05.066 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2005 e Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli del 24 agosto 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2005 proponendovi di prenderne atto e di adottare le misure contenute nel decreto federale allegato.

In seguito all'adesione di dieci Stati all'UE, vi sottoponiamo inoltre il messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 fra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli proponendovi di prendere atto del suo contenuto e di adottare il decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-1192

4857

Compendio 1. Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2005 In virtù della legge sulla tariffa delle dogane, della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e del decreto federale sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 31° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Durante il primo semestre 2005 il Consiglio federale ha messo provvisoriamente in vigore le seguenti misure: -

il 1° febbraio 2005, gli adeguamenti derivanti dalla trasposizione nel diritto interno dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e la CE sui prodotti agricoli trasformati;

-

il 1° giugno 2005, le aliquote di dazio previste dall'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina e dallo scambio di lettere tra la Svizzera e la Tunisia concernente il commercio di prodotti agricoli. Contemporaneamente la Tunisia è stata cancellata dalla lista dei Paesi in sviluppo nell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore o se sia opportuno completarle o modificarle.

2. Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli Il 1° maggio 2004 dieci Stati hanno aderito all'UE. La Svizzera aveva concluso un accordo di libero scambio con otto di essi nell'ambito dell'AELS. Questi accordi hanno dovuto essere denunciati in seguito all'adesione di questi Stati all'UE. Per taluni prodotti agricoli, le preferenze tariffali esistenti fino ad allora sono venute a mancare, dato che il commercio di questi prodotti con l'UE sottostà alle aliquote previste dalle normative dell'OMC. Durante l'incontro al vertice del 19 maggio 2004, la Svizzera e l'UE hanno convenuto di mantenere le vecchie preferenze tariffali per il volume effettivo di scambi commerciali e di applicarle in modo autonomo con effetto retroattivo al 1° maggio 2004. Esse sono ora trasformate in contingente tariffale per l'UE comprendente 25 Stati membri (UE 25).

L'applicazione autonoma di queste concessioni è stata approvata dall'Assemblea federale il 17 giugno 2005 nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 16 febbraio 2005 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2004 (FF 2005 1561).

Le Parti hanno inoltre convenuto di sancire nel diritto internazionale queste concessioni tariffali nel settore agricolo modificando l'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli.

Con il presente messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli sottoponiamo al Parlamento per approvazione la fissazione delle preferenze tariffali in un accordo.

4858

Indice Compendio

4858

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2005 1 Trasposizione nel diritto interno dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e la Comunità europea sui prodotti agricoli trasformati 4861 1.1 Procedure d'approvazione e oggetto dell'accordo 4861 1.2 Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Accordo del 26 ottobre 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503) 4862 1.3 Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RU 2005 523) 4862 1.4 Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RU 2005 533) 4863 1.5 Ordinanza dell'8 marzo 2002 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) (RS 632.421.0) 4864 1.6 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) 4864 1.7 Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) 4865 2 Accordo di libero scambio tra l'AELS e la Tunisia e accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli 2.1 In generale 2.2 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) 2.3 Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911)

4865 4865

4866

4866

Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli 3 Parte generale 3.1 Situazione iniziale 3.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

4867 4867 4868

4 Commento delle misure convenute

4868

4859

5 Ripercussioni finanziarie 5.1 Ripercussioni per il personale 5.2 Ripercussioni economiche

4868 4868 4868

6 Programma di legislatura

4869

7 Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Rapporto con l'OMC 7.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

4869 4869 4870 4870

Allegati Preferenze tariffali per i prodotti agricoli

4871

Decreto federale che approva le misure tariffali delle dogane (Disegno)

4875

Decreto federale concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli (Disegno)

4877

Decisione del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli relativa all'adattamento, in seguito all'allargamento dell'Unione europea, degli allegati 1 e 2 4879

4860

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2005 Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi e dal decreto citati.

Il presente rapporto sottopone per approvazione all'Assemblea federale le misure entrate in vigore nel corso del primo semestre 2005 in virtù dei decreti citati.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore o se sia opportuno completarle o modificarle.

