453 Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE concernente fa concessione di assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna (Del 22 giugno 1949) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'artìcolo 34 quìnquies della Costituzione federale, visto il Messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 1949, decreta : L DISPOSIZIONE GENERALE Art. 1.

1 lavoratori agricoli e i contadini di montagna hanno diritto c5 , assegni familiari conformemente alle disposizioni del pre"eirt« decreto.

n

- ASSEGNI familiari ai lavoratori agricoli Art. 2.

Person«



Ir*« \ considerano lavoratori agricoli le persone ohe, come sa- ayent?'

stai c> o Potano, in un'aziendadomestica agricola, rurale.

lavoro agricolo o fore- ir o.

servizio nell'economìa *1 lavoratori agrìcoli stranieri hanno diritto agli assegni taiglj ^ soltanto se sono domiciliati in Svizzera con la loro fa-

fft

8 e

^ Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla noagricoltura e di lavoratore agricolo.

a»v. *»· Gli assegni familiari ai lavoratori agricoli gni per l'economia domestica e in assegni per 1

8e

.

i Specie di fmporti.

454 2

Pagamento del salarlo io n*o nella località.

Le aliquote sono le seguenti: a. un assegno per l'economia domestica di 30 franchi il mes® o di fr. 1,20 per giorno lavorativo; b. per ogni figlio d'età inferiore ai quindici anni un asseg»0 di fr. 8.50 il mese o di 34 centesimi per giorno lavorativo.

8 L'importo complessivo degli assegni familiari versati ad u® lavoratore agricolo non deve superare 81 franchi il mese o fr. 3,24 per giorno lavorativo.

Art. 4.

Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla oon* dizione che ài salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoliITI. A&SEGNI FAMILIARI AI CONTADINI DI MONTAGNA

Persone aventi diritto.

Art. 5.

Si considerano contadini di montagna le persone la cui atti* vità principale è l'esercizio per proprio conto in regioni di lagna di un'azienda agricola che abbia una capacità dii rendimenti» espressa in unità di bestiame grosso, non superiore a 12 unita* Nel determinare l'importanza dell'azienda deve essere Tenuto conj° delle foreste private e del guadagno accessorio proveniente attività non agricola conseguito dal capo d'azienda e dal suo 0°* niuge.

1

2

Per la delimitazione delie regioni di montagna sono dete^ minanti i limiti normali previsti dal catasto federale della Pr du2Ìone agricola.

8

II Consiglio federale emana le necessarie disposi1 zioni Pff il calcolo della capacità di rendimento delle aziende e per la d® mitazdone delle regioni dii montagna.

Art. Ô.

-p

1 1 / a8ôe îl rïîseîtioj " l' 8 ° familiare ai contadini di montagna è di frimporto.1 il mese per ogni figl'o che entra in considerazione con forme®0 al secondo capoverso.

indiA 8 Per le aziende con capacità di rendimento da 1 a " .

di bestiame grosso, tutti ì figli dii età inferiore ai 15 anni da®jô diritto all'assegno. Nel calcolo dell'indennità sono esclusi, Pf^e aziende con capacità di rend mento da 6 a 9 unità di g grosso, un figlio, e per quelle con capacità di rendimento d a 12 unità dì bestiame grosso, 2 figli.

459 Art. 7.

Le quote e i contributi dovuti in conformità della legge f©- ^oneì* ferale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superst.ti e bell'articolo 14 del presente decreto possono essere compensati con assegni familiari ai contadini di montagna.

Art. 8.

Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari cumuiare gli i lavoratori agricoli e quelli per i contadini di montagna.

assegni.

1

a I contadini di montagna hanno diritto agli assegni fami¬ liari durante tutto l'anno anche se esercitano accessor,amente una *Hra attività lucrativa. Se sono assunti temporaneamente come foratori agricoli essi possono scegliere per questo periodo tra due generi di assegni.

Iv

- RESTITUZIONE E RICUPERO DI ASSEGNI FAMILIARI

Art. 9.

Chi ha ricevuto assegni familiari ai quali non aveva diritto, ^PPure assegni troppo elevati, è tenuto a restituire gli importi ^debitamente ricevuti.

. 2 Sono applicabili per analogia le disposizioni della legge fefcrale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relaVe alla restituzione delle rendite indebitamente ricevute.

