Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia sulla collaborazione nella lotta contro la criminalità Concluso il 27 luglio 2004 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti scambiati il ...

Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia qui di seguito «le Parti», nell'intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la collaborazione in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché contro il terrorismo, sia di essenziale importanza, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini nonché in osservanza degli impegni internazionali e delle norme legali nazionali, hanno convenuto quanto segue:

Scopo dell'Accordo Art. 1 Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la collaborazione bilaterale tra le Parti per prevenire, scoprire e chiarire i reati negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediante contatti periodici tra le Parti su tutti i livelli corrispondenti.

Campo d'applicazione Art. 2

Forme di criminalità contemplate dall'Accordo

La collaborazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, segnatamente a:

1 2

Dal testo originale tedesco (AS ...).

RU ...

2004-1409

941

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

a)

criminalità organizzata;

b)

terrorismo in tutte le sue forme;

c)

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

d)

acquisto, possesso e traffico illegali di armi, munizioni, sostanze esplosive, materiali chimici, biologici e radioattivi, merci e tecnologie di importanza strategica o tecnologia militare;

e)

reati contro oggetti di valore storico-culturale;

f)

tratta di esseri umani e traffico di migranti;

g)

pedofilia e sfruttamento sessuale dei bambini;

h)

falsificazione o contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali;

i)

riciclaggio di denaro e criminalità economica;

j)

reati connessi con veicoli a motore;

k)

corruzione;

l)

criminalità informatica.

Art. 3

Diritto nazionale

La collaborazione ai sensi del presente Accordo nonché la sua esecuzione avvengono a norma del diritto nazionale delle Parti.

Art. 4

Accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali.

Ambiti di cooperazione Art. 5

Scambio di informazioni e comunicazione

1. Le Parti si aiutano vicendevolmente con lo scambio di dati personali e di dati e materiale in generale, segnatamente mediante: a)

la comunicazione di informazioni riguardanti i reati, la trasmissione dei dati personali degli autori dei reati e delle altre persone coinvolte, le indicazioni in merito ai presunti autori nonché le circostanze in cui sono stati commessi i reati e le misure adottate;

b)

lo scambio di mezzi di prova o di informazioni su oggetti che presentano una relazione con un reato;

c)

la comunicazione di esperienze fatte e di informazioni raccolte, segnatamente in merito a nuove forme di criminalità;

942

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

d)

lo scambio regolare di rapporti sulla situazione;

e)

l'informazione regolare e tempestiva in merito a operazioni e a interventi speciali previsti;

f)

lo scambio reciproco di informazioni sulle disposizioni del diritto nazionale nonché sulla loro modifica.

2. Nell'ambito della comunicazione le Parti si aiutano mediante: a)

la nomina di persone di contatto con conoscenze della lingua dell'altra Parte;

b)

lo scambio di numeri importanti di telefono e telefax nonché di indirizzi e-mail.

3. Dati sensibili su singole persone e profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981), possono essere trasmessi in applicazione dell'articolo 5 capoverso 1 del presente Accordo unicamente se strettamente necessario e solo insieme ad altri dati.

4. Le autorità competenti delle Parti possono scambiare direttamente le informazioni, sempreché il diritto nazionale non riservi il trattamento delle richieste di informazione alle autorità giudiziarie e l'esecuzione della domanda non necessiti l'attuazione di provvedimenti coattivi della Parte richiesta.

Art. 6

Gruppi di lavoro comuni

1. Le autorità competenti delle Parti possono costituire, se necessario, gruppi di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di membri di organi di controllo, di osservazione e di inquirenti, nell'ambito dei quali gli agenti di uno Stato contraente partecipano a interventi sul territorio dell'altro Stato contraente, fornendo consulenza e assistenza, ma privi di competenze ufficiali.

2. I Governi delle Parti possono disciplinare le ulteriori modalità della collaborazione ai sensi del capoverso 1 in un accordo separato.

