Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20142, decreta: Art. 1
Divieto
I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati: a.
il gruppo «Al-Qaïda»;
b.
il gruppo «Stato islamico»;
c.
i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato.
Art. 2
Disposizioni penali
Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1
È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3.
2
Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 1 e 2 sottostanno alla giurisdizione federale.
3
Art. 3
Confisca di valori patrimoniali
Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale4 relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.
1 2 3 4
RS 101 FF 2014 7709 RS 311.0 RS 311.0
2014-2993
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Legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate
Art. 4
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
1
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2018.
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