14.070 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni del 19 settembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva l'Accordo aggiuntivo del 10 aprile 2014 che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio è stata firmata il 28 agosto 1978 e da allora non è mai stata oggetto di revisione.

A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di cambiare la politica in materia di convenzioni della Svizzera, il Belgio e la Svizzera hanno avviato negoziati per completare la Convenzione con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. La Convenzione vigente non contiene infatti disposizioni sullo scambio d'informazioni. L'assistenza amministrativa in ambito fiscale si limita perciò a scambiare le informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e a lottare contro gli abusi.

L'Accordo aggiuntivo inserisce nella Convenzione una clausola relativa allo scambio di informazioni a fini fiscali conforme allo standard internazionale e la adegua in numerosi altri punti alla politica in materia di convenzioni dei due Paesi e al testo del Modello OCSE. Sono state in particolare rivedute l'esenzione fiscale alla fonte di dividendi e interessi versati a istituzioni di previdenza e alle banche centrali dei due Stati e di dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 10 per cento detenuti da una società per almeno un anno.

L'Accordo aggiuntivo è stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 2014.

I Cantoni e le cerchie interessate dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione di questo Accordo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali concernenti lo sviluppo della politica in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'OCSE, poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Essa mira principalmente a una chiara ripartizione delle competenze in materia d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli del regime fiscale applicato nel nostro Paese e il suo riconoscimento internazionale. Infatti, in mancanza di tale legittimazione, anche la migliore delle soluzioni svizzere perderebbe la sua attrattiva.

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Situazione iniziale, andamento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio1 (di seguito «CDI-BE») è stata firmata a Berna il 28 ottobre 1978 e da allora non è mai stata oggetto di revisione.

La Svizzera, dopo la decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, e poco tempo dopo il Belgio, hanno tolto la riserva concernente lo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione elaborato dall'OCSE (di seguito «Modello OCSE»). I due Stati contraenti hanno quindi convenuto di completare la CDI-BE vigente con una disposizione conforme all'articolo 26 del Modello OCSE. La Convenzione in vigore non contiene infatti disposizioni sullo scambio d'informazioni.

Conformemente alla prassi svizzera in materia, l'assistenza amministrativa in materia fiscale secondo la Convenzione in vigore si limita perciò a scambiare le informazioni necessarie per la corretta applicazione della Convenzione e a lottare contro gli abusi. Vista l'anzianità della vigente CDI-BE, le delegazioni hanno convenuto di procedere a un'ampia revisione concludendo un Accordo aggiuntivo che modifica la Convenzione.

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RS 0.672.917.21

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La nuova CDI-BE contiene ora una clausola relativa allo scambio di informazioni a fini fiscali conforme allo standard internazionale ed è stata aggiornata in numerosi altri punti per corrispondere alla politica in materia di convenzioni dei due Paesi e al testo del Modello OCSE.

L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE è stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 2014.

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Valutazione

Secondo la CDI-BE in vigore i dividendi sono sottoposti a un'imposta residua generale del 15 per cento e i dividendi pagati a una società che detiene per almeno un anno almeno il 25 per cento della società che paga i dividendi a un'imposta residua del 10 per cento. L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE esenta ora dall'imposta alla fonte i dividendi versati a una società che detiene per almeno un anno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi e i dividendi pagati a istituzioni di previdenza degli Stati contraenti. Per quanto concerne gli interessi, l'Accordo aggiuntivo amplia l'esenzione nello Stato della fonte agli interessi versati a istituzioni di previdenza, agli Stati contraenti e agli interessi pagati a motivo di un prestito di qualsiasi natura. L'esenzione dei diritti di licenza dall'imposta alla fonte prevista dalla CDI-BE è mantenuta. Queste nuove regole favoriscono gli investimenti e gli scambi economici tra i due Paesi.

Allo scopo di lottare contro gli abusi è stata adottata una nuova disposizione secondo cui i vantaggi della CDI-BE non sono accordati a persone residenti di uno Stato contraente che riversano almeno la metà dei redditi oggetto dei vantaggi della Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente a persone che non sono residenti del primo Sato contraente. Queste persone possono provare che le parti non hanno come obiettivo principale di trarre profitto dalla CDI-BE. Questa disposizione permette di lottare contro gli abusi senza ostacolare le attività economiche legali.

