N° 13

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FOGLIO FEDERALE Anno XXXII Berna, 7 aprile 1949 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.-- ; seme·toe fr. 6.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammirnstraaione delle pubblioasioni federali -- S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellmzona (Telefono 5 18 71) · Conto chèques postali XI 690

Termine d'apposizione: 6 luglio 1949

LEGGE FEDERALE che modifica la legge federale sui pesi e sulle misure (Del 1« aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Vl

«to il messaggio del Consiglio federale del 5 gennaio 1949, decreta :

Art. 1.

19 articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge federale del 24 giugno 99 sui pesi e sulle misure sono abrogati e sostituiti dalle seguenti «^posizioni; G1Ì

Art. 9. L'unità legale principale di tempo è il secondo (sim¬ bolo: s).

Il secondo è la 86.400« parte del giorno solare medio.

Art. io. L'unità dì forza, derivata dalle unità legali principali di lunghezza, di massa e di tempo, è il newton (simbolo: N).

Il newton è la forza che comunica ad una massa di un chilogiammo l'acceleramento di un metro al secondo per secondo.

Art. 11. L'unità di lavoro (energia) è lo joule (simbolo: J).

Foglio Federale, 1949.

21

230 Lo joule è il lavoro compiuto quando il punto d'applicazione di una forza di un newton si sposta d'una distanza uguale ad un metro nella direzione della forza.

Art. 12. L'unità di potenza è il watt (simbolo: W).

Il watt è la potenza di uno joule al secondo.

Art. 13. L'unità legale principale d'intensità di corrente elet¬ trica è l'ampère (simbolo: A).

L'ampère è l'intensità di una corrente costante che, mantenuta in due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita, di se¬ zione circolare trascurabile e collocati alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe tra tali conduttori una forza uguale a 2. IO-7 newton per metro di lunghezza.

Art. Idbis. Le unità di altre grandezze elettriche sono derivate dalle tre unità legali principali di lunghezza, di massa e di tempo, e da quella d'intensità di corrente.

Art. 14. La scala termometrica stabilita per il servizio dei pesi e delle misure nella Svizzera è la scala centigrada del termo¬ metro ad idrogeno, che ha per punti fissi la temperatura del ghiac¬ cio fondente (0°) e quella del vapore acqueo in ebollizione (100°) sotto la pressione atmosferica normale.

La pressione atmosferica normale è rappresentata dal peso di una colonna di mercurio dell'altezza di 760 millimetri, della den¬ sità di 13,59593 e sottoposta all'intensità normale della gravità (gn - 9,8067 m/s2).

Art. 2.

Nella legge sopra menzionata sono inseriti i seguenti titoli: Prima dell'articolo 9, il titolo « B. Unità di tempo », che sostituisce il titolo B. Unità di temperatura; Prima dell'articolo 10, il titolo « C. Unità di forza, di lavoro e di po¬ tenza », che sostituisce il titolo C. Unità elettriche; Prima dell'articolo 13, il titolo « Unità di grandezze elettriche »; Prima dell'articolo 14, il titolo « E. Unità di temperatura ».

Art. 3.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Bema, 1<> aprile 1949. Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

231

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1® aprile 1949. Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Lelmgruber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente alarticolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ co 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

1

Berna, 1« aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Lelmgruber.

Lata della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

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Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

LEGGE FEDERALE che modifica l'organiszazione militare (Classi dell'esercito, istruzione, servizio attivo) (Del 1° aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1948, decreta : Art. 1.

Sono abrogati gli articoli e i sottotitoli seguenti della, legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, con le modificazioni in¬ trodotte sino al 12 dicembre 1947: a. L'articolo 2, il sottotitolo del capitolo III del titolo primo, gli arti¬ coli 8, 13, numeri 3 e 4, 35, 36, 37, 63, primo capoverso, lettera e, 75, 78, primo capoverso, 79, secondo capoverso, 80, secondo capoverso, 99, 115, 116, 118, primo capoverso, il sottotitolo del capitolo IV del titolo terzo, gli articoli 123, 128, 135, 147, secondo capoverso, il titolo quinto « Servizio attivo », con gli articoli da 195 a 210 e da 212 a 220 della legge federale del 12 aprile 1907; b. Gli articoli 119, 120, 121 e 137, primo capoverso, modificati dalla legge federale del 28 settembre 1934; c. L'articolo 122, modificato dalla legge federale del 24 giugno 1938 (prolungazione dei corsi di ripetizione); (l. Gli articoli 99, primo capoverso, e 122 bis, modificati dalla legge federale del 24 giugno 1938 (corsi per le truppe di frontiera e corsi speciali per la landwehr e la landsturm);

