Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 21 dicembre 2006

Iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile», presentata il 30 maggio 2005; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile», presentata il 30 maggio 2005, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2005-1435

3567

Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Ambrosetti Renzo, el Rïaa 5a, 6513 Monte Carasso 2. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna 3. Daguet André, Rathausgasse 62, 3011 Berna 4. Deneys Heidi, Rue Monique-St-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds 5. Dreifuss Ruth, Rue des Pâquis 36, 1201 Ginevra 6. Fässler-Osterwalder Hildegard, Tulpenweg 7, 9472 Grabs 7. Fankhauser Angeline, In den Lettenreben 15, 4104 Oberwil 8. Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zurigo 9. Leuenberger Ernst, Käppelihofstrasse 4, 4500 Soletta 10. Levrat Christian, Rte des Colombettes, 1628 Vuadens 11. Magnin Laetitia, Rte du Prieur 41, 1257 La Croix-de-Rozon 12. Pedrina Vasco, Sihlamtstrasse 8, 8002 Zurigo 13. Rechsteiner Paul, Davidstrasse 45, 9000 San Gallo 14. Rennwald Jean-Claude, Rue de la Quère 17, 2830 Courrendlin 15. Schüepp Doris, Stationsstrasse 39, 8003 Zurigo 16. Tschäppät Alexander, Merzenacker 70, 3006 Berna

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato promotore dell'iniziativa «per un'età di pensionamento flessibile», casella postale, 3000 Berna 23, e pubblicata nel Foglio federale del 21 giugno 2005.

7 giugno 2005

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3568

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per un'età di pensionamento flessibile» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova) e.

Chi ha cessato l'attività lucrativa ha diritto a una rendita di vecchiaia al compimento dei 62 anni. La legge disciplina il diritto alla rendita in caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. La legge fissa una franchigia per i bassi redditi da attività lucrativa. La rendita riscossa prima dell'età incondizionata di pensionamento non è ridotta se il reddito da attività lucrativa dell'assicurato era inferiore al 150 per cento del reddito massimo considerato per il calcolo della rendita AVS. Il diritto incondizionato alla rendita di vecchiaia sorge il più tardi con il compimento dei 65 anni.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 6 (nuovo) 6. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 2 lett. e Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2 lettera e l'Assemblea federale non ha adottato la legislazione corrispondente, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

3569

Iniziativa popolare federale

3570