Per gli utili realizzati al momento dell'alienazione di parti di società immobiliari, il diritto di imposizione compete ora allo Stato in cui è situato l'immobile. I Cantoni possono esercitare in questo modo il loro diritto di imposizione al momento di un trasferimento economico.

Le pensioni sono ora imponibili nello Stato della fonte. Per la Svizzera questa soluzione presenta due vantaggi: lo sgravio dell'onere di lavoro amministrativo e l'aumento della base imponibile.

L'Accordo aggiuntivo che modifica la CDI-BE prevede anche una nuova clausola arbitrale. Questa disposizione permette di aumentare la certezza del diritto per evitare qualsiasi imposizione contraria alla Convenzione.

Infine, la nuova disposizione sullo scambio di informazioni soddisfa le esigenze dello standard
internazionale vigente in materia.

Il presente Accordo aggiuntivo offre un risultato equilibrato che rafforzerà lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE.

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Commento ai singoli articoli dell'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE

Sia sul piano formale che su quello materiale l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE segue il Modello OCSE e la politica svizzera in materia di convenzioni. Di seguito vengono commentate soltanto le disposizioni che derogano a questi ultimi nonché alla Convenzione in vigore.

Titolo e ingresso dell'Accordo aggiuntivo Una componente del federalismo belga vuole che le Regioni e le Comunità si ripartiscano le competenze pubbliche con lo Stato federale. Di conseguenza, visto che l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE ha delle ripercussioni sulle imposte delle Regioni e delle Comunità belghe, esso è sottoposto alla loro approvazione. La partecipazione delle Regioni e delle Comunità non rimette tuttavia in causa il carattere bilaterale del trattato e nemmeno che l'Accordo sia concluso tra due soggetti di diritto internazionale, ovvero la Svizzera e il Belgio.

Art. I dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 2 della CDI-BE (Imposte) L'elenco delle imposte belghe è aggiornato. Il Belgio riscuote attualmente l'imposta sulle persone giuridiche e l'imposta delle società secondo una tariffa scaglionata e un'aliquota massima del 33,99 per cento, contributo di crisi del 3 per cento incluso.

Il Belgio riscuote inoltre l'imposta delle persone fisiche secondo una tariffa progressiva la cui aliquota è limitata al 50 per conto per i redditi uguali o superiori a 37 330 euro. Infine, il Belgio riscuote l'imposta dei non-residenti secondo le tariffe delle imposte appena citate e applicabili alle persone fisiche e giuridiche residenti.

L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE non menziona più la partecipazione eccezionale e temporanea di solidarietà siccome non è più riscossa.

Art. III dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 4 della CDI-BE (Residenza) Il paragrafo 1 di questa disposizione è ora redatto secondo il testo del Modello OCSE. L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE permette dunque di sopprimere la qualità di residente, espressamente prevista dalla Convenzione in vigore, delle società di persone di diritto svizzero e di società di diritto belga che hanno scelto l'imposizione dei loro utili secondo le regole applicabili alle persone fisiche.

Come attualmente, non è considerata residente di uno Stato contraente la persona fisica non assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente di cui essa sarebbe residente,
secondo le disposizioni generali della Convenzione, per tutti i redditi generalmente imponibili conformemente alla legislazione fiscale di detto Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.

Nel Protocollo alla CDI-BE è stabilito che lo Stato contraente, una sua suddivisione politica o un suo ente locale nonché qualsiasi istituzione di previdenza definita dalla Convenzione o qualsiasi organizzazione costituita e gestita per fini religiosi, caritatevoli, scientifici, sportivi, culturali o educativi situata nello Stato contraente è considerata residente dello Stato contraente (n. 2). Questa disposizione serve a precisare che tutte le istituzioni hanno la qualità di residente, anche se beneficiano di un'esenzione fiscale generale. Nel diritto svizzero, anche in assenza di una tale disposizione, queste istituzioni sono considerate residenti ai fini delle convenzioni per evitare le 7071

doppie imposizioni, malgrado siano esentate all'imposta per via degli scopi perseguiti.