233 «. Gli articoli 38, 3», 45, 46, 129, 136 e 211, modificati dalla legge federale del 9 novembre 1938; dalla lecire /. Gli artìcoli 1, 3, 20, 93 e 99, quinto capoverso, modificati dalla legg federale del 22 dicembre 1938; _ 15>Ä ». Gli articoli 118, secondo capoverso, 119, primo capo?/f°' ^\el 3 primo capoverso, 130 e 134, modificati dalla legge federale del 3 febbraio 1939; ,;,,.miÌV,, 1047 h. L'articolo 124, modificato dalla legge federale del 12 Detti articoli e sottotitoli sono sostituiti dalle disposizioni seguen 1.

Axt. 1. Ogni cittadino svizzero è obbligato al servizio militale.

L'obbligo militare comincia con l'anno in cui il cittadino ventesimo e termina alla fine dell'anno in cui compie il sessantesim anno d'età.

Egli adempie quest'obbligo con il servizio nell'attiva, nel a ani ivehr, nella landsturm o nel servizio complementare.

Art 2L Chi non presta servizio è sottoposto al pagamento della tassa militare d'esenzione.

Detta tassa è regolata da una legge federale speciale.

Art. 3. i giovani idonei al servizio militare possono esser autoriz^ *ti od entrare nell'esercito prima dell'età prescritta, a condizione cn adempiono integralmente l'obbligo di servizio della loro classe d età.

Restano salve le disposizioni sul reclutamento anticipato.

2

Sottotitolo del capitolo III del titolo primo.

III. Carattere degli obblighi militari.

Art. S. Il servizio militare comprende: a ' Il servizio d'istruzione; Il servizio attivo.

Art 13, numero 3. 1 direttori sanitari, gli amministratori ® il personale sanitario indispensabile dei pubblici ospedali. Il Consign federale decide circa il grado in cui il personale sanitario è mdispe »abile.

Numero 4. I direttori e i carcerieri degli stabilimenti penali e del le carceri giudiziarie, gli agenti dei corpi di polizia del.

s t'ultimi con riserva della loro incorporazione nella gendarme l'esercito; Art. 20. Il servizio complementare è destinato a coadiuvare sgravarlo di certi compiti.

cito e

234 Al servizio complementare sono assegnati gli uomini che vi sono dichiarati atti da una commissione per la visita sanitaria.

Possono inoltre essere assegnati a detto servizio: a. Gli Svizzeri e le Svizzere che si presentano volontariamente; b. I cittadini svizzeri che non hanno ancora raggiunto l'età di prestar servizio, ma di cui l'esercito ha bisogno, in tempo di servizio at¬ tivo, per certi compiti speciali; c. In caso di guerra, con il consenso del comando dell'esercito, i mi¬ litari esclusi dal servizio in virtù degli articoli 16, 17 e 18, come pure -gli ufficiali e i sottufficiali esonerati dal comando in virtù dell'articolo 19.

Il Consiglio federale stabilisce l'ordinamento del servizio comple¬ mentare.

Art. 35. L'attiva è costituita dei militari da venti a trentasei anni compiuti; la landwehr, dei militari da trentasette a quarantotto anni compiuti; la landsturm, dei militari da quarantanove a sessanta anni compiuti.

Su decisione di una commissione per la visita sanitaria i militari divenuti inabili a servire nella classe dell'esercito corrispondente alla loro età possono esser trasferiti prematuramente in un'altra classe.

Art. 36. I capitani e gli ufficiali subalterni sono, di regola, incor¬ porati nella classe dell'esercito corrispondente alla loro età. Essi pos¬ sono, a seconda del bisogno, esservi mantenuti più a lungo o trasferiti prematuramente in un'altra classe.

Gli ufficiali superiori sono assegnati, a seconda del bisogno, alle diverse classi dell'esercito.

Gli ufficiali possono, con il loro consenso, essere mantenuti In ser¬ vizio oltre l'età di servire.

Art. 37. Il passaggio da una classe all'altra e il proscioglimento dal servizio militare hanno luogo al 31 dicembre dell'anno in cui il mili¬ tare ha raggiunto il limite d'età superiore fissato per ogni classe nel¬ l'articolo 35.