Gli atti legislativi messi in vigore dal Consiglio federale sulla base delle misure di cui segue sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Questi occupano un totale di 134 pagine. Per motivi di risparmio si è rinunciato a un'ulteriore pubblicazione nell'ambito di questo rapporto.

1

Trasposizione nel diritto interno dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e la Comunità europea sui prodotti agricoli trasformati

1.1

Procedure d'approvazione e oggetto dell'accordo

Il 26 ottobre 2004 è stato firmato a Lussemburgo l'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sui prodotti agricoli trasformati, che l'Assemblea federale ha approvato l'8 dicembre 20041. Terminata la procedura di ratifica, l'Accordo è entrato in vigore il 30 marzo 20052.

L'Accordo in questione comporta una revisione totale del protocollo n. 2 (RS 0.632.401.2) dell'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e la CE (ALS CH­CE; RS 0.632.401), che regola il trattamento tariffario dei prodotti agricoli trasformati nel commercio tra la Svizzera e l'UE.

L'Accordo è incentrato sulla cosiddetta compensazione dei prezzi, con la quale vengono attenuate le differenze di prezzo dei prodotti agricoli di base tra la Svizzera e l'UE. In tal modo si tenta di attenuare gli svantaggi concorrenziali nella trasformazione di prodotti agricoli di base svizzeri e di aumentare le possibilità di accesso al mercato per l'agricoltura svizzera. La revisione del protocollo n. 2 prevede inoltre un'estensione della lista dei prodotti che non contengono materie prime rilevanti dal punto di vista della politica agraria e per i quali vale la reciproca franchigia dai dazi doganali. I prodotti appena registrati nel protocollo n. 2 comprendono prodotti

1 2

RU 2005 1531 RU 2005 1533

4861

alimentari complementari, prodotti fitofarmaceutici, caffè torrefatto e solubile nonché bibite alcoliche.

Per applicare l'Accordo già a partire dal 1° febbraio 2005 abbiamo proceduto a tutte le modifiche nel diritto interno necessarie, in virtù della legge sulla tariffa delle dogane, della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («Schoggigesetz») e del decreto sulle preferenze tariffali. Riferiamo su tali decreti nei capitoli seguenti.

1.2

Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con l'Accordo del 26 ottobre 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati (RU 2005 503)

Al fine di ridurre le distorsioni nelle voci di tariffa con un campo d'applicazione ampio, nella revisione del protocollo n. 2 le ricette standard per il calcolo dei dazi riscossi all'importazione in virtù della legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati sono state in parte classificate in maniera più dettagliata. Per queste nuove classificazioni così come per altre merci singole sono state introdotte nuove voci di tariffa (art. 1). In questo modo si è migliorata la leggibilità della tariffa doganale.

Di tali modifiche della struttura tariffale si è dovuto tener conto anche in altre ordinanze derivanti dalla legge sulla tariffa delle dogane così come nelle ordinanze della legge sull'agricoltura e della legge sull'approvvigionamento del Paese (allegato).

Nel nuovo protocollo n. 2 è stata accordata la reciproca e completa esenzione dal dazio per il caffè greggio e determinati prodotti a base di caffè negli scambi tra la Svizzera e l'UE. Già oggi l'UE ammette caffè greggio proveniente da tutti i Paesi del mondo in franchigia di dazio. Al fine di mantenere concorrenziale la produzione di caffè torrefatto ed estratti di caffè in Svizzera, i dazi riscossi all'importazione per il caffè greggio di tutte le provenienze sono stati autonomamente ridotti a zero (art. 2).

1.3

Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RU 2005 523)

Per ragioni di sistematica del diritto e per maggiore chiarezza, il titolo dell'ordinanza, il principio e il rinvio a elementi di protezione industriale fissati in allegato (nuovi art. 1 e 2) sono stati riformulati. Non sono state apportate modifiche materiali.

4862

Con l'estensione del campo d'applicazione del protocollo n. 2, una nuova serie di voci di tariffa viene sottoposta al meccanismo della compensazione dei prezzi.