Art. IV dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 7 della CDI-BE (Utili delle imprese) Larticolo 7 è stato redatto secondo il testo in vigore del Modello OCSE. Questa disposizione iscrive il metodo autorizzato dall'OCSE («Authorized OECD Approach», AOA) nella CDI-BE. Secondo questo metodo, l'imposizione degli utili delle stabili organizzazioni è trattata in larga misura come quella delle imprese indipendenti. L'attribuzione degli utili segue i principi dell'impostazione dei prezzi di trasferimento definiti per le imprese associate. Il risultato globale dell'impresa (perdite o profitti) non può più essere semplicemente diviso tra le sue parti, ma il risultato di ogni parte dell'impresa deve essere determinato separatamente. Il risultato finale è la somma delle perdite e dei profitti delle parti dell'impresa e deve corrispondere al suo risultato globale. Ad esempio, questo metodo permette che una stabile organizzazione realizzi un profitto mentre l'impresa nella sua globalità registri una perdita o viceversa.

Il paragrafo 1 resta invariato dal punto di vista materiale. Il paragrafo 2 stabilisce il principio di piena concorrenza. Contrariamente alla norma vigente, la nuova diposizione prevede che le relazioni commerciali interne tra la sede principale e la stabile organizzazione siano prese in considerazione. Ad esempio le prestazioni fornite in maniera centralizzata dalla sede principale alle stabili organizzazioni (ad es. gestione del personale o il servizio giuridico) devono dunque essere compensate ai fini fiscali come se fosse un fornitore di prestazioni esterno, sebbene dal punto di vista del diritto civile e ai fini del bilancio commerciale non vi sia alcun rapporto di prestazioni.

Il paragrafo 3 concerne la cosiddetta controrettifica nello Stato della sede principale rispettivamente della stabile organizzazione, nel caso in cui non sia rispettato il principio della piena concorrenza di cui al paragrafo 2. Lo Stato della sede effettua l'aggiustamento soltanto se considera che l'aggiustamento iniziale è fondato per quanto concerne il principio e l'ammontare. Secondo la relativa prassi svizzera, in caso di disaccordo, l'aggiustamento iniziale e la controrettifica saranno sempre oggetto di una procedura
amichevole ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione.

I paragrafi 4­6 dell'articolo 7 della CDI-BE non sono stati ripresi nella corrispondente disposizione dell'Accordo aggiuntivo. La ripartizione proporzionale degli utili delle imprese praticata in Svizzera tra i Cantoni non è più in uso sul piano internazionale da diversi anni. Di conseguenza, la soppressione di questi paragrafi non comporta ripercussioni materiali. Il principio contenuto nel vigente paragrafo 7 della CDI-BE e nel presente paragrafo 4 dell'articolo 7 dell'Accordo aggiuntivo conferma che le disposizioni speciali di attribuzione degli altri articoli Convenzione hanno la precedenza sulla norma degli utili delle imprese.

Art. VI, VII e VIII dell'Accordo aggiuntivo concernenti gli articoli 10, 11 e 12 della CDI-BE (Dividendi, Interessi, Diritti di licenza) Secondo il suo diritto il Belgio preleva un'imposta alla fonte del 25 per cento sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza.

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Larticolo 10 (Dividendi) della CDI-BE prevede senza eccezioni che i dividendi siano sottoposti a un'imposta residua generale del 15 per cento e al 10 per cento di imposta residua i dividendi pagati a una società che detiene un anno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi. L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE prevede ora che i dividendi da partecipazioni dirette di almeno il 10 per cento del capitale di una società, detenute per almeno un anno senza interruzioni, sono imponibili soltanto nello Stato di residenza della società beneficiaria (art. 10 par. 2 lett. a).

Il diritto di imposizione esclusivo dello Stato della residenza del beneficiario effettivo dei dividendi si estende ai dividendi pagati a un'istituzione di previdenza, a condizione che questi dividendi non provengano dall'esercizio di un'attività d'impresa dell'istituzione di previdenza o per il tramite di un'impresa associata nonché ai dividendi pagati alle banche nazionali dei due Stati contraenti (art. 10 par. 2 lett. b dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione). L'istituzione di previdenza esercita un'attività d'impresa se questa attività, dal punto di vista dell'intensità e dei rischi che comporta, non è necessaria alla gestione ordinaria degli averi di previdenza. Secondo la definizione inserita nel Protocollo che completa la CDI-BE, le istituzioni del primo, del secondo pilastro e del pilastro 3a sono considerate istituzioni di previdenza se sono controllate dalle autorità (n. 2).