In caso di neutralità armata e di guerra, il Consiglio federale può differire il passaggio da una classe all'altra.

Art. 38. L'esercito comprende: 1. gli stati maggiori; 2. lo stato maggiore generale; 3. le armi; 4. i servizi ausiliari; 5. i servizi complementari.

236 Art. 39. L'esercito si suddivide in unità di truppa, corpi di truppa e unità d'armata.

Art 45. L'Assemblea federale stabilisce: 1. la composizione delle armi e dei servizi ausiliari; 2. ili numero e la composizione delle unità di truppa delle differenti armi e dei servizi ausiliari, come pure la composizione del loro materiale di corpo; 3. il numero e la costituzione dei corpi di truppa e delle unità d'ar¬ mata, come pure la composizione dei loro stati maggiori e del loro materiale di corpo; 4. il numero delle compagnie, dei battaglioni e degli squadroni che ogni Cantone deve fornire.

L'Assemblea federale può delegare al Consiglio federale la compe¬ tenza che ad essa spetta in virtù del primo capoverso.

Art. 46. Il Consiglio federale allestisce l'ordine di battaglia.

Art 63, primo capoverso, lettera e.

Ufficiali superiori: Maggiore, tenente colonnello, colonnello, colonnello brigadiere, co¬ lonnello divisionario, colonnello comandante di corpo, generale.

Art. 75. I militari dell'attiva montati, incorporati nella cavalleria, devono tenere stabilmente un cavallo da sella atto al servizio. La Con'ederazione fornisce agli ufficiali montati, incorporati nella cavalleria, du cavallo da sella alle condizioni previste per la truppa.

Art 78, primo capoverso. Il cavallo resta in possesso del milite fin¬ ché questi è montato in virtù della sua incorporazione nell'attiva. Fuori servizio, esso deve esser nutrito e tenuto con ogni cura dal milite, il Quale potrà adoperarlo a qualsiasi uso che non pregiudichi l'idoneità al servizio militare.

Art. 79, secondo capoverso. 11 milite che tratta male il suo cavallo ° che non è più in grado di tenerlo è trasferito in un'altra truppa. Egli deve restituire il proprio cavallo.

Art. 80, secondo capoverso. Il milite che ha prestato dieci anni dì servizio in una unità montata della cavalleria con lo stesso cavallo, ne diventa proprietario.

Art. 93. L'armamento e l'equipaggiamento personale saranno riti¬ rati ai militari che non sono in grado di averne cura, o ne trascurano fa manutenzione, o che sono prosciolti dal servizio prima della fine del tempo durante il quale esiste l'obbligo del servizio militare.

236 Nei casi di trasferimento di un militare nel servizio complemen¬ tare, il Consiglio federale decide se il suo armamento e equipaggiamento personale debbano essere restituiti.

Art. 99. I sottufficiali, gli appuntati e i soldati dell'attiva e della landwehr sono tenuti a presentarsi ogni anno ad un'ispezione dell'ar¬ mamento e dell'equipaggiamento; per i sottufficiali, gli appuntati e k soldati in età di servire nella landsturm, come pure per gli uomini equi¬ paggiati del servizio complementare, detta ispezione ha luogo invece ogni due anni.

L'ispezione è fatta in servizio militare o nei comuni.

Art 115. La durata delle scuole e dei corsi fissata dalla presente legge può esser aumentata di due giorni al massimo per certi militari necessari per l'esecuzione di lavori speciali d'organizzazione e di licen¬ ziamento.

Art. 116. Le autorità militari hanno la facoltà di chiamare in ser¬ vizio, entro i limiti dei servizi regolamentari, il personale ausiliario ne¬ cessario per l'organizzazione delle scuole e dei corsi.

Ove occorra, i militari possono esser chiamati a prestar servizio vo¬ lontario. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei militari che pre¬ stano un servizio regolamentare.

Il Consiglio federale può ordinare corsi speciali per la formazione degli uomini che prestano servizio volontario.

Art. 118. Le scuole reclute hanno per iscopo di formare i soldati.

Durante il periodo dell'istruzione militare ha luogo un esame pedago¬ gico. Dette scuole servono, inoltre, all'istruzione pratica dei quadri.

La durata dell'istruzione delle reclute è di centodiciotto giorni, di centotrentadue giorni per i dragoni montati.