1

Art. 10.

. 1 Chi non ha ricevuto un assegno familiare al quale aveva t,o j 0 o ha ricevuto un assegno inferiore a quello che poteva pre¬ ndere pub esigere il pagamento dell'importo dovutogli.

2 Gli assegni non ricevuti possono essere pretesi solamente « 1 12 mesi che precedono la data alla quale l'interessato ha valere per la prima volta il suo diritto.

Restituzione di assegni familiari indebita, inente rice¬ vuti.

Rioupero di assegni fa¬ miliari non ricevuti.

V. ORGANIZZAZIONE Art. 11.

La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché Compiti delle casse di com¬ dell' °
14, spettano alle casse cantonali di compensazione, raz* te in virtù dell'articolo 61 della legge federale su l'assdcutone per la vecchiaia e per i superstiti (chiamate qui di se« casse di compensazione »).

.

m

Riobietta e vertameli to degli atiegni familiari.

Art. 12.

Ohi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta ali® cassa di compensazione mediante uno speciale modulo (questio¬ nario).

1

2

Di regola, gli assegni familiari devono essere versati ai 1®* voratori agricoli ogni mese e ai contadini di montagna ogni tri¬ mestre.

8 Se gii aventi diritto non usano gli assegni familiari a fa* vore delle persone cui sono destinati, queste possono chiederò0 il versamento nelle proprie mani.

Regolamento dei paga, menti e dei conti.

Revitlone delle casse e controllo dei datori di lavoro.

Obbligo di fornire in¬ formazioni.

Art. 13.

Le casse di compensazione devono tenere una contabilità di* stinta dei contributi dei datori di lavoro nell'agricoltura e degk assegni familiari versati, e regolare i conti con l'ufficio centrai0 di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i su¬ perstiti.

: I 2 Per il regolamento dei pagamenti e dei conti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge federale su l'assicuraziou0 per la vecchiaia e per i superstiti.

1

Ari 14.

La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori lavoro in conformità dell'articolo 68 della legge federale su l'assi* curazione per la vecchiaia e per i superstiti devono estendersi aj1" che al versamento degli assegni familiari e all'adempimento, parte dei datori di lavoro nell'agricoltura, dell'obbligo di pag0re i contributi.

Art. 15.

Le persone che chiedono gii assegni familiari sono tenute 8 fornire agli agenti delle casse e alle autorità di vigilanza, inazioni veritiere sulle condizioni determinanti per il versami degli assegni. Il medesimo obbligo incombe ad datori di lav0ljj di persone che hanno diritto agli assegni. Essi sono inoltre teuu a rilasciare le attestazioni occorrenti ai lavoratori agricoli.

VI. FINANZIAMENTO

Contributi dei datori di lavoro.

1. Assegni familiari ai lavoratori agricoli.

Art 16.

1 A copertura parziale delle spese per il versamento degli a^ segni familiari ai lavoratori agricoli, tutti i datori dii lavoro

457 1 agricoltura pagano un contributo pari all' 1 per cento delle somme pagate in salari al personale agricolo, per quanto per ette somme debbano essere pagate le quote in conformità della e&ge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

. 21 contributi dei datori di lavoro sono versati al fondo preTy° aell'artioolo 1, primo capoverso, lettera f, del decreto federale e j^4 marzo 1947 ohe istituisce speciali fondi prelevati dalle e &trate dei fondi centrali di compensazione.

8 Per la riscossione di contributi arretrati e per il ricupero ei j ^tributi indebitamente pagati sono applicabili per analogia ^disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecaia e per i superstiti.

Art. 17.

1 1 mezzi finanziari occorrenti per di versamento degli assegni Prestazioni lavoratori agricoli sono prelevati dal fondo previsto deiia°Confearticolo 1, primo capoverso, lettera f, del decreto federale del dorazione e ^ marzo 1947 ohe istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate 6 an on ' 61 f^®di centrali di compensazione.

n

lev ^nfoderazìone rimborsa a questo fondo la metà dei preA 8Ua fefì0111 ^' volta ciascun Cantone deve rimborsare alla Conraz (>a 't e la metà delle spese che questa si assume per il ver¬ s ® gato degli assegni familiari ai lavoratori agricoli residenti sul "«Wtìvo temitarto.

pj. far valere il suo diritto al rimborso la Confederazione l '&le Periodicamente i conti ai Cantoni. Il Dipartimento fedesom

e e delle è autorizzato a compensare le da finanze rimborsare con dogane prestazioni d'altra natura dovute dalla adorazione ai Cantoni.

