Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 9 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni1, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2005 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile2: Convenzione addizionale 2005 al Contratto nazionale mantello 20032005 del 22 novembre 2004 I.
Adeguamento dei salari effettivi
II.
Adeguamento dei salari base
III.
Adeguamento dell'indennità per il pranzo contemplata dall'art. 60 cpv. 2 CNM
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra I. della convenzione addizionale 2005.
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Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello del edilizia e del genio civile, FF 1998 4469
2005-0520
1903
Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 16 marzo 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.
9 marzo 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1904