Art. 119. Gli specialisti (meccanici, maniscalchi, sellai, carradori, fabbri, infermieri, ecc.) sono istruiti in parte nelle scuole reclute ordi¬ narie, in parte in una scuola reclute speciale.

Il Consiglio federale fissa la durata e l'ordine di chiamata di que¬ sti servizi.

Sottotitolo del capitolo IV del titolo terzo.

IV. Servizi d'istruzione dette truppe.

Art. 129. Gli ufficiali assolvono tutti i servizi d'istruzione della loro unità o stato maggiore. Per gli ufficiali in età di servire nella landwehr o nella landsturm, il Consiglio federale può tuttavia limitare l'obbligo di partecipare a questi servizi.

I sergenti e i sottufficiali superiori fanno nell'attiva dodici corsi di ripetizione, i caporali, gli appuntati e i soldati, otto.

237 I sottufficiali e i soldati incorparati nelle truppe di frontiera, di fortezza, del ridotto e di distruzione fanno nella landwehr trentasei giorni al massimo di servizio d'istruzione nei corsi di complemento, quelli delle altre truppe, ventiquattro giorni al massimo.

Gli ufficiali e i sottufficiali seguono inoltre i corsi preparatori dei quadri.

Art. 121. I corpi di truppa e le unità dell'attiva sono chiamati ogni anno al corso di ripetizione; quelli della landwehr seguono dei corsi di complemento secondo le istruzioni del Consiglio federale.

I corpi di truppa e le unità formati da uomini di più classi del¬ l'esercito sono chiamati ai corsi di ripetizione o ai corsi di complemento conformemente alle istruzioni del Consiglio federale.

Art. 122. I corsi di ripetizione hanno una durata di venti giorni.

Essi sono immediatamente preceduti da corsi preparatori dei quadri della durata di tre giorni per gli ufficiali, di due giorni per i sottuf¬ ficiali.

II Consiglio federale fissa la durata dei corsi di complemento entro i limiti delle disposizioni di legge (art. 120). Esso può farli precedere da corsi preparatori dei quadri di tre giorni al massimo per gli ufficiali, di due giorni per i sottufficiali.

Art 122 bis. II Consiglio federale può, in determinati casi, derogare, entro i limiti della durata totale dei servizi prescritti, alle disposizioni Previste negli articoli da 120 a 122.

Art. 123. In caso di una nuova organizzazione o di un nuovo arma¬ mento di un corpo di truppa o d'una unità dell'attiva o della landwehr, l'Assemblea federale è autorizzata a ordinare corsi speciali e a fissarne la durata.

L'Assemblea federale è autorizzata a ordinare, per la landsturm, corsi d'istruzione della durata di tre giorni al massimo. Il Consiglio fe¬ derale può ordinarne in caso d'urgenza.

Art. 123 bis. L'Assemblea federale può ordinare corsi d'istruzione per il servizio complementare. Essa ne fissa la durata. Detti corsi sono della durata di tre giorni al massimo per gli uomini che hanno com¬ piuto quarantotto anni.

In casi urgenti, il Consiglio federale può ordinare corsi analoghi.

Art. 124. i sottufficiali, gli appuntati ed i soldati dell'attiva e della landwehr armati di moschetto o di fucile, come pure gli ufficiali subal¬ terni delle truppe o dei servizi ausiliari, armati di moschetto o di fu¬ cile, hanno l'obbligo di prender parte ogni anno, in una società dJ tiro,

238 fino all'età di quarant'anni compiuti, agli esercizi di tiro prescritti.

Il Consiglio federale può autorizzare delle eccezioni. Chi non soddisfa a quest'obbligo o non adempie le condizioni richieste deve fare un corso di tiro speciale, senza diritto al soldo.

Art. 127. Gli appuntati e i soldati proposti per la promozione a sot¬ tufficiali devono frequentare una scuola sottufficiali di ventisette giorni.

Art. 128. I caporali di nuova nomina frequentano una scuola re¬ clute o un servizio speciale di ugual durata.

Il Consiglio federale può dispensare parzialmente da questo ser¬ vizio, secondo i bisogni delle diverse truppe, i caporali che devono com¬ piere altri servizi d'avanzamento o, quando si tratti di aspiranti uffi¬ ciali, farlo sostituire da un servizio speciale. Esso può dispensarne in¬ teramente gli aspiranti ufficiali che non eserciteranno un comando nel|la truppa.

