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FOGLIO FEDERALE Anno XXXII Berna, 25 agosto 1949 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.---; semestae fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'AmminiBtr azione delle pubblicazioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona _ (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690 5643

MESSAGGIO

del Consìglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge per la revisione parziale del Codice penale svizzero (Del 20 giugno 1949) Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, tr

**. penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RU 54, 799) è en° m vigore il 1» gennaio 1942. Dopo lavori preparatori che dura-

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He°p*eC*ne d'anni, doPo deliberazioni straordinariamente approfondite mere earn federali e dopo un referendum preceduto da una vivace a na del f- ? ' ^ popolo svizzero votò infine, il 3 luglio 1938, l'unificazione sui Penale. Sarebbe prematuro voler dare un giudìzio definitivo E' e SU^ difetti del codice dopo soltanto pochi anni di applicazione.

sud!* r° oeid° ohe ponendo fine alle legislazioni cantonali in gran parte Uiod'f1^ 0 Inconvenienti di siffatta dispersione legislativa, la legge a ua naie qatas ^acons ^ ^° 1111 notevole progresso nel campo del diritto peaff * ldera la situazione nel suo insieme, si può già oggi rjt ^sre ohe il Codice penale svizzero ha dato buona prova, e che un rno al precedente stato di cose sarebbe ora inconcepibile, riverì ered0p° Un -Poriodo di tempo relativamente breve vi proponiamo di jj f~ Parzialmente il codice, ciò è dovuto a ragioni precise. Un certo 2itmf° di articoli devono essere modificati e riveduti. È questo innanPolif* ^ easo» considerazione della recente evoluzione della situazione dev 1Ca' ^ìer disposizioni sulla protezione dello Stato, disposizioni ohe mot?110 ess^re inasprite. Si tratta di un compito urgente non solo a quefJ° degli avvenimenti della politica internazionale, ma anche perchè nato rì °la*er^a ^ attualmente disciplinata dai decreti che abbiamo emafond rrante e d°P° fa guerra in virtù dei poteri straordinari. Il diritto oppi re SU d0^ Poteri deve essere abrogato il più rapidamente possibile '. nella misura in cui sia -indispensabile, inserito nella legislazione 0r(jj nana e oc C0|rre - tenerne ^ues*a conto nonnanel vale anche in materia di protezione dellopenale.

Stato nostro disegno di revisione del Codice Foglio Federale, 1949.

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614 Ê d'altra parte stato costatato che diversi altri articoli sono stati redatti in modo infelice e che la loro applicazione non ha dato risultati sodisfacenti. Poiché il rafforzamento delle disposizioni sulla protezione dello Stato rende necessaria una revisione parziale del Codice abbiamo reputato che fosse naturale comprendere in detta revisione anche altri articoli al fine di correggerne le manchevolezze. Tra questi articoli, occu¬ pa un posto speciale l'articolo 173; la sua applicazione, in particolare, alle imputazioni contrarie all'onore, fatte per mezzo della stampa ha cagionato parecchie difficoltà, cosicché appare oggi necessario rivedere la nozione penale della diffamazione e modificare la sanzione penale che la colpisce. Sono inoltre state proposte diverse modificazioni concernenti sopra tutto le disposizioni della parte generale del co¬ dice relative ai crimini, ai delitti, e alle contravvenzioni. Si tratta di proposte che meritavano senza dubbio di essere esaminate, ma il loro numero ognora crescente doveva necessariamente consigliarci molta prudenza, se non volevamo incamminarci sulla via di una revisione totale che, per ora, non sarebbe affatto giustificata. Ci siamo perciò sfor¬ zati sin dall' inizio di limitare al minimo l'estensione della presente revisione, con la quale ci proponiamo unicamente di apportare al codice le correzioni che oggi più si impongono e possono essere fatte senza suscitare troppe resistenze e senza eccessiva perdita di tempo. Preoccu¬ pati di non andare oltre i limiti di ciò che è indispensabile, non abbiamo invece tenuto conto delle critiche discutibili, nè delle proposte atte a sollevare nuove lunghe discussioni. Se il Codice penale, di data ancora recente, debba formare oggetto di modificazioni più importanti, si vedrò con il passare del tempo; la questione potrà infatti essere risolta con conoscenza di causa solo quando il codice avrà subito la prova di una lunga applicazione.

Non appena fu dimostrata la necessità di una revisione, il Dipart¬ imento federale di giustizia e polizia convocò una commissione di .perito composta di professori di diritto penale, di rappresentanti del Tribunale federale e delle autorità giudiziarie cantonali, come pure di procuratori pubblici, di specialisti in materia d'esecuzione delle pene e di parlarne^" tari. Nel corso
di quattro sessioni ripartite negli anni dal 1948 al 1949> la commissione di periti ha esaminato i diversi articoli che dovevano essere riveduti. Le modificazioni ohe vi proponiamo sono essenzialmente fondate sulle decisioni di questa commissione. Oltre alle disposizioni contenute nel presente disegno, i periti hanno discusso anche altre prOj poste di revisione, che hanno tuttavia respinto; sottoponendo ai Perl,.

proposte non contenute nel disegno di legge, il Dipartimento federale giustizia e polizia ha voluto conoscere il loro parere anche sulla qu^ stione dell'estensione da dare alla revisione. Per ciò che concerne ^ deliberazioni dei periti, rimandiamo ai processi verbali delle dive sessioni. Osserviamo infine che anche i Cantoni hanno avuto occasio di pronunciarsi sul progetto di revisione.

615 Oon decreto del 20 novembre 1941 (RU 57, 1408), abbiamo rettificato alcuni errori incorsi nel testo del Codice penale. Si tratta di inesattezze evidenti ohe durante la redazione definitiva sono sfuggite. Poiché il Consiglio federale non è competente neppure in questi casi a modificare il testo di una legge, profittiamo dell'occasione che ci è offerta dalla Presente revisione per sottoporre alla vostra approvazione gli articoli Rettificati, articoli che per questo motivo abbiamo inserito nel nostro disegno. Le rettificazioni concernono i testi tedesco, francese ed ita¬ liano, ma non sempre gli stessi articoli nei tre testi. Nel testo tedesco, sono stati rettificati gli articoli 27, numero 7 (che deve del resto essere codificato in ogni caso perchè compreso nelle nuove disposizioni sulla Protezione dello Stato), 41, numero 1, terzo capoverso, e 346. Nel testo francese sono stati rettificati gli articoli 27, 38, 80, 110, 174, 269, e 346, mentre nel testo Italiano le rettificazioni concernono gli articoli 27, 38, 269 e 346.

Con il presente messaggio, vi sottoponiamo dunque un disegno di logge che modifica parzialmente il Codice penale svizzero. Per meglio P°rre in rilievo i diversi motivi che giustificano la revisione e per faci¬ litarne la sintesi abbiamo diviso il messaggio in tre parti : la prima Riguarda la protezione dello Stato; la seconda concerne l'artioolo 173 e I® terza tratta tutte le altre disposizioni rivedute. Nel disegno di legge invece, gli articoli modificati e le nuove disposizioni si susseguono se¬ condo l'ordine numerico.

Parte prima la revisione delle disposizioni sulla protezione DELLO STATO L Osservazioni generali.

1. La revisione parziale del Codice penale nel campo della prote¬ zione dello Stato si limita all'introduzione di alcune disposizioni inte¬ grative nel titolo tredicesimo « Dei crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale » (articoli 266, 266 bis, 272, 275, 275 bis 275 ter), nel titolo Tuindicesimo « Dei reati contro la pubblica autorità » (articoli 205 e 286) e nel titolo sedicesimo « Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri (articoli 296, 297, 302) e una nuova reda¬ zione dell'articolo 341, lettera b (competenza delle assise federali). Nelle discussioni pubbliche è divenuto consuetudine di chiamare queste dispo¬
sizioni « disposizioni sulla protezione dello Stato ». Noi riprendiamo sif¬ fatta designazione, sebbene non si tratti sempre di crimini o di delitti °°ntro lo Stato.

La revisione degli articoli di oui si tratta ha origine da un postu¬ tto votato dal -Consiglio degli Stati durante i dibattiti relativi all'approv aziono del nostro rapporto sulle mene antidemocratiche degli anni di

616 guerra. Il postulato e' invitava ad esaminare se non fosse opportuno completare il diritto penale ordinario nel senso di una protezione più efficace dello Stato e in particolare se non fosse il caso d'inserire nella legislazione ordinaria talune disposizioni del decreto del 27 febbraio 1945 (Bollettino stenografico del Consiglio degli /Stati 1946, pag. 247 e segg).

Secondo lo spirito del postulato, le nuove disposizioni avrebbero dovuto essere dichiarate applicabili in tempi normali e straordinari. 11 postu¬ lato lasciava al Consiglio federale il compito di decidere se la protezione dello Stato dovesse essere rafforzata mediante una revisione del codice penale oppure mediante emanazione di una legge speciale. Dopo gli av¬ venimenti di Cecoslovacchia del febbraio 1948, l'opinione pubblica do¬ mandò un rapido rafforzamento della protezione dello Stato nella legi¬ slazione ordinaria. Il 4 marzo 1948, la commissione dei poteri straordi¬ nari del Consiglio nazionale ci invitò con un postulato a preparare l'inserimento delle disposizioni sulla protezione dello Stato nella legi¬ slazione ordinaria e a presentare un rapporto alla commissione, nella sua prossima seduta, sullo stato dei lavori preparatori. L'atteggiamento del partito, del lavoro di fronte agli avvenimenti di Cecoslovacchia in¬ dusse il Consiglio nazionale a fare, nella sua seduta dell' 11 marzo 1948, una dichiarazione, nella quale il Consiglio federale era invitato a non mitigare le disposizioni intese a proteggere l'ordine costituzionale e a combattere le mene sovversive; doveva piuttosto essere esaminata la possibilità di inasprirle (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1948, pag. 68/69). Un immediato adattamento del diritto ordinario ai nuovi pericoli che minacciano oggi la sicurezza dello Stato fu pari¬ mente domandato durante i dibattiti relativi all'approvazione del decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1948 che inasprisce le disposizioni penali per la protezione dello Stato (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1948, pag 728 e segg., del Consiglio degli /Stati 1949, pag. I e segg.), durante lo svolgimento delle interpellanze Gressot e Züst con¬ cernenti l'approvazione da parte di L. Nicole della dichiarazione dei capo comunista francese Thorez (seduta del Consiglio nazionale del 20 marzo 1949,
Bollettino stenografico, pag. 401 e segg., e seduta del Con¬ siglio degli Stati del 30 marzo 1949), come pure in occasione dell'appi^ vazione del rapporto concernente i procedimenti contro Svizzeri nazisti (Consiglio nazionale, sessione primaverile 1949, Bollettino stenografico pag. 382 e segg.).

2. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e la commis®!0110 di periti furono sin dall'inizio del parere che il rafforzamento della pr°" tezione dello iStato dovesse essere attuato mediante una revisione del 0°' dice penale e non con l'adozione di una nuova legge; d'altra parte, la re¬ visione avrebbe dovuto limitarsi alle modificazioni assolutamente neces¬ sarie. È evidente che una legge speciale, prevista tanto per i tempi n0*j" mali quanto per i periodi di emergenza, avrebbe avuto il vantaggio

617 comprendere tutte le disposizioni penali e amministrative fondate sul di¬ ritto straordinario e in più anche altre prescrizioni atte a garantire la si¬ curezza interna ed esterna. Ma l'accoglienza riservata prima della guerra ai diversi disegni di legge concernenti la protezione dello Stato sta a di¬ mostrare l'avversione del nostro popolo contro l'emanazione, in tempi normali, di leggi di questa natura; ritenemmo pertanto opportuno pre¬ scindere dall'elaborazione di una legge speciale. Non sarebbe del resto stato possibile prevedere tutti i ipericoli che possono presentarsi in un Periodo di orisi futuro. I membri della commissione di periti, apparte¬ nenti all'Assemblea federale, si pronunciarono in ogni modo essi pure °ontro una legge speciale e raccomandarono con insistenza di evitare tutto ciò che potesse far pensare a una legge d'eccezione o a una legge emanata per un determinato periodo (ofr. i processi verbali della com¬ missione: I, 17, 22; II, 10, 15, 16; III, 2). Questo modo di vedere fu condiviso dai direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e po¬ lizia nelle loro conferenze del 1947 e del 1948. Anche i rapporti del Di¬ partimento federale di giustizia e polizia alle commissioni dei poteri straordinari e quelli del Consiglio federale sulla gestione nel 1947 e a ri 1948 accennano alla prevista revisione del Codice penale, intesa a rafforzare le disposizioni sulla protezione dello Stato. Soltanto nella sessione di gennaio-febbraio 19491, due deputati al Consiglio degli Stati hanno raccomandato, durante i dibattiti relativi al decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1948, l'adozione di una legge speciale (Bollettino stenografico del Consiglio degli 'Stati 1949, pag. 9, 11, 13).

Dopo avere sottoposto la questione ad un approfondito esame, il Consiglio federale è giunto -- con il Dipartimento federale di giustkia c polizia e la commissione di periti -- alla conclusione che debba essere scelta la via di una revisione del Codice penale. Le disposizioni penali che devono essere applicabili soltanto in momenti particolarmente diffirili per lo Stato non possono essere comprese nel Codice penale e neppure Movono formare oggetto di una legge speciale. Ciò che è essenzialmente diritto di necessità, e corrisponde di conseguenza soltanto ad esigenze temporanee della protezione dello
Stato, deve anche in avvenire rimanere diritto di necessità. Ciò nonostante, siamo naturalmente noi pure dei Parere che siffatte disposizioni complementari, destinate a proteggere te Stato in futuri difficili momenti, debbano essere preparate già oggi, he disposizioni integrative previste nel presente disegno di legge sono del resto tanto strettamente legate alle disposizioni esistenti che esse ^on potrebbero essere emanate indipendentemente da quest'ultime e dev °m> perciò necessariamente essere inserite nel Codice penale stesso. La Presentazione alle Camere di un disegno di «revisione del 'Codice pe¬ dale e in più di uno speciale disegno di legge inteso a proteggere con Maggiore efficacia lo Stato non sarebbe dal popolo facilmente compresa.

618 3. Il Codice penale in vigore protegge lo Stato in maniera note¬ volmente superiore a quanto non facesse il precedente codice del 4 febbraio 1853. Menzioniamo, a sostegno della nostra affermazione, le se¬ guenti disposizioni: -- l'articolo 265, concernente l'alto tradimento. Questo articolo reprime tutti gli atti diretti a mutare con la violenza le istituzioni dello Stato ed è parimente applicabile agli atti preparatori manifestamente in¬ tesi ad abbattere con la violenza l'ordine stabilito, come per esempio congiure, raccolta di armi e istigazione; -- l'articolo 266, concernente gli attentati contro l'indipendenza della Confederazione. Questo articolo contiene una disposizione redatta in termini molto generali che è stati frequentemente applicata nei pro¬ cessi contro gli Svizzeri nazionalsocialisti; siffatta disposizione per¬ mette di perseguire molto più efficacemente di quanto non fosse pos¬ sibile con il vecchio codice gli attentati contro l'indipendenza esterna e interna della Confederazione; --1 l'articolo 275, concernente le associazioni illecite; -- le disposizioni relative ai crimini o ai delitti contro la tranquillità pubblica (articolo 258: pubblica intimidazione; articolo 259: pubblica istigazione a un crimine; articolo 260: sommossa)'; -- gli articoli 272, 273, 274 e 301 concernenti la repressione dello spio¬ naggio (cfr. in particolare Hafter, Lehrbuch des Schweiz. Straf rechi s, parte speciale, volume 2, pagina 620 e segg.).

Il nostro Codice penale è tuttavia stato elaborato in tempi di pace e tranquillità. Esso è una soluzione di compromesso anche nel camp® della protezione dello iStato: le disposizioni contestate delle leggi re¬ spinte non vi furono inserite. Combinato con il Codice penale militare, in tempi normali esso protegge sufficientemente lo Stato. Esso non co¬ stituì invece una protezione sufficiente contro i pericoli derivanti dal¬ l'azione scatenata alcuni anni prima della guerra dagli estremisti di sinistra e di destra contro i principi di libertà e di democrazia alla base del nostro Stato. Il codice dovette perciò essere completato da dis¬ posizioni fondate sui poteri straordinari, di cui le più importanti sono: -- il decreto del Consiglio federale del 5 dicembre 1938 che reprime gù atti contrari all'ordine pubblico e istituisce misure per proteggere la democrazia
(si tratta di un decreto di carattere legislativo ema¬ nato in virtù dell'articolo 102, numeri 9 e 10, della Costituzione fe¬ derale), RU 54, 808; -- il decreto del Consiglio federale del 27 febbraio 1945 che istituisce misure per proteggere l'ordine costituzionale e abroga i diritti a* partiti (RU 61, 112); -- il decreto del Consiglio federale del 7 marzo 1947 che limita le dis posizioni emanate per proteggere l'ordine costituzionale (RU 63, 14») r

619 -- il decreto del Consiglio federale del 20 ottobre 1948 ohe inasprisce le disposizioni penali per la protezione dello Stato (RU 1948, 1037); -- il decreto' del Consiglio federale del 4 agosto 1942 che emana dis¬ posizioni penali e di procedura per garantire la difesa nazionale e la sicurezza della Confederazione (RU 58, 777).

Anche oggi, la sicurezza esterna e l'ordine pubblico sono molto se¬ riamente minacciati. I pericoli d'ordine ideologico continuano a sussi¬ stere: sono gli identici pericoli di cui abbiamo parlato nel nostro rap¬ porto sull'attività antidemocratica (III rapporto, pag. 59; FF 1946, edi¬ zione francese, II, 262), intorno ai quali si è discusso anche in Consiglio Nazionale durante la sessione di marzo 1948 (Bollettino stenografico d-1 Consiglio nazionale 1948, pag. 68), e nel corso dei dibattiti delle due Ca¬ mere relativi all'approvazione del nostro decreto del 20 ottobre 1948 (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1948, pag. 728 e segg., ?42, 747; del Consiglio degli Stati 1949, pag. 4, 8, 9, 11, 12), come pure m occasione delle interpellanze Gressot e Ziist. Attualmente, la sicu¬ rezza dello Stato è sopra tutto minacciata dagli estremisti di sini¬ stra; si assiste tuttavia parimente a una ripresa dell'attività da parte di elementi nazionalsocialisti. Come abbiamo esposto nel rapporto so¬ pra indicato, l'esperienza fatta con gli estremisti di destra dimostra che ·la cooperazione tra movimenti ideologicamente affini della Svizzera e dell'estero va dall'infiltrazione nella Svizzera di idee antidemocratiche al¬ l'obbedienza ad organismi esteri fino all'organizzazione di una quinta colonna destinata, in caso di conflitto, ad appoggiare eserciti esteri me¬ diante servizi d'informazione, sabotaggio, ecc. Ci permettiamo anche ricordare che il Tribunale federale (Corte di diritto pubblico) ha defi¬ tto . il partito comunista svizzero un'associazione pericolosa per lo Stato, nel senso dell'articolo 56 della Costituzione federale; l'afferma¬ zione del Tribunale federale è fondata sul fatto che il partito comunista svizzero tende a sovvertire con la violenza l'ordine sociale, dipende dall' Internazionale comunista e si è obbligato ad appoggiare l'Unione Sovietica nella pace e nella guerra (STF 61, I, 264; 63, I, 281; rapporto äopra indicato sull' attività antidemocratica,
III parte, pag. 2 e 10).

questi ultimi tempi, il partito del lavoro ha dimostrato una dipen¬ denza inquietante dal comunismo intemazionale. Basti accennare alle Manifestazioni organizzate durante gli avvenimenti rivoluzionari di Ce¬ coslovacchia, in particolare al telegramma del signor Nicole al signor Gottwald e all'approvazione da parte del signor Nicole delle dichiara¬ zioni del segretario generale del partito comunista francese. Il partito del lavoro ha in tal modo provato che è pronto ad abbattere le istitu¬ zioni democratiche svizzere servendosi dei metodi applicati in Cecoslo¬ vacchia e ad instaurare da noi la democrazia cosiddetta popolare; esso ha parimente dimostrato che riconosce a un organismo estero e a una Potenza estera il diritto di ingerirsi negli affari interni di un altro

620 Stato e che intende sabotare la nostra difesa nazionale qualora dovesse penetrare in Svizzera un esercito straniero. Su questo punto non ci ri deve fare nessuna illusione anche se il partito del lavoro si è recente¬ mente pronunciato a favore della difesa nazionale, sconfessando in appa¬ renza le dichiarazioni di Nicole. La nostra sicurezza è attualmente mi¬ nacciata dalle mene comuniste nella stessa misura in cui fu a suo tempo minacciata dai nazionalsocialisti, disposti a discutere con le autorità tedesche il problema di una nuova Europa e di una Svizzera nazio¬ nalsocialista.

