durante la fase preparatoria l'UFM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età (art. 17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente.

2

L'UFM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d'asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull'itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. Accerta con il richiedente se la domanda d'asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è organizzato il viaggio di ritorno.

3

Durante la fase preparatoria è effettuato il confronto dei dati secondo l'articolo 102abis capoversi 2 e 3 e presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.

4

L'UFM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

5

Art. 26a Articolo 26bis vigente Art. 26b

Procedura Dublino

La procedura Dublino ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l'asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino all'interruzione della procedura e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.

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Art. 26c

Procedura celere

Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere con l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l'articolo 36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.

Art. 26d

Procedura ampliata

Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che non è possibile una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, il richiedente è assegnato alla procedura ampliata e attribuito a un Cantone secondo l'articolo 27.

Art. 27 rubrica e cpv. 4 Ripartizione e attribuzione ai Cantoni Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento e per le quali la decisione sull'asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d'asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.

4

Art. 29 cpv. 1­4 L'UFM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.

1

Il richiedente può farsi accompagnare da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l'asilo.

2

3

L'audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.

4

Abrogato

Art. 30 Abrogato Art. 31a cpv. 4 Negli altri casi, l'UFM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.

4

Art. 37

Termini procedurali di prima istanza

Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla

1

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domanda di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/20038.

2 Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria.

Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni.

3

4 Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.

Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

5

6 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, l'UFM decide senza indugio e in via prioritaria.

Art. 43 cpv. 1 e 4 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un'attività lucrativa.

1

I richiedenti autorizzati a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o partecipanti a programmi d'occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.

4

Art. 45 cpv. 1 lett. c, 2 e 2bis 1

La decisione d'allontanamento indica: c.

i mezzi coercitivi;

Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni.

2

2bis Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

Art. 46 cpv. 1bis e 1ter 1bis Durante il soggiorno di un richiedente l'asilo in un centro della Confederazione l'esecuzione dell'allontanamento compete al Cantone d'ubicazione. Il Consiglio

8

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

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federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d'ubicazione.

In caso di domanda multipla ai sensi dell'articolo 111c, l'esecuzione dell'allontanamento e la concessione del soccorso d'emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d'asilo e d'allontanamento.

1ter

Art. 52 cpv. 2 Abrogato Art. 68 cpv. 3 Abrogato Art. 69 cpv. 1 Gli articoli 18, 19 e 21­23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.

1

Art. 72

Procedura

Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 1, 2a e 3 del capitolo 2. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.

Art. 75 cpv. 4 Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un'attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.

4

Art. 76 cpv. 5 Ai capoversi 2­4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.

5

Art. 78 cpv. 4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un'audizione secondo l'articolo 29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.

4

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Titolo prima dell'articolo 80

Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza Sezione 1: Concessione dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza e degli assegni per figli, nonché istruzione scolastica di base Art. 80

Competenza nei centri della Confederazione

La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d'ubicazione, l'assistenza sanitaria e l'istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l'adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81­83a si applicano per analogia.

1

L'UFM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato secondo le spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

2

L'UFM può convenire con il Cantone d'ubicazione che quest'ultimo stipuli l'assicurazione malattie obbligatoria. L'UFM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell'assicurazione malattie.

3

Il Cantone d'ubicazione organizza l'istruzione scolastica di base per i richiedenti l'asilo minorenni che soggiornano in un centro della Confederazione. La Confederazione può versare sussidi per l'istruzione scolastica di base. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l'indennizzo di spese uniche.

4

Art. 80a

Competenza nei Cantoni

I Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

Art. 82 cpv. 2bis 2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2.

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Art. 88 cpv. 1 e 3bis La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91­93b.

1

3bis Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.

Art. 91 cpv. 2ter e 4bis La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.

2ter

4bis Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d'ubicazione o con terzi incaricati.

Art. 93a

Consulenza per il ritorno

La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest'ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni.