Art. 128. I sottufficiali proposti al grado di furiere frequentano una mezza scuola reclute come caporale e una scuola furieri della durata di trentaquattro giorni; in seguito essi prestano servizio come furiere in una scuola reclute.

I sottufficiali proposti al grado di sergente maggiore prestano ser¬ vizio come sergente maggiore in una scuola reclute.

I sottufficiali proposti a segretari di stato maggiore frequentano una scuola Ji segretari di stato maggiore della durata di ventisette giorni.

II Consiglio federale fissa, per i sottufficiali, la durata dei corsi d'istruzione necessari per esercitare funzioni speciali.

Art. 138. I futuri ufficiali sono istruiti in una scuola ufficiali. La durata di questa scuola è di: a. Novanta giorni nella fanteria, nelle truppe leggere, nelle truppe dei trasporti motorizzati e nel treno; b. Centoquattro giorni nell'artiglieria, nelle truppe dell'aviazione e della difesa antiaerea e nel genio; c. Sessantadue giorni nelle altre truppe.

La scuola ufficiali può aver luogo in due parti.

Art. 134. Gli ufficiali seguono, per la loro formazione ulteriore, scuole centrali I e II della durata di ventisette giorni ciascuna, una scuola centrale III, i corsi tattico-tecnici I e II e un corso per il ser¬ vizio delle retrovie, della durata di venti giorni ciascuno.

Altri corsi per l'istruzione degli ufficiali sono ordinati dall'Assem¬ blea federale.

239 Art. 135. I primitenenti previsti come comandanti d'una unità di fanteria, delle truppe leggere, d'artiglieria, d'aviazione (organizzazione terrestre), di difesa antiaerea, del genio, di sussistenza, dei trasporti motorizzati e del treno seguono una parte d'una scuola sottufficiali e una scuola reclute come comandanti di unità.

Il Consiglio federale fissa la durata del servizio in una scuola re¬ clute o del servizio speciale per gli altri primitenenti previsti per l'avanzamento al grado di capitano, e per i capitani previsti per l'avan¬ zamento al grado di maggiore.

Il Consiglio federale fissa nell'ordinanza sull'avanzamento le altre scuole e gli altri corsi ohe devono compiere gli ufficiali previsti per l'avanzamento.

Art. 136. Il Consiglio federale è autorizzato a chiamare ufficiali a scuole e corsi d'altre armi, a un servizio di reclutamento o ad un altro servizio speciale.

Allo scopo di assicurare la mobilitazione, il Consiglio federale può chiamare a determinati servizi il personale della mobilitazione.

Art. 137, primo capoverso. I seguenti corsi, organizzati in due parti ciascuno, sono destinati all'istruzione dello stato maggiore generale: «. il corso di stato maggiore generale I, della durata di sessantotto giorni, per i futuri ufficiali di stato maggiore generale; il corso di stato maggiore generale II, della durata di cinquanta¬ quattro giorni, per gli ufficiali che hanno fatto il corso di stato maggiore generale I.

Art. 147, secondo capoverso. Il Consiglio federale approva il regoiamento di servizio.

TITOLO QUINTO SERVIZIO ATTIVO I. Disposizioni generali.

Art. 195. L'esercito è destinato a difendere l'indipendenza della pa¬ tria contro lo straniero ed a mantenere la tranquillità e l'ordine nelI interno (art. 2 della Costituzione federale del 29 maggio 1874).

Art 196. Il servizio attivo comprende il servizio per il caso di neutralità armata, il servizio di guerra e il servizio d'ordine.

tW- In caso di neutralità armata e di guerra, la Confedera¬ tone dispone dell'esercito.

Le truppe chiamate al servizio attivo federale prestano giuramento.

240 Art. 198. Il Consiglio federale ordina la mobilitazione parziale o generale dell'esercito non appena si possa temere una violazione del¬ la neutralità o vi sia pericolo di guerra.

Esso può mettere truppe di pacchetto.

Art. 199. Il Consiglio federale determina gli obblighi dei Cantoni, dei comuni e dei privati per la messa di picchetto o la mobilitazione.

Art. 299. In caso di chiamata di truppe al servizio attivo federale, ognuno è obbligato a mettere, per scopi militari, la sua proprietà mobile e immobile a disposizione delle autorità militari o della truppa. Quest'obbligo implica i preparativi necessari da fare già in tempo di pace.

La Confederazione concede un'indennità equa per l'uso, il deprez¬ zamento e la perdita della proprietà.

