Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato Concluso a Ginevra il 28 novembre 2003

Le Alte Parti contraenti, riconoscendo i gravi problemi umanitari causati dopo i conflitti dai residuati bellici esplosivi, coscienti della necessità di concludere un protocollo concernente rimedi generali da adottarsi dopo i conflitti allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi, animate dalla volontà di adottare misure preventive generali applicando, a loro discrezione, procedure ottimali specificate in un allegato tecnico, allo scopo di migliorare l'affidabilità delle munizioni e quindi di ridurre l'apparizione di residuati bellici esplosivi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Disposizioni generali e campo d'applicazione

1. Le Alte Parti contraenti, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite e alle regole ad esse applicabili del diritto internazionale inerente ai conflitti armati, convengono di rispettare gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, sia individualmente sia in collaborazione con altre Alte Parti contraenti, allo scopo di ridurre al minimo i rischi e gli effetti dei residuati bellici esplosivi nelle situazioni posteriori ai conflitti.

2. Il presente Protocollo si applica ai residuati bellici esplosivi che si trovano sul suolo delle Alte Parti contraenti, comprese le loro acque interne.

3. Il presente Protocollo si applica alle situazioni risultanti dai conflitti ai sensi dell'articolo 1 paragrafi 1­6 della Convenzione nella versione modificata il 21 dicembre 2001.

4. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente Protocollo si applicano a residuati bellici esplosivi diversi dai residuati bellici esplosivi preesistenti definiti nell'articolo 2 paragrafo 5.

2005-1029

4997

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, s'intendono per: 1.

munizioni esplosive: le munizioni classiche contenenti esplosivi, ad eccezione di mine, trappole e altri dispositivi definiti nel Protocollo II alla Convenzione nella versione modificata il 3 maggio 1996;

2.

munizioni inesplose: le munizioni esplosive innescate, dotate di mezzi d'innesco, disassicurate o altrimenti preparate per essere impiegate in un conflitto armato e che sono state impiegate in un conflitto armato; possono essere state sparate, sganciate, lanciate o proiettate e, contrariamente al loro scopo, non sono esplose;

3.

munizioni esplosive abbandonate: le munizioni esplosive non impiegate in un conflitto armato, lasciate indietro o gettate via da una Parte coinvolta in un conflitto armato e che non si trovano più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate indietro o gettate via; le munizioni esplosive abbandonate possono essere state innescate, dotate di mezzi d'innesco, disassicurate o altrimenti preparate per essere impiegate;

4.

residuati bellici esplosivi: le munizioni inesplose e munizioni esplosive abbandonate;

5.

residuati bellici esplosivi preesistenti: le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che preesistevano all'entrata in vigore del presente Protocollo per l'Alta Parte contraente sul cui territorio si trovano.

Art. 3

Bonifica, eliminazione o distruzione di residuati bellici esplosivi

1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, è responsabile in virtù del presente articolo per tutti i residuati bellici esplosivi presenti su un territorio che essa controlla. Una Parte che non controlla più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residuati bellici esplosivi fornisce, dopo la cessazione delle ostilità attive e nel limite del possibile, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni competenti, in particolare un'assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di personale per facilitare la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi in questione.

2. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi presenti sui territori interessati che essa controlla. I lavori di bonifica, eliminazione o distruzione sono eseguiti a titolo prioritario nelle zone interessate da residuati bellici esplosivi dei quali si ritiene, conformemente al paragrafo 3, che rappresentino gravi rischi umanitari.

3. Una volta cessate le ostilità attive e non appena possibile, ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, adotta le seguenti misure per ridurre i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi nelle zone interessate che essa controlla: 4998

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

a)

esamina e valuta i pericoli rappresentati dai residuati bellici esplosivi;

b)

valuta e ordina secondo una scala gerarchica i bisogni in materia di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione dei residuati, come pure le possibilità concrete di realizzare tali operazioni;

c)

demarca e bonifica, elimina o distrugge i residuati bellici esplosivi;

d)

adotta provvedimenti per mobilizzare le risorse necessarie all'esecuzione di tali operazioni.

