Decreto federale sul finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA del 1° giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto l'articolo 16 del decreto del 4 ottobre 19912 sul transito alpino; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20043, decreta: Art. 1 Per finanziare la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA è autorizzato un credito di 15 milioni di franchi dal Fondo per grandi progetti ferroviari.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 28 febbraio 2005

Consiglio degli Stati, 1° giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

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RS 101 RS 742.104 FF 2004 4529

2003-2321

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Finanziamento della garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA. DF

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