Art 291. In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può decre¬ tare l'esercizio di guerra delle imprese pubbliche di trasporto o conces¬ sionarie, come pure degli stabilimenti e delle officine militari. Il di¬ ritto di disporre del personale e del materiale di queste Imprese passa alle autorità militari. Queste ultime possono chiedere l'approntamento di nuovi impianti o la distruzione di quelli esistenti. Il personale non può abbandonare il suo servizio; esso è sottoposto alle leggi militari. La Confederazione risarcisce le imprese per il danno che loro causa l'eser¬ cizio di guerra.

Art. 292. In tempo di guerra, tutti gli Svizzeri devono mettersi a disposizione del paese e concorrere con tutte le loro forze alla difesa nazionale.

Art 293. I Cantoni dispongono delle forze militari del loro terri¬ torio per assicurare l'ordine e la tranquillità nell'interno.

In caso di chiamata alle armi per un servizio cantonale, le spese che ne derivano sono sopportate dal Cantone conformemente alle pre¬ scrizioni federali.

Il Consiglio federale può chiamare truppe alle armi su domanda di un Cantone o quando esso lo reputa necessario.

In caso di neutralità armata o di guerra, il compito di mantenere l'ordine e la tranquillità nell'interno incombe alla Confederazione quan¬ do devono esser impiegate delle truppe a tale scopo. Il Consiglio fede¬ rale dà al generale le istruzioni necessarie.

Art. 294. In caso di neutralità armata o di guerra, il Consiglio fe¬ derale può, in deroga all'articolo 4, ordinare il reclutamento e la chia¬ mata in servizio degli uomini abili di classi più giovani.

241 n. Comando in capo.

Art. 205. Tosto che sia prevista o ordinata una chiamata di truppe importante per garantire la neutralità e difendere l'indipendenza del paese, l'Assemblea federale elegge il generale.

Art. 206. L'Assemblea federale decide sul licenziamento del generale.

Art 207. In caso d'impedimento temporaneo del generale, il co¬ mando supremo è assunto dal capo dello stato maggiore generale fino al momento iti cui il Consiglio federale avrà preso una decisione.

Art 208. Il Consiglio federale rimane, anche dopo l'elezione del generale, l'autorità direttoriale e esecutiva superiore. Esso assegna al¬ l'esercito la sua missione.

Art. 200. Il generale ha il comando supremo dell'esercito. Egli prende, entro i limiti delle istruzioni del Consiglio federale, tutte le mi¬ sure che reputa necessarie per l'adempimento della sua missione.

Art 210. Sentito il generale, il Consiglio federale nomina il capo dello stato maggiore generale e l'aiutante generale.

Art. 211. In caso di neutralità armata, il Consiglio federale decide sulle chiamate in servizio di truppe proposte dal generale.

Il generale dispone dei mezzi materiali concessi dal Consiglio fe¬ deralo.

Le modificazioni importanti fatte all'ordinamento delle truppe del tempo di pace devono esser approvate dal Consiglio federale, Il generale stabilisce invece liberamente l'ordine di battaglia.

Il generale è autorizzato ad affidare o a togliere un comando. Il Consiglio federale regola la situazione amministrativa degli interessati, senza esser vincolato dalle disposizioni sugli statuti dei funzionari, ma con riserva delle loro pretese d'ordine pecuniario.

Art. 212. In caso di guerra, il generale dispone liberamente delle °rze del paese in uomini e in materiale necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 213. Eletto che sia il generale, restano sottoposti al Diparti¬ mento militare federale, la direzione dell'amministrazione militare, 11 servizio dell'assicurazione militare, il servizio tecnico militare, la scuola ederale di ginnastica e sport, il servizio topografico. Tutti gli altri serv zi dell'amministrazione militare passano agli ordini del comando dell'esercito.

242 Art. 2.

Agli articoli 9, 13, 18, primo e secondo capoverso, della legge federale suill'organizzazione militare, le parole « servizio personale » sono sosti¬ tuite con «servizio militare»; agli articoli 16 e 17, con «servizio».

Art. 3.

Gli articoli 11 e 132 della legge federale sull'organizzazione militare sono completati dai seguenti capoversi, così redatti: Art. 11, terzo capoverso. Il militare in servizio ha diritto a un'ade¬ guata indennità per perdita di salario e di guadagno; i particolari sa¬ ranno regolati da una legge speciale.