4. Nell'eseguire le attività predette, le Alte Parti contraenti, come pure le Parti coinvolte in un conflitto armato, tengono conto delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).

5. Se del caso, le Alte Parti contraenti cooperano sia tra di esse sia con altri Stati, organizzazioni regionali e internazionali competenti e organizzazioni non governative in particolare allo scopo di fornire un'assistenza tecnica, finanziaria, materiale e in termini di personale, compresa, se le circostanze lo permettono, l'organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per applicare le disposizioni del presente articolo.

Art. 4

Registrazione, conservazione e comunicazione delle informazioni

1. Nella maggior misura possibile e per quanto attuabile, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato registrano e conservano informazioni concernenti le munizioni esplosive impiegate e le munizioni esplosive abbandonate, allo scopo di facilitare la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione rapide dei residuati bellici esplosivi, la sensibilizzazione ai rischi e la comunicazione delle informazioni utili alla Parte che controlla il territorio e alle popolazioni civili di tale territorio.

2. Per quanto possibile, fatti salvi i loro interessi legittimi in materia di sicurezza, le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato che hanno impiegato o abbandonato munizioni belliche esplosive potenzialmente divenute residuati bellici esplosivi forniscono senza indugio le relative informazioni alla Parte o alle Parti che controllano la zona interessata, sul piano bilaterale o mediante terzi designati di comune accordo e che possono essere, fra gli altri, organismi delle Nazioni Unite o, su richiesta, altre organizzazioni competenti di cui la Parte che fornisce le informazioni abbia acquisito la certezza che conducono o stanno per condurre un'azione di sensibilizzazione ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e operazioni di demarcazione e di bonifica, eliminazione o distruzione di tali residuati nella zona interessata.

3. Per la registrazione, la conservazione e la comunicazione di tali informazioni, le Alte Parti contraenti tengono conto della prima parte dell'allegato tecnico.

4999

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

Art. 5

Altre precauzioni relative alla protezione della popolazione civile, dei civili isolati e dei beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti

Le Alte Parti contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto adottano sul territorio interessato che esse controllano tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile, i civili isolati e i beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e i loro effetti. Per precauzioni possibili si intendono le precauzioni attuabili o che si possono adottare dal profilo pratico tenendo conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni d'ordine umanitario e militare. Tali precauzioni possono consistere in avvertimenti, in azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, nella demarcazione, nell'installazione di recinzioni e nella sorveglianza del territorio su cui si trovano tali residuati, conformemente alla seconda parte dell'allegato tecnico.

Art. 6

Disposizioni relative alla protezione delle organizzazioni e missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi

1. Ciascuna Alta Parte contraente, come pure ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato: a)

protegge, per quanto possibile, contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi le organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il suo consenso, nella zona che essa controlla;

b)

fornisce, per quanto possibile e su richiesta di una simile organizzazione o missione umanitaria, informazioni sull'ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi di cui è a conoscenza sul territorio in cui opera o opererà tale organizzazione o missione.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio alcuno del diritto internazionale umanitario in vigore, di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una maggiore protezione del personale.

Art. 7

Assistenza in materia di residuati bellici esplosivi preesistenti

1. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di sollecitare presso altre Alte Parti contraenti, Stati non partecipanti al presente Protocollo nonché istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da tali Parti, Stati o istituzioni e organizzazioni, un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce, secondo le esigenze e le possibilità, un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti. A tal fine, le Alte Parti contraenti tengono conto degli obiettivi umanitari del presente Protocollo e delle norme internazionali, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).