2. Assegni familiari ai contadini di montagna.

Art. 18.

fam'ii* finanziari ocoorrenti per il versamento degli assegni visto.larì* >&* ^^t^ddnì di montagna sono prelevati dal fondo pre¬ dale .^i'^icolo 1, primo capoverso, lettera /, del decreto fedeentr dei ^ marzo 1947 chediistituisce speciali fondi prelevati dalle fondi centrali compensazione.

<3. Impiego di altri mezzi finanziari; copertura delle spese dì amministrazione.

Art 19, Se M f * del d 11 f0ndo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera f, Finanziamena za del fondo Prelev°*-?i ferale del dei 24 marzo che di istituisce speciali fondi 1 dalle entrate fondi 1947 centrali compensazione non înnsufficien"

foglio Federale, 1949.

40

458 fosse sufficiente per coprire le spese, sarà fatto ricorso al fondo per la protezione della famiglia previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera c, di detto decreto federale.

Art. 20.

Spese di am- 1 contributi alle spese di amministrazione in conformità delzh>ne.tra" l'articolo 69 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro in conformità dell'articolo 14 del pre¬ sente decreto.

1

2

Le spese di amministrazione derivanti alle casse di compen¬ sazione dall'attuazione del presente decreto saranno coperte, fc® i contributi dei datari di lavoro di cui al primo capoverso sono insufficienti, mediante versamenti suppletivi dal fondo previsto nell'articolo 1, primo capoverso, lettera f, del decreto federale del 24 marzo 1947 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

VII. RICORSI Art. 21.

1 Centro le decisioni pronunciate dalle casse di compensaziou® in virtù del presente decreto gli interessati possono interporr® ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, alle autorità cantonal1 di ricorso previste nell'articolo 85 della legge federale su l'assicu¬ ra zione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso g1* interessati e di Consiglio federale possono appellarsi ai Tribunal® federale delle assicurazioni, entro 30 giorni dalla notificazione per iscritto.

8 Alla procedura sono applicabili per analogia 'le disposition* sul contenzioso nell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Vili. DISPOSIZIONI PENALI Art. 22.

Beati. -Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o lt] qualsiasi altro modo, ottiene per sè o per altri assegni f amili®1* che non gli spettano, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo d pagare i contributi,

459 chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applieaz: cwie del presente decreto, abusa del suo ufficio, quale organo o funzio¬ nario, a danno di terze persone o a suo vantaggio, chiunque nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, Precedendo ad n,niq revisione o ad un contrailo, oppure alla ste¬ sura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo Vl °la in modo grave i suoi doveri, è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Co¬ dice penale cui è comminata una pena più grave, con la deten¬ zione fino a 6 mesi o con la multa fino a 10000 franchi. Le due P®11® possono essere cumulate.

Art. 23.

. Chiunque, contrariamente all'obbligo che gli incombe, intenr Contrawen.

Penalmente fornisce informazioni inesatte o rifiuta di dare infor¬ mazioni, chiunque si oppone ad un controllo ordinato dall'autorità com¬ patente o in qualsiasi modo lo impedisce, chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al Ver ° i moduli prescritti, . ^ punito con la multa fino a 500 franchi, semprecihè non si v ®rifichi una delle fattispecie indicate nell'articolo 20.

Art. 24.

Persegui¬ ci .

,,indizio spettano ni Cantoni.

II perseguimento e il gTMdi P® e le dich,ia- ***<>·to e giu2 sa Tutte le sentenze che tono P^ ^ *nJSere comunicate imrazioni di non doversi procedere devon ^ ^ al Ministero mediatamente e senza spese, nel loro .

del Consiglio fePubblioo della Confederazione per informazione a derale.

Art. 25.