1

L'UFM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

2

Art. 93b

Sussidi per la consulenza per il ritorno

La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l'informazione e la consulenza dei richiedenti l'asilo e delle persone allontanate. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l'indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l'indennizzo di spese uniche.

1

Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall'articolo 93 capoverso 4.

2

Art. 94 Abrogato

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Legge sull'asilo

Titolo prima dell'articolo 95a

Capitolo 6a: Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture della Confederazione Sezione 1: Disposizioni generali Art. 95a

Principio

Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o per espletare le procedure d'asilo necessitano dell'approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d'autorizzazione) se sono:

1

a.

edificati ex novo;

b.

modificati o destinati a tale nuovo scopo.

Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

2

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella procedura di approvazione va considerato il diritto cantonale, purché non limiti in maniera sproporzionata l'adempimento dei compiti relativi all'alloggio dei richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo.

3

L'approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull'ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio.

4

Art. 95b

Diritto d'espropriazione e diritto applicabile

L'acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all'alloggio di richiedenti l'asilo o all'espletamento di procedure d'asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all'espropriazione.

1

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, sussidiariamente, dalla legge federale del 20 giugno 193010 sull'espropriazione (LEspr).

2

Titolo prima dell'articolo 95c

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani Art. 95c

Avvio della procedura ordinaria di approvazione dei piani

La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all'autorità competente corredata della documentazione necessaria. Questa esamina la documentazione e, se del caso, chiede di completarla.

9 10

RS 700 RS 711

7053

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Art. 95d

Picchettamento

Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste.

1

Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all'autorità competente per l'approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.

2

Art. 95e

Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

L'autorità competente per l'approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi.

In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

1

La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

2

Il deposito pubblico dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42­44 LEspr11.

3

Art. 95f

Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un'indennità secondo l'articolo 31 LEspr12 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Art. 95g

Opposizione

Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte secondo le prescrizioni della PA13 o della LEspr14 può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

1

Entro il termine di deposito dei piani devono essere fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39­41 LEspr vanno presentate all'autorità d'approvazione.

2

3

I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione.

11 12 13 14

RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

7054

Legge sull'asilo

Art. 95h

Procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è retta dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199715 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 95i

Durata di validità

Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

1

L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

2

Per gravi motivi, l'autorità d'approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione.

3

Art. 95j 1

Procedura semplificata di approvazione dei piani

La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a.

progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b.

edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull'ambiente;

c.

edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

2

L'autorità d'approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità d'approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità d'approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

3

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

4

15

RS 172.010

7055

Legge sull'asilo

Titolo prima dell'articolo 95k

Sezione 3: Procedura di stima; immissione in possesso anticipata Art. 95k Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr16. Sono discusse soltanto le pretese annunciate.

1

L'autorità d'approvazione trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

2

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

3

Titolo prima dell'articolo 95l

Sezione 4: Procedura di ricorso Art. 95l La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2

I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Titolo prima dell'articolo 99a

Sezione 1a: Sistema d'informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi negli aeroporti Art. 99a cpv. 3 lett. b 3

MIDES contiene i dati personali seguenti: b.

verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri della Confederazione e negli aeroporti secondo gli articoli 22 capoverso 1 e 26 capoverso 3;

Art. 99b lett. d Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all'adempimento dei loro compiti: d.

16

i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all'articolo 24e responsabili dell'alloggio e dell'assistenza ai richiedenti l'asilo.

RS 711

7056

Legge sull'asilo

Titolo prima dell'articolo 102

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale, procedura di ricorso, riesame e domande multiple Sezione 1: Protezione giuridica nei centri della Confederazione Art. 102 f

Principio

I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.

1

L'UFM affida l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 a uno o più fornitori di prestazioni.

2

Art. 102g

Consulenza sulla procedura d'asilo

Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo hanno accesso alla consulenza in merito alla procedura d'asilo.