I nuovi metodi di sovvertimento (cospirazioni, «rivoluzione fredda»), ohe dopo la rivoluzione di febbraio a Praga sono noti a tutti, non hanno mancato di suscitare l'interesse dei comunisti svizzeri. I rivolu¬ zionari moderni non scendono più a combattere nelle strade e mirano ad impossessarsi del Governo ed a eliminare il Parlamento evitando di ricorrere alla violenza. Eissi agiscono secondo un piano accurata¬ mente stabilito, se necessario sotto direzione straniera. I mezzi sono in particolare l'occupazione da parte di comunisti o di nazionalsocialisti dei posti di comando economici e politici, l'indebolimento dello Stato mediante attacchi diretti contro il Governo, la polizia o l'esercito, me¬ diante la propaganda, la formazione di gruppi scelti, l'istituzione di comitati d'impresa e d'azione, e la consegna d'armi a determinati gruppi.

Gli autori del Codice penale svizzero non potevano prevedere lo attuali tensioni e difficoltà nel campo della politica mondiale, dovute in fondo soltanto al dinamismo degli Stati totalitari esteri, come non potevano prevedere i pericoli ohe ne derivano per il nostro paese. Il codice deve perciò essere adeguato alla necessità di rafforzare la pro* tezione dello Stato. Le disposizioni penali che abbiamo previste sd pro¬ pongono appunto di facilitare il tempestivo intervento contro le mene pericolose per lo (Stato. Le autorità di repressione devono poter agire prima che il pericolo, che nel passato ha condotto alla condanna di nu¬ merosi traditori, diventi effettivo. A questo proposito, nel disegno di Ie#" ge si tende a fare una distinzione netta tra i diritti derivanti dalla libertà di pensiero e di coscienza, da una parte, e la propaganda intesa a P1*0^ muovere organizzazioni totalitarie
come pure a sostenere movimenti esteri diretti contro la Svizzera, dall'altra. Con le disposizioni propo¬ ste non si mira a colpire semplici opinioni, bensì a reprimere le atti¬ vità sovversive. Il Consiglio federale è naturalmente convinto che & disposizioni penali non siano l'unico mezzo atto a proteggere lo Stato.

Per il rafforzamento della nostra volontà di difesa è innanzitutto in¬ dispensabile che popolo e autorità siano costantemente vigilanti, che i pubblico sia convenientemente informato dei pericoli che ci minacciano, e che contro i nemici della nostra democrazia e i servi dello straniero sia condotta un'efficace lotta nel campo delle idee. L'esercito, le auto¬ rità e il popolo devono agire congiuntamente per impedire che e e-

621 menti sospetti occupino posti importanti. Rimandiamo alle considera¬ zioni del rappresentante del Consiglio (federale durante i dibattiti rela¬ tivi all'approvazione del decreto sulla protezione dello Stato attual¬ mente in vigore (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1948, Pag. 7Ö0, e del 'Consiglio degli Stati 1949, pag. 11) come »pure all'espo¬ sizione fatta nel corso della risposta data alle interpellanze G-ressot a Züst.

Sono questi i motivi clie ci hanno indotti ad essere molto prudenti nell'elaborazione di nuove disposizioni penali. La presente revisione tiene conto della situazione speciale della Svizzera. Non potevamo in¬ fatti fare nostre le leggi anticomuniste in vigore o in 'preparazione in diversi (Stati e non potevamo d'altra parte neppure tenere conto delle disposizioni particolareggiate dei codici penali esteri in materia di attentati all'integrità dello Stato, ecc. Abbiamo anche rinunciato a ri¬ prendere le disposizioni contestate di disegni di legge sulla protezione dello Stato respinti o lasciati cadere. Neppure le disposizioni per la Protezione dello Stato emanate in virtù dei poteri straordinari e ancora la vigore hanno potuto senz'altro essere inserite nel codice. Occorre che questo conservi il suo carattere liberale.

4. Le disposizioni del nostro disegno di legge intese a proteggere 1° Stato possono essere riassunte come segue: L'articolo 2(66 bis completa la fattispecie del tradimento (articolo 266: attentati contro l'indipendenza della Confederazione). Gli articoli 275 (nuovo testo) e 275 Ws, riuniti con l'articolo 275 ter sotto un nuovo titolo « esposizione a pericolo dell'ordine costituzionale », completano in¬ voce la fattispecie dell'alto tradimento (articolo 265). Le aggiunte fatte all'articolo 266, numero 2, e all'articolo 274, numero 1, prevedono un inasprimento delle pene, il nuovo testo dell'articolo 272, numero 1, esten¬ de la nozione di spionaggio politico. Oltre queste disposizioni comple¬ tive concernenti la protezione dello Stato propriamente detta, il disegno di legge contiene le seguenti modificazioni di disposizioni in vigore: un nuovo testo precisa il senso degli articoli 285 e 286; gli articoli 296 e 297 tengono conto dei cambiamenti avvenuti nelle organizzazioni inter¬ nazionali; con la revisione del nuovo testo dell'articolo 302,
secondo ca¬ poverso, è lasciata cadere la condizione della reciprocità; il nuovo testo dell'articolo 341, lettera b, adatta questa disposizione alla modificazione dell'articolo 285.

Sono ripresi nel progetto i seguenti articoli del decreto del Consi¬ glio federale del 29 ottobre 1948 che inasprisce le disposizioni penali Per la protezione dello iStato: l'articolo 1 (nuovo secondo capoverso del¬ l'articolo 266), l'articolo 2 (articolo 266 bis), l'articolo 3 (articolo 272, nu¬ mero 1, riveduto), l'articolo 4 (quarto capoverso nuovo dell'articolo 274, numero 1), l'articolo 5 (articolo 275, nuovo testo), l'articolo 6 (articolo 275 bis), l'articolo 7 {articolo 275 ter). La disposizione dell'articolo 10

622 relativa ai reati commessi all'estero è stata inserita nell'articolo 4 rive¬ duto. La prescrizione speciale dell'articolo 12 concernente la giurisdi¬ zione è già compresa negli articoli 340 e 342 del Codice penale e negli articoli 18 e 105 della legge sulla procedura penale.

Gli articoli 8, 9, 11 e 13, invece, non sono stati ripresi nel Codice penale. All'entrata in vigore del codice riveduto, essi saranno perciò abrogati. Circa questi articoli osserviamo quanto segue: A.W articolo 8 concernente l'esposizione a disprezzo delle nostre isti¬ tuzioni politiche si può rinunciare per il fatto che in tempi normali sif¬ fatto atteggiamento degli estremisti di sinistra e di destra non ha ef¬ fetto e può essere combattuto nel campo delle idee. Già il disegno di decreto federale del 7 dicembre 1936 sulla protezione dell'ordine pub¬ blico e della sicurezza pubblica conteneva una disposizoine analoga; essa fu tuttavia respinta dal Consiglio degli Stati nel corso dei dibat¬ titi e il decreto fu lasciato cadere. L'abbandono dell'articolo 8 corri¬ sponde a un desiderio espresso al Consiglio degli Stati durante la di¬ scussione del decreto del Consiglio federale del 29 ottobre 1948 (Bollet¬ tino stenografico del Consiglio degli iStati 1949, pagg. 8, 13) e al modo di vedere della commissione di periti (processo verbale II, pag. 28 e segg., e 43 e segg.); esso è inoltre conforme ai principi della dottrina (cfr.

Comtesse: Der strafrechtliche Staatsschutz gegen hochverräterische Um¬ triebe im Schweiz. Bundesrecht, pag. 65; Stampili: Ausserordentlicher Staatsschutz, nella .Rivista penale svizzera, 61, pag. 161).

La disposizione speciale dell 'articolo 9 concernente le contravven¬ zioni alle norme stabilite per le associazioni estere non appartiene alla legislazione ordinaria; secondo il nostro modo di vedere la sanzione del¬ l'articolo 292 e l'espulsione amministrativa dovrebbero essere sufficienti.

D'altra parte, questo articolo è stato raramente applicato.

La Commissione di periti ha esaminato attentamente se non do¬ vesse essere ripreso nel diritto ordinario l'articolo 11, il quale -- analo¬ gamente all'articolo 29, secondo capoverso, del codice penale militare prevede un maggior numero di cause di privazione dei diritti civici. La commissione è stata unanime nel ritenere che un aumento dei casi m cui è
prevista la privazione dei diritti civici sia giustificato soltanto in periodo di particolare pericolo per lo iStato. La commissione non ha potuto fare propria neppure la proposta, fatta dalla stampa, secondo la quale in caso di delitti gravi contro lo Stato il giudice dovrebbe essere tenuto a pronunciare la privazione dei diritti civici; essa è in¬ fatti del parere che questa pena accessoria debba in tempi normali es¬ sere applicata soltanto con molta prudenza conformemente alla gw£*" sprudenza del Tribunale federale (processo verbale I, pag. 23> * ' pag. 30). Il Consiglio federale condivide questo modo di vedere.

Come il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha gì dichiarato al Consiglio nazionale il 20 dicembre 1948, la disposizione d

623 Varticolo 13 non può essere ripresa (Bollettino stenografico del Consi¬ glio nazionale 1948, pag. 748). Il divieto di associazioni ohe espongono a pericolo la sicurezza della Confederazione è una misura amministra¬ tiva che non può essere prevista in un Codice penale. Qualora dopo l'a» Erogazione delle disposizioni fondate sui poteri straordinari, siffatto di¬ vieto dovesse assumere carattere di particolare urgenza, esso potrebbe essere decretato dai Consigli legislativi ,in conformità dell'articolo 85, numeri 6 e 7, della Costituzione federale oppure dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 102, numeri 9 e 10, di detta Costituzione.

II. Le singole disposizioni.

1. L'articolo 4 è stato completato nel senso che sono state inserite anche le nuove disposizioni che reprimono i reati commessi all'estero (articoli 266 bis, 275, 275 b1s, 275 ter.). Alle infrazioni, per le quali l'arioolo 27, numero 7 esclude l'eccezione dell'anonimato in materia di stampa (numero 3, secondo capoverso) e l'applicazione di un termine di Prescrizione più breve (numero 6), occorre aggiungere quelle degli arti0011 266 bis, 275 (nuovo testo) e 275 bis.

. 2. Il nuovo capoverso 2 dell 'articolo 266, numero. 2, prevede che Bei casi gravi di tradimento di cui tratta il numero 2 (rapporti con il ^vemo di uno iStato estero nell'intento di provocare una guerra) la pna può essere quella della reclusione perpetua. D'accordo in ciò con a commissione di periti (processo verbale II, 31; III, 9), noi siamo del rere che non sia invece necessario prevedere la reclusione perpetua Pp i casi del numero 1, come voci del pubblico hanno domandato. Una posizione di questa natura non avrebbe infatti per effetto di favo¬ le maggiormente la prevenzione dei delitti. Alcuni circoli hanno del pSio raccomandato anche l'introduzione della pena di morte; si tratta Uavia di una soluzione che non entra in considerazione già per il *tto che l'articolo 65 della Costituzione federale esclude la pena di orte per delitti politici. La pena di morte sarebbe d'altra parte conr aria ai principi del Codice penale svizzero sullo scopo della pena.

.. 3- L'articolo 266 bis punisce il fatto di sostenere imprese o mene poföcÄe dirette contro la sicurezza della Svizzera. Le fattispecie del deto sono due: da una parte, l'entrata in rapporto con il governo di uno
ato estero o con partiti esteri o altre organizzazioni dell'estero, oppure i loro agenti nell'intento di sostenere siffatte imprese o mene po¬ lche dell' estero; d'altra parte, la diffusione di informazioni ineatte o tali da deformare i fatti agli stessi fini. La nuova disposizione ·fBde a lottare contro i pericoli, descritti sotto il numero I, risultanti alla collaborazione di estremisti svizzeri con persone che hanno le stesse politiche e rappresentano governi o partiti esteri oppure altre Bganizzazdoni affini dell'estero. Le esperienze fatte nella lotta contro le

624 mene dei nazionalsocialisti hanno dimostrato la necessità di una dispo¬ sizione penale la quale permetta d'intervenire, prima ohe sia consumato il crimine più grave del tradimento, contro coloro che sostengono in tal modo gli interessi stranieri. Presentemente, ci sembra che un pericolo particolare per la nostra sicurezza costituiscano i numerosi viaggi al* l'estero degli estremisti di sinistra, l'obbedienza cieca dei nostri comu¬ nisti alle consegne delle centrali del comunismo internazionale e la di¬ vulgazione sistematica da parte della stampa comunista di asserzioni inesatte sulla situazione politica in Svizzera, asserzioni atte a suscitare l'ostilità dell'estero contro il nostro paese. « Dalla diffamazione sistema¬ tica e dalla denigrazione continua della (Svizzera all'estero breve è il passo che conduco agli attentati contro l'indipendenza della Confedera¬ zione nel senso dell'articolo 266 del Codice penale » (cfr. rapporto sulle mene antidemocratiche, III, 59). Come già abbiamo detto al numero I> 4 e nel nostro rapporto del 30 novembre 1948 (pagina 78 e eegg.) con¬ cernente i procedimenti contro gli (Svizzeri nazionalsocialisti colpevoli di avere attentato all'indipendenza della Confederazione, l'articolo 266 protegge in larga misura ila nostra indipendenza. (Secondo la giurispru¬ denza della Corte penale federale, il codice non punisce soltanto gli atti diretti a incorporare la Svizzera in uno iStato estero; esso punisce anche coloro che vogliono provocare, da parte di un'autorità estera, di un par¬ tito oppure di un'organizzazione analoga dell'estero, un'ingerenza che possa compromettere il diritto dello Stato a risolvere senza pression1 dal di fuori le proprie questioni di natura interna; siffatta ingerenza potrebbe per esempio assumere la forma di una violenta pressione in¬ tesa ad imporre allo 'Stato una Costituzione non voluta dal popolo.

Sempre secondo la Corte penale federale, la legge non punisce soltanto l'aggressione effettiva all'indipendenza dello Stato, bensì anche l'espO" sizione a pericolo, a condizione naturalmente che si tratti di un pericolo imminente. Se è adempita questa condizione, sono anzi punibili anche gli atti preparatori (STF 70, IV, 140; 73, IV, 100). Ma -- lo ripetiamo -- l'articolo 266 non è applicabile se il pericolo non è imminente opp1*1]0 è dimostrato
che i rapporti con l'estero non sono diretti contro l'indi¬ pendenza, sia esterna sia interna, pur costituendo un pericolo P©r sicurezza interna od esterna del paese in generale. In particolare, que¬ sto articolo non è applicabile alla maldicenza, eccetto che essa sia de¬ stinata a indurre (Stati, partiti o organizzazioni esteri a prendere mi¬ sure pregiudizievoli alla nostra indipendenza. L'articolo 266 deve perc1^ essere completato da un articolo 266 bis. Tuttavia, il nuovo articolo di natura speciale e dovrà essere applicato soltanto nei casi in cui & sia attuata la fattispecie del tradimento; detto articolo non deve infa in nessun caso sminuire la portata dell'articolo 266. § . R Come il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia esposto al Consiglio nazionale durante la discussione del nostro del 29 ottobre 1948 (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1 '

625 Pag. 749), 1© mene intese a preparare aggressioni dell'estero contro l'esi¬ stenza del nostro .Stato devono potere essere soffocate sul nascere, prima c he diventino pericolose. Chiamate a dare il loro parere sull'articolo 2 del nostro decreto, la commissione di periti e le commissioni dei po¬ teri straordinari si sono sforzate di redigere la disposizione in termini phe non impediscano una collaborazione lecita con l'estero. In ambedue I Consigli è stato fatto osservare che la disposizione non potrà essere applicata contro coloro che si limitano a manifestare la loro simpatia P^r uno Stato, un partito od un'altra organizzazione esteri e neppure ®°ntro coloro ohe approvano una critica mossa alla Svizzera dall'estero.

II testo del disegno tiene ampiamente conto di timori espressi al Consi¬ lio nazionale a proposito dell'articolo 2 (efr. processo verbale della commissione di periti II, 11, da 16 a 21 e da 37 a 42; III, da 10 a 12, da 34 a 36; IV, 5, 6, 48; Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1948, tpag. 737, 738, 746; Bollettino stenografico del Consiglio degli Stati 1949, pag. 5).

Per quanto riguarda il primo capoverso, va osservato, in partico¬ lare, quanto segue: la definizione dello scopo illecito degli atti indicati *)ei capoversi secondo e terzo è stata modificata, rispetto a quella delarfìcolo 2 del decreto emanato in virtù dei poteri straordinari, nel senso che le imprese o le mene dell'estero dovranno ora essere dirette centro la sicurezza, sia estema sia interna, del paese e non solo contro 8h interessi politici in generale della Svizzera. Il termine « imprese o mene politiche dell'estero contro la .Svizzera » comprende parimente l'eaposizione a pericolo dell'indipendenza, alla quale non è applicabile articolo 266 (per la nozione di sicurezza intema ed esterna, vedi Buirckardt, Kommentar, pag. 630).

Circa il secondo capoverso, occorre rilevare ciò che segue: dopo le ^Pcrienze fatte con le associazioni nazionalsocialiste svizzere in Ger¬ mania, è parso opportuno sostituire le parole « altre organizzazioni eli ©stero» con « altre organizzazioni all'estero». Abbiamo in tal modo anuto conto di una critica espressa al Consiglio nazionale (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale 1948, pag. 738, 746, 760). Il termine ^ Partiti esteri» o « altre organizzazioni all'estero»
si applica parimente 8 a associazioni internazionali.

La disposizione del terzo capoverso concernente la divulgazione di VOci tendenziose, pericolose per lo Stato, si fonda sull'articolo 2, primo capoverso, del nostro decreto del 27 febbraio 1945/7 marzo 1947 che stituisce misure per proteggere l'ordine costituzionale e abroga i divieti 1 Partiti. La disposizione dell'articolo 2 di cui si tratta aveva il se¬ guente tenore: « Chiunque, pubblicamente, lancia o diffonde un'infor¬ mazione inesatta o tale da deformare i fatti, diretta a mettere in peri¬ to la sicurezza interna od esterna della Confederazione, in particoare a sostenere gli interessi dello straniero a danno della Svizzera,... ».