5000

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

Art. 8

Cooperazione e assistenza

1. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi, nonché per la sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti a tali residuati e le attività collegate, segnatamente mediante organismi delle Nazioni Unite, altre istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per le cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e la loro integrazione, nonché il loro reinserimento sociale ed economico. Una simile assistenza può essere fornita, fra gli altri, mediante organismi delle Nazioni Unite, istituzioni o organismi internazionali, regionali o nazionali competenti, il Comitato internazionale della Croce Rossa, Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale o organizzazioni non governative, oppure a livello bilaterale.

3. Ciascuna Alta Parte contraente che sia in grado di farlo versa contributi ai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite, come pure ad altri fondi pertinenti a destinazione vincolata, allo scopo di facilitare la fornitura di un'assistenza conformemente al presente Protocollo.

4. Ciascuna Alta Parte contraente ha il diritto di partecipare a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche, ad eccezione della tecnologia relativa alle armi, che sono necessari all'applicazione del presente Protocollo. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a facilitare tali scambi conformemente alla loro legislazione nazionale e non impongono restrizioni illecite alla fornitura, a fini umanitari, di equipaggiamenti di eliminazione e delle corrispondenti informazioni tecniche.

5. Ciascuna Alta Parte contraente s'impegna a fornire alle banche dati sulle azioni di lotta contro le mine, costituite nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni concernenti in particolare i diversi mezzi e le tecniche
di rimozione dei residuati bellici esplosivi, come pure elenchi di esperti, di organismi specializzati o di centri nazionali che possano essere contattati e, se lo ritiene opportuno, informazioni tecniche sulle munizioni esplosive dei tipi in questione.

6. Le Alte Parti contraenti possono rivolgere richieste d'assistenza, corredate delle informazioni pertinenti, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi idonei o ad altri Stati. Tali domande possono essere presentate al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali e non governative competenti.

7. Nel caso delle domande rivolte all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Organizzazione può, nei limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte contraente richiedente e altre Alte Parti contraenti le cui responsabilità sono definite nell'articolo 3, raccomandare l'assistenza che è opportuno fornire. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su tutte le valutazioni effettuate 5001

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

in tal modo e sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta, compresi eventuali contributi prelevati dai fondi a destinazione vincolata costituiti in seno al sistema delle Nazioni Unite.

Art. 9

Misure preventive generali

1. Ciascuna Alta Parte contraente è invitata ad adottare, tenuto conto delle proprie circostanze e capacità, misure preventive generali intese a ridurre per quanto possibile l'apparizione di residuati bellici esplosivi e segnatamente, ma non esclusivamente, quelle menzionate nella terza parte dell'allegato tecnico.

2. Ciascuna Alta Parte contraente può partecipare, se lo ritiene opportuno, allo scambio di informazioni concernenti gli sforzi profusi per promuovere e stabilire procedure ottimali relative alle misure di cui al paragrafo 1.

Art. 10

Consultazioni delle Alte Parti contraenti

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro per quanto attiene a qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, se lo chiede una maggioranza di almeno 18 Alte Parti contraenti, si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.

2. Fra le altre cose, le conferenze delle Alte Parti contraenti: a)

esaminano lo stato e il funzionamento del presente Protocollo;

b)

esaminano le questioni concernenti l'applicazione nazionale del presente Protocollo, compresa la presentazione o l'aggiornamento dei rapporti nazionali annuali;

c)

preparano le conferenze di revisione.

3. I costi di ogni conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza avere aderito al Protocollo, secondo la scala delle partecipazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

Art. 11

Rispetto delle disposizioni

1. Ciascuna Alta Parte contraente chiede alle sue forze armate e alle autorità e servizi competenti di allestire le istruzioni e le modalità operative volute e di vigilare affinché i loro membri e il loro personale ricevano una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del presente Protocollo.

2. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a consultarsi e a collaborare tra di loro a livello bilaterale, mediante il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali idonee, allo scopo di risolvere qualsiasi problema che possa sorgere a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

5002

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

Allegato tecnico Nel presente allegato tecnico si suggeriscono procedure ottimali per raggiungere gli obiettivi indicati negli articoli 4, 5 e 9 del Protocollo. Le Alte Parti contraenti applicano l'allegato a loro discrezione.

