Traduzione1

Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue) Adottato a Londra il 17 ottobre 2000

Preambolo gli Stati contraenti del presente Accordo, in qualità di Stati contraenti della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), riaffermando il loro desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni, visto l'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo, riconoscendo l'importanza dell'obiettivo teso a ridurre i costi legati alla traduzione dei brevetti europei, sottolineando la necessità di un'ampia adesione a tale obiettivo e determinati a contribuire efficacemente alla riduzione dei costi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Rinuncia alle esigenze in materia di traduzione

(1) Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale uguale a una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.

(2) Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo, se il brevetto europeo è stato concesso nella lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti scelta dallo Stato in questione oppure tradotto in tale lingua e depositato nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.

(3) Gli Stati di cui al paragrafo 2 mantengono il diritto di esigere che una traduzione delle rivendicazioni in una delle loro lingue ufficiali sia fornita nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.

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Dai testi originali francese e tedesco.

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Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo

(4) Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di rinunciare a ogni esigenza in materia di traduzione o di applicare in materia di traduzione regole meno rigide di quelle previste ai paragrafi 2 e 3.

Art. 2

Traduzioni in caso di controversia

Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di disporre che, in caso di controversia relativa a un brevetto europeo, il titolare del brevetto fornisca, a proprie spese: a)

su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione;

b)

nell'ambito di una procedura, su richiesta del tribunale competente o di un'autorità quasi giurisdizionale, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato interessato.

Art. 3

Firma ­ Ratifica

(1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo fino al 30 giugno 2001.

(2) Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 4

Adesione

Scaduto il termine per la firma di cui all'articolo 3 paragrafo 1, il presente Accordo è aperto all'adesione degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo e degli Stati abilitati ad aderire a detta convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 5

Divieto di formulare riserve

Nessuno Stato contraente del presente Accordo può formulare riserve.

Art. 6

Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di otto Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, ivi compresi i tre Stati in cui nel 1999 ha prodotto effetto il maggior numero di brevetti europei.

(2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo produce effetto il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

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Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo

Art. 7

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata.

Art. 8

Denuncia

Ogni Stato contraente del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento, dopo che è stato in vigore per tre anni. La denuncia è notificata al Governo della Repubblica federale di Germania. Produce effetto un anno dopo la ricezione della notifica. I diritti acquisiti prima che la denuncia producesse effetto restano inviolati.

Art. 9

Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica ai brevetti europei per i quali la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti dopo l'entrata in vigore dell'Accordo nello Stato interessato.

Art. 10

Lingue dell'Accordo

Il presente Accordo è redatto in un esemplare nelle lingue tedesca, inglese e francese, in tre testi facenti ugualmente fede, ed è depositato presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 11

Trasmissioni e notifiche

(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi del presente Accordo e le trasmette ai Governi degli Stati firmatari o aderenti.

(2) Il Governo della Repubblica federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1: a)

ogni firma avvenuta;

b)

l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c)

la data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

d)

ogni denuncia pervenutagli in applicazione dell'articolo 8 e la data in cui tale denuncia produce effetto.

(3) Il Governo della Repubblica federale di Germania fa registrare il presente Accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo

In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 17 ottobre 2000 in un esemplare originale nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

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