Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità Concluso il 23 maggio 2005 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Strumenti di ratifica scambiati il ...

Entrato in vigore il...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lettonia qui di seguito le «Parti» nell'intento di contribuire allo sviluppo dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di lotta e di prevenzione efficace contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori nonché contro il terrorismo è di essenziale importanza, nell'intento di realizzare e perfezionare la cooperazione di polizia esistente tra le autorità lettoni e svizzere, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei loro cittadini e in osservanza degli impegni internazionali e delle disposizioni legali nazionali, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Scopo dell'Accordo Art. 1 Il presente Accordo si prefigge di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti per prevenire, scoprire e chiarire i reati, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediate contatti periodici tra le Parti a tutti i livelli.

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Dal testo originale tedesco.

RU 2005 ...; FF 2005 3605

2005-0460

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Lettonia

Titolo II Campo d'applicazione Art. 2

Forme di criminalità contemplate dall'Accordo

La cooperazione ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, segnatamente a: a.

criminalità organizzata;

b.

terrorismo e altri reati ad esso connessi;

c.

tratta di esseri umani e traffico di migranti;

d.

reati sessuali su minori;

e.

traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;

f.

acquisto, possesso e traffico illegale di armi, munizioni, sostanze esplosive, materiali chimici, biologici, radioattivi e nucleari, beni e tecnologie di importanza strategica o tecnologia militare;

g.

reati contro oggetti di valore storico-culturale;

h.

falsificazione o contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti;

i.

criminalità economica;

j.

riciclaggio di denaro;

k.

reati connessi con veicoli a motore;

l.

corruzione;

m. criminalità informatica.

Art. 3

Rifiuto di cooperare

1. Se ritiene che l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di un'altra misura ai sensi del presente Accordo possa compromettere la propria sovranità, minacciare la propria sicurezza o altri interessi essenziali oppure violare la propria legislazione o i propri obblighi derivanti da accordi internazionali, una Parte può in un caso concreto rifiutare, del tutto o in parte, l'assistenza o l'esecuzione delle misure oppure vincolarle all'adempimento di determinate condizioni, che l'altra Parte è tenuta a rispettare.

2. La Parte richiesta comunica senza indugio per iscritto alla Parte richiedente il rifiuto totale o parziale della domanda, indicando brevemente i motivi.

Art. 4

Diritto applicabile

La cooperazione ai sensi del presente Accordo è disciplinata dalla legislazione nazionale delle Parti e dalle disposizioni del diritto internazionale.

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità.

Accordo con la Repubblica di Lettonia

Titolo III Forme della cooperazione Art. 5

Scambio di informazioni

1. Le Parti si aiutano vicendevolmente con lo scambio di dati personali e di dati e materiale in generale, segnatamente mediante: a.

la comunicazione di informazioni inerenti ai reati, agli autori e ad altre persone coinvolte nonché alle modalità del reato e alle misure adottate;

b.

lo scambio di mezzi di prova o di informazioni su oggetti che presentano una relazione con un reato;

c.

la comunicazione di esperienze fatte e di informazioni raccolte in merito a nuove forme di criminalità;

d.

lo scambio regolare di rapporti generali sulla situazione;

e.

l'informazione in merito a operazioni e a interventi speciali previsti, che sono d'interesse per l'altra Parte;

f.

l'informazione reciproca su disposizioni della legislazione nazionale, rilevanti ai fini della cooperazione.

Art. 6

Gruppi di lavoro comuni

Le autorità competenti delle Parti possono costituire, se necessario, gruppi di lavoro operativi in cui gli agenti di una Parte partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte, fornendo consulenza e assistenza, ma senza assumere competenze ufficiali.

Art. 7

Coordinazione della cooperazione

1. Le autorità competenti delle Parti assicurano, se necessario, nei loro rispettivi territori un procedimento coordinato per pianificare e attuare particolari tecniche investigative e interventi operativi quali la consegna sorvegliata, l'osservazione e l'inchiesta mascherata.

