Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2006 del 31 ottobre 2005
Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.
Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2006, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 2002. Il tasso d'adeguamento č del 2,8 per cento.
Adeguamenti successivi Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 della presente ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Per il 1° gennaio 2006 non č effettuato alcun adeguamento.
31 ottobre 2005
5902
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
2005-2838