Termine di referendum: 7 luglio 2005

Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LPCo) del 18 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 147 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 20042, decreta: Art. 1 1

Campo di applicazione

La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

Le procedure di consultazione sono indette dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare.

2

Art. 2

Scopo della procedura di consultazione

La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.

1

La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

2

Art. 3 1

Oggetto della procedura di consultazione

La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di: a.

modifiche costituzionali;

b.

disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a­g della Costituzione federale;

c.

trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni.

Una procedura di consultazione è indetta anche su altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

2

1 2

RS 101 FF 2004 453

2003-2737

2039

Procedura di consultazione. LF

Per i progetti di ordinanza una procedura di consultazione è indetta presso i Cantoni se essi ne sono considerevolmente toccati.

3

Art. 4

Partecipazione

Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

1

2

Sono invitati a esprimere il proprio parere: a.

i Cantoni;

b.

i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;

c.

le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

d.

le associazioni mantello nazionali dell'economia;

e.

gli altri ambienti interessati nel singolo caso.

La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a­d.

3

Art. 5

Indizione

Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione sui propri disegni di atti normativi.

1

La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione sui propri progetti di atti normativi.

2

La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

3

Art. 6

Organizzazione

Il dipartimento o la Cancelleria federale prepara la procedura di consultazione, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati.

1

La commissione parlamentare competente assicura lo svolgimento della procedura di consultazione che ha indetto (art. 5 cpv. 2). Può far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare la consultazione e raccoglierne i risultati.

2

Art. 7

Forma e termine

La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.

1

2 Il termine per rispondere è di tre mesi. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto.

2040

Procedura di consultazione. LF

3

In caso d'urgenza, si può eccezionalmente: a.

abbreviare il termine per rispondere;

b.

svolgere la procedura di consultazione, completamente o parzialmente, in forma di conferenza.

Se la procedura di consultazione è svolta in forma di conferenza, è tenuto un verbale della conferenza.

4

Art. 8

Trattazione dei pareri

Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

Art. 9 1

Pubblicità

Sono accessibili al pubblico: a.

la documentazione;

b. al termine della procedura, i pareri pervenuti e i verbali delle consultazioni svolte in forma di conferenza; c.

il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

2

3

La legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza non è applicabile.

Art. 10

Indagini conoscitive su progetti di portata minore

Su progetti di portata minore il dipartimento o la Cancelleria federale può procedere ad indagini conoscitive presso gli ambienti interessati esterni all'Amministrazione federale.

1

2

Il risultato dell'indagine è reso accessibile al pubblico.

Art. 11

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

3

a.

la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;

b.

il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;

c.

lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;

d.

la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

RS ...; RU ... (FF 2003 1461)

2041

Procedura di consultazione. LF

Art. 12

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento Art. 112 cpv. 2 Pone in consultazione il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo secondo le disposizioni della legge del 18 marzo 20055 sulla consultazione.

2

2. Legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente Art. 39 cpv. 3 Abrogato 3. Legge federale del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque Art. 47 cpv. 2 Abrogato Art. 13

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 29 marzo 20058 Termine di referendum: 7 luglio 2005

4 5 6 7 8

RS 171.10 RS ...; RU ... (FF 2005 2039) RS 814.01 RS 814.20 FF 2005 2039

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