Per quanto concerne l'imposta alla fonte degli interessi (art. 11), l'aliquota residua del 10 per cento viene mantenuta ma l'elenco delle eccezioni viene ampliato (art. 11 par. 3). Sono ora esenti da imposta alla fonte gli interessi pagati agli Stati contraenti, una sua suddivisione politica, ente locale o ente pubblico oppure alle istituzioni di previdenza, a condizione che questi interessi non provengano dall'esercizio di un'attività d'impresa dell'istituzione di previdenza o per il tramite di un'impresa associata. Si rinvia alla spiegazione all'articolo 10 (Dividendi) per quanto riguarda la nozione di attività d'impresa delle istituzioni di previdenza qualificate. Sono ora esentate dall'imposta alla fonte anche gli interessi pagati a motivo di un prestito di qualsiasi natura o di un credito approvato da un'impresa dello Stato
contraente a un'impresa dell'altro Stato contraente, il Protocollo alla CDI-BE precisa che le banche sono considerate come imprese di uno Stato contraente (n.1).

Per quanto concerne i diritti di licenza (art. 12), il diritto di imposizione esclusivo della residenza è mantenuto. Tuttavia l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE va oltre la definizione attualmente fornita al paragrafo 2 e la adegua in ampia misura al testo dell'articolo 12 del Modello OCSE. Le rimunerazioni pagate o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che non costituiscono più dei diritti di licenza.

Art. IX dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 13 della CDI-BE (Guadagni da capitali) Questo articolo è completato da un nuovo paragrafo 4. Come in altre convenzioni svizzere contro le doppie imposizioni e nel Modello OCSE, esso prevede che i guadagni che il residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui patrimonio consiste, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento in beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. La Svizzera in tal caso, in qualità di Stato di residenza dell'alienante, esenta tali guadagni solo se la loro imposizione in Belgio è comprovata (art. 23 par. 2 n. 1 dell'Accordo aggiuntivo).

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Per non intralciare il commercio di azioni quotate in borsa di società immobiliari, un'eccezione è stata convenuta per questi titoli (lett. a). Un'altra eccezione è prevista per l'alienazione di azioni di una società, in cui gli attivi sono per oltre il 50 per cento costituiti da beni immobiliari in cui la società esercita un'attività commerciale (lett. b). Non rientrano nel campo d'applicazione della disposizione ad esempio i guadagni che un residente del Belgio trae dall'alienazione di azioni di una società attiva nella fabbricazione e il cui patrimonio consiste per oltre il 50 per cento in immobili situati in Svizzera, nei quali la società esercita le proprie attività di fabbricazione. In questo caso, il diritto di imposizione dei guadagni di alienazione è dello Stato di residenza dell'alienante, dunque il Belgio (art. 13 par. 5).

Art. X dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 16 della CDI-BE (Partecipazione agli utili [Tantièmes]) La disposizione è stata adeguata al tenore della corrispondente disposizione del Modello OCSE.

Il Protocollo precisa inoltre che le rimunerazioni che un residente di Svizzera trae dalla sua attività quotidiana in veste di associato in una società, diversa da una società anonima, residente del Belgio sono imponibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della CDI-BE relativa alle attività dipendenti (n. 3). Questo accordo fa seguito a una riserva del Belgio, fondata sul suo diritto fiscale, concernente il corrispondente articolo del Modello OCSE.

Art. XII dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 18 della CDI-BE (Pensioni) Le pensioni sono ora imponibili nello Stato della fonte. La disposizione del Protocollo (n. 4) prevede inoltre che la nozione di pensioni includa anche le prestazioni uniche di capitale effettuate allo stesso scopo. Per quanto concerne la Svizzera si tratta delle prestazioni del secondo pilastro.

Secondo l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE, le pensioni pagate da uno Stato contraente o una sua suddivisione politica o ente locale in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o a tale suddivisione politica o ente locale, provengono espressamente da questo Stato contraente. Di conseguenza le pensioni del servizio pubblico non sono più di competenza dell'articolo 19 e le relative disposizioni ai paragrafi 2 e 3 sono abrogate.