1. Registrazione, archiviazione e comunicazione delle informazioni sulle munizioni inesplose e sulle munizioni esplosive abbandonate a)

Registrazione delle informazioni: per quanto concerne le munizioni esplosive potenzialmente divenute residuati bellici esplosivi, lo Stato dovrebbe sforzarsi di registrare nel modo più preciso possibile i dati seguenti: i) ubicazione delle zone fatte bersaglio di munizioni esplosive; ii) numero approssimativo di munizioni esplosive impiegate nelle zone menzionate in i); iii) tipo e natura delle munizioni esplosive impiegate nelle zone menzionate in i); iv) ubicazione generale delle munizioni inesplose la cui presenza è nota o probabile.

Uno Stato che si vedesse obbligato ad abbandonare munizioni esplosive nel corso delle operazioni dovrebbe sforzarsi di lasciarle in condizioni di sicurezza e di registrare nel modo seguente le informazioni che le concernono: v) ubicazione delle munizioni esplosive abbandonate; vi) numero approssimativo di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico; vii) tipi di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico.

b)

Archiviazione delle informazioni: una volta registrate le informazioni conformemente alla lettera a), lo Stato dovrebbe archiviarle in modo tale da poterle trovare e comunicare conformemente alla lettera c).

c)

Comunicazione delle informazioni: le informazioni registrate e archiviate da uno Stato conformemente alle lettere a) e b) dovrebbero essere comunicate, tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza e di altri impegni di tale Stato, conformemente alle disposizioni qui di seguito.

i) Contenuto: le informazioni comunicate concernenti le munizioni inesplose dovrebbero riguardare i punti seguenti: 1) ubicazione generale delle munizioni inesplose la cui presenza è nota o probabile; 2) tipi e numero approssimativo di munizioni esplosive impiegate nelle zone fatte bersaglio; 3) metodo d'identificazione delle munizioni esplosive, compresi il colore, le dimensioni e la forma, nonché altre caratteristiche pertinenti; 4) metodo di eliminazione senza pericolo per le munizioni esplosive.

5003

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

Le informazioni comunicate concernenti le munizioni esplosive abbandonate dovrebbero riguardare i punti seguenti: 5) ubicazione delle munizioni esplosive abbandonate; 6) numero approssimativo di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico; 7) tipi di munizioni esplosive abbandonate in ciascun sito specifico; 8) metodo d'identificazione delle munizioni esplosive abbandonate, compresi il colore, le dimensioni e la forma; 9) tipo e metodi d'imballaggio delle munizioni esplosive abbandonate; 10) stato di prontezza; 11) ubicazione e natura di tutte le trappole la cui presenza è nota nella zona in cui si trovano munizioni esplosive abbandonate.

ii) Destinatario: le informazioni dovrebbero essere comunicate alla Parte o alle Parti che controllano il territorio interessato e alle persone o istituzioni di cui lo Stato che fornisce le informazioni ha acquisito la certezza che partecipano o parteciperanno all'eliminazione delle munizioni inesplose o delle munizioni esplosive abbandonate nella zona interessata e alla sensibilizzazione della popolazione civile ai rischi inerenti a tali munizioni.

iii) Meccanismo: lo Stato dovrebbe, se possibile, trarre vantaggio dai meccanismi stabiliti a livello internazionale o locale per la comunicazione delle informazioni, in particolare il Servizio delle azioni di lotta contro le mine dell'ONU, il Sistema di gestione dell'informazione per le azioni di lotta contro le mine e altri organismi specializzati, secondo quanto riterrà opportuno.

iv) Termini: occorrerebbe comunicare le informazioni quanto prima possibile, tenendo conto di elementi quali le operazioni militari o umanitarie nelle zone interessate, la disponibilità e l'affidabilità delle informazioni e le questioni pertinenti in materia di sicurezza.