626 Nella commissione del Consiglio nazionale incaricata di discutere il rap¬ porto del Consiglio federale sul »regime della stampa in /Svizzera prima e durante il periodo di guerra dal 1909 al 1945 era stato espresso il desiderio che il futuro ordinamento valevole per la stampa contenesse una disposizione intesa a reprimere la diffusione di voci tendenziose (pag. 48 del processo verbale della commissione). Il Consiglio federale fu invece del parere che non fosse necessario inserire nel Codice penale una disposizione speciale »per la repressione delle voci tendenziose poi¬ ché in tempo di pace le informazioni inesatte o tendenziose non hanno generalmente effetto. iSolo le informazioni false o inesatte comunicate a Stati esteri devono essere represse anche in tempo di pace; quest'ul¬ time possono infatti, in definitiva, mettere in pericolo la sicurezza del paese. Secondo un primo disegno preliminare, le asserzioni false di questa natura avrebbero dovuto costituire un delitto particolare, previ¬ sto dall'articolo 266 5®». La commissione di periti preferì invece spe¬ cificare nello stesso capoverso l'elemento dell'intenzione richiesto sia per l'entrata in rapporto con l'estero sia per le affermazioni false. Ma a prova di siffatta intenzione potrebbe sovente essere difficile, particolar¬ mente in caso di asserzioni false. Dopo avere in tal modo previsto l'ele¬ mento dell'intenzione, la commissione stimò perciò che una limitazione di questa disposizione penale alle affermazioni false fatte pubblica¬ mente o tali da deformare i fatti non sarebbe stata opportuna (processo verbale II, 11, 14, da 16 a 22, da 37 a 42; III, da 10 a 12, da 34 a 36; IV 5, 6, 48, 49).

4. La nuova redazione dell'articolo 272, primo capoverso, estende la nozione penale dello spionaggio politico. La pratica ha dimostrato c^e i termini attuali (informazioni intomo all'attività politica di « persone o di associ azioni politiche ») sono troppo stretti. In particolare non è mai stati in chiaro se questa disposizione sia parimente applicabile alle informazioni concementi l'opinione politica di una persona o la razza della stessa, l'attività di autorità o di funzionari come pure Ie informazioni sulle simpatie politiche della popolazione o sull'opinione politica di determinati circoli. La commissione di periti (processo ver¬ bale II,
32, 33; III, da 12 a 15; IV, 6) raccomanda una definizione pl ampia che noi stimiamo assolutamente necessaria in considerazione del¬ l'aumentata attività di questi agenti. La nuova disposizione permetterà di reprimere qualsiasi servizio d'informazioni organizzato a profitto d uno Stato estero, di un partito estero o di un'altra organizzazione de " l'estero a pregiudizio della Svizzera, dei suoi attinenti e abitanti o delle sue organizzazioni. /Sarà parimente punibile chiunque esercita un servizio d'informazioni a favore di organizzazioni internazionali. Fon dandosi sulle parole «a pregiudizio di», alcuni tribunali di pn110^ istanza hanno più di una volta considerato che il servizio di inform3^ zioni deve avere cagionato un pregiudizio o che il pregiudizio de

627 almeno essere molto probabile. Oon quest'espressione il codice intende tuttavia soltanto designare lo spionaggio politico diretto contro la Sviz¬ zera per opposizione allo spionaggio politico diretto contro uno Stato estero (articolo 301). Poiché i tribunali superiori dei Cantoni inter¬ pretano la disposizione in questo senso, si può rinunciare a modificare il testo legale.

5. L'aggiunta b\Vartìcolo 274 deve permettere di pronunciare la Pena della reclusione nei casi gravi di spionaggio militare, come già prevedevano, durante il servizio attivo, l'articolo 1, ultimo capoverso, del nostro decreto del 4 agosto 1942 che emana disposizioni penali e di procedura per garantire la difesa nazionale e la sicurezza della Confe¬ derazione e gli articoli 2721, numero 2, e 273, terzo capoverso, del Co¬ dice penale in materia di spionaggio politico ed economico. Esistono casi gravi di spionaggio militare che non costituiscono una violazione di segreti militari e non possono di conseguenza essere repressi con la Pena severa prevista dall'articolo 86 del Codice penale militare. Con questo aggravamento della pena si è voluto tener conto di un desiderio espresso nel pubblico nonché nell'istanza del Consiglio di Stato del Cantone di Vaud (processo verbale della commissione di periti I, 14; Hi, 16).

*>. La terza parte del titolo tredicesimo (Dei crimini o dei delitti contro lo (Stato e la difesa nazionale) comprende oggi una sola dis¬ posizione concernente le associazioni illecite (articolo 275). Per questa Parte, la cui nota marginale sarà « Esposizione a pericolo dell'ordine costituzionale », il disegno prevede tre disposizioni penali: un articolo «5 nuovo (attentati contro l'ordine costituzionale), un articolo 275 bis (propaganda sovversiva) e un articolo 275 ter (associazioni illecite).

Il nuovo articolo 275 riprende letteralmente il testo dell'articolo 5 del nostro decreto del 29 ottobre 1948, articolo che a sua volta è fon¬ dato sull'articolo 1, primo capoverso, del decreto del 27 febbraio 1945/7 uiarzo 1947. Questi articoli erano del seguente tenore: « Chiunque com¬ mette un atto diretto a mutare o a mettere in pericolo in modo illecito lordine fondato sulla Costituzione della Confederazione o di un Can¬ one... ». Avevamo in un primo tempo pensato che la disposizione con¬ tenuta nel decreto del 29 ottobre
1948 non dovesse essere ripresa, potendo a stessa essere più tardi inserita in un decreto fondato sul diritto di necessità, conformemente al parere espresso dalla commissione di periti nel corso della seconda sessione (processo verbale II, pagg. da 22 a 27) m a quanto sostenuto dalla dottrina. I metodi applicati nella rivoluzione . febbraio in 'Cecoslovacchia e il fatto che essi furono approvati dai circoli di estrema sinistra del nostro paese ci indussero tuttavia a in¬ ferire nel disegno anche le disposizioni del decreto del 29 ottobre 1948 mtese a reprimere gli attentati contro Pordine costituzionale (articolo 5)

628 e la propaganda sovversiva (articolo 6). Il disegno tiene in tal modo conto del desiderio manifestato dal pubblico e dalle Camere: rafforzare la protezione dello Stato, ma nel contempo abrogare le disposizioni fon¬ date sul diritto di necessità. Nella sua terza sessione, la commissione di periti ha riveduto la sua precedente decisione e ha accettato all'unani¬ mità l'articolo 275 del nostro disegno (processo verbale III, pagg. da 17 a 19).

Gli articoli 265 e 2i75 non sono un'arma sufficiente per lottare con¬ tro le nuove forme di rivoluzione degli ultimi tempi e i preparativi in¬ tesi a facilitarle. Il Codice penale presenta in particolare la lacuna di reprìmere gli attentati contro l'ordine costituzionale soltanto se essi sono commessi mediante la violenza e di permettere unicamente in misura ri¬ stretta il perseguimento degli atti preparatori dell'alto tradimento. È tut¬ tavia chiaro che la nuova disposizione destinata a colmare siffatta lacunà doveva essere redatta con la massima cautela. Pur desiderando un raf¬ forzamento della protezione dello Stato, il nostro popolo ha una forte avversione per le disposizioni penali che, secondo la sua concezione, po¬ trebbero limitare i diritti individuali. "Come la giurisprudenza ha dimo¬ strato per quanto riguarda l'articolo 5 del decreto del 29 ottobre 1948, il nuovo articolo è redatto in modo da non mettere in pericolo nessun interesse degno di protezione. In particolare, non è introdotta la nozione del delitto di opinione. Il nuovo articolò 275 prevede un'infrazione spe¬ ciale e non estende la nozione dell'alto tradimento definita dall'articolo 265. Il 'Consiglio nazionale ha già respinto proposte in questo senso durante i dibattiti relativi al 'Codice penale. Scopo del nuovo articolo 275 è quello di proteggere l'ordine costituzionale, cioè le nostre istitu¬ zioni politiche, il nostro ordinamento liberale e il funzionamento nor¬ male delle nostre istituzioni. L'attentato consiste nel turbare o nel mo¬ dificare illecitamente l'ordine costituzionale. La nozione dell'esposiziono a pericolo, contenuta nel decreto del 1945/1947, non è stata mantenuta.

L'attentato deve essere commesso con mezzi illeciti o seguendo una via illegale. Sono già punibili gli atti preparatori, indipendentemente dal fatto se l'attentato debba essere eseguito in un avvenire
prossimo 0 lontano, con o senza violenza. Una disposizione di questa natura è de¬ stinata a permettere di lottare contro la rivoluzione « fredda » in tutti i suoi aspetti più pericolosi. Pensiamo in particolare alla formazione Ç all'attività di comitati d'azione rivoluzionari, all'elaborazione di piaIjj per la presa del potere, alla distribuzione d'ordini, alla costituzione d fondi, all'accumulazione di armi e di altro materiale, alle pressioni eseicitate sulle autorità con mezzi illeciti, come il sabotaggio, gli scioperi « spontanei ». Contrariamente a quanto prevedevano certi decreti *oü^ dati sui poteri straordinari, emanati durante la guerra, e contrari mente a quanto dispongono le leggi di taluni Stati esteri, il nostro segno non punisce ogni attività, presa soltanto come tale, delle associa-

629 sioni estremiste. In tempi normali, la lotta contro siffatti pericoli può essere lasciata ai cittadini stessi perchè li combattano con le armi dello spirito.

Al Consiglio nazionale, la definizione generale ed astratta della fatti¬ specie del delitto ha suscitato diverse critiche (Bollettino stenografico Bel Consiglio nazionale 1948, 738). Ma dobbiamo far osservare che l'enu¬ merazione delle varie forme d'attentato sarebbe forzatamente incompleta, ln considerazione del fatto che i movimenti estremisti troveranno sem¬ pre nuovi mezzi per scalzare le istituzioni democratiche.

Se si considera l'importanza che riveste oggigiorno la propaganda intesa a preparare il sovvertimento dell'ordine costituzionale, stimiamo sia opportuno inserire neW articolo 275 bis la disposizione concernente a propaganda sovversiva del decreto in vigore sulla protezione dello tato (articolo 6); quest'aggiunta è parimente raccomandata dalla immissione di periti (processo verbale II, pagg. da 27 a 30 e da ^ a 45), Va notato che siffatta propaganda è punibile soltanto qua°ra sia int©sa a turbare o a modificare illecitamente l'ordine costirionale. Particolarmente importante è la disposizione del secondo capoverso; essa colpisce chi favorisce ed appoggia la propaganda che proviene dall'estero. fSono riservate disposizioni più rigorose, di ordine amministrativo, contro gli scritti destinati alla propaganda sovversiva C r * B decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1948 concernente U material© di propaganda sovversiva. Per la nozione di propaganda STF 68, IV, 145) k articolo 275 ter corrisponde all'articolo 275 attuale, eon la diffenz.a che esso dichiara illecite anche le associazioni le quali si propon¬ gono di compiere atti repressi dagli articoli 266 bis, 275 (nuovo) e ^'5 bis.

r

7. Gli articoli 285 e 286 del nostro disegno menzionano express aente, oltre 1© autorità ed i funzionari, anche i membri delle autorità.

& nuova redazione permette di stralciare, all'articolo 341, lettera b, a Menzione dell'articolo 285. Con questa modificazione si vuole ri-soler © una controversia sorta nella pratica quanto alla competenza delle assise federali a giudicare i casi di violenza contro i membri di un'autoj, federale. Grazie alla menzione dei membri di autorità federali al¬ arti colo 285, è stabilito ohe la competenza delle assise federali a giu¬ rare i casi di rivolta o di violenza contro le autorità federali è, seB tenore dell'articolo 341, lettera b, limitata agli atti di vioenza diretti contro l'autorità stessa. Già nel processo per i fatti di teinen, la Corte penale federale ha costatato ohe i casi di violenza e 1 minaccia contro funzionari della Confederazione non sono soggetti a la giurisdizione delle assise federali, ma sono di competenza della ^orte penale federale (STF 70, IV, 213 e segg.). La stessa regola varrà in avvenire per gli attacchi diretti contro membri di un'autorità federale.

a oppressione del rimando all'articolo 285 permette inoltre alle autoFaglio Federale, 1949.

53

630 rità di decidere liberamente, senza essere vincolate dalla definizione dell'articolo 285, se esiste violenza nel senso della disposizione costitu¬ zionale. I casi poco gravi, come per esempio i casi di vie di fatto, non dovranno in tal modo più essere deferiti alle assise federali. Queste due innovazioni permetter anno di evitare la procedura costosa e complicata davanti alle assise federali. L'articolo 286 è stato adattato al nuovo tenore dell'articolo 285.

8. La disposizione de\Varticolo 297 del Codice penale relativa agli oltraggi concernenti la Società delle Nazioni è, dopo lo scioglimento di quest'organizzazione, divenuta priva d'oggetto. Essa non può tuttavia essere semplicemente abrogata, ma deve essere adattata alla nuova si¬ tuazione in considerazione del fatto che la Svizzera è sempre più de¬ signata come la sede di organizzazioni internazionali o il luogo di riu¬ nione delle assemblee di queste organizzazioni o di conferenze diplo¬ matiche. Il nostro paese ha particolare interesse che i suoi rapporti con altri .Stati o con organizzazioni internazionali non siano turbati da oltraggi ai loro rappresentanti (calunnia, diffamazione o ingiuria).

Gli articoli 296 e 297 riveduti devono permettere di reprimere oltraggi di questa natura, se essi sono commessi in territorio svizzero; questi de¬ litti saranno sempre perseguiti d'ufficio e le pene saranno più severe di quelle previste per i delitti contro l'onore di persone private. Non sarà in tal modo necessario fondarsi sull'articolo 105 della Carta delle Na¬ zioni Unite -- di cui la Svizzera non è parte --, articolo che come l'ar¬ ticolo VII del patto della Società delle Nazioni dispone che l'Organiz¬ zazione e i suoi agenti come pure i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche, quindi anche di una protezione penale rafforzata (ofr. sentenza delle assise federali del 25 gennaio 1927, nella causa Justh, Rivista penale svizzera, 40, 179, e Ie discussioni al Consiglio nazionale circa l'articolo 296, Bollettino steno¬ grafico del Consiglio nazionale 1929, tiratura separata, pag. 489). Gli articoli 296 e 297 non proteggono soltanto le istituzioni delle Nazioni Unite, bensì anche in generale i delegati di Stati esteri presso orga¬ nizzazioni internazionali o a conferenze diplomatiche come pure i rap¬
presentanti di siffatte organizzazioni. La protezione rafforzata deve tut¬ tavia essere concessa solo se le organizzazioni o i loro servizi hanno la sede in (Svizzera oppure se le loro assemblee o le conferenze diplo¬ matiche si riuniscono in ^Svizzera«, Se la sede o il luogo della riunione non è in Svizzera oppure se la conferenza non ha carattere diploma* tico, può essere applicato soltanto il diritto penale ordinario.

L'articolo 296 estende la protezione rafforzata di cui i rappresen¬ tanti di Stati esteri hanno finora fruito ai delegati ufficiali degli Stati che partecipano a una conferenza diplomatica riunita in /Svizzera (1 alle persone le quali rappresentano ufficialmente questi Stati presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o nu-

631 aita nella Svizzera. Fra queste organizzazioni sono in particolare com¬ presi i servizi che le diverse istituzioni internazionali con sede all'estero hanno stabilito in Svizzera. Va tuttavia osservato che soltanto i dele¬ gati e i rappresentanti aventi carattere ufficiale, muniti cioè del man¬ dato di rappresentare, fruiscono della protezione speciale dell artioolo 266.

L'articolo 297 prevede una nuova fattispecie: l'oltraggio a un isti¬ tuzione internazionale nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali. Ma anche in questo caso l'atto è punibile soltanto se l'istitu¬ zione (o una sua organizzazione) ha la sede oppure è riunita in Sviz¬ ia. Questo articolo colpisce parimente gli oltraggi contro il rappre¬ sentante ufficiale di un'organizzazione stabilita all'estero, il quale svolge temporaneamente un'attività ufficiale in Svizzera.

La commissione di periti ha discusso in modo approfondito la nuova redazione degli articoli 296 e 297 (processo verbale II, pagg. da ^ a 37, da 45 a 47; III, pagg. da 23 a 26, 37; IV, pagg. 11, 13, da 48 a 50). Uno scambio di opinioni ebbe luogo anche tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento politico federale che, su determinati punti, avrebbe voluto andare oltre il disegno che vi sott°poniamo.

Abbiamo profittato della modificazione degli articoli 206 e 297 pò» rivedere le disposizioni dell'orticolo 302 relative alle condizioni del proce dhmnto. Conformemente alle raccomandazioni della commissione di feriti (processo verbale ITI, pagg. da 32 a 34), abbiamo rinunciato ad vigere olio sia garantita la reciprocità. Il procedimento è nell'interesse del paese e non deve quindi dipendere da una legislazione estera. È del resto sempre stato difficile accertare se il diritto straniero contiene dis¬ posizioni corrispondenti a quelle del nostro codice (cfr. la sentenza uella causa Justh). Siamo del parere che solo raramente la reciprocità Potrebbe essere invocata in virtù di una disposizione analoga a quella del nuovo articolo 297 concernente la protezione delle organizzazioni . io terna zi on ali.

D'accordo con la grande maggioranza dei membri della commis¬ sione di periti (cfr. processo verbale III, pag. 33, 34; IV, pag. 15, 16), abbiamo invece mantenuto la norma del procedimento su domanda. I Procedimenti per oltraggio a uno Stato
estero devono poter essere ordinati soltanto se lo Stato offeso è d'accordo; spetta perciò a quest ultimo di presentare una domanda. Se la persona giuridica offesa ò un'istituzione internazionale, la domanda deve essere presentata da Un suo organo; ciò è espressamente detto all'articolo 302, secondo ca¬ poverso, riveduto.

La commissione di periti ha parimente esaminato, se al titolo se¬ dicesimo occorra inserire una disposizione intesa a reprimere Vappog9*0 ad ostilità all'estero, tenendo in tal modo conto della risoluzione

632 votata nel luglio 1947 a Ginevra dal congresso dell'Associazione inter¬ nazionale di diritto penale.. Questa risoluzione propugnava tra altro l'introduzione nella legislazione interna degli Stati di sanzioni anche contro la propaganda a favore delle guerre di aggressione e contro il fatto di favorire uno Stato designato aggressore dalle competenti istan¬ ze internazionali. Nella sua ultima sessione, la commissione decise tut¬ tavia di rinunciare a disposizioni di questa natura; essa è infatti del parere che gli articoli 300 del Codice penale svizzero e 92 del Codice penale militare siano sufficienti e che una disposizione la quale com¬ pleti l'ordinanza sul mantenimento della neutralità o una disposizione nel senso di quella risoluzione non sarebbero vantaggiosi per la neu¬ tralità della Svizzera e potrebbero mettere in pericolo la libertà di stampa (processi verbali III, pagg. da 27 a 30; IV, pagg. da 13 a 15).

Noi pure siamo di questo parere.

