Decreto federale

Disegno

concernente il Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 20052, decreta: Art. 1 Il Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi allegato alla Convenzione del 10 ottobre 19803 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato č approvato.

1

2

Il Consiglio federale č autorizzato ad accettarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

1 2 3

RS 101 FF 2005 4977 RS 0.515.091

2005-1030

4995

Protocollo del 28 novembre 2003 concernente i residuati bellici esplosivi. DF

4996