Accordo

Allegato 3

di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera e l'Agenzia di assicurazione dei crediti all'esportazione SA, Sienna Strasse 39, 00-121 Varsavia (di seguito «KUKE SA»), in virtù della legge del 7 luglio 1994 concernente le assicurazioni dei crediti all'esportazione garantite dal Ministero delle finanze del ...

Art. 1

Oggetto dell'accordo

1. KUKE SA si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine polacca.

2. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota, espressa in percentuale, delle garanzie di credito accordate dalla KUKE SA a esportatori polacchi (in particolare banche che li finanziano), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.

3. La decisione finale di riassicurare è presa di caso in caso dal KUKE SA o dalla GRE.

Art. 2

Campo d'applicazione

1. Il presente accordo è applicabile nei seguenti casi: a)

l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori, per adempiere il contratto, si avvale (tra altri) di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore; fermo restando che solo l'esportatore è solo ad essere vincolato e a poter far valere diritti e doveri nei confronti dell'acquirente estero;

b)

gli esportatori che risiedono in Svizzera o in Polonia hanno concluso contratti d'esportazione inerenti al medesimo oggetto con un acquirente che risiede in un Paese diverso dalla Polonia o dalla Svizzera, e

l'assicuratore dei crediti del Paese di uno degli esportatori è disposto a concludere una polizza di assicurazione del credito.

2. Il presente accordo non si applica se l'assicuratore accorda una copertura assicurativa per un contratto di esportazione, per il quale il mandatario principale ha stabilito con il suo (i suoi) subfornitore(i) nel Paese del riassicuratore una convenzione «if and when» riguardo al rischio da assicurare.

2004-2754

1351

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Art. 3

Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo, si intende per: giorno lavorativo

un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti,

assicuratore(i) dei crediti

la GRE e la KUKE SA o uno dei suoi due enti,

esportazioni

le merci e/o i servizi forniti o consegnati, secondo il caso, conformemente al contratto d'esportazione,

assicuratore

l'assicuratore dei crediti che emette la polizza,

mandatario principale

l'esportatore che è parte al contratto con l'acquirente estero,

polizza

una polizza d'assicurazione o una garanzia emessa dall'assicuratore,

quota di riassicurazione

il valore delle esportazioni coperte dal riassicuratore, espresso in percentuale,

riassicuratore

l'assicuratore dei crediti che riassicura l'altro per una determinata transazione.

Art. 4

Origine delle esportazioni

Gli assicuratori dei crediti considerano di massima che le esportazioni provenienti dal Paese del riassicuratore sono originarie di questo Paese. Se, nell'ambito di una determinata transazione, l'assicuratore ha ragioni per dubitarne, ne informa immediatamente l'altro assicuratore dei crediti e gli comunica i risultati dei suoi accertamenti.

Art. 5

Forme di garanzia alle quali si applica il presente Accordo

Le assicurazioni e le forme di garanzia accordate dalla GRE e dal KUKE SA ai quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Ogni assicuratore dei crediti informa l'altro per scritto delle modifiche apportate alle sue assicurazioni e forme di garanzia.

Art. 6

Designazione dell'assicuratore

Di regola, è considerato assicuratore principale l'assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la quota più importante, in termini di valore, delle esportazioni da garantire. Gli assicuratori dei crediti possono derogare a questa regola di mutuo accordo in considerazione delle circostanze specifiche del caso.

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Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Art. 7

Quota di riassicurazione

1. La quota di riassicurazione è calcolata al pro rata delle quote di origine svizzera e polacca delle esportazioni da riassicurare in base alle informazioni del richiedente.

Costituisce il criterio determinante il rapporto tra le esportazioni di origine svizzera e quelle di origine polacca.

2. Se la transazione da assicurare comprende esportazioni provenienti da uno o più Paesi terzi (il Paese dell'acquirente straniero è considerato Paese terzo), l'assicuratore dei crediti che copre il rischio è quello dell'esportatore sotto la cui responsabilità è eseguita tale quota. Gli assicuratori dei crediti possono convenire di un altro metodo di calcolo per determinare la quota di riassicurazione.

Se la quota proveniente dal Paese terzo non può essere determinata in modo inequivocabile, l'assicuratore accorda la sua garanzia alla quota proveniente dal Paese terzo senza riassicurazione. Se, nel caso concreto, non è in grado di assumere l'integralità dei rischi per le forniture provenienti dal Paese terzo, l'assicuratore può convenire con il riassicuratore una ripartizione dei rischi fondata sul rapporto esistente tra la quota di origine svizzera e la quota di origine polacca delle esportazioni.