9. Per quanto concerne la modificazione dcìV articolo 341, lettera l>> abbiamo dato i necessari chiarimenti commentando l'articolo 285 (cfr.

più sopra il numero 7).

Seconda parte DELITTI CONTRO L'ONORE Come abbiamo rilevato all'inizio del messaggio, occorre includere nella revisione parziale anche due articoli concernenti i delitti contro l'onore.

1. Mentre le disposizioni relative alla calunnia (articolo 174) e al¬ l'ingiuria (articolo 177) si sono rivelate efficaci, quella che riguarda la diffamazione (articolo 173) ha dato luogo a vivaci critiche.

a. L'articolo 151 del disegno di codice penale del 28 luglio 1918 aveva previsto come elementi costitutivi della diffamazione il fatto di proferire o divulgare le imputazioni alla leggera e quello d'incolpare o di sospettare una persona di fatti non veri. Il numero 1 prevedeva la punizione di chiunque, comunicando con un terzo avesse, contraria¬ mente alla verità, incolpato o resa sospetta una persona di condotta disonorevole oppure divulgato alla leggera siffatte incolpazioni o so¬ spetti. Il numero 2 era diretto contro chiunque avesse proferito impu¬ tazioni di questa natura, conformi alla verità, ma non giustificate da motivi plausibili e nel solo intento di fare della maldicenza. Ma queste disposizioni furono abbandonate nel corso dei dibattiti dei due 'Consi¬ gli, sopra tutto in considerazione
del fatto che la prova della verità era prevista nel numero 2 dell'articolo 173 attuale (cfr. Bollettino ste¬ nografico del 'Consiglio nazionale 1921, pag. 117, 154; del Consiglio degli Stati 1981, pag. 177). Secondo l'articolo 173, nel testo accettato dai due Consigli, nè la leggerezza nè la falsità delle affermazioni non sono elementi costitutivi della diffamazione. L'autore è punibile, se ha

033 intenzionalmente proferito o divulgato le imputazioni contrarie all'o¬ nore. Il numero 2 prevede tuttavia ohe il colpevole non incorre in alcu¬ na pena se prova di avere detto cose vere. Egli non è però ammesso a fare la prova della verità se, non corrispondendo questa prova all'in¬ teresse pubblico, le imputazioni alla persona offesa si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia e manifestano prevalentemente l'in¬ tenzione di fare della maldicenza. Per la legge in vigore è indiffe¬ rente che le affermazioni siano state fatte alla leggera oppure in buona fede. La distinzione che era stata fatta nel disegno non è stata ripresa dalla legge.

Nella pratica, le modificazioni decise durante i dibattiti delle Ca¬ mere non hanno dato buoni risultati. Il fatto di dover punire anche celui che non agisce alla leggera e ritiene vere in buona fede le impu¬ tazioni fu considerato come troppo severo e contrario ai nostri usi.

Inoltre, la limitazione della prova delia verità condusse non di rado a ingiustizie.

Nella nota sentenza del 3 marzo 1944 relativa alla causa Pfändler contro Weber e coaccusati (STF 70 IV 24 e segg.), la Corte di cassazione Penale del Tribunale federale dichiarò che la diffamazione commessa mediante la stampa può essere repressa soltanto in conformità dell'ar¬ ticolo 173 del 'Codice penale e che occorreva abbandonare la giurispru¬ denza precedente fondata sull'articolo 55 della Costituzione; secondo detta giurisprudenza non poteva essere inflitta pena alcuna, qualora fosse stata provata la verità delle incolpazioni o se l'autore, dopo un serio esame, le avesse potuto considerare in buona fede come vere.

Il Tribunale federale stimò che, contrariamente all'articolo 151 del disegno e alle disposizioni del diritto cantonale precedentemente in vi¬ gore, l'articolo 173 non esige che l'autore dell'incolpazione o il divul¬ gatore della stessa abbia agito senza riflettere o alla leggera, cosicché ® °ggi punibile chiunque intenzionalmente affermi o divulghi un fatto contrario all'onore. 11 tribunale fu inoltre del parere che soltanto chi tende a uno scopo lecito mediante mezzi adeguati può pretendere di a gire nell'interesse pubblico. La stampa non può sostenere che la pro¬ pagazione di affermazioni contrarie alla verità e atte a danneggiare la reputazione altrui sia un mezzo adeguato
per l'adempimento del suo compito, anche se le imputazioni sono divulgate in buona fede. Ricom>scetre senza limitazioni il principio che la stampa difende interessi legittimi equivarrebbe a reintrodurre a favore della stampa, seguendo un'altra via, il momento della leggerezza che si era voluto abbandonare.

La Corte di cassazione penale dichiarò espressamente nella sentenza citata e in altre susseguenti che la disposizione dell'articolo 55 della Costituzione non' implicava un regime d'eccezione per la stampa (STF 70 IV, 151; 72 IV 157; 73 IV, 33).

034 Siffatta nuova giurisprudenza suscitò serie critiche da parte di diversi circoli, in particolare nella stampa. Quest'ultima temeva di essere ostacolata nel compimento della sua missione di controllo degli affari pubblici, missione che in democrazia riveste la più grande im¬ portanza; essa temeva anche di dovere in avvenire stabilire la prova della verità prima ancora della pubblicazione, ciò che praticamente non sarebbe sempre stato possibile. Diversi eminenti penalisti studia¬ rono la situazione creatasi con la modificazione della pratica, segna¬ larono gli inconvenienti del testo attuale dell'articolo 173 e presenta¬ rono proposte di revisione (cfr. Farbstein, Pressefreiheit mid üble Nachrede, 1944; Logoz, A propos des délits contre l'honneur, nella Ri¬ vista penale svizzera, numero dedicato al professore Hafter per i suoi 70 anni, volume 61, pagina 83 e s egg.; Hafter, Ueble Nachrede, nella Ri¬ vista svizzera di giurisprudenza, 43« anno, pag. 2)65 e segg.). Durante la sua assemblea annuale, ohe ebbe luogo a Soletta dal 4 al 6 settembre 1948, la Società svizzera dei giuristi discusse il problema della riforma delle disposizioni federali concernenti la stampa. Il signor M. Feldmann, consigliere nazionale, e il signor G. Jaccottet, redattore, presen¬ tarono rapporti particolareggiati su tutte le questioni relative alla ri¬ forma delle prescrizioni penali in materia di stampa, insistendo parti¬ colarmente sulla necessità di rivedere l'articolo 55 della Costituzione federale e di modificare il testo dell'articolo 173 del Codice penale nel senso delle proposte da essi presentate (cfr. Zeitschrift für schweize¬ risches Recht, 1948, pag. la e segg. e 123a e segg., nonché la relazione su l'assemblea della Società svizzera dei giuristi, pubblicata nella me¬ desima rivista, pag. 569 a e segg.)- Le proposte fatte dagli autori sopra indicati e quelle contenute nei due rapporti sono sopra tutto intese ad abrogare le limitazioni della prova della verità, a prevedere l'esenzione da pena per l'autore che prova di non, avere agito alla leggera, bensì di essere stato in buona fede, e infine a meglio proteggere gli interessi dell'offeso. All'assemblea della iSocietà svizzera dei giuristi, i pareri furono discordi quanto alla revisione dell'articolo 55 della Costituzione» ma le proposte dei relatori per una
nuova redazione dell'articolo 17-1 del Codice penale furono di massima approvate. L'assemblea fu una¬ nime nel riconoscere che non era possibile giungere a una mitigazione delle disposizioni attualmente in vigore mediante la pratica, ma oh e fosse a questo scopo necessaria una revisione dell'articolo 173 e che la nuova disposizione dovesse essere applicabile a tutti e non fosse in tal modo un privilegio per la stampa.

Fondandosi sui rapporti presentati alla Società svizzera dei gM' risti e sulle deliberazioni di questa società, la commissione mista cu politica in materia di stampa (costituita dall'Associazione svizzera deg 1 editori di giornali e dall'Associazione della stampa svizzera) consegno al Dipartimento federale di giustizia e polizia, il 10 dicembre 19'4 > una proposta di nuova redazione dell'articolo 173 del Codice penale.

635 Comitato centrale dell'Associazione della stampa svizzera approvò detta proposta, che fu parimente accettata, con lievi modificazioni, dalla commissione di periti del Dipartimento nella sua sessione del 27 e del 28 gennaio 1949 (processo verbale IV, pagg. da 17 a 23, da 25 a 27).

b. Il disegno che noi vi sottoponiamo concerne unicamente la re¬ visione dell'artìcolo 173 del Codice penale. Gli altri problemi del di¬ ritto della stampa, in particolare quello della revisione dell'articolo 55 della Costituzione federale e quello della verità delle informazioni (ob¬ bligo di rettificare), saranno trattati nel rapporto del Consiglio fede¬ rale relativo all'iniziativa presentata dal Partito socialista svizzero « per la libertà di stampa ». La commissione mista e la commissione di periti sono del parere ohe la questione dell'obbligo di rettificare le notizie non conformi al vero non debba essere trattata in rapporto con la re¬ visione del Codice penale.

Il nuovo testo dell'articolo 173 si fonda essenzialmente sulla propo¬ sta della commissione mista per la politica in materia di stampa, nella forma stabilita dalla commissione di periti. Esso non riprende l'arti¬ colo 151 del disegno di Codice penale del 1918, ma introduce nell'arti¬ colo in vigore i miglioramenti stimati necessari.

Il numero 1 riproduce senza cambiamenti la disposizione in vigore.

Conformemente al parere dei signori Logoz e Jaccottet, abbiamo rinun¬ ciato a fare della falsità delle affermazioni diffamatorie e della legge¬ rezza con le quali sono pronunciate un elemento costitutivo del delitto.

È infatti più razionale evitare di imporre al querelante o all'accusa¬ tore la prova della falsità o della leggerezza e prevedere in vece espres¬ samente a favore dell'incolpato la possibilità della prova liberatoria (numero 2). In tal modo è chiaramente risolta la questione dell'onere della prova.

Le più importanti innovazioni sono contenute nel numero 2. 11 primo capoverso dà all'incolpato la possibilità di provare che le sue imputazioni sono vere oppure che non le ha proferite alla leggera. La limitazione posta alla prova della verità dal numero 2 dell'articolo 173 attuale è abrogata, conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina c dai relatori della Società svizzera dei giuristi. Rimane una sola li¬ mitazione: essa concerne i casi di
diffamazione intenzionale (numero 4).

Il fatto che la prova della verità è dalla legge in vigore esclusa per le affermazioni relative alla vita privata o di famiglia ha non di rado cagionato al giudice difficoltà straordinarie nella decisione della que¬ stione preliminare dell'ammissibilità della prova stessa. Ne va dimenti¬ cato che siffatto divieto della prova può essere pregiudizievole anche all'offeso, avendo questi sovente interesse che sia dimostrata la falsità delle affermazioni.

Autorizzando l'incolpato a fornire la prova liberatoria che egli aveva seri motivi di considerare in buona fede vere le imputazioni, il di-

636 segno tiene parimente conto dei bisogni speciali della stampa. Il giu¬ dice non potrà ormai più condannare se la persona responsabile in virtù delle prescrizioni valevoli per la stampa prova di avere accertato i fatti con la necessaria cura. Gli organi .centrali delie associazioni della stampa hanno dichiarato dì accettare questa soluzione.

Il secondo capoverso protegge gli interessi dell'offeso. Se l'incol¬ pato è dichiarato innocente unicamente in considerazione della sua buona fede oppure se il procedimento è per questa ragione sospeso, non è giusto che l'offeso debba sopportare più a lungo le conseguenze delle imputazioni false. La legge prevede perciò che la sentenza o uno spe¬ ciale documento devono in questi casi indicare, a titolo di sodisifazione per l'offeso, che 1'imjputazione o i sospetti sono senza fondamento o non provati. Come documento speciale vale anche una dichiarazione in que¬ sto senso rilasciata dal colpevole nella procedura di transazione.

Il numero 3 estende il campo d'applicazione della disposizione re¬ lativa agli effetti della ritrattazione di affermazioni diffamatorie (arti¬ colo 173, numero 3); esso prevede infatti clic il giudice può attenuare la pena o esentare l'incolpato da qualsiasi pena non solo nei casi in cui questi ritratta davanti al giudice, bensì anche quando ritratta im¬ mediatamente dopo avere ricevuto le spiegazioni necessarie. La dispo¬ sizione è intesa a proteggere l'offeso da torti maggiori grazie a una pronta rettificazione.

Conformemente alle proposte della commissione mista per la politica in materia di stampa e della commissione di periti, il numero 4 limita la prova della verità nei casi di diffamazione intenzionale. Colui che, con la sola intenzione di fare della maldicenza, ha proferito o divulgato senza motivi plausibili imputazioni che nuociono alla riputazione, non deve di massima avere la possibilità di provare che le sue affermazioni sono vere, nuocendo in tal modo ancora di più alla riputazione del¬ l'offeso con la discussione in pubblico di questioni personali. La prova clie le imputazioni sono vere è ammessa soltanto con il consenso del¬ l'offeso. Contrariamente al diritto in vigore, l'autorizzazione di for* nire la prova potrà essere rifiutata anche se l'interesse pubblico non vi si oppone. La nuova disposizione non esige d'altra
parte neppure che le imputazioni si riferiscano alla vita privata o alla vita di famiglia Facendo proprie le proposte Logoz, Hafter e Jaccottet, ii giudice federale onorevole Leuch ha raccomandato, nella commissione di periti, di riprendere il numero 2 dell'articolo 151 del disegno di Codice pe¬ nale del 1918 e di prevedere una disposizione speciale per colui che conformemente a verità ma senza motivi plausibili e nel solo intento di dire male del prossimo accusa o rende sospetta una persona di fatti nocivi alla riputazione oppure divulga accuse o sospetti di questa na¬ tura. Il Dipartimento di giustizia e polizia avrebbe potuto accettare questa proposta, ma essa fu respinta dalla commissione a forte mag¬ gioranza.

637 2. Il nuovo articolo 177 bis regola una questione controversa nella pratica: quella dell'ingiuria alle autorità e alle associazioni di persone.

La Corte di cassazione del Tribunale federale è a suo tempo stata del parere che secondo il Codice penale svizzero l'ingiuria possa colpire non soltanto una persona fisica, bensì anche una persona giuridica. Fon¬ dandosi sul tenore e sulla genesi del codice, essa non ha invece vo¬ luto ammettere la nozione dell'ingiuria diretta contro l'autorità (STF 69, IV, 82 e segg.; 71 IV 36 e segg.; cfr. Logoz, loc. cit. 84 e segg.). La giurisprudenza non ha finora risolto la questione di sapere se accanto alle persone giuridiche «possano essere lese nel loro onore e abbiano di conseguenza il diritto di presentare querela anche le associazioni di persone, vale a dire le collettività organizzate. Secondo la pratica, oc¬ corre perciò, in caso di ingiuria diretta contro un'autorità, che ciascun membro di questa presenti querela come privato ed agisca, conforme¬ mente alla procedura cantonale applicabile, sia in qualità di quere¬ lante o di accusatore privato nel senso del diritto penale sia come at¬ tore nel senso del diritto civile. Ma non di rado l'ingiuria è diretta contro l'autorità stessa e non contro la persona dei suoi membri; in Particolare questo è il caso quando essa tende a scalzare la fiducia del popolo nelle sue autorità.

Unico scopo dell'innovazione che proponiamo è quello di permet¬ tere alle autorità, alle persone giuridiche e alle collettività organizzate dì persone di presentare querela come tali, quando si risolvono a fare Perseguire giudizialmente e condannare l'autore di un delitto contro 1 onore. Questa soluzione corrisponde al parere dei penalisti (cfr. in Particolare H after, Lehrbuch des Schweiz. Strafrechts, vol. 2, l'i parte, Pag. 185 e segg.; Thormann-v.Overbeck, Kommentart nota 1 ad arti¬ co 173 e segg.; Gerwig, Ehrverletzung gegenüber juristischen Pers °nen im. Schweiz. Strafgesetzbuch). Va notato che l'articolo 177 bis non contiene nessuna disposizione specialmente intesa a reprimere i delitti contro l'onore dei magistrati; siffatta disposizione si trova in¬ vece in diverse leggi cantonali, è contenuta nell'articolo 2 del decreto del Consiglio federale del 27 febbraio 1945 che istituisce misure per proteggere l'ordine costituzionale
e abroga i divieti di partiti, ed era stata inoltre proposta da una minoranza della commissione di periti 0 da un Governo cantonale
3. Abbiamo parimente rinunciato a inserire nel presente disegno una disposizione che permettesse di perseguire d'ufficio, o d'ufficio

638 dopo autorizzazione, i delitti contro l'onore di un'autorità, dei membri di un'autorità o di un funzionario (cfr. articolo 385, primo capoverso, del OPS e >STF 68 IV 91 e segg.) Consideriamo invece sia opportuno completare l'articolo 8 della legge federale del 26 marzo 1934 sulle ga¬ ranzie politiche e di polizia in favore della Confederazione nel senso che i delitti contro l'onore di autorità federali o di membri di queste autorità, come pure i delitti contro l'onore delle persone specificate in questo articolo (Cancelliere della Confederazione, procuratore generale della Confederazione, giudici istruttori federali e i loro supplenti, rap¬ presentanti o commissari federali) debbano essere perseguiti d'ufficio dopo autorizzazione speciale quando le imputazioni diffamatorie riguar¬ dano l'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 8 di cui si tratta pre¬ vede che questi delitti sono giudicati dal Tribunale federale; il perse¬ guimento, secondo l'articolo 59 del Codice penale federale del 1853 su cui si fonda questa disposizione, dovrebbe essere fatto d'ufficio su sem¬ plice domanda dell'offeso. Ma il codice del 1853 è nel frattempo stato abrogato dal Codice penale svizzero del 1937, cosicché siffatta proce¬ dura non è oggi più possibile, ciò ohe implica certi inconvenienti. 1 delitti contro l'onore di cui si tratta toccano l'interesse pubblico, fi quindi inammissibile che delle autorità, dei membri di autorità ed altre persone con funzioni pubbliche debbano, quando sono offesi nel loro onore, seguire la procedura comune degli accusatori privati (cfr. nu¬ mero II del disegno di legge).

Terza parte GLI ALTRI ARTICOLI RIVEDUTI DEL CODICE PENALE Nella presente terza parte sono trattate le proposte di modifica¬ zione di articoli che non riguardano ne la protezione dello Stato, né la diffamazione. Si tratta sopra tutto di articoli contenuti nel primo libro del Codice penale, di articoli cioè che concernono le disposizioni gene¬ rali della legge circa i crimini, i delitti e le contravvenzioni. Le propo¬ ste di revisione si riferiscono infatti prevalentemente a disposizioni ge" nerali. Fatta eccezione per le prescrizioni sulla protezione dello Stato, pochi sono gli articoli del . secondo libro dei quali è stata domandata una modificazione quanto alla definizione delle singole fattispecie, fi perciò
comprensibile che la commissione di periti sia stata molto cauta nel proporre modificazioni della parte speciale.

