Traduzione1

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 15 maggio 2003

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, memori della Dichiarazione del 12 settembre 2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e della sua decisione del 21 settembre 2001 sulla lotta al terrorismo internazionale, come pure della Dichiarazione di Vilnius sulla cooperazione regionale e il consolidamento della stabilità democratica nella Grande Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 3 maggio 2002 in occasione della sua 110a sessione a Vilnius; memori della Raccomandazione 1550 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla lotta al terrorismo e il rispetto dei diritti dell'uomo; memori della Risoluzione A/RES/51/210 dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale e della dichiarazione annessa integrante la dichiarazione del 1994 sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale e memori della Risoluzione A/RES/49/60 sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale e la dichiarazione annessa sulle misure volte a eliminare il terrorismo internazionale; desiderosi di rafforzare la lotta al terrorismo nel rispetto dei diritti dell'uomo e memori delle Linee guida sui diritti dell'uomo e la lotta al terrorismo adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 luglio 2002; considerando a tal fine auspicabile la modifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (STE n. 90) aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977 (qui di seguito «la Convenzione»); considerando auspicabile aggiornare l'elenco delle convenzioni internazionali citate all'articolo 1 della Convenzione e predisporre una procedura semplificata che permetta l'aggiornamento successivo a seconda delle necessità; considerando auspicabile rafforzare il controllo dell'applicazione della Convenzione; considerando auspicabile una revisione delle regole in materia di riserve; considerando auspicabile aprire la Convenzione alla firma da parte di tutti gli Stati interessati; hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale francese (RO ...).

2004-1956

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Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 1 1. Il paragrafo introduttivo dell'articolo 1 della Convenzione diventa il paragrafo 1 del presente articolo. Nella lettera b di questo paragrafo, il termine «firmata» è sostituito con «conclusa» e le lettere c­f di questo paragrafo sono sostituite rispettivamente con: «c) un reato che rientra nel campo di applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, inclusi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973; d)

un reato che rientra nel campo di applicazione della Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 1979;

e)

un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata a Vienna il 3 marzo 1980;

f)

i reati che rientrano nel campo d'applicazione del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, conclusa a Montreal il 24 febbraio 1988.»

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 1 della Convenzione è completato con le quattro lettere seguenti: «g) un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, conclusa a Roma il 10 marzo 1988; h)

un reato che rientra nel campo d'applicazione del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, conclusa a Roma il 10 marzo 1988;

i)

un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997;

j)

un reato che rientra nel campo d'applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 1999.»

3. Il testo dell'articolo 1 della Convenzione è completato con il paragrafo seguente: «2. Nella misura in cui non rientri nelle convenzioni elencate al paragrafo 1, quanto sopra si applica, ai fini dell'estradizione fra Stati contraenti, non solo in caso di commissione di tali reati principali da parte di un autore materiale principale, ma anche: a)

al tentativo di commettere uno di tali reati principali;

b)

alla complicità in uno di tali reati principali o al tentativo di commetterne uno;

c)

all'organizzazione o all'ordine a terzi di commettere o di tentare di commettere uno di tali reati principali.»

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Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 2 Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituito con il seguente tenore: «3. La stessa disposizione trova applicazione per: a.

il tentativo di commettere uno di tali reati principali;

b.

la complicità in uno di tali reati principali o il tentativo di commetterne uno;

c.

l'organizzazione o l'ordine a terzi di commettere o di tentare di commettere uno di tali reati principali.»

Art. 3 1. Il testo dell'articolo 4 della Convenzione diventa il paragrafo 1 del presente articolo e alla fine del paragrafo è aggiunto un nuovo periodo del tenore seguente: «Gli Stati contraenti si impegnano a considerare tali reati come reati passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione stipulati successivamente fra di loro.».

2. Il testo dell'articolo 4 della Convenzione è completato con il paragrafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente per cui l'estradizione dipende dall'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente con cui non ha stipulato un trattato di estradizione può, a sua discrezione, considerare tale Convenzione come base giuridica per l'estradizione in relazione a uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 1 o 2.» Art. 4 1. Il testo dell'articolo 5 della Convenzione diventa il paragrafo 1 del presente articolo.

2. Il testo dell'articolo 5 della Convenzione è completato con i paragrafi seguenti: «2. Nulla nella presente Convenzione va interpretato come imposizione di un obbligo di estradizione quando la persona oggetto della richiesta di estradizione rischia di essere sottoposta a tortura.

