Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2005) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20052, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 25 maggio 2005 (Programma d'armamento 2005).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 1020 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

2

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, Difesa».

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2

RS 101 FF 2005 3203

2005-0777

3269

Programma d'armamento 2005

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

­ Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni

Credito d'impegno fr.

460 000 000

­ Logistica

65 000 000

­ Protezione e mascheramento

25 000 000

­ Mobilità

310 000 000

­ Effetto delle armi

160 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2005

3270

1 020 000 000