Giudici penali, procuratori pubblici e professori di diritto penale hanno criticato singolo pene del codice che stimano inadeguate, sia prese a sè, sia confrontate con quelle previste per altre fattispecie. Men* zioniamo in particolare l'articolo 184 (ratto di una donna mentecatta od inetta a difendersi) che nel caso qualificato del secondo capoversi* prevede la reclusione fino a 10 anni al massimo. La pena è perciò pi11

639 mite di quella prevista dall'articolo 183, terzo capoverso, per il ratto qualificato in generale (reclusione senza indicazione del massimo), seb¬ bene il rapporto dovrebbe piuttosto essere inverso. D'altra parte, le pene previste dall'articolo 191, numero 1 (atti di libidine su fanciulli) H>no da molti considerate troppo severe (specialmente la pena minima di 3 anni di reclusione prevista dal secondo capoverso). Abbiamo per¬ ciò dovuto porci la questione, se sia o no opportuno rivedere il codice su questi punti, correggendo determinate pene previste dalla legge.

Quanto a noi, non intendiamo proporre modificazioni in questo senso.

Sarà sempre molto difficile raggiungere un equilibrio perfetto in ma¬ teria di sanzioni penali della parte speciale per il fatto che le opi¬ nioni possono in questo campo essere molto diverse. Preferiamo perciò attendere che proposte di questa natura siano eventualmente fatte dai Consigli o dalle loro commissioni.

Nell'esporre le considerazioni circa le disposizioni da rivedere, se¬ guiamo in generale l'ordine numerico degli articoli; quando ce ne scostiamo, è perchè tra le varie disposizioni esistono nessi che con¬ sigliano una trattazione comune.

Internamento e ricovero.

Articolo 17 Se sono attuate le condizioni degli articoli 14 e 15 del Codice pe¬ nale, gli agenti irresponsabili o di responsabilità scemata devono es¬ sere internati in una casa di custodia. Trattandosi di persone assolutaniente irresponsabili, l'esecuzione della pena non entra in considera¬ zione; se invece l'agente è in stato di responsabilità scemata, l'esecu¬ zione è sospesa. Secondo l'articolo 17, numero 1, spetta all'autorità amministrativa cantonale ©seguire il decreto del giudice per l'interna¬ mento, la cura o il ricovero. Siffatte misure devono cessare, non ap¬ pena ne sia scomparsa la causa. Il giudice decide allora se e in quale misura sia ancora da eseguire la pena pronunciata contro l'agente di responsabilità scemata (articolo 17, numero 2).

Ora, l'esperienza ha dimostrato che l'autorità dovrebbe poter di¬ sporre di norme più elastiche per ciò che riguarda la fine dell'interna¬ mento o del ricovero e la preparazione dell'internato alla liberazione.

L'associazione svizzera per la riforma penitenziaria e il patronato Penale ha proposto una disposizione che permetta di mitigare
l'inter¬ namento o il ricovero a titolo d'esperimento e a certe condizioni. Già oggi si conseguono sovente buoni risultati, trasferendo il delinquente internato o ricoverato in un « home » e assegnandogli in seguito, prima di liberarlo definitivamente, un impiego. Abbiamo tenuto conto di que¬ sta proposta, prevedendo una disposizione analoga a quella dell'articolo 38, numeri 3 e 4, concernente la liberazione condizionale in materia di Pone privative della libertà; l'autorità potrebbe in tal modo sottoporre

640 il liberato al patronato e imporgli determinate norme di condotta. La commissione di periti ha approvato all'unanimità la proposta comple¬ tata in questo senso (Processo verbale IV, pag. 38). In tal modo al nu¬ mero 2 dell'articolo 17 è aggiunto un terzo capoverso. Per quanto con¬ cerne l'agente di responsabilità scemata, rimane applicabile la prescri¬ zione secondo la quale spetta al giudice decidere se e in quale misura sia ancora da eseguire la pena (numero 3 del nuovo testo).

Liberazione condizionale.

Articoli 38, 54 e 55 1. Circa l'istituto della liberazione condizionale dalla pena della reclusione o della detenzione sono state presentate parecchie proposte.

Esse concernono sopra tutto la condizione generale della liberazione secondo il numero 1. Il condannato deve avere scontato i due terzi della pena; questo punto non è contestato. La legge aggiunge tuttavia che trattandosi di detenzione devono inoltre essere scontati almeno 3 mesi.

Siffatta durata minima è considerata insufficiente, in particolare da parte dei magistrati che si occupano dell'esecuzione delle pene; essi fanno specialmente valere che il fine educativo delle pene privative della libertà non può essere raggiunto in soli tre mesi. In quasi tutte le proposte è chiesto l'aumento a sei mesi della durata minima della pena. Taluni membri della commissione di periti si sono tuttavia pro¬ nunciati contro l'aumento della durata minima (processo verbale IV, pag. 40). Non a torto è stato fatto osservare che l'aumento di cui si tratta implicherebbe il seguente inconveniente: se la pena pronunciata non è superiore a 6 mesi, la liberazione condizionale diventa impossi¬ bile e con ciò cade anche la preziosa possibilità di sottoporre il liberato al patronato durante un periodo di tempo notevolmente superiore alla durata della pena. Questa conseguenza potrebbe essere evitata soltanto qualora fosse provista la possibilità di ordinare il patronato anche se la liberazione è definitiva; ma una proposta in questo senso è stata re¬ spinta (cfr. l'articolo 47 qui di seguito). La commissione di periti si è pronunciata (sia pure con soli 7 contro 5 voti) per l'aumento a 6 mesi, e noi facciamo nostra siffatta proposta.

Va a questo punto menzionata una proposta del Dipartimento to giustizia del Cantone di Basilea intesa a completare il numero 1
del¬ l'articolo 38 nel senso che se la durata minima fosse aumentata a ^ mesi, il condannato dovrebbe scontare quattro o cinque mesi a titolo di esecuzione della pena. Questa proposta è in stretto rapporto con la que* slione di sapere se nel calcolo della durata minima debba essere te¬ nuto conto del carcere preventivo dedotto dalla pena privativa della libertà in conformità dell'articolo 69. Il Consiglio federale ha risolto la questione affermativamente (decisioni del 29 febbraio 1944 nella cauta Ar rigoni e del 18 dicembre 1944 nella causa Keller, nel Bollettino dl

641 giuri&prudenza jwnale 1944 N. 142, 1945 N. 8; Ginevra, commissione di liberazione condizionale, nella Semaine judiciaire 1944, pag. 192). Conse¬ guenza di questo sistema è naturalmente quella di ridurre il tempo trascorso in carcere prima della liberazione condizionale; ma la solu¬ zione inversa non sarebbe che difficilmente conciliabile con gli articoli 38 e 69 combinati.

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2. iSe durante il periodo di prova il liberato condizionale delude la fiducia in lui riposta dal giudice, l'autorità competente lo rimanda nello stabilimento di pena (articolo 38, numero 4). Nella pratica questa disposizione è stata trovata troppo rigida; esistono casi in cui il ricollocamento in carcere appare troppo duro e basterebbe forse un sem¬ plice ammonimento o l'imposizione di nuove condizioni o il prolunga¬ mento del periodo di prova. Siamo del parere che questa possibilità debba essere prevista in un secondo capoverso aggiunto al numero 4, capoverso accettato all'unanimità dalla commissione di periti.

3. Appoggiato da diversi altri periti, il defunto professor Hafter avev a inoltre proposto che all'articolo 38 fosse aggiunto un numero 6, se¬ condo il quale la direzione dello stabilimento sarebbe stata tenuta ad esa¬ nimare d'ufficio se la liberazione condizionale poteva essere concessa e a fare rapporto in un senso o nell'altro all'autorità competente. Anche que¬ sta proposta è in relazione con il problema dell'imposizione del patrona¬ to. 11 condannato alla reclusione o alla detenzione preferirà in certi casi rinunciare alla liberazione condizionale allo scopo di essere -compietadiente libero dopo avere scontato la pena e di poter in tal modo evitare d Patronato. Si tratta perciò di sapere se la liberazione condizionale Possa essergli imposta contro la sua volontà. Risulta in ogni modo che essa è stata spesso accordata appunto per poter sottoporre il oondann ato al patronato, così che per questo aspetto sarebbe giustificato di finn subordinare la liberazione condizionale ad una domanda del con¬ dannato.

Ciononostante, esitiamo ad approvare una soluzione di questo gefinre, sopra tutto perchè la competenza della Confederazione ci appare dubbia. Si tratta infatti di un elemento dell'esecuzione penale di com¬ petenza dei Cantoni, e può pertanto essere loro riservato. Gli inse¬ gnamenti della pratica non permettono del resto di affermare con cer¬ tezza che l'ordinamento giuridico vìgente non è sodisfacente. Tutti gli habiliment] d'esecuzione delle pene privative della libertà hanno uno speciale registro, nel quale è iscritta la data a contare dalla quale è Possibile liberare condizionalmente i singoli condannati. Se, dopo tra¬ scorso il termine, il condannato presenta una domanda formale
intesa a d ottenere la liberazione condizionale, l'autorità competente è tenuta a Pronunciarsi. Ma anche nei casi in cui il condannato non presenta fina domanda formale, l'autorità può ordinare la liberazione condizionale, Se e ssa stima che siano adempite le condizioni. Non crediamo si possa

642 affermare che siffatto modo di procedere sia contrario al diritto fede¬ rale. Sarebbe perciò superfluo voler completare la legge su questo punto; anche la Commissione di periti si è pronunciata a grande mag¬ gioranza in questo senso (processo verbale VI, 42).

4. Devono infine ancora essere completate due disposizioni che re¬ golano l'effetto della liberazione condizionale su le pene accessorie.

L'articolo 54 concerne l'interdizione dall'esercizio di una profes¬ sione, di un'industria o di un commercio. Il secondo capoverso prevede che se il condannato è liberato condizionalmente l'interdizione avrà ef¬ fetto soltanto nel caso in cui la liberazione non sia divenuta effettiva e dopo che il condannato abbia scontato la parte residua della pena pri¬ vativa della libertà. L'esperienza ha dimostrato che questa norma non sodisfa sempre e dovrebbe essere rosa un po' più elastica. Proponiamo perciò che essa sia completata conformemente alla proposta Eugster, accettata dalla commissione di periti all'unanimità (processo verbale IV, 46). L'autorità competente dovrà innanzitutto decidere se e a quali condizioni il liberato condizionale possa a titolo di prova riprendere l'e¬ sercizio della professione, dell'industria o de! commercio. Qualora necessaria autorizzazione gli sia concessa e il condannato non dia mo¬ tivo ad osservazioni, l'interdizione è definitivamente abrogata. Se la ripresa dell'esercizio non è autorizzata, la durata dell'interdizione deve essere calcolata a contare dal giorno della liberazione condizionale. In seguito a questo nuovo disciplinamento, il testo dell'articolo 54 deve essere modificato.

La situazione è analoga per quanto riguarda gli effetti della libe¬ razione condizionale in caso di espulsione del condannato secondo l'ar¬ ticolo 55; l'ordinamento in vigore è anche qui insufficiente. Il secondo capoverso prevede che il giudice può revocare l'espulsione pronunciata, se io straniero liberato condizionalmente ha tenuto buona condotta du¬ rante il periodo di prova. Non è chiaro, per chi legge questa disposi¬ zione, se il legislatore abbia voluto sospendere con la liberazione con¬ dizionale anche l'espulsione oppure abbia previsto la revoca successiva di un'espulsione già eseguita. La legge dovrebbe specificare chiara¬ mente che con la liberazione condizionale l'autorità competente
deve parimente decidere se e a quali condizioni possa essere sospesa anche l'espulsione. In questo caso, se il liberato condizionale tiene buona con¬ dotta durante il periodo di prova, l'espulsione non dovrà più essere eseguita.

Malattie durante l'esecuzione delle pene.

Articolo 40 Il codice dà grande importanza al fatto che l'esecuzione della pena non sia interrotta se non per motivi gravi (articolo 40, primo capo¬ verso). Anche le malattie del .condannato non devono, di massima, avere

643 come conseguenza l'interruzione della pena. Il secondo capoverso del¬ l'articolo 40 prevede che se il condannato deve essere trasferito in una casa di salute o di custodia, il soggiorno nella stessa gli è computato, eccetto che abbia provocato il suo trasferimento fraudolentemente. Sif¬ fatta norma di per sè giusta ed equa può, nella sua applicazione, con¬ durre molto lontano e, trattandosi di malattie gravi e lunghe, avere come risultato l'annullamento effettivo di gran parte della pena. È questo un problema di cui già abbiamo dovuto occuparci in diversi casi di ricorso: nell'intento di evitare eccessive concessioni, ci siamo pro¬ nunciati contro la computazione del soggiorno fatto in un ospedale o in un sanatorio in tutti i casi e per tutto il tempo in cui l'ammalato non è in grado di subire la pena e si trova cioè in uno stato tale che il fomento espiatorio della pena è eliminato dalla necessità della cura e della guarigione.

Ma le più vivaci discussioni intorno all'articolo 40, secondo capov erso, si riferiscono ai casi ir; cui il trasferimento in una casa di cura è cagionato da una malattia di cui il condannato già era affetto al mo¬ mento dell'entrata nello stabilimento di pena. La commissione di periti approvò all'unanimità la proposta Kcllerhals intesa ad escludere questi casi dalla computazione (processo verbale, IV, 61). Nel nostro disegno abbiamo completato il secondo capoverso dell'articolo 40 in questo «enso, pur essendo convinti che siffatta soluzione potrebbe a sua volta Esultare troppo rigida nei casi in cui una malattia portata nello sta¬ bilimento e non celata dovesse divenire più grave durante la deten¬ zione. Ci si potrebbe anche limitare a prevedere la facoltà di non com¬ putare la durata delle malattie anteriori all'incarceramento. Va comun¬ que osservato che secondo la norma del primo capoverso dell'articolo 4P l'esecuzione delle pene dovrebbe per quanto possibile avere luogo anche trattandosi di persone ammalate. Nella misura in cui le pene Possono essere eseguite, l'ordinamento previsto dal secondo capoverso Perde però gran parte della sua ragion d'essere. Non è facile, in caso di malattie gravi, combinare la cura necessaria con le esigenze dell'ese¬ cuzione della pena; sarebbe desiderabile che nella trasformazione e nella istruzione di stabilimenti, come pure
nell'esercizio di quelli esistenti f°sse tenuto maggior conto anche dei condannati ammalati.

Sospensione condizionale della pena per le multe.

Articolo 41, numero 1, primo capoverso 1. Con l'introduzione della possibilità di sospendere l'esecuzione delle pene qualora siano attuate determinate condizioni, il Codice pe¬ dale ha fatto suo un principio del diritto penale moderno, principio che v erso la fine del 1890 era già stato applicato nella legislazione di di¬ versi Cantoni. Era chiaro che, giunto il momento di unificare il di¬ ritto penule, anche il legislatore federale avrebbe a sua volta attuato

644 questo progresso. Il principio non era combattuto, e la sua applicazione parve tanto urgente che non potè neppure essere attesa la conclusione dei lavori per il Codice penale svizzero. La sospensione condizionale fu infatti attuata, per il diritto militare, nel 1927 dal Codice penale militare (articolo 32); essa fu poi introdotta, nel 1934, anche per il di¬ ritto penale ordinario dalla legge federale sulla procedura penale fe¬ derale (articoli dal 33>5 al 338) come soluzione transitoria in attesa del¬ l'entrata in vigore del Codice penale svizzero. La sospensione condizio¬ nale è oggi frequentemente applicata dai tribunali, conformemente alle condizioni previste nell'articolo 41, numero 1.

Se la questione è ora ridivenuta attuale, la ragione sta nel fatto che le pene per le quali può essere concessa la sospensione condizio¬ nale sono troppo limitate. Il Codice penale la permette, di massima, soltanto se si tratta di detenzione non superiore a un anno o di arresto, ma non se si tratta di multe; in questo caso, la sospensione condizio¬ nale può essere concessa, soltanto qualora la multa sia stata commu¬ tata in arresto conformemente all'articolo 49, numero 3. Diversa è la soluzione prevista dal diritto applicabile agli adolescenti; trattandosi di adolescenti, l'articolo 96 permette infatti la sospensione condizio¬ nale anche per le multe.

2. Non crediamo sia superfluo ricordare l'evoluzione di questo isti¬ tuto nella Svizzera (cfr. Hafter, Lehrbuch des Schweiz. Strafrechts, parte generale, 2a edizione, pag. 321). Prima dell'unificazione del diritto penale i Cantoni di Zurigo, S>an Gallo, Ticino, Vaud, Neuchàtel e Gi¬ nevra ammettevano la sospensione condizionale delle multe senza limi¬ tazioni, i Cantoni di Berna, Glarona e Soletta l'ammettevano almeno nei casi di commutazione della multa in carcere a causa d'indigenza, mentre il Cantone di Basilea Città prevedeva la sospensione condizio¬ nale per ogni multa che il giudice, per mancato pagamento, avesse commutato in carcere.

La questione della sospensione condizionale del pagamento delle multe ha suscitato una lunga controversia alle Camere e nelle com¬ missioni parlamentari. Gli oppositori sostenevano che Y introduzione della sospensione condizionale non fosse per nulla necessaria, in consi¬ derazione sopra tutto del fatto che il codice
all'articolo 48, numero impone al giudice di fissare la multa non solo secondo la colpa del con¬ dannato bensì anche secondo la sua situazione personale (reddito, Pa" trimonio, stato civile ed oneri di famiglia, professione e guadagno, età e salute). Con 70 voti contro 54 il Consiglio nazionale decise di esten¬ dere la sospensione condizionale anche alle multe, il Consiglio degU Stati la respinse invece con 28 voti contro 5; il Consiglio nazionale fee^ allora sua con 70 voti contro 59 la soluzione del Consiglio degli Sta i (Bollettino stenografico del Consiglio nazionale, tiratura separata, Pa" gina 137 e segg., 169; Bollettino stenografico del Consiglio degli Stati,

645 Pag. 92, % e s egg.; Bollettino stenografico del Consiglio nazionale, Pag. 624 e segg., 635).

Ma la questione tornò all'ordine del giorno. Il 7 dicembre 1945, il Consiglio nazionale accettò un postulato dell' 8 giugno 1944 con il quale Dtìby e 29 altri firmatari, invitavano il Consiglio federale ad esami¬ nare se l'articolo 41 del Codice penale non dovesse essere completato 111 maniera da permettere la concessione della sospensione condizionale anche in caso di condanna al pagamento di una multa. L'esame della questione ci ha permesso di giungere ad una conclusione positiva e la presente revisione del Codice penale ci offre l'occasione di dar seguito al postulato. Anche su questo punto il nostro modo di vedere è condiviso dalla grande maggioranza della commissione di periti (14 voti contro 4, Processo verbale III 60 e segg., 65).

Riconosciamo che non tutte le ragioni addotte a giustificazione della sospensione condizionale di una pena privativa della libertà in ca so di condanna al pagamento di una multa sono plausibili; non si Putirebbe tuttavia affermare che sia sodisfacente neppure la concezione °Pposta dal legislatore, concezione che lo ha indotto ad escludere com¬ pletamente la sospensione condizionale in caso di pagamento di multe.