3. L'Allegato A propone esempi per il calcolo della quota di riassicurazione.

Art. 8

Obblighi del riassicuratore

1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all'assicuratore l'importo di riassicurazione convenuto, se l'assicuratore è obbligato a pagare indennità in virtù della polizza.

2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli incombe al tasso di copertura fissato dall'assicuratore nella sua polizza.

Il riassicuratore non è tuttavia obbligato ad accordare una riassicurazione che superi il suo tasso di copertura massima.

3. Il riassicuratore s'impegna a pagare all'assicuratore un importo corrispondente alla quota, in percentuale, dell'indennità versata dall'assicuratore conformemente alla polizza in questione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi da quando il riassicuratore è stato informato dall'assicuratore del versamento di un'indennità.

4. In caso di danno prima della fornitura, il riassicuratore deve ugualmente versare un'indennità proporzionale alla quota di riassicurazione, se tale rischio è coperto dalla polizza. In tal caso, l'importo del pagamento non si calcola in funzione del prezzo di costo delle quote delle esportazioni in questione, ma secondo la quota di riassicurazione riferita al danno totale calcolato sulla base del prezzo di costo.

5. Il riassicuratore s'impegna a non opporsi al versamento di un'indennità se vi è tenuto ai termini della polizza, sempreché le informazioni contenute nelle Appendici 1 e 2, oppure le informazioni che l'assicuratore ha fornito al riassicuratore nell'ambito della procedura descritta all'art. 13 corrispondono alle disposizioni di polizia.

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Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

6. Il riassicuratore s'impegna a informare l'assicuratore in merito a qualsiasi problema di cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull'esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.

Art. 9

Obblighi dell'assicuratore

1. L'assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all'esportazione, o delle pertinenti disposizioni contrattuali che potrebbero avere effetti sul rischio coperto della polizza e consultarlo immediatamente.

2. L'assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante sulle misure da adottare, o le indicazioni da fornire all'assicurato in caso di eventi che aumentano il rischio o nell'imminenza di un sinistro.

3. L'assicuratore deve trasferire al riassicuratore entro trenta giorni lavorativi l'importo corrispondente alla quota di riassicurazione, che dopo il pagamento di un'indennità, riceve un rimborso o trattiene una parte del versamento.

4. L'assicuratore che apprende che un debitore non ha effettuato un pagamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza è tenuto a informare senza indugio il riassicuratore.

5. L'assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest'ultimo, le copie di tutti i documenti in suo possesso relativi a una transazione.

6. L'assicuratore si impegna a informare il riassicuratore non appena prendono fine i suoi obblighi derivanti dalla polizza.

Art. 10

Calcolo e ripartizione dei premi

1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che a)

corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o

b)

è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.

L'assicuratore può trattenere il 10 per cento al massimo degli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.

2. Il premio di riassicurazione deve essere versato nei 30 giorni lavorativi che seguono il giorno in cui l'assicuratore ha ricevuto il premio.

3. Se l'assicurato ottiene dall'assicuratore un rimborso del premio in base alla polizza, il riassicuratore deve di massima restituire all'assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio che ha ricevuto, dopo deduzione dell'importo trattenuto per le spese amministrative.

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Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Art. 11

Modifica dell'origine delle esportazioni

1. Se, una volta stipulata definitivamente la riassicurazione, l'origine dei prodotti d'esportazione è modificata nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d'esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l'assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l'adeguamento della quota di riassicurazione.

2. Se è effettuato questo adeguamento, vengono adeguati di conseguenza gli importi che reciprocamente si devono l'assicuratore e il riassicuratore sotto forma di premi, di diritti e di partecipazione alle prestazioni d'indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.

Art. 12

Regresso

1. L'assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un'azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 10 per cento dell'importo scoperto.

Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall'assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l'assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all'assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese.

2. Alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un'indennità soltanto con il consenso del riassicuratore.

Art. 13

Norme procedurali

Le norme procedurali sull'esecuzione del presente accordo sono enunciate nell'Appendice 3.

