Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia
Progetto
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 gennaio 20052, decreta: Art. 1 1 L'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia è approvato.
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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 19373 è modificato come segue: Art. 351novies e. Cooperazione con Europol Scambio di dati
L'Ufficio federale di polizia può trasmettere a Europol dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità.
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2 La trasmissione di questi dati sottostà alle condizioni indicate segnatamente negli articoli 3 e 1013 dell'Accordo del 24 settembre 20044 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento imposte all'Ufficio federale di polizia in conformità della legislazione federale o cantonale.
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RS 101 FF 2005 859 RS 311 RS ... (FF 2005 895)
2004-2779
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Approvazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. DF
Art. 351decies Ampliamento del mandato
Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol una modifica del mandato, in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 dell'Accordo del 24 settembre 20045 tra la Confederazione svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 2 capoverso 2.
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