Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Proroga e modifica del 18 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002 e del 24 agosto 20041 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 17 cpv. 1 e 14
Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)
Art. 19 cpv. 2 Indennità per il vitto III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 1999 86678668, 2002 437 53605361, 2004 42874288 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2005-1896
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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2005 e ha effetto sino al 31 marzo 2007.
18 agosto 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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