Art. 7

Rafforzamento della coordinazione

1. Le autorità competenti delle Parti rafforzano la cooperazione mediante l'intensificazione della coordinazione in occasione di interventi operativi.

2. Le autorità competenti rafforzano la cooperazione segnatamente in occasione dell'attuazione di particolari tecniche d'indagine e di misure quali ad esempio consegne sorvegliate, osservazioni e inchieste mascherate finalizzate all'assunzione di prove e all'apertura di un'inchiesta penale.

3. Gli agenti impiegati nell'ambito di interventi coordinati ai sensi del capoverso 2 sono tenuti a rispettare le modalità stabilite dalla Parte sul cui territorio si svolgono in prevalenza le indagini.

4. In casi specifici le autorità competenti possono decidere insieme se l'applicazione del presente articolo giustifica una ripartizione dei costi.

943

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

5. I Governi possono disciplinare in un accordo separato le ulteriori modalità della collaborazione ai sensi dei capoversi 1­3.

Art. 8

Allenamento e formazione

Nell'ambito dell'allenamento e della formazione le Parti si assistono, segnatamente mediante: a)

il sostegno di corsi di formazione in lingua slovena, tedesca, francese e italiana;

b)

lo svolgimento di seminari, esercitazioni e corsi d'allenamento comuni;

c)

la formazione di specialisti;

d)

lo scambio di esperti;

e)

la partecipazione di osservatori.

Art. 9

Procedura e costi

1. Le richieste di informazione, la coordinazione di misure o altre richieste di assistenza sono presentate in forma scritta. In casi urgenti le Parti possono trasmettere le richieste anche in altra forma. In tal caso la richiesta scritta è presentata in seguito senza indugio.

2. Le autorità competenti, in casi specifici, si scambiano spontaneamente le informazioni che sembrano necessarie al destinatario per sostenerlo nella difesa da minacce concrete alla sicurezza e all'ordine pubblico oppure per la lotta contro i reati.

3. Le autorità competenti della Parte richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata ai sensi del capoverso 1.

4. L'autorità richiesta può chiedere, se necessario, ulteriori informazioni.

5. I costi per il trattamento e l'esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte richiesta. È fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4 del presente Accordo.

Addetti di polizia Art. 10 1. I Governi delle Parti possono stipulare, nell'ambito di un protocollo, accordi particolari che consentono l'invio, a tempo determinato o indeterminato, di addetti di polizia.

2. Gli addetti di polizia operano in qualità di assistenti e di consulenti privi di competenze ufficiali.

944

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

Protezione dei dati e trasmissione di dati a Stati terzi Art. 11

Protezione dei dati

1. La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo, conformemente alle vigenti legislazioni nazionali e considerando gli obblighi internazionali, è retta dalle disposizioni seguenti: a)

L'uso dei dati da parte dell'autorità destinataria è ammissibile unicamente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dall'autorità mittente. L'uso dei dati per altri scopi da parte dell'autorità destinataria è consentito soltanto previo consenso scritto della Parte mittente.

b)

Il destinatario informa su richiesta la Parte mittente in merito all'uso dei dati comunicati e ai risultati conseguiti grazie a tale comunicazione.

c)

I dati possono essere utilizzati esclusivamente da autorità giudiziarie o di polizia o da un'autorità per la lotta contro la criminalità designata dalla Parte interessata. Le Parti si trasmettono vicendevolmente gli elenchi. La trasmissione di dati ad altre autorità avviene soltanto previo consenso della Parte mittente.

d)

Nel rispetto dello scopo perseguito la Parte mittente vigila sull'esattezza dei dati da trasmettere nonché sulla necessità e sulla proporzionalità. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti oppure dati che non potevano essere rilevati o trasmessi occorre informarne immediatamente il destinatario.