Queste voci di tariffa vengono riprese nell'allegato dell'ordinanza con un elemento di protezione industriale. Di conseguenza, la legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e le sue disposizioni d'esecuzione si applicano ora anche alle merci di queste voci di tariffa, tra cui yogurt alla frutta, margarine e prodotti di panetteria contenenti carne.

Per il calcolo degli elementi mobili il nuovo disciplinamento distingue tra le importazioni dagli Stati membri dell'UE e quelle da altri Paesi. Gli elementi mobili per le importazioni da Stati membri dell'UE vengono fissati nel riveduto protocollo n. 2 in funzione della differenza di prezzo dei prodotti agricoli di base tra la Svizzera e l'UE («compensazione netta di prezzo»). L'ordinanza fa diretto riferimento a questo punto (art. 4).

Per il calcolo degli elementi mobili per importazioni da Paesi non membri dell'UE è ora determinante la differenza tra i prezzi svizzeri e quelli del mercato mondiale dei prodotti agricoli di base (art. 5). Questo sistema sostituisce il principio secondo cui i prezzi del mercato mondiale erano derivati dai prezzi dell'UE, ciò che a volte dava luogo a sovracompensazioni.

In seguito alle riforme del mercato agricolo in Svizzera e all'estero, oggi sono pochi i prezzi dei prodotti agricoli di base fissati dalle istituzioni che possono servire da riferimento per calcolare gli elementi mobili. Di conseguenza, la rilevazione delle differenze di prezzo viene ora delegata al DFE (art. 5 cpv. 2). Per garantire la trasparenza, l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di pubblicare i prezzi attuali dei prodotti di base e le fonti di questi prezzi (art. 6).

1.4

Ordinanza del 22 dicembre 2004 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RU 2005 533)

Come nel caso degli elementi mobili, anche per la fissazione delle aliquote dei contributi all'esportazione deve essere presa in considerazione la «compensazione netta di prezzo» del riveduto protocollo n. 2 (art. 5 cpv. 1). Per le esportazioni verso gli Stati membri dell'UE sono di conseguenza determinanti le differenze di prezzo dei prodotti di base tra il mercato svizzero e quello dell'UE, mentre per le esportazioni verso gli altri Paesi le differenze tra il mercato svizzero e quello mondiale. Le differenze di prezzo fissate nel riveduto protocollo n. 2, controllate e, se necessario, adattate annualmente dal Comitato misto dell'ALS valgono come massimale per le differenze di prezzo da tenere in considerazione tra il mercato svizzero e quello dell'UE.

Siccome non è possibile stabilire i prezzi di mercato per tutti i prodotti di base che danno diritto al contributo all'esportazione, le differenze di prezzo non possono essere calcolate per ciascuno di essi. Il nuovo articolo 6 enuncia le basi di calcolo delle aliquote dei contributi all'esportazione di tali prodotti di base. Nel caso delle materie prime del latte (latte fresco, latte condensato ecc.), le differenze di prezzo vengono dedotte dai tre prodotti di riferimento scambiati a livello internazionale, 4863

ossia il latte scremato in polvere, il latte intero in polvere e il burro, per i quali possono essere stabiliti i prezzi di mercato rappresentativi. Le differenze di prezzo per la farina vengono dedotte, analogamente, dai cereali. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce i metodi di calcolo. Questi vengono regolati nell'ordinanza del DFF del 27 gennaio 20053 sulle aliquote dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli di base, sulla quale non riferiamo nel presente messaggio. Come finora, per gli altri prodotti di base è determinante l'onere all'importazione. Con la nuova regolamentazione questa norma vale anche per i germi di frumento.

1.5

Ordinanza dell'8 marzo 2002 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) (RS 632.421.0) Modifica del 22 dicembre 2004 (RU 2005 569)

Le aliquote preferenziali valide per gli Stati membri dell'UE sono state adeguate nell'allegato 1 dell'ordinanza sul libero scambio conformemente all'Accordo del 26 ottobre 2004. Per tutte le merci delle tabelle I e II del riveduto protocollo n. 2 sono stati ordinati gli elementi mobili o la franchigia dai dazi doganali.