1 ,,ran frollo Chiunque viola le prescrizioni d . articoli 20 senza e 21, Infrazioni "îoni^Çdjn© «he Vintone eia punita in ^TM'£j*fUmonimento, è punito dalla cassa di compensazion , P arsione di multa à una multa d'ordine fino a 50 franchi. .. .

procedura notificata per iscritto con indicazione dei · p assicurah regolata dalle disporiaoni della legge Mora,c su «iene per la vecchiaia e per i superstiti.

^ -.otiti 2

Le decisioni di multa possono es*fr®. '^^"SSlabilmente.

all'autor.tà cantonale di ricorso. Questa decide mappeiiam

460 IX. DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI Art. 26.

bnltà def pre Cret federa1e ° a '

Se un Cantone ha istituito l'obbligo generale di versare assefamiliari o per i figli ai lavoratori agricoli, il Consiglio federale può, su proposta del Governo cantonale, dichiarare il pre¬ sente decreto federale inapplicabile ai datori di lavoro e ai lavo¬ ratori nell'agricoltura dimoranti in questo Cantone.

Applicabilità della legge su l'Assicu¬ razione vec¬ chiaia e su¬ perstiti.

Per quanto lil presente decreto non contenga tuitte le prescri¬ zioni esecutive necessarie, sono applicabili, per analogia e a titolo integrativo, le disposizioni della legge federale su l'assicurazioni0 per la vecchiaia e per i superstiti.

Art, 27.

Art. 28.

Disposizioni esecutive dei Cantoni.

I Cantami emanano le disposizioni esecutive necessarie; esse devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio federale» Art. 20.

Entrata in vigore ed esecuzione.

1

II 1950 ed 2 II decreto.

presente decreto federale entra in vigore il 1° gennai0 ha effetto fino al 31 dicembre 1952.

Consiglio federale è imcarioato di eseguire il presente Esso emana le disposizioni esecutive.

8

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente" decreto conformemente alle disposizioni della legge federale ^ 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e ri®0" luzioni federali.

Così decretato dal -Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal -Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimflruber.

461

Il Consiglio federale decreta: . B decreto federale che precede sarà pubblicato conform erneute j, ^fticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e alarticoi0 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le ° azioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Bata della pubblicazione: 30 giugno 1949.

er

mine d'opposizione: 28 settembre 1949.

462

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE inteso a promuovere le cooperative dì fideiussione delle arti e mestieri (Del 22 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 31 bis, secondo capoverso, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1949, decreta : Art. 1.

Norma.

La Confederazione promuove nei limiti del presente decreto laconcessione di prestiti o di crediti agli artigiani e ai negozianti al mi¬ nuto mediante sussidi alle cooperative di fideiussione delle arti e me¬ stieri.

x

9

1 sussidi sono concessi soltanto alle cooperative di fideiussione di pubblica utilità aperte ai conduttori d'azienda di tutti i rami delle arti e mestieri e del commercio al minuto, che sono amministrate in modo razionale e che offrono ogni garanzia per ima gestione regolare, con¬ forme all'interesse generale.

a I sussidi sono versati in forma di contributi alle spese generali d'amministrazione delle cooperative di fideiussione e di assunzione p&r" ziale delle perdite subite per fideiussioni prestate.

Art. 2.

Contributi alle spese generali d'amministrazione.

1 II contributo alle spese generali d'amministrazione sarà versato alle cooperative di fideiussione soltanto per le spese indispensabili al¬ l'adempimento dei loro compiti e può importare, al massimo, la metà delle spese che possono essere prese in considerazione e che non saranno

463 coperte dalle entrate ordinarie. Detto contributo deve essere adeguata¬ mente proporzionato all'importo degli impegni derivanti dalle fideius¬ sioni in corso.

*11 contributo alle spese generali d'amministrazione sarà assegnato soltanto a condizione che il Cantone in cui la cooperativa di fideius¬ sione svolge la sua attività conceda un sussidio di importo almeno Pari. Se l'attività della cooperativa di fideiussione si estende a tutto il territoro della Confederazione, il Consiglio federale potrà rinunciare a detta condizione, qualora si tratti di Cantoni nei quali la cooperativa svolga soltanto un'attività limitata.

Art. 3.

Assunzione parziale delle perdite per fideiussioni prestate.