2. Avvertimenti, sensibilizzazione ai rischi, demarcazione, installazione di recinzioni e sorveglianza Termini o espressioni chiave a)

Per «avvertimenti» si intendono le informazioni fornite in modo puntuale alla popolazione civile in merito alle precauzioni da prendere allo scopo di ridurre per quanto possibile i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi.

b)

La sensibilizzazione della popolazione civile ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi dovrebbe avvenire mediante programmi di sensibilizzazione destinati a facilitare lo scambio d'informazioni tra le collettività interessate, i poteri pubblici e le organizzazioni umanitarie in modo tale che queste collettività siano informate dei pericoli rappresentati dai residuati bellici esplosivi.

I programmi di sensibilizzazione ai rischi riguardano generalmente attività a lungo termine.

5004

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

Procedure ottimali per quanto riguarda gli avvertimenti e la sensibilizzazione ai rischi c)

In tutti i programmi concernenti gli avvertimenti e la sensibilizzazione occorrerebbe tenere conto, se possibile, delle norme nazionali e internazionali esistenti, segnatamente delle Norme internazionali delle azioni di lotta contro le mine (International Mine Action Standards).

d)

Gli avvertimenti e le attività di sensibilizzazione ai rischi dovrebbero essere rivolti alla popolazione civile interessata, tra cui i civili che vivono all'interno o in prossimità delle zone in cui si trovano residuati bellici esplosivi e quelli che attraversano tali zone.

e)

Gli avvertimenti dovrebbero essere diffusi non appena possibile, in funzione del contesto e delle informazioni disponibili. Un programma di sensibilizzazione ai rischi dovrebbe sostituire quanto prima il programma relativo agli avvertimenti. L'avvertimento delle collettività interessate e la loro sensibilizzazione ai rischi dovrebbe sempre avvenire nei tempi più brevi possibili.

f)

Le Parti coinvolte in un conflitto dovrebbero ricorrere a terzi, quali le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative, qualora non dispongano delle risorse e delle competenze richieste per assicurare una sensibilizzazione efficace ai rischi.

g)

Le Parti coinvolte in un conflitto dovrebbero fornire, se possibile, risorse supplementari per gli avvertimenti e la sensibilizzazione ai rischi. Esse potrebbero per esempio fornire un appoggio logistico, materiali per la sensibilizzazione ai rischi, un sostegno finanziario e informazioni cartografiche generali.

Demarcazione e sorveglianza delle zone in cui si trovano residuati bellici esplosivi e installazione di recinzioni intorno a tali zone h)

In qualsiasi momento, durante e dopo un conflitto, se vi sono residuati bellici esplosivi, le Parti coinvolte nel conflitto dovrebbero, quanto prima e nella misura del possibile, vigilare affinché le zone in cui si trovano tali residuati siano demarcate, recintate e sorvegliate allo scopo di impedire in modo efficace l'accesso da parte dei civili, conformemente alle disposizioni che figurano qui di seguito.

i)

Per demarcare le zone di cui si sospetta che siano pericolose, si dovrebbero utilizzare segnali d'avvertimento conformi ai metodi di demarcazione riconosciuti dalla collettività interessata. I segnali e gli altri dispositivi di demarcazione dei limiti di una zona pericolosa dovrebbero essere, per quanto possibile, visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti dell'ambiente e dovrebbero indicare in modo chiaro da quale lato dei limiti si trovi la zona in cui vi sono rischi dovuti a residuati bellici esplosivi e quale lato sia considerato privo di pericoli.

j)

Occorrerebbe istituire una struttura appropriata che si assumesse la responsabilità della sorveglianza e della manutenzione dei sistemi di demarcazione permanenti e temporanei integrati nei programmi nazionali e locali di sensibilizzazione ai rischi.