Art. 14

Consolidamento del debito

1. Se il Paese dell'acquirente o il Paese del mutuatario presenta una domanda di consolidamento del debito, gli assicuratori dei crediti si consultano per determinare come risolvere i problemi che ne potrebbero risultare. La decisione definitiva spetta tuttavia all'assicuratore.

2. Se il credito coperto è compreso in un accordo di consolidamento del debito con il Paese dell'acquirente o con il Paese del mutuatario, l'assicuratore consulta il riassicuratore per determinare se intende alienare, scambiare o condonare tale debito.

3. L'assicuratore ha diritto di versare l'indennità alla scadenza contrattuale senza osservare il termine di pagamento generalmente previsto per il versamento di un'indennità.

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Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Art. 15

Valuta

Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti concernenti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta nella quale è stata stabilita la polizza.

Art. 16

Procedura d'arbitrato

1. Le Parti contraenti si adoperano per risolvere amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.

2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono decise da un tribunale arbitrale composto da tre persone. Ogni Parte contraente designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede.

Il tribunale arbitrale tiene le sue udienze nel Paese dell'assicuratore: a Varsavia, se si tratta della KUKE SA; a Zurigo se si tratta della GRE. La procedura si svolge in lingua inglese. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilisce la procedura conformemente ai principi dello Stato di diritto.

Art. 17

Entrata in vigore, denuncia e modifica dell'Accordo

1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica alla KUKE SA che sono adempite le condizioni costituzionali previste dal diritto svizzero per la conclusione e l'entrata in vigore del presente Accordo (ratifica).

2. Ciascuna delle due Parti contraenti può denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto e con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha effetto sugli obblighi contratti prima della scadenza dell'Accordo.

3. Le Parti contraenti possono modificare il presente Accordo in ogni momento.

L'Appendice 3 e tutti gli Allegati possono essere modificati in ogni momento con il consenso scritto della GRE e del KUKE SA.

Art. 18

Lingue

1. Il presente Accordo è redatto in sei esemplari originali, due in lingua polacca, due in lingua tedesca e due in lingua inglese, ogni Parte ha ricevuto un esemplare in ogni lingua.

2. Le versioni polacca, tedesca e inglese fanno ugualmente fede. La versione inglese serve tuttavia da base per l'interpretazione. La lingua di lavoro è l'inglese.

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Osservazioni

Fino all'85% per i rischi economici

Rischi economici e politici:

1357

La copertura vale per i pagamenti dovuti secondo i singoli contratti I rischi economici comprendono: d'esportazione con un durata di credito 1) Insolvenza ­ Accertamento d'insolvenza di un debitore o, se del di due anni o più. Comprende Fino al 90% caso, di un garante che non è in misura di adempiere alle sue per i rischi obbligazioni nei confronti dell'assicurato a causa d'insolvenza giu- l'importo del credito compresi gli interessi e vale fino alla scadenza. Il politici e le ridicamente accertata o di fatto.

catastrofi natu- 2) Mora ­ Mora del debitore o, se del caso, del garante nell'adempi- termine di attesa è di tre mesi. Il termine di attesa non si applica se rali mento dei suoi obblighi di pagamento.

l'insolvenza è giuridicamente accerta3) Violazione del contratto ­ Decisione del debitore senza motivi giustificati di non adempiere il contratto, di porvi fine o di rifiutare ta, o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito, che comdi ricevere le merci o i servizi.

prende i beni assicurati, è concluso tra I rischi politici comprendono: il Paese debitore e la Repubblica di 1) Decisione di uno Stato terzo ­ Adozione o modifica di prescrizioni Polonia.

giuridiche o di decisioni prese dal Governo o da altre istanze statali Gli interessi di mora non sono coperti.

del Paese del debitore o di un altro Paese coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato che rende impossibile l'adempimento del contratto.

2) Moratoria ­ Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell'esecuzione degli obblighi di pagamento o nell'adempimento del contratto assicurato.

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Credito fornitore debitore privato (rischio di credito)

Rischi coperti

Tasso di copertura

Appendice 1

8

Dettaglio delle agevolazioni accordate da KUKE SA

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

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8

Tasso di copertura

3) Impossibilità del trasferimento ­ Impossibilità o ritardo del trasferimento dei pagamenti dovuti, nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato.

4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore ­ Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.

5) Decisione del Paese dell'assicurato ­ Adozione di prescrizioni giuridiche o decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell'Unione europea concernenti il commercio estero che rende impossibile l'adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.