In conformità all'articolo 9 capoverso 3 dell'Accordo del 21 giugno 2001 sulla modifica della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31), gli Stati membri dell'AELS sono tenuti a trattare le merci importate in provenienza dallo spazio AELS contenute nella parte I e II dell'allegato C della Convenzione AELS in modo non meno favorevole rispetto alle merci provenienti dall'UE. Di conseguenza, le preferenze negoziate con l'UE sono accordate anche agli Stati membri dell'AELS.

In virtù dell'articolo 9 capoverso 3 della Convenzione AELS, tuttavia, la riduzione degli elementi mobili del riveduto protocollo n. 2 («compensazione netta di prezzo») non viene accordata agli Stati dell'AELS. Per le merci provenienti da questi Stati l'elemento mobile viene calcolato come finora in base alla differenza di prezzo del mercato interno e mondiale e in base al peso lordo.

1.6

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) Modifica del 22 dicembre 2004 (RU 2005 541)

Nel caso in cui i trattati di libero scambio con Stati terzi dell'AELS prevedano, come minimo, le medesime preferenze accordate alle merci provenienti dall'UE, con la modifica dell'allegato 2 sono state accordate anche a questi partner di libero scam3

RU 2005 1045

4864

bio le nuove preferenze tariffarie zero del riveduto protocollo n. 2. Ciò vale in particolare per le merci per le quali sono stati accordati elementi mobili o aliquote di dazio ridotte nei singoli trattati di libero scambio e per le quali con l'UE vige ora la franchigia dai dazi doganali. Come nel caso degli Stati membri dell'AELS, ai partner di libero scambio non viene accordata la riduzione degli elementi mobili («compensazione netta di prezzo») prevista dal protocollo n. 2.

1.7

Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica del 22 dicembre 2004 (RU 2005 581)

Nell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali i numeri di tariffa sono stati adattati alla nuova struttura della tariffa doganale. Non sono stati apportati cambiamenti nel contenuto. Inoltre, per le voci di tariffa dove vengono ora distinti gli elementi industriali e quelli mobili, è accordata una preferenza anche per i Paesi in sviluppo. Qui non viene riscossa la tariffa intera (elemento industriale + elementi mobili), bensì unicamente quella per gli elementi mobili (esente + elementi mobili).

2

Accordo di libero scambio tra l'AELS e la Tunisia e accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli

2.1

In generale

Il 17 dicembre 2004 sono stati firmati l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina e l'Accordo in forma di scambio di lettere relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina. L'articolo 45 dell'Accordo di libero scambio ne prevede l'entrata in vigore il 1°giugno 2005, a condizione che le parti contraenti abbiano prima concluso il processo di ratifica in tutti i Paesi in questione. Gli Stati dell'AELS hanno la possibilità di applicare dapprima provvisoriamente questi accordi. In virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne, l'11 marzo 2005 la Svizzera ha depositato la notifica concernente l'applicazione provvisoria degli accordi con una nota diplomatica presso lo Stato depositario, la Norvegia. L'atto di ratifica della Tunisia è pervenuto allo Stato depositario il 26 maggio 2005. Le modifiche d'ordinanza necessarie per la trasposizione degli accordi nel diritto interno sono state messe provvisoriamente in vigore il 1°giugno 2005 con decisione presidenziale del 30 maggio 2005. Entrambi gli accordi commerciali saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento nell'ambito del rapporto 2005 sulla politica economica esterna.

4

RS 946.201

4865

2.2

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) (RS 632.319) Modifica dell'11 maggio 2005 (RU 2005 2257)

L'11 maggio 2005 il nostro Consiglio ha deciso le modifiche, legate all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio e dell'accordo aggiuntivo con la Tunisia, dell'ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE). Le aliquote di dazio vengono così applicate provvisoriamente a partire dal 1° giugno 2005 in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane.

