Decisione concernente il gioco automatico Hot Time (512-007) La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 26 febbraio 2014: 1.

Il gioco automatico Hot Time (512-007) č qualificato come apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG, la cui gestione č vietata al di fuori delle case da gioco concessionarie.

2.

In merito ai costi della decisione incidentale, Schüpbach & Gös Automaten GmbH e Stefan Harangozo devono sopportare ciascuno la somma pari a 614 franchi, C. Bopp GmbH e Christian Bopp ciascuno la somma pari a 1109 franchi, con responsabilitŕ solidale per i costi complessivi pari a 3446 franchi.

3.

Per quanto concerne i costi della decisione finale, Schüpbach & Gös Automaten GmbH e Stefan Harangozo devono sopportare ciascuno la somma pari a 2453.35 franchi, C. Bopp GmbH, Christian Bopp, Stephan Frédéric Regli e Roland Johannes Lipscher devono sopportare ciascuno una quotaparte pari a 2297.10 franchi, tutte le parti con responsabilitŕ solidale per le spese complessive pari a 14 095.10 franchi.

4.

Al ricorso contro la cifra 1 della presente decisione č tolto l'effetto sospensivo secondo l'articolo 55 PA.

5.

Questa decisione č comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica a: ­ Schüpbach & Gös Automaten GmbH, Würenloserstrasse 2, 8956 Killwangen ­ Stefan Harangozo, Römerstrasse 4, 5400 Baden ambedue rappresentati dall'avvocato Flurin Turnes, Neugasse 35, 9000 San Gallo ­ C. Bopp GmbH, Zederstrasse 11, 5430 Wettingen ­ Christian Bopp, Zederstrasse 11, 5430 Wettingen ambedue rappresentati dall'avvocato Dr. René Müller, Stapferstrasse 2, casella postale, 5201 Brugg ­ Stephan Frédéric Regli, Bifangstrasse 78, 5430 Wettingen ­ Roland Johannes Lipscher, Norbertstrasse 11, D-50670 Köln

La presente decisione puň essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

11 marzo 2014 2014-0508

Commissione federale delle case da gioco 1815