5005

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

3. Misure preventive generali Gli Stati che producono o acquisiscono munizioni esplosive dovrebbero vigilare, nella misura del possibile e secondo quanto ritenuto opportuno, affinché le seguenti misure siano applicate e rispettate durante il ciclo di vita di tali munizioni.

a)

Gestione della fabbricazione delle munizioni i) I processi di produzione dovrebbero essere concepiti in modo tale da raggiungere il massimo livello di affidabilità delle munizioni.

ii) I processi di produzione dovrebbero essere oggetto di misure riconosciute in materia di controllo della qualità.

iii) In occasione della produzione di munizioni esplosive, occorrerebbe applicare norme in materia di assicurazione della qualità riconosciute a livello internazionale.

iv) I collaudi dovrebbero essere effettuati in condizioni reali di tiro in una vasta gamma di situazioni o mediante altre procedure convalidate.

v) Nei contratti tra acquirente e venditore di munizioni esplosive occorrerebbe specificare norme elevate in materia di affidabilità.

b)

Gestione delle munizioni Allo scopo di assicurare a lungo termine la migliore affidabilità possibile delle munizioni esplosive, gli Stati sono invitati ad applicare le norme e le modalità operative corrispondenti alle procedure ottimali per quanto riguarda il deposito, il trasporto, l'immagazzinamento sul terreno e la manipolazione, conformemente alle seguenti disposizioni.

i) Le munizioni esplosive dovrebbero essere depositate in installazioni sicure o immagazzinate in contenitori appropriati che permettano, se necessario, di proteggere le munizioni esplosive e i loro elementi in atmosfera controllata.

ii) Ogni Stato dovrebbe trasportare le munizioni da e verso installazioni di produzione, installazioni d'immagazzinamento e il terreno in condizioni che riducano per quanto possibile il danneggiamento di tali munizioni.

iii) Se necessario, lo Stato dovrebbe immagazzinare e trasportare munizioni esplosive in contenitori appropriati e in atmosfera controllata.

iv) Occorrerebbe ridurre per quanto possibile i rischi d'esplosione delle munizioni immagazzinate adottando provvedimenti appropriati in materia di immagazzinamento.

v) Gli Stati dovrebbero applicare procedure di registrazione, di verifica e di prova di munizioni esplosive che ragguaglino circa la data di fabbricazione di ogni munizione o lotto di munizioni esplosive e circa i luoghi in cui le munizioni esplosive sono state sistemate, le condizioni in cui sono state depositate e i fattori ambientali ai quali sono state esposte.

vi) Occorrerebbe, se del caso, sottoporre periodicamente le munizioni esplosive immagazzinate a prove in condizioni reali per sincerarsi del loro buon funzionamento.

5006

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

vii) Occorrerebbe, se del caso, sottoporre periodicamente le sottounità di munizioni esplosive immagazzinate a prove in laboratorio per sincerarsi del loro buon funzionamento.

viii) Se necessario in considerazione delle informazioni ottenute grazie alle procedure di registrazione, di verifica e di prova, occorrerebbe adottare misure appropriate consistenti ad esempio nel modificare la durata di vita prevista di una munizione, allo scopo di mantenere l'affidabilità delle munizioni esplosive immagazzinate.

c)

Formazione Affinché le munizioni esplosive funzionino con l'affidabilità voluta, è importante formare correttamente tutto il personale partecipante alla loro manipolazione, al loro trasporto e al loro impiego. Gli Stati dovrebbero quindi adottare e mantenere programmi di formazione adeguati per vigilare affinché il personale riceva una formazione appropriata a proposito delle munizioni che esso sarà chiamato a gestire.

d)

Trasferimento Lo Stato che prevede di trasferire un tipo di munizioni esplosive a un altro Stato che non ne possiede ancora dovrebbe badare che lo Stato ricevente sia in grado di immagazzinare, mantenere e impiegare correttamente tali munizioni.

e)

Produzione futura Allo scopo di raggiungere la maggiore affidabilità possibile, lo Stato dovrebbe esaminare i mezzi atti a migliorare l'affidabilità delle munizioni esplosive che esso intende produrre o di cui intende dotarsi.

5007

Protocollo concernente i residuati bellici esplosivi

5008