3. Nulla nella presente Convenzione va interpretato come imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della richiesta di estradizione rischia di essere sottoposta a pena di morte ovvero, qualora la legislazione dello Stato che riceve la richiesta non preveda l'ergastolo, all'ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria, tranne nel caso in cui, ai sensi dei trattati di estradizione applicabili, lo Stato richiesto sia tenuto all'estradizione se lo Stato richiedente fornisce assicurazioni ritenute sufficienti dallo Stato richiesto che la pena di morte non verrà pronunciata o, nel caso in cui fosse pronunciata, non sarà eseguita, ovvero che la persona interessata non sarà oggetto di condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà provvisoria.»

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Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 5 Dopo l'articolo 8 della Convenzione è introdotto un nuovo articolo del tenore seguente: «Art. 9 Gli Stati contraenti possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali al fine di integrare le disposizioni della presente Convenzione o di agevolare l'applicazione dei principi in essa contenuti.» Art. 6 1. L'articolo 9 della Convenzione diventa l'articolo 10.

2. Il testo del paragrafo 1 del nuovo articolo 10 è modificato come segue: «Il Comitato Europeo sui Problemi relativi alla Criminalità (CDPC) ha il compito di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Il CDPC: a)

è tenuto al corrente in merito all'applicazione della Convenzione;

b)

formula proposte al fine di agevolare o migliorare l'applicazione della Convenzione;

c)

formula raccomandazioni al Comitato dei Ministri in merito alle proposte di emendamenti alla Convenzione ed esprime la sua opinione su ogni proposta di emendamenti alla Convenzione presentata da uno Stato contraente in conformità con gli articoli 12 e 13;

d)

su richiesta di uno degli Stati contraenti, esprime un'opinione su ogni questione relativa all'applicazione della Convenzione;

e)

fa quanto necessario per facilitare una composizione amichevole delle difficoltà che potrebbero insorgere nel corso dell'esecuzione della Convenzione;

f)

formula raccomandazioni al Comitato dei Ministri in merito all'invito rivolto agli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione, conformemente all'articolo 14 paragrafo 3;

g)

presenta ogni anno al Comitato dei Ministri una relazione sui seguiti dati al presente articolo nell'applicare la Convenzione.»

3. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 10 è stralciato.

Art. 7 1. L'articolo 10 della Convenzione diventa l'articolo 11.

2. Al primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 11 l'espressione «nell'ambito dell'articolo 9 paragrafo 2» è sostituita con «né nell'ambito dell'articolo 10 paragrafo 1 lettera e né tramite negoziati». Nel secondo periodo di questo paragrafo l'espressione «i due arbitri nomineranno un terzo arbitro» è sostituita con «gli arbitri nomineranno un altro arbitro, presidente del tribunale». Sono stralciati i periodi seguenti di questo paragrafo.

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3. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 11 diventa il paragrafo 6 del presente articolo.

Dopo il secondo periodo è aggiunto il periodo «Qualora non si raggiunga la maggioranza, il voto decisivo spetterà al presidente» e, nell'ultimo periodo, l'espressione «La sua sentenza» è sostituita dall'espressione «La sentenza del tribunale».

4. Il testo del nuovo articolo 11 è completato con i seguenti paragrafi: «2. In caso di controversie che coinvolgano Stati contraenti che sono membri del Consiglio d'Europa, qualora uno Stato contraente non abbia nominato il proprio arbitro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, un arbitro è nominato dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su richiesta dell'altro Stato contraente.

3. In caso di controversie che coinvolgano qualsiasi Stato contraente che non sia membro del Consiglio d'Europa, qualora uno Stato contraente non abbia nominato il proprio arbitro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, un arbitro è nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'altro Stato contraente.

4. Nei casi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo in cui il Presidente della Corte interessato sia cittadino di uno Stato contraente parte alla controversia, tale funzione incombe al Vicepresidente della Corte o, nel caso in cui il Vicepresidente sia cittadino di uno Stato contraente parte alla controversia, al giudice della Corte più anziano che non sia cittadino di uno degli Stati contraenti parte alla controversia.

5. Le procedure di cui ai precedenti paragrafi 2 o 3 e 4 si applicano, mutatis mutandis, qualora gli arbitri non concordino sulla nomina di un arbitro, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.» Art. 8 Dopo il nuovo articolo 11, è aggiunto un nuovo articolo del tenore seguente: «Art. 12 1.

Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da qualsiasi Stato contraente o dal Comitato dei Ministri. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento agli Stati contraenti.

2.

Dopo aver consultato gli Stati contraenti non membri e, qualora necessario, il CDPC, il Comitato dei Ministri può adottare l'emendamento in conformità con la maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sottopone ogni emendamento adottato agli Stati contraenti per l'accettazione.

3.

Ogni emendamento adottato in conformità con il precedente paragrafo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica dell'accettazione di tutti gli Stati contraenti al Segretario Generale.»

