Codice penale svizzero e Codice penale militare

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20051, decreta: I Il Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 20022 è modificato come segue: Art. 42 cpv. 4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria con o senza condizionale, oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.

4

Art. 64 cpv. 1 periodo introduttivo, 2 e 3 Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro crimine punibile con una pena massima di cinque anni o più, atto o teso a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona e se ...

1

L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non si applicano le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86­88).

2

Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per la data in cui l'autore ha scontato i due terzi della pena o quindici anni della pena detentiva a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a capoversi 1­5.

3

1 2

FF 2005 4197 FF 2002 7351

2005-1306

4235

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Art. 64b Esame della liberazione

1

2

L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta: a.

almeno una volta all'anno, se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1); il primo esame avviene dopo due anni;

b.

almeno ogni due anni, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1); il primo esame avviene prima che abbia inizio l'internamento.

L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1: a.

fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto;

b.

fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4;

c.

dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;

d.

dopo aver sentito l'autore.

Art. 65 cpv. 2 (nuovo) Se durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e che sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne fosse a conoscenza, il giudice può ordinare queste misure a posteriori. La competenza è retta dalle norme applicabili alla revisione di una procedura.

2

Art. 75a La commissione di cui all'articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto nonché l'autorizzazione di un regime aperto, se:

Misure particolari 1 di sicurezza

a.

l'autore ha commesso un reato di cui all'articolo 64 capoverso 1, e

b.

l'autorità esecutiva non è in grado di giudicare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.

Per regime aperto si intende una pena meno restrittiva della libertà, ottenuta in particolare mediante trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del regime di lavoro e alloggio esterni e la liberazione condizionale.

2

4236

Codice penale svizzero e Codice penale militare

La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e vi è da attendersi che commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.

3

Art. 90 cpv. 2bis (nuovo) e 4bis (nuovo) 2bis Le misure di cui agli articoli 59­61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni, se vi sono buone probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il rischio che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

4bis Per il trasferimento in un penitenziario aperto o l'autorizzazione di un regime aperto l'articolo 75a si applica per analogia.

Art. 91 cpv. 2 lett. c e d 2

Le sanzioni disciplinari sono: c.

la multa

d.

vigente lett. c

Art. 369 cpv. 4, 4bis (nuovo), 4ter (nuovo) e 6 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:

4

a.

quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64;

b.

dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 20033 sul diritto penale minorile.

4bis Le condanne in cui è ordinato soltanto un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

Le condanne in cui è ordinata soltanto un'altra misura secondo gli articoli 66­67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 1927, nella versione del 21 marzo 20034, sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

4ter

6

3 4

Il termine decorre: a.

in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;

b.

in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.

FF 2003 3844 FF 2003 2438

4237

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Disposizioni transitorie n. 2 nonché n. 3 cpv. 2 e 3 (nuovo) 2. Inflizione e esecuzione di misure Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56­65), incluse quelle sull'esecuzione (art. 90), si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:

1

a.

il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 comma 2 del vecchio diritto;

b.

il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100bis del vecchio diritto) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 e 43 numero 1 comma 2 del vecchio diritto adempiono le condizioni per ordinare una misura terapeutica (art. 59­61 o 63). Se le condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente. In caso contrario l'internamento prosegue secondo il nuovo diritto.

2

3. Casellario giudiziale Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio le iscrizioni concernenti:

2

a.

le misure educative (ex art. 915), eccetto quelle ordinate in virtù dell'ex articolo 91 numero 2;

b.

il trattamento speciale (ex art. 926);

c.

l'obbligo di prestare un lavoro (ex art. 957).

Le iscrizioni cancellate secondo il diritto vigente non figurano più su estratti dal casellario giudiziale rilasciati a privati.

3

II Il Codice penale militare del 13 giugno 1927, nella sua versione del 21 marzo 20038 è modificato come segue: Art. 36 cpv. 4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria con o senza condizionale o una multa secondo l'articolo 60c.

4

5 6 7 8

RU 1971 777 RU 1971 777 RU 1971 777 FF 2003 2438

4238

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Disposizioni transitorie n. 2 cpv. 2 2. Casellario giudiziale Le iscrizioni cancellate secondo il diritto vigente non figurano più su estratti dal casellario giudiziale rilasciati a privati.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4239

Codice penale svizzero e Codice penale militare

4240