Termine di referendum: 6 ottobre 2005

Legge federale sulle ferrovie (Lferr) Modifica del 17 giugno 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie è modificata come segue: Art. 49 cpv. 4 I mezzi finanziari destinati all'ammortamento che non possono essere reinvestiti possono essere impiegati per rimborsare i mutui rimborsabili condizionatamente.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 28 giugno 20053 Termine di referendum: 6 ottobre 2005

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FF 2004 4695 RS 742.101 FF 2005 3803

2004-1424

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Legge federale sulle ferrovie

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