Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (OSG)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli

Visto l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RS 817.044.1, RU 2002 1082), le norme tecniche menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli ai sensi dell'allegato 2 della presente ordinanza. Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) su incarico della Commissione delle Comunità europee, nonché dell'Associazione Europea di Libero Scambio (AELS).

Rispetto alla settima pubblicazione nel Foglio federale (FF 2004 159), occorre tenere conto della seguente modifica: ­

la Commissione delle Comunità europee il 9 marzo 2005 ha emanato una decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 63 del 10 marzo 2005, pagine 27 e 28, secondo cui i punti 4.6 e 8.14 della norma europea EN 71, parte 1, adottata nel 1998, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente.

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFSP nonché i testi di tali norme, eccettuate quelle elettrotecniche, possono essere richiesti presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 224 54 54, fax 052 224 54 74.

Le norme elettrotecniche possono essere richieste all'indirizzo seguente: Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE), Vendita norme e stampati, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; telefono 01 956 11 65/66, fax 01 956 11 68.

3 maggio 2005

Ufficio federale della sanità pubblica Unità di direzione protezione dei consumatori: Il vicedirettore, Roland Charrière

2570

2005-1061

Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 4: Valigette per esperimenti chimici e attività connesse Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 5: Giochi chimici, esclusi i set sperimentali per chimica Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 6: Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertenze sull'età Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 7: Pitture a dito ­ Requisiti e metodi di prova

EN 71-4:1990 con emendamenti A1:1998 e A2:2003

EN 71-5:1993

EN 71-6:1994

EN 71-7:2002

2571

Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 3: Migrazione di certi elementi

EN 71-3:1994 con emendamenti A1:2000 e corrigendum AC:2000

2003/C 297/05

2003/C 297/05

2003/C 297/05

2003/C 297/05

2003/C 297/05

2003/C 297/05

Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 2: Infiammabilità

EN 71-2:2003

2003/C 297/05

2005/L 63/27

Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

EN 71-1:1998* con emendamenti A1:2001, A2:2002, A5:2000, A6:2002, A7:2002 e A8:2003

riferimenti Gazzetta Ufficiale CE

* I punti 4.6 e 8.14 della EN 71-1:1998, per quanto riguarda il periodo di 24 ore durante il quale un giocattolo deve essere immerso in un recipiente, non coprono tutti i rischi inerenti a giocattoli e parti di giocattoli fabbricati con materiali espansibili. La norma non attribuisce in merito una presunzione di conformità.

Titolo

Numero

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli

Allegato

Sicurezza dei giocattoli ­ Parte 8: Altalene, scivoli e altri giocattoli simili per uso domestico all'aperto e in casa Sicurezza dei giocattoli elettronici

EN 71-8:2003

EN 50088:1996 con emendamenti A1:1996, A2:1997 e A3:2002

2572

Titolo

Numero

2003/C 297/05

2003/C 297/05

riferimenti Gazzetta Ufficiale CE