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Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Art. 9 Dopo il nuovo articolo 12, è aggiunto un nuovo articolo del tenore seguente: «Art. 13 1.

Al fine di aggiornare l'elenco dei trattati di cui all'articolo 1 paragrafo 1, gli emendamenti possono essere proposti da ogni Stato contraente o dal Comitato dei Ministri. Tali proposte di emendamento riguardano soltanto i trattati conclusi all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che trattano in maniera specifica di terrorismo internazionale e che sono già entrati in vigore. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento agli Stati contraenti.

2.

Dopo aver consultato gli Stati contraenti non membri e, qualora necessario, il CDPC, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto dalla maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore un anno dopo la data in cui è stato trasmesso agli Stati contraenti. In tale periodo, qualsiasi Stato contraente può comunicare al Segretario Generale le eventuali obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento nei suoi confronti.

3.

Qualora un terzo degli Stati contraenti notifichi al Segretario Generale un'obiezione all'entrata in vigore dell'emendamento, l'emendamento non entra in vigore.

4.

Qualora meno di un terzo degli Stati contraenti notifichi un'obiezione, l'emendamento entra in vigore per gli Stati contraenti che non hanno comunicato obiezioni.

5.

Una volta che un emendamento sia entrato in vigore in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e uno Stato contraente abbia notificato un'obiezione ad esso, tale emendamento entra in vigore nei confronti dello Stato contraente interessato il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso abbia comunicato la sua accettazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.»

Art. 10 1. L'articolo 11 della Convenzione diventa l'articolo 14.

2. Nel primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 14 l'espressione «e degli Stati osservatori» è aggiunta dopo «Stati membri»; il secondo periodo ha il tenore seguente: «Sarà soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione» e, nel terzo periodo, l'espressione «o approvazione» è sostituita con «, approvazione o adesione».

3. Il testo del nuovo articolo 14 è completato dal paragrafo seguente: «3. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato il CDPC, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad aderire alla Convenzione. La decisione è adottata dalla maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consi-

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glio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di essere presenti in seno al Comitato dei Ministri.» 4. Il paragrafo 3 del nuovo articolo 14 diventa il paragrafo 4 del medesimo articolo e l'espressione «o approvi» è sostituita con «, approvi o vi aderisca» e il termine «approvazione» è sostituito con l'espressione «, approvazione o adesione».

Art. 11 1. L'articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 15.

2. Nel primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 15 l'espressione «o approvazione» è sostituita con «, approvazione o adesione».

3. Nel primo periodo del paragrafo 2 del nuovo articolo 15 l'espressione «o approvazione» è sostituita con «, approvazione o adesione».

Art. 12 1. Le riserve alla Convenzione formulate prima dell'apertura alla firma del presente Protocollo non sono applicabili alla Convenzione emendata dal presente Protocollo.

2. L'articolo 13 della Convenzione diventa l'articolo 16.

3. Nel primo periodo del paragrafo 1 del nuovo articolo 16, prima del termine «può» è aggiunta l'espressione «Stato contraente alla Convenzione in data 15 maggio 2003» e, dopo il termine «approvazione», è aggiunta l'espressione «del Protocollo di emendamento alla Convenzione». Dopo l'espressione «ragioni politiche» è aggiunto il seguente secondo periodo: «Lo Stato contraente si impegna ad applicare tale riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata e tenendo in dovuta considerazione, nel valutare la natura del reato, ogni aspetto particolarmente grave del reato, incluso:». Il resto del primo periodo è stralciato ad eccezione delle lettere a, b e c.

4. Il testo del nuovo articolo 16 è completato dal paragrafo seguente: «2. Nell'applicare il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato contraente indica i reati a cui si applica la sua riserva.» 5. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 16 diventa il paragrafo 3 di detto articolo. Nel primo periodo di questo paragrafo, dopo il termine «Stato» è aggiunto il termine «contraente» e l'espressione «precedente paragrafo» è sostituita con «paragrafo 1».

6. Il paragrafo 3 del nuovo articolo 16 diventa il paragrafo 4 di detto articolo. Nel primo periodo di questo paragrafo dopo il termine «Stato» è aggiunto il termine «contraente».

7. Il testo del nuovo articolo 16 è completato con i seguenti paragrafi:
«5. Le riserve di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valide per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, emendata nei confronti dello Stato interessato. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi della stessa durata.

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6. Dodici mesi prima della data di scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza allo Stato contraente interessato. Non oltre tre mesi prima della scadenza, lo Stato contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa se intende mantenere, emendare o ritirare la sua riserva.