1

La consulenza comprende segnatamente l'informazione dei richiedenti l'asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d'asilo.

2

Art. 102h

Rappresentante legale

Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente.

1

Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo.

2

La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l.

3

La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe nessuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo.

4

5

I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k.

Art. 102i

Compiti del fornitore di prestazioni

Il fornitore di prestazioni di cui all'articolo 102f capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.

1

7057

Legge sull'asilo

Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l'asilo.

2

Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l'asilo.

3

Sono ammesse ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

4

Il fornitore di prestazioni e l'UFM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

5

Art. 102j

Partecipazione del rappresentante legale

L'UFM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell'audizione sui motivi d'asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale.

1

Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni dell'UFM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili.

2

Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel'abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinunci a pronunciarsi.

3

Art. 102k

Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale

Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti: 1

a.

l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo;

b.

la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all'audizione sui motivi d'asilo;

c.

la presentazione di un parere sulla bozza di decisione negativa sull'asilo;

d.

l'assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso;

e.

la difesa, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e all'aeroporto;

f.

in caso di passaggio alla procedura ampliata, l'informazione del consultorio giuridico da parte del rappresentante legale designato sullo stato della procedura oppure il proseguimento della rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi dell'articolo 102l.

7058

Legge sull'asilo

L'indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l'organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per una traduzione indipendente.

L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

2

Titolo prima dell'articolo 102l

Sezione 1a: Protezione giuridica dopo l'attribuzione ai Cantoni Art. 102l

Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata

Dopo l'attribuzione al Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un'audizione supplementare sui motivi d'asilo, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato.

1

2 Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per le attività di cui al capoverso 1. L'indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l'autorizzazione a esercitare l'attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso 1.

3

Titolo prima dell'articolo 102m

Sezione 1b: Gratuito patrocinio Art. 102m Su domanda del richiedente l'asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d'ufficio esclusivamente per ricorsi contro:

1

17

a.

decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44 nell'ambito della procedura ampliata;

b.

decisioni di revoca e di termine dell'asilo secondo gli articoli 63 e 64;

c.

la revoca dell'ammissione provvisoria per le persone del settore dell'asilo secondo l'articolo 84 capoversi 2 e 3 LStr17;

d.

decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.

RS 142.20

7059

Legge sull'asilo

Il capoverso 1 non si applica ai ricorsi presentati nell'ambito di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso 1, si applica l'articolo 65 capoverso 2 PA18.

2

3 Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l'asilo.

I capoversi 1­3 si applicano anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere o in procedura Dublino e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 102h. Lo stesso vale se il rappresentante legale designato rinuncia a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4).

4

Titolo prima dell'articolo 103:

Sezione 1c: Procedura di ricorso a livello cantonale Art. 108

Termini di ricorso

Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.

1

Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

2

Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

3

Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.

4

La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

5

Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.

6

Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA19.

7

18 19

RS 172.021 RS 172.021

7060

Legge sull'asilo

Art. 109

Termini d'evasione dei ricorsi

Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro 20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

1

Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 31a capoverso 4.

2

Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e all'articolo 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a.

3

I termini di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati.

4

Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 22 capoversi 2­4.

5

Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro 20 giorni.

6

7 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio.

Art. 110 cpv. 1, 3 e 4 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1, 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a e 111b.

1

Il termine di cui al capoverso 2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio.

3

I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto secondo l'articolo 22 capoversi 2­4.

4

Art. 110a Abrogato Art. 111 lett. d Abrogato Art. 111abis

Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze

Nell'ambito della procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo secondo l'articolo 31a adottate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confederazione, le misure

1

7061

Legge sull'asilo

istruttorie di cui all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi.

La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale.

2

Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.

3

Art. 111ater

Indennità alle parti

Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d'asilo ai sensi dell'articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l'asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l'articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 111b cpv. 1 La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto all'UFM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non ha luogo alcuna fase preparatoria.

1

Art. 111c cpv. 1 Le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non ha luogo alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all'articolo 31a capoversi 1­3.