1 Le perdite per fideiussioni prestate possono essere assunte in ra¬ mone del: 75 % al massimo, qualora si tratti di fideiussioni ordinarie; · 90 % al massimo, qualora si tratti di fideiussioni con rischio ele¬ vato.

# Le perdite subite saranno rifuse soltanto nei casi in cui la coopeVa la^materia ^deiussione si prova sia attenuta e abbia dato di tuttaalle la prescrizioni diligenza cheche si disciplinano può preten¬ de da essa.

Art. 4.

Mezzi disponibili.

Nel bilancio della Confederazione è stanziato ogni anno un credito avore delle cooperative di fideiussione.

* sussidi sono parzialmente coperti dagli interessi della somma 6 milioni e mezzo di franchi, assegnata alle cooperative di fideiusai 10A«eche costituisce *ti e mestieri in virtù del delle decreto federale ausiliarie del 24 settembre un fondo a favore istituzioni dell'ar¬ tigianato e del commercio.

II capitale potrà essere destinato a coprire le perdite subite nel Un anno er di d° P fideiussioni prestate, soltanto qualora gli interessi ,.

P^odo non fossero sufficienti. In tal caso gli interessi che, g 1 anni successivi, non saranno usati per coprire le perdite per fi8l0| ii prestate dovranno essere aggiunti al capitale finché lo stesso akk.

n vamente raggiunto l'importo iniziale di tre milioni e mezzo di fran ^?

Art. 5.

Disposizioni finali.

^-misiglio federale è incaricato di emanare le disposizioni esecuti 6 nece,ssa re flit*.* rie. Esso può subordinare l'assegnazione dei sussidi ad condizioni.

i

11

464 3

II presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1674 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

8

II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore del pre¬ sente decreto e abrogherà a quella data il suo decreto del 13 settembre 1941/12 luglio 1946 concernente l'aiuto delle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri agli artigiani e ai negozianti al minuto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874, concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 30 giugno 1949.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

465

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE che limita l'apertura e l'ampliamento degli alberghi (Del 24 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 31 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1948, decreta: Art. 1.

* costruzione, l'apertura e l'ampliamento di alberghi, nelle reK oai prevalentemente turistiche, sono soggetti a un permesso dell'au^rità competente.

*Per alberghi nel senso del presente decreto s'intendono anche le .

fe °nì ,e ie aziende analoghe, come i cosiddetti « apartment-hou&e », ça*!686 di vacanza e gli stabilimenti balneari, ma non gli istituti d'edu¬ le con internato, i collegi e le pensioni per bambini.

Art. 2.

adiK't^0110 ^"iparati all'apertura l'uso come albergo di un edificio gen ere P^cedentemente ad altri scopi, come pure la modificazione del , d'esercizio e il trasferimento di un albergo entro i limiti delle r^.

oni turistiche, oppure il trasferimento in una data regione turistica.

oon dftî ®iderato come ingrandimento qualsiasi aumento del numero uei 1 letti per clienti.

Art. 3.

Crist' Pe0118*^*0 tediale designa le regioni considerate prevalentemente naij , ^ senso dell'articolo 1, dopo aver sentito i Governi oantotoente6] ^duciaria dell'industria degli alberghi, e data paria càetà avizzerà P0®*3degli ^^ albergatori sita Federazione svizzera del turismo di esprimere il loro parere. e alla So¬

466 Art. 4.

Il permesso è concesso qualora il richiedente giustifichi ohe v'è il bisogno di aprire o ampliare un albergo.

Art. 5.

La domanda d'autorizzazione deve essere rivolta all'autorità can' tonale, che decide dopo aver proceduto ad un'inchiesta, sentito l'auto* rità comunale e, nei casi più importanti, la Società fiduciaria dell'in¬ dustria degli alberghi.

2 II permesso può essere concesso parzialmente o condizionata¬ mente.

3 L'autorità cantonale prende una decisione scritta e motivata, di cui copia completa è comunicata al richiedente, all'autorità comunale, alla Società fiduciaria dell'industria degli alberghi ed alla Società sviz¬ zera degli albergatori.

Art. 6.

1 Contro la decisione dell'autorità cantonale è ammesso il ricorso al Consiglio federale, conformemente agli articoli 135 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

2 Hanno diritto di ricorrere tanto il richiedente, quanto l'autorità comunale, la Società fiduciaria e la Società svizzera degli albergatori.