2.3

Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911) Modifica dell'11 maggio 2005 (RU 2005 2291)

L'allegato 2 parte 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi che beneficiano di concessioni tariffali accordate a tutti i Paesi in sviluppo. Se la Svizzera stipula un accordo di libero scambio con un Paese in sviluppo, tale Paese viene cancellato dall'elenco. In tal caso le preferenze tariffali autonome vengono sostituite da preferenze tariffali contrattuali. Con l'entrata in vigore provvisoria dell'accordo di libero scambio il 1° giugno 2005, la Tunisia è stata dunque stralciata dall'elenco dei Paesi in sviluppo il 31 maggio 2005.

4866

Messaggio concernente l'estensione dell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli 3

Parte generale

3.1

Situazione iniziale

Il 1° maggio 2004 dieci Stati hanno aderito all'UE. La Svizzera aveva concluso accordi di libero scambio con otto di questi nuovi membri (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia) nell'ambito dell'AELS. In seguito alla loro adesione all'UE, questi Stati hanno dovuto denunciare gli accordi di libero scambio in questione e gli accordi bilaterali relativi al settore agricolo che vi si riferiscono5.

In seguito al recepimento dell'acquis comunitario, gli accordi tra la Svizzera e l'UE, in particolare l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 (ALS; RS 0.632.401), compreso il protocollo n. 2 concernente i prodotti agricoli trasformati (RS 0.632.401.2) e l'Accordo del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (Accordo del 1999 sui prodotti agricoli; RS 0.916.026.81) sono stati automaticamente estesi ai dieci nuovi Stati membri.

Gli accordi di libero scambio fra l'AELS e gli otto nuovi membri dell'UE corrispondevano quasi perfettamente, nel settore industriale, all'ALS. Per certi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, invece, le preferenze tariffali a favore di questi otto Paesi sono invece andate perse perché i prodotti in questione non figuravano né nel protocollo n. 2 dell'ALS, né nell'Accordo del 1999 sui prodotti agricoli.

Le due parti hanno applicato le loro misure autonomamente a partire dal 1° maggio 2004. In Svizzera questo è avvenuto con la modifica del 18 agosto 2004 dell'ordinanza sul libero scambio (RU 2004 4599). L'applicazione autonoma di queste concessioni è stata approvata dall'Assemblea federale il 17 giugno 2005 nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 16 febbraio 2005 concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2004 (FF 2005 1561). L'UE ha applicato le misure convenute in modo autonomo dal 1° maggio al 30 giugno 2005. Il 18 luglio 2005, il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di prorogare le misure provvisorie sino alla fine del 2005.

Le preferenze tariffali concernenti i prodotti agricoli trasformati sono state recepite nel protocollo n. 2 dell'ALS, la cui versione riveduta è in vigore dal 1° febbraio 2005.

Le concessioni agricole devono essere sancite nel diritto internazionale mediante una modifica dell'Accordo del 1999 sul commercio di prodotti agricoli fra la
Svizzera e l'UE, che richiede una decisione del Comitato misto per l'agricoltura. Questa decisione prevede di sostituire integralmente gli allegati 1 e 2 per motivi di trasparenza (appendice al decreto federale). Con il presente messaggio, sottoponiamo 5

Atto d'adesione, art. 6 n. 10, GUCE L 236 del 23 settembre 2003 pag. 33 segg.: con effetto dalla data di adesione, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con Paesi terzi, compreso l'Accordo centro europeo di libero scambio.

4867

all'approvazione del Parlamento l'estensione dell'Accordo del 1999 sui prodotti agricoli.

3.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

In occasione dell'incontro al vertice del 19 maggio 2004, la Svizzera e l'UE hanno deciso di riprendere in sostanza le preferenze tariffali applicate fra la Svizzera e gli otto nuovi membri dell'UE nell'ambito dell'AELS, per il volume effettivo degli scambi commerciali effettuati, e di sancirli in un accordo.

