Termine di referendum: 15 gennaio 2015
Legge sull'asilo (LAsi) Modifica del 26 settembre 2014 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 20141, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Art. 31a cpv. 1 lett. f 1
Di norma l'UFM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: f.
può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
Art. 31b
Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento degli Stati Dublino
Il richiedente oggetto di una decisione negativa in materia di asilo e di una decisione di allontanamento passata in giudicato, prese da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), può essere allontanato direttamente nel suo Stato d'origine o di provenienza, conformemente alle condizioni della direttiva 2001/40/CE3, se:
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a.
lo Stato Dublino competente non esegue per lungo tempo allontanamenti verso lo Stato d'origine o di provenienza del richiedente; e
b.
verosimilmente l'allontanamento dalla Svizzera può essere eseguito celermente.
L'UFM sollecita presso le autorità competenti dello Stato Dublino interessato le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e prende gli accordi del caso.
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FF 2014 2935 RS 142.31 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
2013-1943
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Legge sull'asilo
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 7 ottobre 20144 Termine di referendum: 15 gennaio 2015
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