1

Art. 7.

Quando una domanda di autorizzazione è stata respinta, il richie¬ dente non può rinnovarla se non fornisce la prova che la situazione è mutata.

Art. 8.

1 Chiunque, senza autorizzazione, eostruisce, apre, esercita, ampli® o trasferisce un albergo o modif ca il genere dell'azienda, chiunque, senza autorizzazione, usa come albergo un edificio adi¬ bito precedentemente ad altri scopi, chiunque non si attiene alle condizioni poste dall'autorizzazione, è punito con la multa.

2

II perseguimento penale e il giudizio spettano ai Cantoni.

Art. 9.

Le autorità cantonali sono tenute ad impedire la costruzione e l'esercizio di alberghi senza autorizzazione.

2 Gli alberghi esercitati senza autorizzazione saranno chiusi entro un adeguato termine.

Art. 10.

Gli alberghi in possesso dell'autorizzazione conformemente al Pre" sente decreto, sono sottoposti alla legislazione cantonale.

1

467 Art. 11.

D'ora innanzi, la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi n on concederà più indennità alcuna per la chiusura di alberghi alle a ziende situate fuori delle regioni turistiche di cui all'articolo 3.

2 Fuori di dette regioni, la società non concederà ai ^proprietari di alberghi costruiti o notevolmente ampliati dopo l'entrata in vigore del Presente decreto, prestito alcuno destinato ad estinguere crediti ipote¬ cari in capitale non coperti conformemente agli articoli dal 36 al 51 dalla legge federale del 28 settembre 1944*) che istituisce misure giu¬ ridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami.

1

Art. 12.

L'esecuzione del presente decreto spetta alle autorità cantonali.

2 II Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione del Presente decreto. Esso può emanare disposizioni generali d'applicazione e Prendere i provvedimenti atti a garantire l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato.

Art. 13.

1 II presente decreto ha effetto fino al 31 dicembre 1951.

2 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente de¬ reto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giu¬ 1

rerai* 874 con°ernen^e Ie votazioni popolari su leggi e risoluzioni feCosì decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1949. Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1949. Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente aiarticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e ali arti«olo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berha, 24 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: _ Leimgruber.

Data della pubblicazione: 30 giugno 1949.

fermine d'opposizione: 28 settembre 1949.

*) RTJ fi«. 877.

468

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

DECRETO FEDERALE che proroga e modifica quello sulle misure inlese a promuovere la costruzione di case d'abitazione (Del 24 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1949, decreta : Art. 1.

Il decreto federale dell' 8 ottobre 1947 sulle misure intese a pro¬ muovere la costruzione di case d'abitazione è prorogato fino al 31 di¬ cembre 1950, eccettuato l'articolo 3, secondo capoverso.

Art. 2.

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente de¬ creto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giu" gno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni Ie" derali.

2 Esso fissa la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

469

Il Consiglio federale decreta : Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'artìcolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 30 giugno 1949.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1949.

470 DECRETO FEDERALE che autorizza la costruzione di un edificio ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a San Moritz (Del 7 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 1948, decreta : Art. 1.

Ê stanziato un credito di 3.500.000 franchi per la costruzione di un edificio ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a San Moritz.

Il Consiglio federale è autorizzalo ad introdurre nel progetto di costruzione, entro i limiti del credito aperto, le modificazioni che si rendessero necessarie.

Art. 2.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, enJtra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 marzo 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 giugno 1949.

11 Presidente: Escher.

Il Segretario: Lelmgrnber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federateBerna, 7 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzere» Il Cancelliere della Confederazione : Leimgruber.

471

DECRETO FEDERALE concernente H preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 (Del 22 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, v

ìsto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1949, decreta:

Articolo unico.

È approvato il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool, predatato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1949 al 30 Spugno 1950, che prevede 44.580.000 franchi di entrate e 26.552.000 ranchi di uscMe.

«osi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Bosì decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 22 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

472 DECRETO FEDERALE che approva il conto di Stato della Confederazione per l'anno 1948 (Del 23 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 aprile 1949, decreta : Articolo unico.