4

Commento delle misure convenute

Si tratta di preferenze tariffali che erano accordate agli otto Stati dell'Europa centrale e orientale nell'ambito di un accordo di libero scambio e che sono d'ora in poi trasformate in contingente esente da dazi doganali per l'UE 25. La Svizzera accordava ad esempio alla Repubblica Ceca una riduzione tariffale di 3 franchi su un dazio doganale di 50 franchi per 100 chilogrammi di uova, alla Polonia un contingente esente da dazi per le fragole e all'Ungheria una riduzione dei dazi doganali del 50 per cento sul pollame. Gli elenchi delle concessioni tariffali sono allegati al presente messaggio. La Svizzera ha inoltre rinunciato a eventuali diritti di compensazione nell'ambito dell'OMC.

L'UE ha accordato alla Svizzera quale controparte concessioni tariffali bilaterali supplementari per 4600 bovini da ingrasso e 500 tonnellate di cicoria di coltura forzata.

5

Ripercussioni finanziarie

La Svizzera e l'UE hanno convenuto di mantenere le preferenze anteriori con gli otto nuovi Stati membri dell'UE nel limite degli scambi di merci effettuati fino a quel momento. Non vi sono dunque ripercussioni finanziarie.

5.1

Ripercussioni per il personale

La gestione dei 35 nuovi contingenti doganali da parte dell'Amministrazione federale delle dogane comporta un certo onere amministrativo supplementare che richiede due nuovi posti di lavoro.

5.2

Ripercussioni per l'economia

In generale le preferenze agricole nell'ambito degli accordi di libero scambio dell'AELS non sottostavano a limitazioni quantitative. Queste concessioni saranno ora estese all'insieme dell'UE ma saranno limitate a un volume di scambi uguale al flusso commerciale precedente. Dato che queste preferenze sono relativamente 4868

minori, l'influenza sui flussi commerciali dovrebbe essere minima. La limitazione quantitativa potrebbe far sorgere presso gli importatori un'insicurezza riguardo all'esaurimento di questi contingenti doganali.

L'esportazione di bestiame da reddito verso l'UE è molto importante per la Svizzera.

In seguito alle restrizioni all'importazione applicate da taluni membri dell'UE a causa dell'ESB fra il 1997 e il 2001, il commercio di bestiame si era fermato. Da allora, la tendenza è nuovamente positiva. Con i nuovi contingenti ad aliquota zero, gli allevatori svizzeri potrebbero avere accesso al mercato degli animali destinati all'ingrasso, categoria molto ricercata nei Paesi del Sud dell'Europa.

Benché attualmente il commercio di cicoria si componga quasi esclusivamente di importazioni dall'UE verso la Svizzera e soltanto di rare esportazioni dalla Svizzera all'UE, la nuova franchigia doganale svolge una funzione non trascurabile di valvola di sfogo poiché apre nuove possibilità di esportazione in funzione dell'offerta e della domanda indigene.

6

Programma di legislatura

Le modifiche delle concessioni tariffali convenute fanno parte delle analisi permanenti delle misure da prendere in seguito all'estensione dell'UE, analisi previste dal Consiglio federale nell'obiettivo 7. Il Consiglio federale dà la priorità all'attuazione senza problemi dei primi accordi bilaterali del 1999 e alla loro estensione ai nuovi Stati membri, nonché alla conclusione del secondo ciclo di negoziati bilaterali (FF 2004 1075).

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il decreto federale sull'estensione dell'Accordo del 1999 sui prodotti agricoli si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Quest'ultimo conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali.

La competenza dell'Assemblea federale in materia di approvazione di trattati internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Il Consiglio federale non ha la competenza di concludere simili accordi poiché nessuna delle leggi relative alle dogane lo autorizza a farlo le condizioni di cui all'articolo 7a capoverso 2 LOGA (RS 172.010) non sono adempiute.

L'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. prevede che i trattati internazionali siano sottoposti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o se contengono disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto o la cui attuazione richiede l'adozione di leggi federali.

