Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Modifica dell'11 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La cifra II del decreto del Consiglio federale del 8 giugno 2005 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie è abrogata. L'articolo 2 capoverso 3 del pertinente decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 concernente il CCL per le costruzioni ferroviarie è modificato come segue (modificazione del campo d'applicazione): Art. 2 Le disposizioni di carattere obbligatorio generale, stampate in grassetto, contenute nell'allegato contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, hanno validità per i datori di lavoro che eseguono prevalentemente lavori di costruzione ferroviaria e di manutenzione delle rotaie, così come per i loro lavoratori e lavoratrici.

3

Sono escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e di rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

II E conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2004 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie1: Convenzione addizionale 2004 del 7 dicembre 2004 al CCL per le costruzioni ferroviarie I.

Adeguamento dei salari

II.

Adeguamento dei salari base

1

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-1769

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2004.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

11 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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