6) Forza maggiore ­ Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.

Rischi coperti

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

9

Osservazioni

Fino a 90% per I rischi politici comprendono: tutti i rischi 1) Mora del debitore o, se del caso, del garante nell'adempimento degli obblighi di pagamento.

2) Violazione contrattuale ­ Decisione ingiustificata del debitore pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi.

3) Decisione di uno Stato terzo ­ Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o di un altro Paese coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato che rende impossibile l'adempimento del contratto.

4) Moratoria ­ Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell'esecuzione degli obblighi di pagamento o nell'adempimento del contratto assicurato.

5) Impossibilità del trasferimento ­ Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti, nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato.

6) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore ­ Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.

Credito fornitore debitore pubblico (rischio di credito)

Rischi coperti

Tasso di copertura

8

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Osservazioni

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Gli interessi di mora non sono coperti.

La copertura è accordata per un debitore pubblico se l'acquirente o il garante rappresenta, in qualsivoglia forma, le autorità pubbliche che non possono essere dichiarate insolvibili né dal profilo giuridico né dal profilo amministrativo. Può trattarsi sia di un debitore sovrano, in altri termini di un ente che detiene la fiducia e il credito dello Stato o di ogni altro ente pubblico, regionale, comunale o parastatale, sia di un'altra istituzione pubblica.

Il termine di pagamento è di 3 mesi.

Se l'insolvenza è giuridicamente accertata o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito che comprende i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, non sussiste termine di pagamento.

La copertura vale per gli obblighi di pagamento derivanti dai singoli contratti d'esportazione con una durata di credito di due anni o più. La copertura comprende l'importo del credito più gli interessi e vale fino alla scadenza.

9

1360

Fino al 100% I rischi politici comprendono: per tutti i rischi 1) Mora del debitore o, se del caso, del garante nell'adempimento degli obblighi di pagamento dovuti.

2) Insolvenza - Accertamento d'insolvenza di un debitore o, se del caso, di un garante che non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell'assicurato a causa d'insolvenza giuridicamente accertata o di fatto.

Credito acquirente debitore privato

9

Osservazioni

La copertura del credito acquirente può essere accordata a istituzioni finanziarie che concedono crediti di una durata di due anni o più. La copertura vale per gli obblighi di rimborso in virtù di un contratto di credito e comprende l'importo del credito e i relativi interessi nonché le spese della banca. KUKE SA può inoltre I rischi politici comprendono in particolare: 1) Decisione di uno Stato terzo ­ Adozione o modifica di prescrizioni coprire l'importo del credito per il finanziamento del premio d'assicurazione. Se giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre non può proseguire nell'adempimento istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese del contratto a causa di una decisione del coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile Governo polacco e delle istruzioni di l'adempimento del contratto.

KUKE SA, l'assicurato ha diritto a un indennizzo pari all'importo della penale dovuta dal debitore a causa della violazione contrattuale.

7) Decisione del Paese dell'assicurato ­ Adozione di prescrizioni legali o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell'Unione europea concernenti il commercio estero che rende impossibile l'adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.

8) Forza maggiore ­ Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.

Rischi coperti

Tasso di copertura

8

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

8

Tasso di copertura

1361

Se l'insolvenza è accertata dal profilo giuridico o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito che comprenda i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore e la Repubblica di Polonia, non sussiste termine di pagamento.

Termine di pagamento: 3 mesi.

La copertura vale fino alla scadenza.

Gli interessi di mora non sono coperti.

2) Moratoria ­ Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell'esecuzione degli obblighi di pagamento o nell'adempimento del contratto assicurato.

3) Impossibilità di trasferimento ­ Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato.

4) Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.

5) Decisioni del Paese dell'assicurato ­ Adozione di prescrizioni legali o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell'Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l'adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.

6) Forza maggiore ­ Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.

Osservazioni

9

Rischi coperti

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

1362

Fino al 100% I rischi politici comprendono: per tutti i rischi 1) Mora nell'adempimento degli obblighi di pagamento da parte di un debitore.

2) Decisione di uno Stato terzo ­ Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l'adempimento del contratto.

3) Moratoria ­ Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell'esecuzione degli obblighi di pagamento o nell'adempimento del contratto assicurato.

4) Impossibilità di trasferimento ­ Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato.

5) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore ­ Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.