Art 132, secondo capoverso. Per i tenenti il cui compito non im¬ plica l'esercizio di un comando nella truppa, il Consiglio federale può ordinare che il servizio in una scuola reclute sia sostituito con altri servizi la cui durata complessiva non ecceda quella di una scuola re¬ clute.

Art 4.

L'articolo 11 della legge federale del 15 marzo 1932 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi è completato dai capoversi terzo, quar¬ to e quinto del seguente tenore: Art. 11, terzot quarto e quinto capoverso. « Per gli autoveicoli mo¬ bilitabili non ammessi alla circolazione, l'ordine di consegna o il li¬ bretto di servizio del veicolo sostituisce, insieme con l'ordine militare di eseguire una determinata corsa, la licenza di circolazione e la targa di conrollo, fintanto che non siano consegnati all'amministrazione mi¬ litare o alla truppa, «La Confederazione stipula, per io corse previste al terzo capo¬ verso, l'assicurazione di responsabilità civile prescritta al detentore.

«Il detentore o il suo mandatario sono parimente autorizzati a eseguire le corse previste dal terzo capoverso se essi sono in possesso, per la categoria di veicoli in questione, di una licenza di condurre sca¬ duta il cui ultimo rinnovamento non risale a più di due anni.

Art 6.

Sono abrogati: a. i sottotitoli del capitolo IV del titolo primo, dei capitoli II e V del ti¬ tolo secondo, come pure gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 100 e 105, secondo capoverso, della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare; b. l'articolo 20 big della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organiz¬ zazione militare, introdotto dalla legge federale del 22 dicembre 1908;

243 c. gli articoli 57, 57 bis, 58, 58 bis, 59 e 131 della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, modificati dalla legge fe¬ derale del 9 novembre 1938; d. l'articolo 137, terzo capoverso, della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare, modificato dalla legge federale del 28 settembre 1934; e. la legge federale del 21 ottobre 1909 sull'organizzazione del Diparti¬ mento militare federale, nella misura in cui essa è ancora in vi¬ gore.

Il Consiglio federale può mantenere l'applicazione delle disposizioni attuali degli articoli 54, 55, 56, 57, 57 bis, 58, 58 bis, 59, 60 e 62 fino al¬ l'entrata in vigore dei decreti che l'Assemblea federale prenderà in virtù dell'articolo 45 della presente legge.

Art. e.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge. Esso emana le disposizioni esecutive necessarie.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° aprile 1949. Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949. Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgrnber.

II Consiglio federale decreta : La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Hata della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

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Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

LEGGE FEDERALE che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego 'in caso di servizio militare (Del lo aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 64 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1948, decreta : Art. 1.

Campo d'ap- 1 Le disposizioni seguenti si applicano ai rapporti d'impiego piìcazìone.

disciplinati dal Codice delle obbligazioni o dalla legge sul lavoro nelle fabbriche*).

2 È considerato come servizio militare, nel senso della prosente legge, ogni servizio militare svizzero che dia diritto al soldo, compreso il servizio complementare e il servizio nella protezione antiaerea.

Art. 2.

Limitazioni è vietato al datore di lavoro licenziare un lavoratore a ®o~ ffAIlfirflll noi .

diritto di.

tivo del servizio che questi deve prestare. La disdetta data a que·detta8 di sl° titolo è nulla.

a. Per causa di servizio militare. *) RU SO, 517.

245 Art. 3.

il rapporto d'impiego non può essere disdetto da parte del <> Durante datore di lavoro finche il lavoratore si trova in servizio militare miiîtare.'0 nè durante i quattordici giorni successivi al licenziamento. La di¬ sdetta data non ostante questo divieto è nulla.

Art. 4.

L'entrata di un lavoratore nel servizio militare sospende, Sospensione6 Per la durata di questo servizio, il termine che decorre per ef- d® disdetta fetto di una disdetta del rapporto d'impiego; detto termine ri¬ prende a decorrere il giorno dopo il licenziamento.

2 Se deve essere osservato un termine di disdetta legale o con¬ trattuale (per es. la fine di un mese) la cui scadenza non coincide con quella del termine che è stato sospeso, detto termine sarà Prorogato fino al più prossimo termine di disdetta.

1

Art. 5.

