Termine di referendum: 10 luglio 2014
Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) Modifica del 21 marzo 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 6 settembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 23 ottobre 20132, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 16
Sezione 1a: Compensazione dei rischi Art. 16 Principio 1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all'istituzione comune (art. 18).
Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall'istituzione comune.
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Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.
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Il rischio di malattia elevato è definito dall'età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.
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1 2 3
FF 2013 6733 FF 2013 7221 RS 832.10
2013-2336
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Art. 17
Elementi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi
Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell'effettivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).
1
Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbilità stabiliti dal Consiglio federale sono calcolate sulla base della situazione esistente nell'anno civile precedente l'anno della compensazione.
2
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbilità per il calcolo della compensazione dei rischi.
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Art. 17a
Esecuzione
L'istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.
1
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l'aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbilità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un'analisi dell'efficacia.
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Il Consiglio federale disciplina: a.
la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi rimunerativi;
b.
il risarcimento del danno;
c.
il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.
Art. 62 cpv. 3, terzo periodo ... È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 1617a.
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Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) Abrogate
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014
Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 1° aprile 20144 Termine di referendum: 10 luglio 2014
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FF 2014 2597
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