Credito acquirente debitore pubblico

Rischi coperti

Tasso di copertura

8

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Osservazioni

Se l'insolvenza è accertata dal profilo giuridico o se un accordo bilaterale sulla ristrutturazione del debito che comprenda i beni assicurati è concluso tra il Paese del debitore

Termine di pagamento: 3 mesi.

La copertura vale fino alla scadenza.

Gli interessi di mora non sono coperti.

La copertura del credito acquirente può essere concessa a istituzioni finanziarie che concedono crediti di una durata di due anni o più. La copertura vale per gli obblighi di rimborso in virtù di un contratto di credito e comprende l'importo del credito e i relativi interessi nonché le spese della banca.

KUKE SA può inoltre coprire l'importo del credito per il finanziamento del premio d'assicurazione. Se non può proseguire nell'adempimento del contratto a causa di una decisione del governo polacco e delle istruzioni di KUKE SA, l'assicurato ha diritto a un indennizzo pari all'importo della penale dovuta dal debitore a causa della violazione contrattuale.

9

Fino all'85% per i rischi economici

Rischio di fabbricazione debitore privato

Fino al 90% per i rischi politici

Tasso di copertura

8

I rischi politici comprendono: 1) Decisione di uno Stato terzo ­ Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l'adempimento del contratto.

I rischi economici comprendono: 1) Insolvenza - Accertamento d'insolvenza di un debitore o, se del caso, di un garante che non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dell'assicurato a causa d'insolvenza giuridicamente accertata o di fatto.

2) Violazione contrattuale ­ Decisione ingiustificata del debitore pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi.

Impossibilita dell'assicurato di adempiere a un contratto di esportazione a causa di un rischio economico o politico.

6) Decisioni dello Stato dell'assicurato - Adozione di prescrizioni legali o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell'Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l'adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.

7) Forza maggiore ­ Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.

Rischi coperti

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Osservazioni

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Il termine di pagamento è di 6 mesi. In caso d'insolvenza giuridicamente accertata non sussiste termine di pagamento.

La copertura può essere accordata all'esportatore (come parte integrante di una copertura di credito fornitore o separatamente se è stata accordata una copertura di credito acquirente). La copertura si riferisce a un rischio di una durata di due anni o più e ha come oggetto le spese e i costi che incombono all'assicurato per adempire i suoi obblighi contrattuali.

9

1364

8

Tasso di copertura

2) Moratoria ­ Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell'esecuzione degli obblighi di pagamento o nell'adempimento del contratto assicurato.

3) Impossibilità di trasferimento ­ Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato.

4) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore ­ Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.

5) Decisioni dello Stato dell'assicurato - Adozione di prescrizioni legali o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell'Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l'adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.

6) Forza maggiore ­ Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.

Rischi coperti

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

9

Osservazioni

Fino al 90% I rischi politici comprendono: per tutti i rischi 1) Violazione contrattuale ­ Decisione ingiustificata del debitore pubblico di non adempiere il contratto assicurato, di rescinderlo o di rifiutare le merci e i servizi.

2) Decisione di uno Stato terzo ­ Adozione o modifica di prescrizioni giuridiche o di decisioni prese da parte del Governo o di altre istanze statali del Paese del debitore o da parte di un altro Paese coinvolto nel contratto assicurato che rende impossibile l'adempimento del contratto.

3) Moratoria ­ Annuncio di una moratoria generale sui pagamenti da parte del Governo del Paese del debitore o di un Paese coinvolto nell'esecuzione degli obblighi di pagamento o nell'adempimento del contratto assicurato.

4) Impossibilità di trasferimento ­ Impossibilità o ritardo nel trasferimento dei pagamenti dovuti nella valuta di pagamento, a causa di avvenimenti politici, di difficoltà economiche, di prescrizioni giuridiche o di decisioni amministrative delle autorità del Paese del debitore o di un Paese terzo coinvolto nell'adempimento del contratto assicurato.

5) Prescrizioni giuridiche dello Stato del debitore ­ Prescrizioni secondo le quali i pagamenti operati dal debitore in valuta locale sono sufficienti per coprire gli obblighi derivanti dal contratto assicurato, indipendentemente dal fatto che, a causa della variazione del tasso di cambio, una volta convertita nella valuta del contratto nel giorno del pagamento da parte del debitore, la somma versata non copre più gli obblighi contrattuali di pagamento assicurati.