Siffatta soluzione non tiene conto della necessità di favorire la riabiazione del delinquente. Tutte le condanne per crimini o per delitti, come pure tutte le multe di almeno 50 franchi pronunciate per conravvenzioni al Codice penale o ad altre leggi federali sono iscritte nel casellario giudiziale (articolo 360, lettere a e b del Codice penale, ordi¬ nanza del 14 novembre 1941 sul casellario giudiziale, articolo 9, nu¬ meri 1 e 2). L'autore è perciò considerato pregiudicato anche quando m realtà si tratta forse di una contravvenzione di poca entità. Ne deriVa che egli dovrà in molti casi subire in misura ingiusta le conse¬ guenze della sua mancanza; la semplice esistenza di una condanna an¬ teriore, sia pure leggera, può d'altra parte compromettere la sua re¬ putazione e il suo avvenire. Mentre la condanna alla pena della de¬ tenzione o dell'arresto, la cui esecuzione è stata sospesa, è cancellata (articolo 41, numero 4) se il condannato ha tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la multa invece rimane iscritta nel casellario giudiziale. Soltanto
dopo lungo tempo il condannato potrà domandare al giudice la cancellazione, qualora siano attuate le condizioni specificate ^all'articolo 80. È vero che noi proponiamo ila riduzione a 5 anni del termine di 10 anni oggi in vigore per la presentazione di domande di riabilitazione in matteria di multe; va tuttavia osservato che con sif¬ fatta modificazione, se fosse accettata, non sarà egualmente possibile ri¬ mediare all'inconveniente accennato e compensare la disparità che ne risulta in confronto delle pene privative della libertà. L'ordinamento giuridico vigente ha per conseguenza -- e ciò è molto significativo -- che il giudice pronuncia non di rado, a richiesta dell'autore del reato Foglio Federale, 1949.

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646 stesso, una legger a condanna alla detenzione o all'arresto, mentre m considerazione delle circostanze e delia colpa dell'autore potrebbe limiche per la sospensione potessero entrare in considerazione solo le questi casi è di poter concedere la sospensione condizionale nella spe¬ ranza che il condannato tenga buona condotta e la pena possa in tal modo presto essere cancellata.

A queste considerazioni, che rivelano una lacuna del Oodice penale, si deve aggiungere che una multa può avere conseguenze ingiuste an¬ che quando il condannato è successivamente vittima di circostanze che gli rendono difficile il pagamento, come per esempio malattie, impegni imprevisti, perdite di denaro od altre difficoltà finanziarie. Gli ele¬ menti sui quali il giudice si era fondato per fissare la multa confor¬ memente all'articolo 48 si trovano in tal modo modificati nonostante la diligenza del giudice. Rimane naturalmente la possibilità di presen¬ tare una domanda di grazia, ma la procedura è complicata e incerta; nè va dimenticato che la grazia costituisce un fatto che non è più nel¬ l'ambito dell'amministrazione normale della giustizia. Sarebbe incre¬ scioso che il numero delle domande di grazia contro le condanne alla multa aumentasse a causa dell'impossibilità di concedere la sospensione condizionale al pagamento della multa.

Per questi motivi siamo del parere che il legislatore debba ricori' sklerare il problema. Ciò è tanto più giustificato in quanto per i Can¬ toni che prima del 1942 già conoscevano la sospensione condizionale della multa il Codice penale ha segnato un regresso, pur ammettendo naturalmente che detto codice ha, in generale, contribuito a migliorare il diritto penale e a renderlo più umano.

4. Con l'affermazione generale del principio delia sospensione con¬ dizionale non è tuttavia ancora risolta la questione se essa debba essere applicata alla multa in tutti i casi o soltanto in misura limitata. La commissione di periti si pronunciò innanzitutto per una limitazione di principio e discusse in seguito un certo numero di proposte concrete (processo verbale III pag. 65, IV pagg. da 23 a 25, da 30 a 34).

In realtà, possono essere invocati argomenti del tutto diversi e tal¬ volta anche contrari. Gli uni pongono in primo piano 'la persona del¬ l'autore e vorrebbero fare distinzioni sia secondo
la gravità del reato e della colpa, sia secondo l'onere che le multe rappresentano por ]} condannato. -Sotto questo aspetto, i casi gravi dovrebbero essere esclusi dalla sospensione condizionale, analogamente a quanto avviene trat¬ tandosi di condanne alla detenzione o all'arresto. Dovrebbero perciò sen¬ z'altro essere escluse le multe pronunciate per un crimine ed eventual¬ mente anche quelle pronunciate per un delitto. Una soluzione ancora più schematica potrebbe consistere nel fare una distinzione second l'importo della multa; tuttavia distinzioni di questa natura include¬ rebbero il pericolo di cadere nell'arbitrario. La commissione di peri

647 dovette infine pronunciarsi sulla propsota di ammettere la sospen¬ sione per le multe fino a 1000 franchi. Una terza proposta voleva che per la sospensione potessero entrare in considerazione solo le multe iscritte nel casellario giudiziale, cosicché sarebbero state escluse le multe fino a 50 franchi; avrebbe in tal modo potuto essere conse¬ guito lo scopo della sospensione, quello cioè di evitare gli inconve¬ nienti di un'iscrizione nel casellario.

Un altro criterio si fonda di preferenza su considerazioni ogget¬ tive, indipendenti dalla persona del condannato. Ci si domanda in par¬ ticolare, non senza apprensione, se l'introduzione della sospensione con¬ dizionale della pena in tutto il vasto campo del diritto penale acces¬ sorio non condurrebbe troppo lontano e non comprometterebbe seria¬ mente, a causa dell'indebolimento delle sanzioni penali che ne deri¬ verebbe, l'esecuzione di diverse leggi amministrative della Confedera¬ zione. Si fa parimente osservare che gran parte delle multe per con¬ travvenzioni di questa natura sono pronunciate e notificate secondo la procedura amministrativa e sommaria cosiddetta del « mandato penale », procedura che per definizione non permette mai di esaminare se l'au¬ tore meriti la sospensione condizionale. Nè si deve dimenticare che trat¬ tandosi di contravvenzioni a leggi fiscali della Confederazione -- con¬ travvenzioni quasi sempre represse con la multa -- la sospensione con¬ dizionale è esclusa dall'articolo 339 della legge sulla procedura penale federale (questo articolo non è stato abrogato dall'articolo 398, secondo capoverso, lettera o, del Codice penale svizzero).

Posta di fronte a siffatte divergenze di opinione, che le delibera¬ zioni della commissione di periti lasciano chiaramente intravvedere, questa giunse infine alla conclusione che dovessero essere ritenute come determinanti le considerazioni che abbiamo esposte da ultimo. Essa ac¬ cettò, sia pure con debole maggioranza (7 voti favorevoli e 6 contrari), una proposta del signor Stämpfili, secondo la quale la sospensione con¬ cionale doveva essere limitata olle multe pronunciate im. applicazione del Codice penale. Contro questa soluzione non abbiamo nulla da obiet¬ tare. Più di ogni altra, essa tiene conto del carattere dell'esecuzione condizionale come di un beneficio giuridico del Codice
penale stesso e d elimina le disparità oggi esistenti tra le diverse categorie di pene.

Nel contempo essa permette di evitare le difficoltà materiali e di pro¬ cedura che deriverebbero, nell'esecuzione delle Seggi amministrative della Confederazione, da un'applicazione illimitata del principio della sospensione condizionale.

5. Se si considera la sistematica del codice, la questione della so¬ spensione condizionale può essere regolata in due modi diversi: si può, sia menzionare all'articolo 41, numero 1, le multe pronunciate in virtù del Codice penale, sia trattare in questo articolo le multe in generale, Precisando all'articolo 333 che le disposizioni relative all'esecuzione delle

648 pene sono applicabili per ciò ohe riguarda le multe. Noi preferiamo la prima soluzione, essendo la stessa più semplice.

Sospensione condizionale della pena in caso di condanna a pene privative della libertà.

Articoli 41, numero 1, terzo capoverso; numeri 3 e 4 L'articolo 41 del -Codice penale deve essere riveduto anche prescin¬ dendo dalla questione della sospensione condizionale del pagamento delle multe.

1. Tra le altre condizioni della sospensione condizionale il terzo capoverso del numero 1 esige che l'autore non sia recidivo; l'esecu¬ zione della pena può essere sospesa soltanto se nei cinque anni prece¬ denti il erimine o il delitto commesso, il condannato non ha scontato, nella Svizzera o all'estero, una pena privativa della libertà personale per un crimine o un delitto intenzionale. La sospensione è in tal modo eselusa solo qualora l'autore abbia effettivamente scontato una pena privativa della libertà negli ultimi cinque anni; se la pena non fu ese¬ guita in seguito a sospensione condizionale o per altre ragioni, essa non ostacola una nuova sospensione. È lecito domandarsi se il legisla¬ tore non sia stato troppo indulgente verso il delinquente. In ogni modo la commissione di periti accettò una proposta dell'« Associazione sviz¬ zera per le riforme penitenziarie ed il patronato » e del professore Hafter, secondo la quale già la condanna ad una pena privativa della libertà dovrebbe costituire un impedimento alla concessione della sospensione condizionale (processo verbale III, pagg. da 54 a 59). Essa non volle invece attribuire siffatto effetto anche alla condanna al pa¬ gamento di una multa.

2. Da rivedere è inoltre il numero 3 dell'articolo 41, concernente i casi di mancato miglioramento durante il periodo di proim. Qualora sia attuata una delle condizioni ohe vi sono specificate, il giudice deve, secondo il diritto in vigore, ordinare l'esecuzione della pena. Contra¬ riamente a quella di cui abbiamo parlato qui sopra, questa prescrizione è nella pratica considerata eccessivamente dura. Se il condannato com¬ mette un reato intenzionale ma forse poco grave, per la punizione del quale basterebbe una sanzione leggera, egli può essere tenuto a scon¬ tare la pena della detenzione fino ad un anno, pena che era stata spesa. La commissione di periti raccomandò all'unanimità di conferire
al sistema attuale maggiore scioltezza (processo verbale III, pag. 66).

Come nel caso analogo della liberazione condizionale secondo l'articolo 38, numero 4, la mitigazione fu ottenuta con l'aggiunta al numero di un secondo capoverso; esso deve prevedere ohe trattandosi di reati particolarmente leggeri, l'esecuzione della pena può essere sostituita da un ammonimento, dall'imposizione di altre condizioni o dalla prolun-

649 gazione del periodo di prova. In. una nuova discussione, la commissione di periti decise inoltre, sia pure a debole maggioranza, che l'esecuzione della pena sospesa, prevista dal numero 3, dovesse essere soltanto fa¬ coltativa (processo verbale IV, pagg. da 34 a 36). Ma una soluzione di questa natura non sarebbe conciliabile con l'aggiunta di un secondo capoverso per i casi particolarmente leggeri; si deve perciò scegliere tra l'una o l'altra soluzione. Noi diamo la nostra preferenza alla prima, poiché essa è conforme al principio normativo oggi ini vigore, mentre la seconda indebolisce detto principio con l'introduzione di una dispo¬ sizione facoltativa.

3. I benefici effetti che la sospensione condizionale ha per il con¬ dannato non consistono soltanto nella non esecuzione della pena m caso di buona condotta durante il periodo di prova, bensì anche nella possibilità della riabUifazione entro un termine relativamente breve. Se¬ condo l'articolo 41, numero 4, se il condannato ha tenuto buona con¬ dotta per tutto il periodo di prova, il giudice ordina che la condanna sìa cancellata nel casellario giudiziale, senza che debba essere presen¬ tata una domanda dipendente da lunghi termini nel senso dell'arti¬ colo 80. Tuttavia, affinchè la riabilitazione sia completa, deve poter es¬ sere cancellata tutta la sentenza, comprese eventuali pene accessorie.

Il professore Hafter aveva presentato una proposta in questo senso. Ora, la cancellazione totale presuppone che le pene accessorie, non pronuneiate condizionalmente, siano state eseguite. Ciò vale principalmente Per la multa; sebbene le nuove disposizioni prevedano la sospensione pond iz ion al e anche per questa pena, è infatti possibile che il giudice In un determinato caso pronunci, oltre ad una pena privativa della li¬ bertà condizionale, una multa non condizionale. La commissione di pe¬ riti ha perciò completato il numero 4 dell'articolo 41 nel senso che la cancellazione delle sentenze in seguito a buona condotta durante il pe¬ riodo di prova è possibile, soltanto dopo che siano state eseguite even¬ tuali pene accessorie e multe pronunciate senza la sospensione condi¬ zionale (processo verbale III, 60; IV, 34). Circa gli effetti che la libe¬ razione condizionale di un condannato ad una pena privativa della li¬ bertà esercita su determinate pene
accessorie (interdizione di eserci¬ tare una professione ed espulsione) rimandiamo a quanto abbiamo esposto più sopra commentando l'articolo 38.

Internamento, educazione al lavoro e trattamento dei bevitori abituali.

Articoli 42, 43 e 44 Le modificazioni ohe intendiamo apportare alle prescrizioni concer¬ nenti le misure di sicurezza tendono in parte a migliorare la redazione dei testi e in parte a renderle maggiormente duttili (processo verbale della commissione di periti, IV, pagg. da 43 a 46).

650 1. L'articolo 42, numero 1, prevede che la pena pronunciata, se si tratta di delinquenti abituali più volte recidivi, può essere sostituita dall'internamento. Se il condannato è straniero, in vece dell'interna¬ mento il giudice può pronunciare l'espulsione; questa lia però effetto soltanto dopo che sia stata scontata la pena. Il nuovo testo proposto esprime questo concetto meglio di quello in vigore.

Lin tern amento è pronunciato per un tempo indeterminato; se¬ condo il numero 5 dell'articolo 42, esso dura tuttavia 3 anni almeno.

Una proposta di riduzione della durata minima dell'internamento fu respinta dalla commissione di periti; i direttori degli stabilimenti d'e¬ secuzione delle pene sono del parere che se una misura di sicurezza è necessaria, la durata dell'internamento non deve in nessun caso essere inferiore a 3 anni. Troppo rigida è invece risultata la disposizione del numero 6, secondo la quale il liberato condizionale che non tiene buona condotta può essere rimandato nello stabilimento per cinque anni al¬ meno; siffatta durata deve essere mantenuta come norma generale, ma la possibilità di un ricollocamento per una durata inferiore non deve essere esclusa.

2. I condannati dediti alla dissolutezza o all'ozio possono, secondo l'articolo 43, essere collocati in una casa di educazione al lavoro. Il nu¬ mero 5 disciplina la liberazione condizionale per un anno. Purtroppo l'esperienza insegna che il termine di un anno è troppo breve per poter giudicare se il condannato possa essere reputato durevolmente atto e disposto al lavoro. Proponiamo di prevedere un periodo di prova da uno a tre anni.

Il secondo e il terzo capoverso del numero 5 si riferiscono alle con¬ seguenze che il fatto di non tenere buona condotta durante il periodo di prova può avere per il liberato condizionalmente. D'accordo con la commissione di periti, proponiamo di mitigare in una certa misura pa" rimente queste disposizioni. Noi prevediamo che il fatto di commettere un reato durante il periodo di prova non implicherà automaticamente l'esecuzione della pena pronunciata, lasciando invece al giudice deci¬ dere se e in quale misura la pena debba essere eseguita; anche questa mitigazione corrisponde alla soluzione proposta all'articolo 38, numero 4, in materia di liberazione condizionale dei condannati alla reclusione
o alla detenzione. Se, durante il periodo di prova, il liberato condizio¬ nale ricade di nuovo nella dissolutezza, il giudice deve potere anche in questi casi limitarsi a pronunciare l'esecuzione parziale della pens.

3. Per quanto riguarda i bevitori abituali, proponiamo che sia stralcia¬ ta la seconda frase del numero 5 dell'articolo 44, secondo la quale se d liberato ha tenuto buona condotta per tutto il periodo di prova, la libe¬ razione diventa definitiva e la pena è estinta. Questa frase è contraria al secondo capoverso del numero 3, il quale prevede che il giudice de-

651 ci de già prima della liberazione del bevitore dall'asilo se la pena so¬ spesa debba essere eseguita oppure condonata parzialmente o total¬ mente.

Patronato.

Articolo 47 Già nell'esposizione delle condizioni che devono essere attuate per la concessione della liberazione condizionale (art. 38) abbiamo accen¬ nato alla correlazione tra questo istituto e il patronato e rilevato che la liberazione condizionale assume particolare valore per il fatto che per¬ mette di sottoporre il liberato al patronato; abbiamo parimente menzio¬ nato la pratica divenuta sempre più corrente nonostante il suo carattere alquanto artificioso, consistente nel liberare condizionalmente il condan¬ nato poco prima della fine della pena anche contro la sua volontà, in considerazione appunto della possibilità di sottoporlo al patronato. Ciò ha indotto il signor Kellerhals a proporre alla commissione Mi periti di aggiungere all'articolo 47 un secondo capoverso del seguente tenore (processo verbale IV, 42): « L'autorità competente può, qualora siffatta misura appaia op¬ portuna in considerazione della loro vita precedente e della loro condotta nello stabilimento, sottoporre al patronato, per uno a due anni, i condannati liberati definitivamente. Se essi si sottraggono ostinatamente al patronato, l'autorità competente propone le misure giudiziarie o amministrative necessarie ».

Come le esperienze della pratica dimostrano, un provvedimento di questa natura non sarebbe certo privo di vantaggi. Anche il condan¬ nato liberato definitivamente dal penitenziario è, secondo l'espressione hi un membro della commissione di periti, « un convalescent qu'on doit suivre ». Non possono tuttavia essere sottaciuti neppure gli inconveuienti che la proposta include. In primo luogo ci si può chiedere, di massima, se con siffatta disposizione il legislatore non esca dal campo del diritto penale, violando le competenze lasciate ai Cantoni in ma¬ teria di diritto amministrativo. Può il liberato ohe ha scontato total¬ mente la pena pronunciata contro di lui essere sottoposto a vigilanza a Uche dopo la liberazione e minacciato di sanzioni ? Vi sono poi anche difficoltà di natura pratica. Come sarebbero tutelati i diritti della difesa ? E che cosa accadrebbe qualora egli non tenesse buona condotta durante questo speciale periodo di prova, pur non commettendo un nuovo delitto ?

La commissione di periti ha respinto la proposta a debole maggioranza. Ciononostante, essa merita di essere seriamente esaminata.

652 Interruzione della prescrizione. Prescrizione delle contravvenzioni.

Articoli 72 e 109 Secondo Yarticolo 109 del Codice penale, l'azione penale, trattan¬ dosi di contravvenzioni, si prescrive in sei mesi, e la pena in im anno.

Uno dei primi motivi che indussero a rivedere il codice sta appunto nell'insufficienza di questi termini. Gli inconvenienti derivanti da ter¬ mini così brevi si sono manifestati e sono stati segnalati alle Camere già poco tempo dopo l'entrata in vigore del codice. Il 22 settembre 1943, infatti, il Consiglio degli Stati accettava all'unanimità, durante la di¬ scussione di un disegno di legge destinato a modificare le disposizioni penali delle leggi sulla protezione dei lavoratori, un postulato della sua commissione che invitava il 'Consiglio federale ad esaminare se l'arti¬ colo 109 del Codice penale svizzero non dovesse essere modificato nel senso di un prolungamento generale dei termini di prescrizione appli¬ cabili alle contravvenzioni (Bollettino stenografico del Consiglio degli Stati 1943, pagg. da 223 a 226).

