Legge federale sulla navigazione aerea

Disegno

(Legge sulla navigazione aerea, LNA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20051, decreta: I La legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio della Confederazione. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento). Può delegarla a enti internazionali.

1

Art. 3a cpv. 2 (nuovo) Può concludere con altri Stati o enti internazionali accordi sulla sicurezza di volo o sul servizio di sicurezza aerea, compresa la vigilanza in questi settori.

2

Art. 3b Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o enti internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di:

1 2

a.

vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;

b.

servizio di sicurezza aerea;

c.

ricerche e salvataggi.

FF 2005 3479 RS 748.0

2005-0980

3503

Legge sulla navigazione aerea

Art. 20 VI. Sistema di notifica degli incidenti particolari

Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di notifica degli incidenti particolari. Le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.

1

Per l'elaborazione del sistema di notifica il Consiglio federale si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 20033 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2

3 Può prevedere la rinuncia all'apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della notifica.

Art. 28 cpv. 2 Quando rilascia una concessione, l'Ufficio federale esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

L'Ufficio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

GU L 167 del 4 luglio 2003, p. 23.

3504