Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del 16 dicembre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 20 agosto 20021 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 maggio 20032, decreta: I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 32bbis

Finanziamento dello sgombero di materiale di scavo in siti inquinati

Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev'essere smaltito in seguito a risanamento secondo l'articolo 32c, il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l'inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:

1

a.

coloro che hanno causato l'inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;

b.

lo sgombero del materiale è necessario per procedere all'edificazione o alla modifica di costruzioni; e

c.

il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.

Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.

2

Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il ... (15 anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica).

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FF 2003 4341 FF 2003 4376 RS 814.01

2003-0310

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Titolo prima dell'art. 32c

Sezione 4: Risanamento di siti inquinati Art. 32c

Obbligo di risanamento

I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso.

1

2

I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico.

Essi possono eseguire direttamente l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se:

3

a.

è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente;

b.

il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o

c.

il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito.

Art. 32d

Assunzione delle spese

Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese.

1

Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria.

2

L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi.

3

L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento.

4

Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari.

5

Art. 32e 1

Tasse per il finanziamento dei provvedimenti

Il Consiglio federale può prescrivere che: a.

il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;

b.

colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione.

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Legge sulla protezione dell'ambiente

Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili e dei diversi tipi di discarica. L'aliquota massima corrisponde al 20 per cento del costo medio di deposito in discarica.

2

3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

a.

l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il ... (un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica);

b.

l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, se: 1. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; 2. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani;

c.

l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo due anni dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005; sono eccettuati gli impianti di tiro che perseguono essenzialmente fini commerciali;

d.

l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5).

Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano al 40 per cento dei costi computabili. Le indennità ai sensi del capoverso 3 lettera a ammontano forfetariamente a 500 franchi per sito.

4

5 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.

Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

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Legge sulla protezione dell'ambiente

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20054 Termine di referendum: 6 aprile 2006

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FF 2005 6463

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