Oltre a questi termini di prescrizione, già di per sè molto brevi, si deve tener conto della prescrizione cosiddetta assoluta; secondo l'articolo 75, numero 2, secondo capoverso, l'azione penale è infatti prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescri¬ zione sia superato della metà, quindi in materia di contravvenzioni dopo un anno; la pena invece è prescritta dopo un anno e mezzo, in conformità dell'articolo 75, secondo capoverso, il quale dice che la pena è prescritta in tutti i casi quando sia superato della metà il termine ordinario della prescrizione. L'esperienza ha chiaramente dimostrato non solo che questi termini non sono sufficienti ma ohe non di rado essi rendono impossibile il perseguimento penale o l'ese¬ cuzione della pena pronunciata. Ciò vale innanzitutto per il Codice Ve' naie stesso, ohe si tratti delle contravvenzioni degli articoli dal 323 al 332 oppure di tutti i casi leggeri di delitti della parte speciale (t1* toli da 1 a 18) che sono repressi con l'arresto o la multa oppure con la multa soltanto e sono di conseguenza essi pure considerati contrav¬ venzioni (articolo 101 del Codice penale). Ma ancora più notevole l'effetto sulla legislazione penale accessoria della Confederazione; se¬ condo l'articolo 333, secondo
capoverso, del Codice penale svizzero, 1® fattispecie per le quali non è comminata una pena privativa della U" berta di almeno 3 mesi, sono infatti esse pure considerate alla stregua delle contravvenzioni. Siffatte sanzioni penali destinate a far rispe " tare le leggi amministrative della Confederazione sono molto numerose e può facilmente accadere che una contravvenzione sia scoperta soltan dopo parecchi mesi, quando l'azione penale è già prescritta; può ano accadere che l'azione penale introdotta in tempo utile debba essere fi¬ sci at a cadere, essendo la prescrizione divenuta assoluta prima dell'ema¬ nazione della sentenza esecutoria.

653 Sia ancora rilevato che le conseguenze di questo stato di cose sono necessariamente risentite anche dai Cantoni. Diversi Cantoni non hanno infatti emanato disposizioni speciali per la repressione delle contrav¬ venzioni di polizia sulle quali hanno conservato la facoltà di legife¬ rare in virtù dell'articolo 335 del Codice penale svizzero, ma si sonò limitati a riprendere per le contravvenzioni del diritto cantonale le disposizioni generali del Codice penale applicabili in materia di con¬ travvenzioni, quindi anche l'articolo 109. Questa circostanza conferisce alla questione ancora maggiore importanza e giustifica l'interesse che anche i Cantoni possono avere a veder prolungati i termini di prescri¬ zione in materia di contravvenzioni.

Delle diverse istanze giunte al Dipartimento federale di giustizia c polizia menzioniamo quella della Lega svizzera per la protezione della natura, concernente in particolare i delitti di caccia; è sopra tutto in questo campo che i termini sono considerati troppo corti; il fatto che Pericolosi cacciatori di frodo siano sovente sfuggiti alla punizione in seguito a prescrizione urta il sentimento della giustizia.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia domandò diversi pa¬ reri e invitò parimente a pronunciarsi sulla questione il Tribunale fe¬ derale e i Cantoni. I professori Hafter e Thormann e il giudice fede¬ rale Logoz furono tutti per il prolungamento dei termini. Il Tribunale federale si pronunciò per il prolungamento dei termini applicabili al diritto accessorio, si astenne invece dal proporre una modificazione quanto ai termini di prescrizione del Codice penale; secondo il modo di vedere del Tribunale federale, l'articolo 109 potrebbe perciò rimall ere immutato, mentre l'articolo 333 dovrebbe essere completato da u na disposizione speciale sulla prescrizione. La maggior parte dei Can¬ noni si pronunciarono analogamente, a favore cioè di un differenzia¬ mento.

La questione è stata trattata anche da diversi autori in pubblica¬ zioni di diritto penale; le proposte fatte tendono in ogni modo tutte & un prolungamento dei termini di prescrizione (cfr. Zbinden: Zur Kritik an den Verjährungsbestimmungen nach Art. 109 und 70 ff StGB, Rivista di diritto svizzero, volume 64, pagina 293; Zbinden: Die Ver¬ jährungsfristen in den geltenden kantonalen
Polizeistrafgesetzbungen, Rivista penale svizzera, volume 58, pagina 530; Schlatter: Die Ver¬ jährung, Rivista penale svizzera, volume 62, pag. 301; Kurt: Auslegungs¬ fragen zum Schweiz. Strafgesetzbuch, Rivista penale svizzera, volume 57, pagina 200).

La necessità di un prolungamento dei termini di prescrizione al¬ meno per le leggi penali accessorie della Confederazione e conseguen¬ temente per le contravvenzioni di diritto cantonale, alle quali sono state dichiarate applicabili le disposizioni generali del Codice penale, non Può oggi più essere discussa. Osserviamo di passaggio che nella reda-

654 zioiie dell'articolo 333, terzo capoverso, del Codice penale svizzero, non si tenne sufficientemente conto della straordinaria importanza dell'articolo 109 in materia di prescrizione; più che in ogni altro caso si può parlare qui di lacuna che deve essere colmata il più presto possibile. Più difficile è la risposta alla questione, se debba essere fatta una distinzione tra le contravvenzioni del Codice penale e quelle della legislazione acces¬ soria. La commissione di periti si è dichiarata contraria (processo ver¬ bale I, pagg. da 26 a 28; II, pagg. da 3 a 10, 51 a 52), e noi facciamo altrettanto, sebbene diversi circoli siano, come abbiamo esposto più so¬ pra, di parere diverso. Anche per le contravvenzioni del Codice pe¬ nale e per i delitti considerati leggeri e parificati alle contravvenzioni i termini di prescrizione di sei mesi e di un anno sono troppo brevi; d'altra parte, sarebbe una soluzione poco sodisfacente quella che prevede di fare una distinzione tra le contravvenzioni del Còdice penale e quelle delle altre leggi federali. L'introduzione di termini di prescri¬ zione eguali per tutte le contravvenzioni costituisce la soluzione più semplice; purché non si fissino termini troppo lunghi, detta soluzione può essere considerata senz'altro accettabile. Nella fissazione di ter¬ mini adeguati sta il criterio che deve permettere di evitare eccessi nel¬ l'altro senso; il perseguimento e il giudizio di oasi di poca entità non devono infatti trascinarsi troppo a lungo.

Queste considerazioni c'inducono a procedere, conformemente alle pro¬ poste della commissione di periti, ad una modificazione di carattere ge¬ nerale, a modificare cioè l'articolo 109 e non l'articolo 333, e inoltre a raddoppiare i termini di prescrizione oggi in vigore: essi saranno di un anno per l'azione penale e di due anni per la pena. Se la proposta è accettata, la prescrizione diverrà assoluta, nel senso degli articoli 72 e 75, dopo due anni per l'azione penale e dopo tre anni per la pena.

Incontestati sono i termini previsti nelle disposizioni generali concernenti la prescrizione in materia di crimini e di delitti (articolo 70 e seggiQuanto alla sospensione e r\Yinterruzione della prescrizione (articoli 72, 74 e 75), furono presentati invece diversi postulati. Dopo approfondito esame la commissione di periti è però
giunta alla conclusione che debba essere modificato soltanto l'articolo 72 (processo verbale I, pagg. da 28 a 33; II, pagg .da 52 a 55). Secondo il primo capoverso del numero 2 di questo articolo, là prescrizione dell'azione penale è « interrotta da °gnl citazione dell'imputato davanti ad un giudice istruttore o ad un tribu¬ nale svizzeri, come pure da ogni interrogatorio dell'imputato nel corso dell'istruzione ». Già molte volte, nella pratica, questo testo è stato tro¬ vato insufficiente. Furono tuttavia le deliberazioni della commission® di periti a dimostrare chiaramente che occorre essere molto prudent nell'estensione delle cause di interruzione, se non si vuole che siano seriamente compromessi Fessenza stessa e lo scopo della prescrizione.

655 Si tratta sopra tutto di sapere se entrino in considerazione soltanto azioni di perseguimento contro una determinata persona che si sa essere l'autrice del reato, se la prescrizione sia interrotta soltanto da provve¬ dimenti presi da autorità giudiziarie o d'inchiesta oppure anche da quelli presi dalla polizia, e infine se e in qual modo le azioni di per¬ seguimento debbano essere comunicate all'autore del reato. Nel rispon¬ dere a queste domande la commissione di periti è giustamente stata molto prudente. Finalmente, essa si è limitata ad aggiungere a quelle esistenti soltanto due nuove cause d'interruzione della prescrizione: la Prima è la notificazione di un ordine di arrestof ordine che giustifica l'interruzione almeno quanto una citazione; la seconda è l'esercizio di un mezzo di ricorso o di apposizione previsto dalla legge. Sono con ciò intesi da una parte il ricorso all'istanza cantonale superiore e il ricorso in cassazione al Tribunale federale, e dall'altra l'opposizione contro una decisione pronunciata secondo la procedura cosiddetta del man¬ dato penale, opposizione che ha come conseguenza il deferimento del caso al giudice ordinario. In tutti questi casi la decisione definitiva del giudice è ritardata mediante un rimedio di legge; sarebbe ben incre¬ scioso che il fatto di ritardare per ragioni plausibili la decisione giu¬ diziaria avesse per conseguenza i' estinzione dell' azione penale. Come lìmite rimane naturalmente sempre la prescrizione assoluta del nu¬ mero 2, secondo capoverso.

Per ciò che riguarda il disciplinamento della interruzione in mate¬ ra di prescrizione della pena (articolo 75), ci si è domandati se non dovrebbe essere prevista anche la sospensione (senza interruzione e nuovo decorso della stessa), specialmente durante l'espiazione di un'al¬ ba pena. La commissione di periti è stata di parere contrario, tanto Più che in casi di questo genere l'esecuzione della pena può essere in¬ terrotta nel senso dell'articolo 40 del Codice penale svizzero.

Cancellazione della sentenza nel casellario giudiziale.

Articoli 80 e 81 Abbiamo già esaminato più sopra all'articolo 41, numero 4, parlando della riabilitazione, la cancellazione della sentenza nel casellario giudi¬ cale, una volta divenuta definitiva la liberazione condizionale. Ma modificazioni devono essere proposte
anche per ciò che riguarda le disposizioni generali del Codice penale svizzero sulla cancellazione, con¬ tenute negli articoli 80 e 81.

L'articolo 80, primo capoverso, fissa i termini minimi per la can¬ cellazione: essi sono di 15 anni a contare dall'esecuzione per la reclu¬ sione e il'internamento e di 10 anni, sempre a contare dall'esecuzione della pena, per le altre pene o misure. Si è generalmente d'accordo nell'ammettere che per la multa come pena principale il termine di 10

656 anni è troppo lungo; la riabilitazione dovrebbe essere possibile prima.

Se fosse introdotta la multa condizionale, la necessità di termini più brevi sarebbe naturalmente risentita meno; essa continuerebbe però a sussistere. D'accordo con la commissione di periti (processo verbale HI 65, IV 37), proponiamo perciò che per le multe i termini siano ri" dotti a cinque anni.

Se con la pena principale sono state pronunciate anche pene acces¬ sorie senza Ja condizionale, la cancellazione può essere decisa sol¬ tanto quando le pene accessorie siano state eseguite. L'aggiunta propo¬ sta per 1' articolo 41 deve perciò essere inserita anche nell' articolo io esame. La commissione di periti ha invece respinto una proposta, se¬ condo la quale il risarcimento, per quanto si possa pretendere dal con¬ dannato, del danno cagionato avrebbe dovuto essere esteso1, facendone un'altra condizione della cancellazione, anche alle spese d'inchiesta e di giudizio. Una condizione di questa natura ostacolerebbe seriamente* in certi casi, la riabilitazione; nè va dimenticato che dovrebbe in ogni singolo caso essere esaminato se il pagamento delle spese non sin prescritto.

Dall'articolo 80 non risulta se e a contare da quale momento si possa domandare la cancellazione di pene prescritte; la medesima In* cuna è stata rilevata nel Codice penale militare (articolo 59) e dovrà parimente essere colmata. La questione è di sapere come debba in questi casi essere fissato il termine per la presentazione di una domanda di cancellazione. Una soluzione potrebbe naturalmente consistere nel preti* dere come giorno di decorrenza il punto terminale della prescrizione della pena (articolo 73 del Codice penale svizzero) e aggiungervi, poiché i termini di prescrizioni sono già essi stessi molto lunghi, un termin® più breve per la presentazione della domanda (cfr. processo verbale della commissione di periti III, 65). In considerazione tuttavia delle possibili interruzioni della prescrizione (articolo 75), con questo sistema esiste il pericolo che non si possa decidere con certezza quando sia giunto il momento per la presentazione della domanda di cancellazione.

Appare perciò più semplice contare dal giorno in cui la sentenza acqui¬ sta forza di cosa giudicata e comincia parimente a decorrere anche la prescrizione (articolo 74), e fissare
poi un termine minimo Pef la presentazione della domanda di cancellazione; detto termine dovrà prolungare adeguatamente il termine ordinario di prescrizione. Con¬ formemente a una proposta del signor Eugster, la commissione di P®" riti ha seguito questa via e fissato il termine a 18 anni per la reclu siòne e a 12 anni per tutte le altre pene (processo verbale IV, 37).

un confronto della nuova disposizione con l'articolo 73 risulta che, se condo questa soluzione, soltanto in caso di condanna alla réclusion per almeno 5 anni il termine minimo è superato; ciò è dovuto al fa che la prescrizione stessa dura in questi oasi più a lungo. Proponi a

657 che la disposizione riguardante le pene prescritte sia aggiunta all'ar¬ ticolo 50 come capoverso 1 bis.

Deve infine essere regolata, mediante modificazione dell'articolo 81, anche la questione della cancellazione quando il condannato è stato UberQj to condizionalmente e durante il periodo di prova ha tenuto buona condotta. Il secondo capoverso concerne unicamente i condannati col¬ locati in una casa d'internamento e liberati definitivamente. Stimiamo tuttavia che occorra inoltre far decorrere il termine di cancellazione, se¬ condo l'articolo 80, a contare dal giorno della liberazione condizionale, cjoe dal momento in cui l'esecuzione vera e propria della pena ha avuto fine. Proponiamo che il secondo capoverso dell'articolo 81 sia comple¬ tato in questo senso.

Nel capo che segue accenneremo ad una modificazione dell'arti¬ colo 90 concernente la cancellazione delle misure prese contro gli ado¬ lescenti.

Disposizioni concernenti gli adolescenti.

Articoli 94, 97 e 99 Der quanto concerne l'ordinamento delle misure e delle pene pre¬ t iste contro gli adolescenti (articolo 89 e segg. del Oodice penale svizZer °), sono state presentate proposte specialmente da parte di funzio¬ nari che si occupano della giustizia penale per adolescenti; le stesse s °uo generalmente state accettate dalla commissione di periti (pro¬ cesso verbale III, pagg. da 44 a 53; IV, pagg. da 52 a 54).

Le proposte concernono in primo luogo Varticolo 94, che disciplina a liberazione condizionale degli adolescenti internati in una casa di ucazione. Il secondo capoverso prevede che deve essere loro imposto n periodo di prova di almeno un anno; noi proponiamo che al terllle S a legge * frusto anche limite massimo, a quanto la dispone negli altriuncasi.

Il periodo di conformemente prova sarebbe in tal modo a uno a tre anni.

Dando seguito a una proposta del signor Schatzmann e d'intesa con la commissione di periti, proponiamo inoltre che il terzo capoverso articolo 94 sia mitigato nel senso che il liberato condizionale, il 9uale trasgredisce le norme impostegli, non debba necessariamente es¬ sere ricollocato nella casa di educazione, potendo questa sanzione essere P^esa insieme con altre. Se siffatta mitigazione sarà introdotta nelar ti colo 38 per gli adulti conformemente alla nostra proposta, a mag8*or ragione si giustifica nei confronti degli adolescenti.

L'articolo 97 dispone ohe allorché non è possibile giudicare con certezza l'adolescente, l'autorità competente può sospendere la decisione u la pena o sulla misura e imporgli un periodo di prova da sei mesi un anno. Gli specialisti reputano opportuno, che il periodo di osserazione sia prolungato e hanno proposto di fissarlo a tre anni al mas- -

658 simo. La commissione di periti ha inoltre accettato una proposta del signor Schatzmann intesa a far dipendere la possibilità della sospensione della sentenza dalla condizione che l'adolescente non abbia ancora com¬ messo altri atti punibili oppure abbia mancato soltanto leggermente; se questa condizione non è adempiuta, è giusto però che sia pronun¬ ciata immediatamente e senza sospensione una pena o una misura in caso di recidiva dell'adolescente.

L'articolo 99 disciplina la cancellazione nel casellario giudiziale, corrisponde quindi all'articolo 80 del diritto penale ordinario. Fa tut¬ tavia specie ohe l'articolo 99 parli soltanto di misure pronunciate con¬ tro l'adolescente, sebbene la possibilità della cancellazione debba senza dubbio essere ammessa anche per le pene (multa e detenzione, arti¬ colo 95). Il testo deve essere completato in questo senso. Per ciò ohe riguarda il termine a contare dal quale può essere chiesta la cancel¬ lazione, esso è di 10 armi almeno, analogamente a quanto prescritto dal¬ l'articolo 80. Per gli adolescenti questo lungo termine si è rivelato ancor più funesto che per i delinquenti adulti, in quanto in molti casi esso ostacola gravemente il loro avvenire. Questa lacuna fu già rile" vata nel corso della campagna che precedette la votazione sul Codice penale; era però troppo tardi per modificare il testo. È questa una ra¬ gione di più per procedere oggi alla revisione del punto contestato. Con la maggioranza della commissione di periti proponiamo che il termine sia ridotto a tre armi; una minoranza della commissione si pronunciò anzi per la riduzione a due anni (processo verbale III, pag. 53).

Persone dell'età fra gli anni diciotto e i venti.

Articolo 100 Per i delinquenti d'età tra i diciotto e i venti anni l'articolo 10^ del Oodice penale contiene mitigazioni speciali. Persone di quest'età non possono più essere considerate adolescenti; ma non è d'altra parte opportuno punirle con tutta la severità della legge. Ci si può doman¬ dare se le poche attenuazioni previste dall'articolo 100 siano adeguate e sufficienti. È in particolare stato criticato che esistendo circostanze attenuanti la pena della detenzione possa essere commutata soltanto nell'arresto (numero 1, quarto capoverso) e non anche in una mult , conformemente alla disposizione generale dell'articolo 65.
Il professor Hafter aveva perciò proposto alla commissione di Ve riti che fosse almeno tolta una così evidente disparità. Ma la commis sione doveva parimente decidere, secondo una proposta dell'onore v.

Schlatter, se l'articolo 100 non doveva essere completamente rivedu · Si trattava innanzitutto, per l'autore della proposta, di dichiarare aP plicabili agli autori di reati di quest'età le pene attenuate dell a colo 65 e di ridurre della metà i termini di prescrizione. Si trat a

659 inoltre di colmare una lacuna della legge, in quanto questa non con¬ tiene prescrizioni sul modo di procedere quando il reato è stato com¬ messo da un adolescente, ma questi al momento del giudizio ha compito i venti anni; l'onorevole Schlatter vorrebbe che in casi di questa na¬ tura possa essere pronunciata una pena attenuata secondo il libero ap¬ prezzamento del giudice, in conformità dell'articolo 66 (processo ver¬ bale IV, pagg. 54 e 56).

La commissione di periti non combattè il principio della proposta, Pur riservandosi di esaminare il problema più da vicino. Quanto a noi siamo parimente di questo parere e proponiamo perciò che l'articolo 100 sia completato da un rimando all'articolo 65, estendendo in tal modo il disciplinamento oggi in vigore. Circa i termini di prescri¬ zione, non si dovrebbe però andare oltre ciò che l'articolo 98 prevede Per gli adolescenti; l'azione penale non dovrà quindi essere prescritta in tutti i casi quando dal fatto sia trascorso più di metà del termine di prescrizione; il giudice dovrà però avere la possibilità di prescin¬ dere da qualsiasi punizione o misura.

