Termine di referendum: 6 aprile 2006

Legge federale sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA) Modifica del 16 dicembre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20051, decreta: I La legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento). Può delegarla a enti internazionali.

1

Art. 3a cpv. 2 Può altresì concludere con Stati stranieri o enti internazionali accordi sulla sicurezza di volo o sul servizio di sicurezza aerea, compresa la vigilanza in questi settori.

2

Art. 3b, frase introduttiva e lett. b Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o enti internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di: b.

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servizio di sicurezza aerea;

FF 2005 3479 RS 748.0

2005-0980

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Legge sulla navigazione aerea

Art. 20 VI. Sistema di notifica degli eventi particolari

Ai fini di migliorare la sicurezza di volo, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell'aviazione. Agli infortuni aeronautici si applicano le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1

1

Per l'approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 20033 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2

Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all'apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.

3

Art. 28 cpv. 2 Quando rilascia una concessione, l'Ufficio federale esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

L'Ufficio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 27 dicembre 20054 Termine di referendum: 6 aprile 2006

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GU L 167 del 4 luglio 2003, p. 23.

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