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FOGLIO FEDERALE Anno XXXII Berna, 17 febbraio 1949 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.-- ; semeatre fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690

Termine d'opposizione: 18 maggio 1949 LEGGE FEDERALE concernente l'ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro (Del 12 febbraio 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, federal ^ar^co^° ^ ^er> P^mo capoverso, lettera b, della Costituzione visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1948, decreta : I. ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE m Art. 1.

11 j, Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento federale deieconomia pubblica (chiamato qui di seguito «Dipartimento») a isti& a·*>er * casi, un ufficio federale di conciliazione (chiamato * r,1 seguito « ufficio di conciliazione »), competente a comporre i litti collettivi del lavoro tra datori di lavoro e lavoratori che oltre¬ passano i confini di un Cantone.

inoa ^Partimento, dopo aver consultato i Cantoni interessati, può QQ u nei fr ^c*° cantonale di conciliazione di fare da mediatore c le )»«« 1 * oltrepassano i confini di un Cantone, ma che hanno ^portanza solo regionale.

Foglio Federale, 1949.

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L'ufficio di conciliazione è istituitto soltanto a richiesta degli in¬ teressati, se i tentativi di conciliare le parti mediante trattative dirette non hanno avuto successo, e soltanto se non esiste un ufficio contrat¬ tuale paritetico di conciliazione o d'arbitrato.

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Sono considerati come uffici contrattuali paritetici di conciliazione o d'arbitrato, nel senso della presente legge, quelli in cui i datori di lavoro e i lavoratori hanno gli stessi diritti e doveri, sono rappresen¬ tati in numero uguale e stanno sotto la presidenza di una persona neutra.

Art. 2.

1 II Dipartimento costituisce l'ufficio di conciliazione, per ciascun conflitto, nominando un presidente e due assessori.

2 II Dipartimento nomina i membri dell'ufficio di conciliazione, che sono: a. Il presidente, scelto tra cinque persone designate dal Consiglio fe¬ derale; b. i due assessori, scelti tra due gruppi di sei persone designate dal Consiglio federale in base alle proposte delle associazioni padro¬ nali centrali, da una parte, e delle associazioni operaie centrali, dall'altra.

8 II Consiglio federale statuisce sulle domande di ricusa di queste persone.

4 Detti membri sono nominati per ogni legislatura del Consiglio nazionale.

II. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE Art. 3.

1 Le persone citate dall'ufficio di conciliazione sono tenute a pre¬ sentarsi e a partecipare ai dibattimenti, a fornire informazioni e a produrre i documenti richiesti. Chi contravviene a queste prescrizioni può essere punito, dall'ufficio di conciliazione, con la multa fino a 500 franchi.

2 A richiesta motivata di una parte, solo il presidente può prendere visione dei documenti da essa presentati; in quesito caso il presidente provvede alle comunicazioni necessarie agli assessori.

8 Per ottenere informazioni l'ufficio di conciliazione può, di sua ini¬ ziativa o a richiesta delle parti, far capo a due persone competenti, le quali saranno designate dalle parti stesse in ragione di una per parte.

Esso può parimente udire testimoni e domandare perizie in qualsiasi stadio della procedura. Esso applica per analogia le disposizioni della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 *).

*) RU 1948, 421.

147 Art. 4.

f L'ufficio di conciliazione cerca di indurre le parti a un accordo diretto. iSe non vi riesce, propone loro una mediazione, invitandole a pronunciarsi per l'accettazione o per il rifiuto. L'accettazione parziale «quivale a rifiuto.

Le parti presenteranno le loro conclusioni per iscritto; del rima¬ nente la procedura è orale. Inoltre essa deve essere rapida e gratuita.

Le spese possono tuttavia essere messe a carico, totalmente o parzial¬ mente, della parte che l'ha provocata temerariamente, oppure che l'ha ostacolata. Le decisioni che condannano a una multa o alle spese sono equipara te, per l'esecuzione, alle sentenze giudiziarie.

8 Se la conciliazione non riesce e se le parti non sono disposte a Accettare un arbitrato, l'ufficio di conciliazione informa, di regola, il Pubblico sullo stato del conflitto nella maniera che eli sembra meglio indicata.

III. PROCEDURA D'ARBITRATO Art. 5.

1 Con l'approvazione delle parti, l'ufficio di conciliazione pronuncia una decisione arbitrale obbligatoria, entro i limiti della competenza fis¬ sata nell'articolo 1, come pure nei conflitti per i quali esiste un ufficio «nntrattuale di conciliazione ma non un ufficio contrattuale d'arbitrato.

La pn>cedura d'arbitrato può essere aperta alla fine della procedura di ^°ncàlidzione davanti all'ufficio federale di conciliazione o in vece di detta procedura.

2 Se la procedura di conciliazione fallisce, il Dipartimento può, se ® Parti lo domandano, costituire un ufficio arbitrale speciale e defe¬ di il conflitto.

8 L'ufficio arbitrale decide definitivamente. Le sue decisioni sono equiparate, per l'esecuzione, alle sentenze giudiziarie.

. 4 Bel rimanente, la procedura d'arbitrato è regolata dalle disposiwoni della presento legge sulla procedura di conciliazione (articoli 3 e 4) e > Per analogia, da quelle della legge di procedura civile federale.

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IV. OBBLIGO DI MANTENERE LA PACE j

Art 6 ì ti " curante la procedura di conciliazione o di arbitrato, i datori di

h an"*0 ^ ^ °Per&i o impiegati interessati, come pure le loro associazioni q ,n?

dovere di mantenere la pace del lavoro e devono astenersi da Jûeint!!^ mr°. L'obbligo di mantenere la pace nasce nel mo¬ strato T °U* Soluzione dell'ufficio di conciliazione o dell'ufficio d'ar¬ di con .li.00?minicata alle parti e dura quarantacinque giorni. L'ufficio a unan"11 ?Zlondi^ ° l'ufficio d'arbitrato può, mediante decisione presa mità voli, prorogare detto termine.

148 2 Al fine di assicurare la pace del lavoro, l'ufficio di conciliazione o quello d'arbitrato può esortare le parti a concludere, per la durata della procedura di conciliazione o d'arbitrato, una convenzione speciale destinata a reprimere gli attentati alla pace.

3 L'ufficio di conciliazione o d'arbitrato constata le violazioni della pace e può portarle a conoscenza del pubblico, se la parte colpevole non cessa la sua azione.

4 Sono riservate le pene convenzionali previste in caso di rottura della pace.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

1 L'articolo 32 della legge federale del 18 giugno 1914/27 giugno 1919 sul lavoro nelle fabbriche è abrogato.

2 il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge ed emana le disposizioni esecutive necessarie.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 febbraio 1949.

Il Presidènte: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 febbraio 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgrvber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'artìcolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 febbraio 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgraber.

Data della pubblicazione: 17 febbraio 1949.

Termine d'opposizione: 18 maggio 1949.

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Legge Federale concernente l`ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro (Del 12 febbraio 1949)

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17.02.1949

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