Quest'ultimo rettifica o distrugge i dati.

e)

La persona interessata ha il diritto di informarsi in merito ai dati che la riguardano e all'uso previsto. Per il rilascio di informazioni è applicabile il diritto nazionale della Parte sul cui territorio è presentata la richiesta. Una richiesta è tuttavia ricevibile unicamente previo consenso della Parte che inizialmente ha trasmesso i dati.

f)

In occasione della trasmissione, l'autorità mittente notifica i termini per la distruzione dei dati previsti dal proprio diritto nazionale. Indipendentemente dai suddetti termini, i dati trasmessi sono distrutti appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. L'autorità destinataria informa l'autorità mittente sulla distruzione dei dati e sui relativi motivi. In caso di denuncia del presente Accordo tutti i dati trasmessi in virtù dello stesso sono distrutti.

g)

Le Parti registrano agli atti la trasmissione, la ricezione e la distruzione di dati.

h)

Se qualcuno è illecitamente danneggiato da una trasmissione nell'ambito di scambi di dati ai sensi del presente accordo, la responsabilità incombe all'autorità destinataria in conformità del suo diritto nazionale. Quest'ultima, a sua discarica, non può, nei confronti del danneggiato, invocare il fatto che il danno è stato provocato dall'autorità mittente. Se l'autorità destinataria risarcisce un danno causato dall'utilizzazione di dati erroneamente trasmessi, l'autorità mittente gli rimborsa l'importo totale del risarcimento.

945

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

i)

Le Parti proteggono in modo efficace i dati trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

2. Ciascuna Parte garantisce che un'autorità indipendente verifichi periodicamente l'uso dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 12

Confidenzialità e trasmissione a Stati terzi

1. Ciascuna Parte garantisce la tutela del segreto di dati personali e di dati e materiale in generale che le sono stati trasmessi dall'altra Parte in applicazione del presente Accordo e che sono stati da essa dichiarati confidenziali in virtù del proprio diritto nazionale.

2. I dati e gli oggetti inviati in base al presente Accordo possono essere trasmessi a Stati terzi soltanto previo consenso scritto della Parte mittente.

Disposizioni finali Art. 13

Autorità competenti e lingua

1. Gli organi competenti per l'esecuzione del presente Accordo, per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per la Repubblica di Slovenia, la Direzione Centrale della Polizia del Ministero dell'Interno, sono autorizzati a collaborare direttamente e operativamente in base alle relative competenze.

2. 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si trasmettono reciprocamente per via diplomatica gli indirizzi nonché i numeri di telefono, telefax e i collegamenti di altro genere dei servizi più importanti degli organi competenti.

3. Le Parti si notificano reciprocamente per via diplomatica le modifiche delle competenze o delle denominazioni delle autorità ai sensi dei capoversi 1 e 2.

4. Salvo intesa di tenore diverso le informazioni sono scambiate in lingua inglese.

Art. 14

Applicazione e sviluppo dell'Accordo

Ciascuna Parte può richiedere, se necessario, la riunione di esperti per risolvere questioni relative all'applicazione del presente Accordo o per presentare proposte volte allo sviluppo della collaborazione.

Art. 15

Ulteriori condizioni della collaborazione

Qualora una Parte ritenga che l'accoglimento di una richiesta di assistenza o di un'altra misura in virtù del presente Accordo possa compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi essenziali oppure violare la propria legislazione nonché i propri obblighi derivanti da accordi internazionali, essa può rifiutare l'assistenza o le misure integralmente o parzialmente oppure vincolarle a determinate condizioni. In tali casi le Parti si informano indicando i motivi.

946

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

Art. 16

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo la ricezione dell'ultima notificazione, in cui le Parti si informano che le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore sono soddisfatte.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.

Fatto a Berna il 27 luglio 2004, in due esemplari, nelle lingue tedesca e slovena, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Slovenia:

Christoph Blocher

Rado Bohinc

947

Collaborazione nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Slovenia

948