2. Nell'ambito delle loro competenze le autorità coordinano le misure per garantire la protezione dei testimoni, delle vittime e di altre persone, al fine di prevenire in casi specifici un pericolo per la vita, l'integrità personale, la salute, la libertà, la libera formazione della volontà e la possibilità di agire di conseguenza.

3. Le autorità competenti coordinano la pianificazione e l'attuazione di programmi comuni per la prevenzione dei reati.

4. In casi specifici le autorità competenti decidono di comune accordo se l'applicazione del presente articolo giustifica una ripartizione speciale dei costi.

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Accordo con la Repubblica di Lettonia

Art. 8

Formazione e perfezionamento professionale

1. Le Parti si aiutano vicendevolmente per attuare misure nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, segnatamente mediante: a.

lo svolgimento di seminari, esercitazioni e corsi d'allenamento comuni;

b.

la formazione di specialisti;

c.

lo scambio di esperti e di programmi di formazione;

d.

la partecipazione di osservatori alle esercitazioni.

2. Per quanto possibile, le Parti organizzano la formazione e il perfezionamento professionale nella lingua dell'altra Parte o in inglese.

Art. 9

Procedura e costi

1. Le richieste d'informazione, di coordinazione di misure o altre richieste di assistenza sono presentate e motivate in forma scritta. In casi urgenti la richiesta può essere presentata anche oralmente; in tal caso la conferma scritta segue senza indugio.

2. Le autorità competenti si forniscono direttamente assistenza, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale riserva alle autorità giudiziarie la richiesta o la sua esecuzione. Se non è competente per l'esecuzione, l'autorità di polizia richiesta trasmette la domanda di assistenza all'autorità competente.

3. In casi specifici le autorità competenti si comunicano spontaneamente le informazioni che sembrano necessarie per sostenere il destinatario nella prevenzione di minacce concrete alla sicurezza e all'ordine pubblici o nella lotta contro i reati.

4. Le autorità competenti della Parte richiesta rispondono senza indugio a una richiesta presentata ai sensi del capoverso 1. Se necessario, l'autorità richiesta può richiedere ulteriori informazioni.

5. I costi per il trattamento e l'esecuzione di una richiesta sono a carico della Parte richiesta. È fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4 del presente Accordo.

Titolo IV Addetti di polizia Art. 10 1. Le autorità competenti delle Parti possono inviare di comune accordo, a tempo determinato o indeterminato, sul territorio dell'altra Parte addetti di polizia con lo statuto di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

2. L'invio di addetti di polizia ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione, segnatamente mediante il sostegno in caso di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

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3. Gli addetti di polizia forniscono consulenza e assistenza senza assumere competenze ufficiali. Non sono autorizzati a eseguire autonomamente misure di polizia.

Forniscono informazioni e svolgono i loro compiti nell'ambito delle direttive impartite dalla Parte che li ha inviati.

Titolo V Protezione dei dati, classificazione e trasmissione di dati a Stati terzi Art. 11

Protezione dei dati

La protezione dei dati personali trasmessi in virtù del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, dalle disposizioni seguenti: a.

I dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981) possono essere trasmessi unicamente se strettamente necessario e solo insieme ad altri dati.

b.

L'uso dei dati da parte della Parte destinataria è consentito unicamente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte mittente. L'uso dei dati per altri scopi da parte della Parte destinataria è possibile solo previo consenso scritto della Parte mittente.

c.

Su richiesta della Parte mittente, la Parte destinataria informa in merito all'uso dei dati comunicati e ai risultati ottenuti con il loro aiuto.

d.

I dati possono essere utilizzati esclusivamente da autorità giudiziarie, di polizia o da un'altra autorità preposta dalle Parti alla lotta contro la criminalità. Le Parti si trasmettono vicendevolmente gli elenchi. La trasmissione di dati ad altre autorità è possibile solo previo consenso scritto della Parte mittente.

e.