Le disposizioni che limitano il diritto di dare la disdetta non Eccezioni, sono applicabili: Quando la durata d'impiego dipende dallo scopo di esso, segnatamente se si tratta di un'occupazione stagionale o di impiego per l'esecuzione di un lavoro determinato; k Quando l'azienda cessa di esistere o il datare di lavoro deve sospenderne in tutto o in parte l'esercizio. In caso di ripresa, il successore è tuttavia vincolato dalle limitazioni del diritto di dare disdetta; c - Quando il lavoratore abusa manifestamente della protezione accordatagli; d' Quando il rapporto può essere sciolto per cause gravi (art. 352 e seguenti del Codice delle obbligazioni).

Art. 6.

Se a una determinata durata del rapporto d'impiego sono computo dei congiunti certi vantaggi, i jgiorni di servizio militare compiuti multare, dal lavoratore sono computati per il calcolo della durata stessa.

Art. 7.

Nelle aziende òhe appartengono a persone fisiche, ad una LimUuiani, sooietà semplice, ad una società in nome collettivo o in aoooman- Sondatore dita, il capoazienda chiamato a prestare servizio può parimente avocare le limitazioni generali del diritto di dare la disdetta, ma d» dare la solamente nei confronti dell'operaio o dell'impiegato incaricato d sdet ** 1 assumere le sue funzioni per la durata del servizio.

1

Foglio Federole, 1M9.

22

246 2

Del pari, nelle società in nome collettivo o in accomandita, o in enti con personalità giuridica, la persona responsabile della gestione dell'azienda, chiamata a predare servizio militare, può invocare dette limitazioni, ma solamente nei confronti dell'impie¬ gato o dell'operaio incaricato di assumere le sue funzioni per la durata del servizio.

3

Le eccezioni alle limitazioni del diritto di dare la disdetta si applicano parimente in favore del lavoratore.

Art. 8.

Convenzioni Qualsiasi rinuncia anticipata alla protezione accordata al la¬ tra le parti.

voratore è nulla. Invece, le parti possono in ogni tempo convenire di rinunciare alle limitazioni del diritto di dare la disdetta sta¬ bilite in favore del datore di lavoro.

Art. 9.

Controversie. 11 Cantoni vigilano a che le controversie siano regolate con Procedura.

procedura accelerata e gratuita.

2 Qualora l'azione si riveli temeraria, il giudice può addossare all'attore tutte le spese o parte di esse.

Art. 10.

Disposizioni x il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della finali. .1 presente legge.

2

A contare da quella data è abrogato l'articolo 23, lettera b, della legge federale sul lavoro nelle fabbriche.

Cosi decretato dal Consiglio degli .Stati.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1» aprile 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Lelmgraber.

247 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e al¬ l'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, lo aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Bata della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Armine d'opposizione: 6 luglio 1949.

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Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

LEGGE FEDERALE che modifica l'articolo 33, terzo capoverso, della legge sul servizio delle poste (Del 1° aprile 1948)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 1948, decreta : Art. 1.

L'articolo 33, terzo capoverso, della legge sul servizio delle poste, del 2 ottobre 1924 *), è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: Art. 33, terzo capoverso. L'avere in conto può produrre inte¬ ressi. In tal caso il saggio d'interesse deve essere inferiore di al¬ meno l'uno per cento al saggio di sconto della Banca Nazionale Svizzera.

Art. 2.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, lo aprile 1949.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Osea*.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

·) RU 11, 811.

249 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874, concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1» aprile 1949.

Per ardine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della CcmfederaeUme: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949

DECRETO FEDERALE che approva " trattato conchiuso tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein ®ulla revisione generale del confine nel settore Reno-Wiirznerhorn (Del 1» aprile 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 2(2 febbraio 1949, decreta : Art. 1.

.

E approvato il trattato conchiuso il 23 dicembre 1948 tra la v zera e il Principato del Liechtenstein sulla revisione generale d fine nel settore Reno- Wiir zmerhorn.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

250 Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 89, quarto capoverso, della Costitu¬ zione federale concernenti il referendum in materia di trattati interna¬ zionali sono applicabili al presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° aprile 1949.

Il Presidente: Escher.

Il Segretario: Leimgruber.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° aprile 194Ô.

Il Presidente: Wenk.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta : TI decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, quarto capoverso, della Costituzione federale e all'arti¬ colo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° aprile 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: Leimgruber.

Data della pubblicazione: 7 aprile 1949.

Termine d'opposizione: 6 luglio 1949.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica la legge federale sui pesi e sulle misure (Del 1° aprile 1949)

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Jahr

1949

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1

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13

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07.04.1949

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229-250

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10 151 726

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