L'accordo in questione può essere denunciato in qualsiasi momento osservando un preavviso di sei mesi (art. 17 dell'accordo). Non è prevista alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. Dato che le modifiche riguardano unicamente gli allegati dell'accordo concernenti le concessioni tariffali, non sono necessari adeguamenti a livello di legge. Queste disposizioni sono già concretizzate nell'ambito 4869

delle competenze di emanare disposti ordinativi che la legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) conferisce al Consiglio federale in relazione alle concessioni tariffali. Inoltre, esse non sono sufficientemente importanti per essere sottoposte al referendum sui trattati internazionali. Non sostituiscono disposizioni di diritto nazionale e non influiscono in modo fondamentale sulla legislazione nazionale. Il loro contenuto è equivalente e il loro peso politico, giuridico ed economico è simile al contenuto e al peso degli accordi conclusi negli ultimi anni fra l'AELS e Paesi terzi, accordi che a loro volta non sottostavano al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali.

7.2

Rapporto con l'OMC

L'estensione delle concessioni tariffali nell'Accordo del 1999 tra la Svizzera e la CE sul commercio di prodotti agricoli implica un ampliamento dell'accordo a un numero più grande di prodotti. La compatibilità delle relazioni di libero scambio fra la Svizzera e l'UE con le norme vigenti del GATT e dell'OMC ne viene migliorata.

7.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

L'estensione dell'Accordo del 1999 sui prodotti agricoli è valida anche per il Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo è legato alla Svizzera da un'unione doganale.

4870

Allegato

Preferenze tariffali per i prodotti agricoli A. Concessioni della Svizzera Voce della tariffa Designazione della merce svizzera

0101 9095

Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) 0207 1481 Petti di galli e di galline, congelati 0207 1491 Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati 0207 2781 Petti di tacchini e di tacchine, congelati 0207 2791 Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati 0207 3311 Anatre, intere, congelate 0207 3400 Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati 0207 3691 Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi) 0208 1000 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate 0208 9010 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali) ex 0407 0010 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte ex 0409 0000 Miele naturale di acacia ex 0409 0000 Miele naturale diverso da quello di acacia 0707 0030 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile 0707 0031 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre 0707 0050 Cetriolini, freschi o refrigerati 0709 6012 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre 0711 9000 Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

100 capi

esente

2 000 1 200

15.00 15.00

800 600

15.00 15.00

700 20

15.00 9.50

100

15.00

1 700

11.00

100

esente

150

47.00

200 50 100

8.00 26.00 5.00

100

5.00

300 1 300

3.50 5.00

150

esente

4871

Voce della tariffa Designazione della merce svizzera

0712 2000

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate 0713 1011 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali 0713 1019 Piselli (Pisum sativum), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, altro 0809 4013 Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre 0810 1011 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 0810 2011 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre ex 0811 1000 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali ex 0811 2090 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione a scopi industriali 0811 9010 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0811 9090 Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali) 0904 2090 Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati 1001 9040 Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento [grano] duro), denaturati, per l'alimentazione di animali 1005 9030 Granturco per l'alimentazione di animali 2003 1000

4872

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)

Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)

100

esente

1 000 Riduzione di 0,90 1 000

esente

600

esente

200 250 1 000

esente esente 10.00

1 000

10.00

200

esente

1 000

esente

150

esente

50 000 Riduzione di 0,60 13 000 Riduzione di 0,50 1 700 esente

B. Concessioni della Comunità europea Codice NC

Designazione della merce

Quantitativo annuo

Dazio doganale applicabile

0102.9051 0102.9059 1002.9061 0102.9069 0102.9071 0102.9079 0705.2900

Vacche, giovenche e altri animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg

4600 capi [1]

esente

Cicorie Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), fresche o refrigerate

[2]

[2]

[1] A partire dalla data della messa in vigore di questa concessione, i due rispettivi contingenti tariffali comunitari OMC non saranno più aperti per la Svizzera.

[2] Non si tratta di un contingente supplementare bensì di un adattamento della concessione attuale nell'Accordo agricolo, di 3000 t, prevista per i codici NC 070511, 07051900 e 07052900. Con l'adattamento degli allegati, l'espressione «esclusa la Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), fresche o refrigerate» verrà soppressa. Nel frattempo, la Comunità aprirà un contingente provvisorio autonomo di 500 t/anno a dazio zero.

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