Ê approvato il conto di Stato della -Confederazione Svizzera per l'esercizio del 1948 che si chiude con un avanzo netto di franchi 176.318.542,72. Questo avanzo netto è interamente destinato all'ammoftamento dell'eccedenza .passiva la quale ascende, il 31 dicembre 1948, a fr. 7.982.505.978,91.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federa^' Berna, 23 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero» Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

473 DEGRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale c del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1948 (Del 23 giugno 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CON FE D E RIA ZI ON E SVIZZ ÌEVR A, visti i rapporti del Consiglio federale del 1<> aprile 1949, del Tri¬ viale federale del 5 febbraio 1949 e del Tribunale federale delle Assicurazioni del 28 gennaio 1949, decreta: Articolo unico.

La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del unale föderale delle assicurazioni nel 1948 è approvata.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

^08Ì decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 giugno 1949.

11 Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Il Consiglio federale decreta: B decreto federale che precede sarà pubblicato nel Foglio federate.

Berna, 23 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

41

474 DECRETO FEDERALE che approva i conti ed il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1948 (Del 23 giugno 1949) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione ed i conti presentati dalla Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere il 9 aprile 1949; visto il rapporto e le proposte del consiglio d'amministrazione del 28 aprile 1949, presentati al Consiglio federale per l'Assemblea fede¬ rale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 1949, decreta : Art. l.

Sono approvati i conti del 1948, chiusi con un beneficio netto di 15.010.812,48, come pure il bilancio al 31 dicembre 1948 dell'ammi¬ nistrazione delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 12.

La gestione dell'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere nel 1948 è approvata.

Art. 3.

Conformemente all'articolo 16, primo capoverso, lettere a e b della legge sulle Ferrovie federali svizzere, il beneficio netto del 1948 è im¬ piegato nel seguente modo: a. Versamento alla riserva legale fr. 8.0000.00.-- b. Interesse per il capitale di dotazione » 7.000.000.-- L'eccedenza rimanente, cioè fr.

10.812,48 è parimente attribuita alla riserva per la copertura di possibili disa¬ vanzi futuri.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 giugno 1949. Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 giugno 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

475 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede sarà inserito nel Foglio federale.

Berna, 23 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

DECRETO FEDERALE che apre all'Amministrazione federale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, crediti per l'acquisto di materiale nel 1950 (Del 24 giugno 1949) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, y

iöto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1949, decreta :

Articolo unico.

All'Amministrazione federale delle poste, dei telegrafi e dei teleJ^i sono aperti, per l'acquisto di materiale, i seguenti crediti. Essi sono rarte integrante del bilancio generale per il 1950 e devono esservi ascritti.

Fr.

32 580 800 C. CONTO CAPITALE .

II. Impianti d'esercizio · Linee ed apparecchi telefonici ....

c ' Linee ed apparecchi della radiodiffusione .

, Autoveicoli

III. Beni mobili

25 014 800 24 614 800 400 000 7 575 000 7 575 000

Losì decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

*

476 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1949. Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede sarà pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 24 giugno 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Assemblea federale La sessione estiva delle Camere federali si è chiusa il 24 giugno 1949.

La sessione autunnale si aprirà lunedì 19 settembre 1949.

Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale

(Del 21 giugno 1949) Il Consiglio federale ha assegnato un sussidio al Cantone Ticino per lavori di raggruppamento forestale nel Comune di Vogorno.

Il Consiglio federale ha concesso l'exequatur al signor Ramon driguez Rivera, nominato Console di carriera del Cile a Ginevra, giurisdizione su tutta la Svizzera.

(Del 24 giugno 1949) Il signor Eduard Weber, dottore in legge e avvocato, da Bienne» finora segretario del .Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie, è stato nominato direttore generale dell'Amministrazione delle posto dei telegrafi e dei telefoni.

(Del 28 giugno 1949) Il signor Arthur Bratschi, da Bienne-Boujean, finora funzionario tecnico di 1 ci., è stato promosso II caposezione alla Divisione dei te' legrafi e dei telefoni (Servizio del materiale e delle officine) della Dir0" zione generale delle posate, dei telegrafi e dei telefoni.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente la concessione di assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna (Del 22 giugno 1949)

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Jahr

1949

Année Anno Band

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24

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30.06.1949

Date Data Seite

453-476

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10 151 880

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