Siccome le
disposizioni di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e professionale dell'Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non corrispondono a quelle delle convenzioni per evitare la doppia imposizione del reddito da attività lucrativa, capita regolarmente che una persona abiti in uno Stato e vi debba versare le quote alla sicurezza sociale e alla previdenza professionale mentre lavori nell'altro Stato in cui deve pagare l'imposta sul suo reddito. Nel quadro dei negoziati, conformemente alla prassi in materia di convenzioni della Svizzera, le parti hanno convenuto che in questo caso le quote alla sicurezza sociale e professionale vengono considerate al livello fiscale come quote alla sicurezza sociale e professionale dello Stato del luogo di lavoro (n. 4 lett. b).

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RS 0.142.112.681

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Art. XV dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 24 della CDI-BE (Metodi per eliminare la doppia imposizione) Per la Svizzera lAccordo aggiuntivo alla CDI-BE mantiene l'esenzione dei redditi e degli elementi di patrimonio imponibili in Belgio, con riserva della progressione dell'imposta e eccettuati i dividendi e interessi per i quali l'imposta belga è computata. L'esenzione dei guadagni da capitali imponibili in Belgio in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 13 della CDI-BE è accordata soltanto nella misura in cui ne è comprovata l'imposizione effettiva in Belgio (art. 23 par. 2 n. 1 e 2).

Il Belgio evita la doppia imposizione degli elementi di patrimonio e dei redditi imponibili in Svizzera secondo la CDI-BE diversi dai dividendi, interessi e diritti di licenza, applicando il metodo dell'esenzione con riserva della progressione. L'esenzione in Belgio è accordata nella misura in cui i redditi e gli elementi di patrimonio ne è comprovata l'imposizione effettiva in Svizzera (art. 23 par. 1 n. 1). Secondo quanto precisato nel Protocollo, questa condizione è soddisfatta se un elemento di reddito o di patrimonio è sottoposto all'imposta svizzera e in tanto quale non beneficia di un'esenzione d'imposta (n. 5 lett. b).

Per eliminare la doppia imposizione dei dividendi, il Belgio applica l'esenzione soltanto nel caso di società che possiedono partecipazioni qualificate. Questa esenzione è accordata alle società residenti del Belgio e che ricevono dividendi di società residenti di Svizzera e che sono sottoposte all'imposta sugli utili in questo Stato, come se la società che paga i dividendi fosse un residente del Belgio (art. 23 par. 1 n. 4). Per quanto concerne i dividendi non pagati a società o che non provengono da partecipazioni determinanti, il Belgio non elimina la doppia imposizione conformemente alla sua politica in materia di convenzioni. Attualmente il suo diritto interno non prevede il computo delle imposte estere. Un computo delle imposte riscosse in Svizzera in virtù delle disposizioni della CDI-BE è dunque possibile soltanto se viene adottata una relativa modifica del diritto belga (art. 23 par. 1 n. 5). Il Protocollo prevede espressamente il computo nel caso in cui il diritto belga fosse modificato (n. 5 lett. c del Protocollo).

Art. XVII dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 26
della CDI-BE (Procedura amichevole) L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE introduce una clausola arbitrale nella diposizione. Le controversie non risolte entro i due anni sono sottoposte a un arbitrato se il contribuente lo richiede. Fanno eccezione le fattispecie per cui una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti il lodo arbitrale, quest'ultimo vincola i due Stati contraenti.

Art. XVIII dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 27 della CDI-BE (Scambio di informazioni) L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE contiene una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti spiegazioni entrano soltanto nel merito di alcuni punti del nuovo articolo 26 dell'Accordo aggiuntivo e della relativa disposizione del Protocollo (n. 6).

Come nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione che la Svizzera ha concluso con altri Stati e nel Modello OCSE, la disposizione sullo scambio di informa7075

zioni si applica all'insieme delle imposte. Il suo campo di applicazione non si limita dunque soltanto alle imposte considerate dalla CDI-BE.

Le disposizioni del Protocollo (n. 6) precisano il nuovo art. 26 della CDI-BE.

Il numero 6 disciplina in dettaglio le condizioni che devono soddisfare le domande di informazione (lett. b). In particolare è necessaria l'identificazione del contribuente interessato e, se sono noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. una banca) del detentore presunto delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce inoltre che queste condizioni non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni (lett. c).

