Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Modifica del 27 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato al decreto del Consiglio federale dell'11 novembre 20041, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 Adeguamento salariale Salari minimi secondo l'articolo 35.4 CCL (invariato) Durata annuale lorda del lavoro secondo l'articolo 23.2 CCL (invariato) II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

27 gennaio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2004 6027 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto colletivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

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