Termine di referendum: 7 luglio 2005
Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LPCo) del 18 marzo 2005
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 147 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20042, decreta: Art. 1 1
Campo di applicazione
La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.
Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.
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Art. 2
Scopo della procedura di consultazione
La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.
1
La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
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Art. 3 1
Oggetto della procedura di consultazione
La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a.
modifiche costituzionali;
b.
disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere ag della Costituzione federale;
c.
trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.
Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.
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1 2
RS 101 FF 2004 453
2003-2737
2039
Procedura di consultazione. LF
Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.
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Art. 4
Partecipazione
Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.
1
2
Sono invitati a esprimere il proprio parere: a.
i Cantoni;
b.
i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
c.
le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
d.
le associazioni mantello nazionali dell'economia;
e.
gli altri ambienti interessati nel singolo caso.
La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere ad.
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Art. 5
Indizione
Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi.
1
La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.
2
La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
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Art. 6
Organizzazione
Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.
1
La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.
2
Art. 7
Forma e termine
La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.
1
2 Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.
2040
Procedura di consultazione. LF
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In caso d'urgenza, si può eccezionalmente: a.
abbreviare il termine per rispondere;
b.
svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.
Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.
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Art. 8
Trattazione dei pareri
Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.
Art. 9 1
Pubblicità
Sono accessibili al pubblico: a.
la documentazione;
b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; c.
il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.
I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.
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La legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza non è applicabile.
Art. 10
Indagini conoscitive su progetti di portata minore
Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale.
1
2
Il risultato dell'indagine è reso accessibile al pubblico.
Art. 11
Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:
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a.
la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
b.
il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;
c.
lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
d.
la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.
RS ...; RU ... (FF 2003 1461)
2041
Procedura di consultazione. LF
Art. 12
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento Art. 112 cpv. 2 Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 20055 sulla consultazione.
2
2. Legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente Art. 39 cpv. 3 Abrogato 3. Legge federale del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque Art. 47 cpv. 2 Abrogato Art. 13
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005
Consiglio nazionale, 18 marzo 2005
Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 29 marzo 20058 Termine di referendum: 7 luglio 2005
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RS 171.10 RS ...; RU ... (FF 2005 2039) RS 814.01 RS 814.20 FF 2005 2039
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