Quando uno Stato contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che mantiene la riserva, fornisce una spiegazione sui motivi che ne giustificano il mantenimento. In mancanza di notifica dello Stato contraente interessato, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa comunica a quello Stato contraente che la sua riserva si considera automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. La mancata comunicazione dallo Stato contraente interessato della sua intenzione di mantenere o modificare la sua riserva prima della data di scadenza di tale periodo fa decadere la riserva.

7. Qualora uno Stato contraente non estradi una persona in applicazione di una riserva apposta in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, dopo aver ricevuto una richiesta di estradizione da un altro Stato contraente, sottopone il caso, senza eccezioni di sorta e senza indebito ritardo, alle sue autorità competenti ai fini dei procedimenti penali, tranne nel caso in cui lo Stato richiedente e quello che riceve la richiesta non concordino diversamente. Le autorità competenti, ai fini dei procedimenti penali nello Stato che riceve la richiesta, adottano le proprie decisioni nel modo previsto dalla legislazione di tale Stato per un qualsiasi reato di natura grave. Lo Stato che riceve la richiesta comunica, senza indebito ritardo, l'esito finale dei procedimenti allo Stato richiedente e al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta lo inoltra alla Conferenza di cui all'articolo 17.

8. La decisione di respingere la richiesta di estradizione, in base al paragrafo 1 del presente articolo, è tempestivamente inoltrata allo Stato richiedente. Qualora, entro un lasso di tempo ragionevole, nello Stato che riceve la richiesta non sia stata adottata alcuna decisione giudiziaria nel merito in conformità al paragrafo 7, lo Stato richiedente può comunicare tale circostanza al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che sottopone la questione alla Conferenza
prevista nell'articolo 17.

Quest'ultima esamina la questione ed esprime un'opinione sulla conformità del rifiuto alla Convenzione emendata e la presenta al Comitato dei Ministri ai fini di una dichiarazione in materia. Nell'espletare le sue funzioni ai sensi del presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce in seduta riservata agli Stati contraenti.» Art. 13 Dopo il nuovo articolo 16 è aggiunto un nuovo articolo del tenore seguente: «Art. 17 1.

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Ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, è convocata una Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo (di seguito definita «COSTER») incaricata di garantire: a) l'uso e il funzionamento efficaci della presente Convenzione emendata, compresa l'identificazione di eventuali problemi ad essa relativi, in stretto contatto con il CDPC;

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b) c) d)

e)

l'esame delle riserve formulate in conformità all'articolo 16 e in particolare la procedura prevista all'articolo 16 paragrafo 8; lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici e politici relativi alla lotta al terrorismo; l'esame, su richiesta del Comitato dei Ministri, dei provvedimenti adottati in seno al Consiglio d'Europa nel settore della lotta al terrorismo e, ove opportuno, le proposte di provvedimenti addizionali necessari a migliorare la cooperazione internazionale in materia di lotta contro il terrorismo, consultando il CDPC quando questi provvedimenti concernono la cooperazione in materia penale; la preparazione di opinioni e l'esecuzione del mandato conferito al Comitato dei Ministri.

2.

La COSTER si compone di un esperto nominato da ciascuno degli Stati contraenti. Si riunisce di norma una volta all'anno nonché in seduta straordinaria su richiesta del Segretario Generale del Consiglio d'Europa o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3.

La COSTER adotta il proprio regolamento interno. Le spese di partecipazione degli Stati contraenti che sono Stati membri del Consiglio d'Europa sono a carico del Consiglio d'Europa. Il Segretariato del Consiglio d'Europa coadiuva la COSTER nello svolgimento delle sue funzioni, in conformità con il presente articolo.

4.

Il CDPC è periodicamente informato sul lavoro svolto dalla COSTER.»

Art. 14 L'articolo 14 della Convenzione diventa l'articolo 18.

Art. 15 L'articolo 15 della Convenzione è stralciato.

Art. 16 1. L'articolo 16 della Convenzione diventa l'articolo 19.

2. Nel periodo introduttivo del nuovo articolo 19 l'espressione «agli Stati membri» è sostituita con «agli Stati contraenti».

3. Alla lettera b del nuovo articolo 19 il termine «approvazione» è sostituito con «approvazione o adesione».

4. Alla lettera c del nuovo articolo 19 il numero «11» diventa «14».

5. Alla lettera d del nuovo articolo 19 il numero «12» diventa «15».

6. Le lettere e e f del nuovo articolo 19 sono stralciate.

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7. La lettera g del nuovo articolo 19 diventa la lettera e di questo articolo e il numero «14» diventa «18».

8. La lettera h del nuovo articolo 19 è stralciata.

Art. 17 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati dalla: a)

firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b)

firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 18 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati parte alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.

Art. 19 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a)

ogni firma;

b)

ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

la data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 18;

d)

ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i firmatari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 15 maggio 2003, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario.

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