Per i casi in cui l'autore ha commesso il fatto durante la sua adolescenza ma viene giudicato solo dopo avere compiuto gli anni diciotto e non ancora i venti, l'articolo 371 prevede una speciale norma di procedura. Sostanzialmente, ci sembra che si vada troppo lontano concedendo l'attenuazione libera dell'articolo 66; occorre che sia anche in questi casi applicato l'articolo 65. La prescrizione transitoria del¬ l'articolo 371 deve essere dichiarata applicabile a tutti i casi in cui d fatto è commesso prima dei venti anni (e non soltanto prima dei di¬ ciotto) e la sentenza è pronunciata solo dopo il compimento del ven¬ tesimo anno. Per il disciplinamento di questi casi, proponiamo ohe ali articolo 100 sia aggiunto un numero 2.

Pubblicazioni oscene.

Articolo 204 Al numero 2 di questo articolo i testi non concordano: mentre il testo francese prevede la pena della detenzione e della multa, quelli tedesco e italiano prevedono la detenzione o la multa; come al nu¬ mero 1. Il testo francese è errato. È vero che il giudice può, conforme¬ mente all'articolo 50, secondo capoverso, cumulare le due pene, ove la tegge le commini alternativamente; ma non si tratta di un obbligo. Il testo francese deve 'perciò
essere .rettificato.

Trascuranza dei doveri di assistenza familiare.

Articolo 217 Questa disposizione punisce la trascuranza dei doveri di assistenza familiare, in quanto sia dovuta a malvolere, oziosità o dissolutezza. Il

660 testo tedesco parla nel primo capoverso di doveri di assistenza fami¬ liare (alimenti o sussidi) « gegenüber seinen Angehörigen » ; il testo francese parla analogamente di « aliments ou subsides qu'il doit à ses proches en vertu du droit de famille ». -Nel testo italiano i parenti non sono invece menzionati; esso parla soltanto di « alimenti o sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia ». Ci siamo chiesti, se la dispo¬ sizione di cui si tratta sia applicabile anche in caso di non adempi¬ mento dei doveri di assistenza verso il coniuge divorziato. Se si vuole applicare strettamente la definizione legale dell'articolo 110, numero 2, del (Codice penale svizzero nel suo testo tedesco e francese, occorre ri¬ spondere negativamente. In due sue sentenze, il Tribunale federale ha però deciso diversamente e designato come facente stato il testo ita¬ liano (ISTF 69, IV ,178; 71, IV, 38). Questa interpretazione sodisfa certo di più che l'esclusione del coniuge divorziato. Anche la commissione di periti fu di questo parere e propose perciò una modificazione redazio¬ nale del testo; essa respinse invece la proposta di fare della fattispecie dell'articolo 217 un delitto perseguibile a querela di parte (processo verbale IV, pag. 57).

Redazionalmente potrebbe forse bastare l'eliminazione della pa¬ rola « Angehörige » (nel testo francese « proches ») analogamente a ciò che è stato fatto per l'italiano. Per la chiarezza è preferibile però che questa parola sia mantenuta e sia menzionato espressamente il co¬ niuge divorziato.

Contraffazione ed imitazione di biglietti di banca.

Articolo 327 Questo articolo punisce con la multa la contraffazione o l'imita* zione, senza il fine di commettere un falso, di cartamoneta, biglictt1 di banca o valori di bollo ufficiali della Svizzera o dell'estero, in modo che esista il pericolo di confusione con cartamoneta, biglietti di banca o valori di bollo reali.

Con istanza del 16 settembre 1948, la Direzione generale della Ban¬ ca Nazionale Svizzera faceva osservare al Dipartimento federale di glU" stizia e polizia che l'articolo 327 in pratica si era rivelato insufficiente per diversi aspetti. Essa ricordava in primo luogo la definizione con¬ tenuta nell'articolo 70 della legge federale del 7 aprile 1921 sulla Banca Nazionale Svizzera: « Chiunque avrà fabbricato o
diffuso, a titolo di avviso, di réclame o anche di semplice scherzo, delle stampe o vignette imitanti i biglietti di banca »; risulta da questo testo che l'articolo 7 puniva la fabbricazione o la diffusione di stampe imitanti i biglia 1 di banca, indipendentemente dal fatto che ci fosse o no pericolo di con¬ fusione. Anche la sanzione penale era notevolmente più severa: deten zione fino a tre mesi o multa.

661 Già nel 19-37 la Banca Nazionale Svizzera era intervenuta affinchè fosse modificato il testo dell'articolo 327 del Codice penale, destinato a sostituire l'articolo 70 della legge sulla Banca Nazionale Svizzera; ma le deliberazioni concernenti il Codice penale erano già troppo progre¬ dite perchè potesse ancora essere fatta una modificazione. Oggi la Ban¬ ca Nazionale torna a presentare la sua domanda. Come essa espone nella sua istanza, i timori a suo tempo espressi sono risultati fondati. In sempre maggiore misura, a contare dall'entrata in vigore del Codice penale, sono state pubblicate vignette di biglietti di banca per l'illu¬ strazione d'inserzioni, di prospetti e di altre stampe pubblicitarie; un solo caso di questa natura è generalmente seguito da altri. Ora, il per¬ seguimento 'penale è reso più difficile dal criterio del pericolo di con¬ fusione, criterio che non permette una netta delimitazione della fatti¬ specie perseguibile. La questione di sapere se, in un caso determinato, si deve o no ammettere il pericolo di confusione, dipende dal maggiore 0 minore senso critico del destinatario. Confusioni sono in ogni modo effettivamente avvenute. In particolare, è accaduto che biglietti di banca imitati siano stati ritagliati da inserzioni di giornali e messi in circo¬ lazione con lo scopo di trarre in inganno i destinatari. Il giudice non pof**à facilmente risolversi a condannare un incolpato il quale opponga m buona fede di avere considerato escluso il pericolo di confusione, a uche se egli fosse personalmente di parere diverso. L'articolo 327 può Perciò servire soltanto in caso di contravvenzioni evidenti, è invece de¬ stinato ad essere inoperante nei casi limite. Nè va d'altra parte dimen¬ ticato che il possesso di lastre d'impressione con le vignette di biglietti di banca non solo può far nascere la tentazione di usare dette lastre a scopi criminali di falsificazione vera e propria, ma altresì dare mo¬ tivo a colui che le fabbrica con intenzione dolosa (articolo 247 del Co¬ dice penale svizzero) di pretendere che esse erano unicamente desti¬ nate all'illustrazione di stampe pubblicitarie.

Per eliminare siffatte manchevolezze e pericoli, la commissione di Periti (processo verbale IV, 50) ha approvato la modificazione dell'ar¬ ticolo 32i7 nel senso di non più considerare il pericolo di
confusione come elemento costitutivo del delitto. Questa modificazione comporta naturalmente la necessità di una riserva per i casi di riproduzione autorizzata con disposizione speciale; non v'è pertanto reato punibile, quando biglietti di banca, cartamoneta o valori di bollo siano ripro¬ dotti per scopi ufficiali o scientifici con il consenso scritto dell'autori tà d'emissione competente. Sono intese specialmente le riproduzioni fatte nelle pubblicazioni della polizìa per l'informazione e 1 istruzione del pubblico circa monete o valori falsificati.

Alle pene previste abbiamo aggiunto anche l'arresto; ciononostante la sanzione penale è ancora notevolmente inferiore a quella prevista dal precedente articolo 70 della legge sulla Banca Nazionale Svizzera.

foglio Federale, 19*9.

55

662 Casellario giudiziale, Articoli 361 e 363 Abbiamo già parlato del casellario giudiziale trattando della ria¬ bilitazione mediante cancellazione di una pena o di una misura, nelle nostre osservazioni agli articoli dall' 80 al 90. Ma anche per quanto ri¬ guarda il titolo generale relativo al casellario giudiziale (articolo 359 e segg.) sono state presentate domande di modificazione (processo ver¬ bale della commissione di periti III, pagg. da 44 a 53).

L'articolo 361 prescrive che nel casellario giudiziale devono pure essere iscritte le misure prese e le pene pronunciate contro adolescenti che hanno commesso un crimine o un delitto. L'associazione svizzera dei magistrati e funzionari dei tribunali per fanciulli e adolescenti ha proposto di escludere dall'iscrizione almeno l'ammonimento fatto in con¬ formità dell'articolo 95, primo capoverso. I pareri sono però discordi per ciò che riguarda l'estensione delle iscrizioni concernenti gli adole¬ scenti. Mentre per esempio il »Cantone di Yaud vorrebbe ohe fossero iscritti soltanto i casi gravi dell'articolo 91, numero 3, il Cantone di Lucerna si è dichiarato contrario a qualsiasi restrizione. Anche nella commissione di periti i pareri erano discordi; essa si pronunciò tuttavia, sebbene a debole maggioranza, per il mantenimento dell'articolo 361 nel suo testo attuale. Da parte nostra, accettiamo siffatta soluzione sopra tutto in considerazione della correlazione tra questa disposizione e l'arti¬ colo 363, correlazione ohe ci induce a proporre un' attenuazione à\ quest'ultimo articolo per ciò che riguarda gli estratti. Se si vuole con¬ seguire una migliore protezione degli adolescenti, questa soluzione è senza dubbio preferibile. È per contro molto importante e conforme allò scopo del casellario giudiziale che esso fornisca alle autorità, anche Ver quanto concerne gli adolescenti, tutti i chiarimenti necessari circa pre¬ cedenti mancanze di una persona contro la quale è aperta una nuova inchiesta penale.

La commissione di periti ha previsto una limitazione de\YarticOl° 363, secondo capoverso, in questo senso. Il capoverso di cui si tratta prescrive che non possono essere rilasciati estratti del casellario a persone private, ma che ognuno ha il diritto di farsi rilasciare estratti che concernono se stesso. Per naturale che sia, questa regola può avere
conseguenze fatali, in particolare per i giovani che cercano un impiegoAl datore di lavoro è infatti data la possibilità, grazie a questa disp°~ sizione, di esigere dal candidato un estratto del casellario e di essere in tal modo informato delle pene e misure pronunciate in precedenzaCasi di questa natura si presenteranno meno di frequente, se il termine per la cancellazione è raccorciato a 3 anni in conformità della nostra proposta concernente l'articolo 99; ma non scompariranno completa mente. È perciò stato proposto di modificare l'articolo 363, secondo ca povcrso, nel senso ohe gli estratti rilasciati al condannato non debbano

663 menzionare nessuna pena o misura pronunciata in applicazione degli articoli dal 31 al 97 oppure dell'articolo 100. La questione si pone anche per gli adulti; essa non può infatti essere giudicata unilateralmente te¬ nendo conto soltanto degli interessi di colui che è iscritto nel casella¬ rio per un precedente delitto. Alla preoccupazione di usare il ^maggior riguardo possibile in confronto del condannato corrisponde l'interesse legittimo che terze persone possono avere ad essere informate di even¬ tuali iscrizioni nel casellario.

Nella commissione di periti i pareri erano discordi. La proposta di fare un'eccezione per i casi dell'articolo 100 fu respinta, mentre quel¬ la dì fare un'eccezione per le pene e le misure degli articoli dal 91 al 97 non ottenne la maggioranza (7 voti contro 7). Abbiamo ciono¬ nostante introdotto la limitazione nel nostro disegno, allo scopo di per¬ mettere alle (Camere di pronunciarsi in un senso o nell'altro.

La commissione ha invece approvato all'unanimità l'aggiunta di un nuovo capoverso (2 bis), che autorizza il Consiglio federale a preve¬ dere disposizioni limitative per gli estratti del casellario destinati a scopi speciali. Si potrà in tal modo tener conto di particolari^ circostanze.

Pensiamo avantutto agli estratti da presentare ad autorità estere (per esempio per l'ottenimento di un visto o per l'emigrazione); capita in¬ fatti che domande, le quali secondo il modo di vedere delle autorità svizzere sono perfettamente giustificate, siano respinte a causa di Pre_ eedenti condanne. Del resto, l'articolo 16 dell'ordinanza del 14 novem¬ bre 1941 sul casellario giudiziale prevede già che il Dipartimento fe¬ derale di giustizia e polizia può dare istruzioni generali concernenti le comunicazioni ad autorità dell'estero; questa competenza dovrebbe es¬ sere estesa e iscritta nel codice.

Diritto di grazia in materia di pubblicazione delle sentenze» Articolo 396 Come ultima disposizione, ohe ha dato luogo a discussioni dopo la entrata in vigore del Codice penale svizzero, dobbiamo menzionare 1 ar¬ ticolo 396 relativo agli effetti della grazia. Detto articolo prevede che Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza defini¬ tiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure com¬ mutate in pene meno gravi. iSono pene nel senso di questa
disposizione °ltre le pene privative della libertà e le multe come pena principale snche le pene accessorie degli articoli dal 51 al 56: la destituzione, la privazione dei diritti civici, la privazione della potestà dei genitori e della tutela, l'interdizione dell'esercizio di una professione, di un'in¬ dustria o di un commercio, l'espulsione e il divieto di frequentare oste¬ rie. Secondo il sistema del codice, dalla concessione della grazia sono invece escluse tutte le misure, in particolare le « misure di sicurezza »

664 degli articoli dal 42 al 45, cioè l'internamento dei delinquenti abituali, il collocamento in una casa d'educazione al lavoro e il trattamento dei bevitori abituali e dei tossicomani; sono inoltre escluse le cosiddette « altr e misure » degli articoli dal 37 al 61, cioè la cauzione preventiva, la confisca di oggetti pericolosi, la devoluzione allo Stato, gli assegna¬ menti alla parte lesa e la pubblicazione della sentenza.

Ora, si è sovente criticato che la grazia non sia applicabile alla pubblicazione della sentenza. La questione è già stata discussa nel giu¬ gno 1943 in seno alla commissione parlamentare delle grazie. Su do¬ manda di questa commissione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia presentò, in data del 20 novembre 1943, un rapporto, nel quale giungeva alla conclusione che in considerazione del tenore del codice fosse impossibile condonare mediante la grazia la pubblicazione della sentenza. La questione fu decisa nel medesimo senso dai professori Thormann e Hafter in due loro pareri, e il Consiglio federale condivise nel suo rapporto del 17 maggio 1945 concernente i ricorsi di grazia lo stesso modo di vedere (caso Liidi, FF 1945, edizione francese I, 625).

La genesi dell'articolo 3% dimostra ohe il problema era già stato esaminato a fondo dalla seconda commissione di periti (processi verbali, voi. 9, pagg. da 291 a 306). Il disegno del 1935, che la commissione stava discutendo, parlava di « pene e pene accessorie » ; infine però fu accettata una proposta del signor Thormann, intesa a prevedere la grazia nei casi di « privazione della libertà », espressione che avrebbe compreso anche le misure di sicurezza. Quest'espressione fu poi introdotta nel disegno del 1916. Ma la piccola commissione, incaricata di stabilire il testo definitivo del disegno del Consiglio federale del 191$, la sostituì con le parole « pene privative della libertà ». Infine, le Ca¬ mere federali tornarono al termine primitivo di « pene » ed esclusero in tal modo tutte le misure.

In base al tenore del codice e alla giurisprudenza delle autorità federali, le pubblicazioni di sentenze ordinate in applicazione dell'arti¬ colo 61 del Codice penale non possono attualmente essere condonate.

È vero che nel caso Kunath concernente un'infrazione in materia di economia di guerra (efr. rapporto del 17 novembre
1944, FF edizione francese, 1279), l'Assemblea federale ha concesso la grazia; ma la pub" blicazione della sentenza non era nel caso concreto fondata sull'arti¬ colo 61 del Codice penale, bensì sull'articolo 4 del nostro decreto del 1° settembre 1939, concernente il costo della vita e i provvedimenti per proteggere l'approvvigionamento normale del mercato: questa dispo¬ sizione pone la pubblicazione della sentenza sullo stesso piano ohe e pene privative della libertà o le multe, cosicché la pubblicazione del a sentenza, nel caso concreto, potè assumere carattere di pena accessoriaMa questo caso non può essere considerato come un precedente ano perchè nel frattempo è entrato in vigore il nostro decreto del 17 ott

665 bre 1944 concernente il diritto e la procedura penale in materia di eco¬ nomia di guerra ; ora l'articolo 2 di questo decreto dichiara applicabili le prescrizioni generali del Codice penale ed elimina in tal modo la divergenza di cui si tratta.

La pratica ha dimostrato che la possibilità di condonare la pub¬ blicazione della sentenza mediante la grazia è giustificata sopra tutto dal fatto che la pubblicazione è sovente risentita come una sanzione notevolmente più grave della pena principale; essa nuoce a chi ne è colpito molto di più presso l'opinione pubblica die una multa o anche nna pena privativa della libertà. La classificazione della pubblicazione della sentenza tra le misure del codice è del resto discutibile, pur es¬ sendo vero che essa tende più a proteggere il pubblico o la parte lesa che a punire specialmente il condannato. La commissione di periti si è opposta all'introduzione della grazia in materia di misure e si è pariniente pronunciata contro l'introduzione della stessa per quanto con¬ cerne la pubblicazione delle sentenze (processo verbale HI, pagg. da 39 a 43).

La parte nostra, stimiamo ciononostante di doverla raccomandare, ma solo per la pubblicazione della sentenza e non già per altre mi¬ sure. Gli insegnamenti della pratica sembrano giustificare questa so¬ luzione; è in ogni modo significativo che il problema sia già stato ri¬ petutamente discusso dalle Camere. Poiché non si può seguire la via dell'interpretazione senza fare violenza al testo del codice, la questione deve almeno essere esaminata e decisa nell'ambito della presente revi¬ sione. Yi preghiamo perciò di completare l'articolo 396; altra soluzione Potrebbe essere quella di assegnare alla pubblicazione della sentenza un altro posto, collocandola tra le pene accessorie.

* * * Abbiamo già parlato più sopra, alla fine della seconda parte, trat¬ tando dei delitti contro l'onore, dell'aggiunta che dev'essere fatta al¬ l'articolo 8 della legge sulle garanzie.

Infine, l'accettazione delle disposizioni proposte nella prima parte del presente messaggio implica l'abrogazione del nostro decreto del 29 ottobre 1948 che inasprisce le dieposizkmi penali per la protezione dello Stato. L'incorporazione delle disposizioni sulla protezione dello Stato Rei Codice penale avrà d'altra parte per effetto di abrogare tutti i de¬
creti che in questo campo abbiamo emanato in virtù dei poteri straor¬ dinari.

* * * Premesse queste considerazioni ci pregiamo proporvi di approvare il disegno di legge qui allegato che modifica il Codice penale svizzero, con ciò permetterà di apportare a quest'ultimo una serie di migliora¬ menti che era necessario attuare il più rapidamente possibile.

666 Per quanto la revisione si riferisce a disposizioni della parte gene¬ rale del Codice penale svizzero che si trovano anche nel Codice penale militare, occorrerà rivedere anche quest'ultimo; vi sottoporremo a questo scopo un messaggio speciale.

Gradite, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazfone.

Berna, 20 giugno 1949.

In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente della Confederazione : E. Nobs, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge per la revisione parziale del Codice penale svizzero (Del 20 giugno 1949)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1949

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

32

Cahier Numero Geschäftsnummer

5643

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

25.08.1949

Date Data Seite

613-666

Page Pagina Ref. No

10 151 849

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