1

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso 2.

1

Le procedure celeri e Dublino pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... ed espletate in virtù delle disposizioni esecutive relative all'articolo 112b capoversi 2 e 3 nella versione secondo la cifra I della legge federale

2

20

RS 173.32

7062

Legge sull'asilo

del 28 settembre 201221 sono rette dal corrispondente diritto applicabile prima dell'entrata in vigore della modifica.

Le domande d'asilo che non possono essere trattate nei centri della Confederazione sono rette dal diritto anteriore per al massimo due anni.

3

Le procedure di approvazione dei piani per la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture possono proseguire fino alla loro conclusione definitiva, se la domanda è stata presentata durante la durata di validità dell'articolo 95a capoverso 1 lettera a.

4

La durata massima di cui all'articolo 24d capoverso 1 può essere sfruttata completamente se il cambiamento di destinazione secondo l'articolo 24d capoverso 3 è annunciato durante la durata di validità dell'articolo 24d.

5

Le procedure di autorizzazione pendenti in prima istanza per la costruzione di edifici o infrastrutture che serviranno alla Confederazione per alloggiare richiedenti l'asilo o espletare procedure d'asilo proseguono secondo la procedura di cui al capitolo 6a.

6

IV

Disposizioni finali della modifica del ...

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'articolo 95a capoverso 1 lettera a si applica per dieci anni dopo la sua entrata in vigore.

3

4

L'articolo 24d si applica per cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

L'articolo 24c entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ...

5

21

RU 2012 5359

7063

Legge sull'asilo

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200522 sugli stranieri Art. 31 cpv. 3 Abrogato Art. 71b

Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

Lo specialista competente per l'esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l'adempimento dei loro compiti legali:

1

a. le autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione; b. i collaboratori dell'UFM responsabili per l'organizzazione centrale e il coordinamento dell'esecuzione coatta dell'allontanamento o dell'espulsione; c. lo specialista medico che, su incarico dell'UFM, assicura il monitoraggio medico sull'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione al momento della partenza.

2

Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 74 cpv. 2 Queste misure sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall'autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.

2

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 5 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

1

22

RS 142.20

7064

Legge sull'asilo

b.

incarcerare lo straniero se: 3. indizi concreti fanno temere ch'egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'articolo 90 della presente legge e l'articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi23, 5. la decisione d'allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l'esecuzione dell'allontanamento è presumibilmente attuabile,

Art. 80 cpv. 1 e 2bis La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione.

1

2bis Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l'adeguatezza della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numeri 5 e 6 sono esaminate da un'autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

Art. 86 cpv. 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80a­84 LAsi24 concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

1

Art. 87 cpv. 1 lett. b e d, cpv. 3 e 4 1

La Confederazione versa ai Cantoni: b.

per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l'articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;

d.

per ogni apolide secondo l'articolo 31 capoverso 1, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.

3

La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.

4

23 24

RS 142.31 RS 142.31

7065

Legge sull'asilo

Art. 126c

Disposizioni transitorie della modifica del ... della LAsi

Per i richiedenti l'asilo la cui domanda d'asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.

1

Le procedure pendenti di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bis, 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b, 111 lettera d della legge sull'asilo nella versione anteriore.

2

2. Legge federale del 20 dicembre 194625 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 93bis

Informazione dell'Ufficio federale della migrazione

L'Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell'asilo e degli stranieri comunicatigli dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.

1

Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l'Ufficio centrale di compensazione lo comunica d'ufficio all'UFM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.

2

La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall'Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.

3

3. Legge federale del 20 giugno 200326 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 1 cpv. 2 Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104­107, 110 e 111a­111i della legge federale del 16 dicembre 200527 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96­99, 102­ 102abis e 102b­102e della legge del 26 giugno 199828 sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 201429 sulla cittadinanza (LCit).

2

25 26 27 28 29

RS 831.10 RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

7066