Secondo lo standard internazionale in materia, lo scambio d'informazioni si limita a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Secondo l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE la Svizzera potrà rispondere a tali domande. Fornendo indicazioni concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone interessate, lo Stato richiedente soddisfa il requisito dell'identificazione delle persone interessate dalla domanda (lett. b). Essa segue la regola d'interpretazione (lett. c), che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza pertanto autorizzare le «fishing expedition». La legge del 28 settembre 20123 sull'assistenza amministrativa fiscale costituisce la necessaria base legale di diritto interno per poter rispondere alle domande raggruppate.

L'articolo 26 CDI-BE non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. Il diritto svizzero non contiene attualmente basi legali sufficienti per tali forme di scambio. Se la Svizzera e il Belgio volessero estendere la loro cooperazione in ambito fiscale dovrebbero convenire altri strumenti, i quali sarebbero sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale.

Nel corso dei negoziati la Svizzera ha comunicato alla delegazione belga che non accorda assistenza amministrativa in materia fiscale, se la domanda di assistenza
amministrativa si fonda su dati acquisiti illegalmente.

Art. XX dell'Accordo aggiuntivo concernente l'art. 29 della CDI-BE (Diversi) Sia il Belgio che la Svizzera sono dell'opinione che la disposizione in vigore dell'articolo 22 relativa alla prevenzione dell'uso abusivo della CDI-BE è troppo complicata da applicare e troppo rigida.

L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE prevede che i vantaggi della convenzione siano rifiutati per tutti i redditi provenienti da uno Stato contraente e di cui meno della metà sia stata direttamente o indirettamente trasferita da un residente dell'altro Stato contraente a una persona che non è residente dello stesso Stato. È fatta salva, in quanto criterio soggettivo di un abuso, la prova che i rapporti in questione non hanno come obiettivo principale quello di trarre profitto dalla CDI-BE. Questa prova è stabilita se la persona a cui i redditi sono stati trasferiti non è vicina a chi ha effettua-

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RS 672.5

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to il trasferimento o se tale persona potrebbe richiedere, se li avesse ricevuti direttamente, un trattamento convenzionale dei redditi trasferiti almeno equivalente.

Art. XXIII dell'Accordo aggiuntivo (Entrata in vigore) L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE entra in vigore alla ricezione dell'ultima notificazione concernente l'adempimento delle necessarie procedure interne. Per quanto concerne l'imposta alla fonte, le sue disposizioni si applicano ai redditi accreditati o pagati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della sua entrata in vigore. Le disposizioni dell'Accordo aggiuntivo si applicano anche in materia di scambio di informazioni (art. 26) concernenti le imposte riscosse alla fonte.

Le disposizioni relative alle altre imposte e allo scambio di informazioni concernente queste imposte (art. 26) si applicano, per la Svizzera agli anni fiscali e per il Belgio ai periodi imponibili, che iniziano il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo all'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo.

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Ripercussioni finanziarie

L'esenzione dall'imposta alla fonte dei dividendi provenienti da partecipazioni determinanti e dei dividendi versati a istituzioni di previdenza e alle banche nazionali comporta in linea di principio perdite fiscali. Lo stesso vale anche per l'esenzione dall'imposta alla fonte sugli interessi. Tuttavia, queste misure migliorano l'attrattività della piazza economica e comportano quindi ulteriori entrate fiscali. Non esistono stime concernenti le perdite e le entrate fiscali in questo ambito.

Il presente Accordo aggiuntivo alla CDI-BE può essere applicato nel quadro delle risorse di personale esistenti.

I Cantoni e le cerchie interessate dell'economia hanno accolto positivamente l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE. Esso contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, sostenendo in questo modo gli scopi principali della politica commerciale estera della Svizzera.

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Costituzionalità

L'Accordo aggiuntivo che modifica la CDI-BE si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale4 (Cost.), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare i trattati internazionali. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare l'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e non denunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. L'Accordo aggiuntivo alla CDI-BE è concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile con la CDI-BE per la fine di ogni anno 4

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civile con preavviso di almeno sei mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme al Modello OCSE costituisce un'importante novità della politica svizzera in materia di convenzioni contro la doppia imposizione. L'Accordo aggiuntivo che modifica la CDI-BE contiene dunque disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva l'Accordo aggiuntivo che modifica la convenzione tra la Svizzera e il Belgio per evitare le doppie imposizioni sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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