La Parte mittente veglia sull'esattezza dei dati da trasmettere nonché sulla necessità e proporzionalità tenendo conto dello scopo perseguito. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, se ne informa immediatamente il destinatario. Quest'ultimo rettifica o distrugge immediatamente i dati.

f.

La persona interessata dalla trasmissione di dati ha il diritto di informarsi in merito ai dati che la riguardano e all'uso previsto. Per il rilascio di informazioni è applicabile la legislazione nazionale della Parte a cui è presentata la richiesta. Una richiesta è accolta soltanto previo consenso scritto dell'altra Parte.

g.

Se necessario, in occasione della trasmissione la Parte mittente notifica i termini di distruzione vigenti secondo la propria legislazione nazionale.

Indipendentemente da questi termini, i dati trasmessi sono distrutti appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte 3611

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destinataria informa la Parte mittente della distruzione dei dati e dei relativi motivi. In caso di abrogazione del presente Accordo, tutti i dati trasmessi in virtù dello stesso sono distrutti.

h.

Le Parti registrano agli atti la trasmissione, la ricezione e la distruzione di dati.

i.

Nel quadro della propria responsabilità ai sensi della legislazione nazionale, una Parte non può avvalersi a suo discarico, nei confronti della persona lesa, del fatto che l'altra Parte ha trasmesso dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi. Se la Parte destinataria risarcisce un danno causato dall'uso di dati inesatti o trasmessi illecitamente, la Parte mittente le rimborsa l'importo totale del risarcimento versato.

j.

Le Parti proteggono efficacemente i dati trasmessi dall'accesso, dalla modifica e dalla comunicazione non autorizzati.

Art. 12

Protezione di informazioni classificate e trasmissione a Stati terzi

1. In caso di trasmissione di informazioni classificate in virtù della propria legislazione nazionale, la Parte mittente stabilisce le condizioni per il loro uso. L'altra Parte garantisce la protezione richiesta.

2. Le informazioni classificate sono trasmesse a Stati terzi solo previo consenso scritto della Parte mittente.

Titolo VI Disposizioni finali Art. 13

Autorità competenti

1. Per l'esecuzione del presente Accordo sono competenti, per la Repubblica di Lettonia, il Ministero dell'Interno e per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Queste autorità sono autorizzate a cooperare direttamente e a livello operativo in base alle relative competenze.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo le Parti si trasmettono reciprocamente gli indirizzi importanti, i numeri di telefono e telefax ed eventuali altri collegamenti, se possibile con la menzione di una persona di contatto che conosca la lingua dell'altra Parte.

3. Le autorità competenti si notificano reciprocamente ogni modifica di competenza o di denominazione delle autorità di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 14

Lingua

Salvo intesa di tenore diverso, per l'esecuzione del presente Accordo è impiegata la lingua inglese.

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Art. 15

Riunione di esperti

Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti, si riunisce regolarmente ed esamina l'applicazione del presente Accordo e la qualità della cooperazione, elabora strategie nuove e determina l'eventuale necessità di disposizioni complementari o di un ulteriore sviluppo.

Art. 16

Accordi aggiuntivi

Sulla base e nel rispetto del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti possono stipulare ulteriori accordi per lo svolgimento e la promozione della cooperazione.

Art. 17

Rapporto con altre convenzioni internazionali

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da altre convenzioni internazionali, bilaterali o multilaterali, delle quali esse sono parti contraenti.

Art. 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo la ricezione dell'ultima notifica in cui le Parti si informano che sono soddisfatte le condizioni legali necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento, mediante notificazione scritta per via diplomatica. Esso è abrogato sei mesi dopo la ricezione di una tale notificazione.

Fatto a Riga il 23 maggio 2005, in due esemplari, nelle lingue tedesca e lettone, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Lettonia:

Christoph Blocher

riks Jkabsons

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