Rischio di fabbricazione debitore pubblico

Rischi coperti

Tasso di copertura

8

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Osservazioni

1365

Il termine di pagamento è di 6 mesi. In caso d'insolvenza giuridicamente constatata non sussiste termine di pagamento.

La copertura può essere accordata all'esportatore (come parte integrante di una copertura di credito fornitore o a separatamente se è stata concessa una copertura di credito acquirente).

La copertura si riferisce a un rischio di una durata di due anni o più e ha come oggetto le spese e i costi che incombono all'assicurato nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.

9

Tasso di copertura

6) Decisioni dello Stato dell'assicurato ­ Adozione di prescrizioni legali o di decisioni da parte del Governo della Repubblica di Polonia e dell'Unione europea concernenti il commercio estero che rendono impossibile l'adempimento del contratto o la fornitura dei servizi richiesti nella misura in cui i loro effetti non sono coperti altrimenti dal Governo interessato.

7) Forza maggiore ­ Guerra, rivolte, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, tifoni, inondazioni, maremoti, incendi catastrofici, incidenti nucleari fuori dal territorio polacco e i loro effetti.

Rischi coperti

1366

Copertura di Funzione dello Funzione dello statuto del debitore rischi di garan- statuto del zia debitore

8

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Osservazioni

La copertura può avere per oggetto una garanzia d'acconto o una garanzia di buona fine. La copertura di garanzia è generalmente accordata in aggiunta alla copertura del rischio di fabbricazione per debitori pubblici o privati.

9

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Appendice 2

Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE I Agevolazione:

Copertura del credito

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale sulla garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

il 5% almeno

Tasso di copertura:

il 95% al massimo

Base di calcolo:

Prezzo delle esportazioni secondo il contratto d'esportazione

Rischi coperti:

a) Rischio politico Rischio che si verifichino all'estero avvenimenti politici come guerre o disordini civili, che mettono il cliente nell'impossibilità di adempiere i suoi obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all'esportatore.

b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell'impossibilità di pagare a causa di una misura valutaria adottata dal suo Governo dopo che ha depositato il controvalore in valuta locale.

c) Rischi economici: ­ di debitori pubblici; ­ di debitori privati, ­ che appartengono a una collettività o a un ente di diritto pubblico o ­ il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o ­ che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi di clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.

1367

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

d) Eventuale rischio valutario: Rischi valutari che possono realizzarsi al momento del finanziamento di un credito in valuta estera, di una transazione a termine sulle valute o di una transazione analoga, dopo che si sia verificato un danno coperto secondo le lettere a) ­ c). Non sussiste alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.

II Agevolazione:

Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della consegna)

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore e, di massima, anche un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione:

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore:

il 5% almeno

Tasso di copertura:

il 95% al massimo

Base di calcolo:

Prezzo di costo

Rischi coperti:

Impossibilità presunta o reale di effettuare la consegna a causa di un aumento ­ dopo l'ordinazione ­ dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il n. I, oppure per mancanza di possibilità di trasporto all'estero.

III Agevolazione:

Copertura delle garanzie di offerente e delle garanzie di consegna (soltanto in complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II).

Tipo:

Garanzia

Beneficiario della garanzia:

L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)

Condizioni di assicurazione

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni

Rischio residuo dell'esportatore

il 5% almeno

1368

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Tasso di copertura

il 95% al massimo

Base di calcolo

Importo della garanzia d'offerente o della garanzia di consegna

Rischi coperti

­ Richiesta abusiva ­ Richiesta legittima se l'esportatore non può adempiere ai suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento.

1369

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Appendice 3

Norme procedurali (art. 13) §1

Osservazione preliminare

La presente Appendice disciplina le questioni procedurali conformemente all'articolo 13 dell'Accordo di riassicurazione reciproca fra KUKE SA e la GRE.

§2

Domanda e risposta provvisorie

a)

Non appena riceve una domanda che può voler riassicurare presso l'altro, l'assicuratore dei crediti ne informa l'altro mediante un modulo di domanda provvisoria (Allegato B).

b)

L'assicuratore dei crediti che dovrebbe fungere da riassicuratore risponde nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione mediante il modulo di risposta provvisoria (Allegato C). Comunica le modifiche eventualmente auspicate (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio se diverge da quella calcolata dall'assicuratore.

§3

Domanda e risposta definitive

a)

Se intende accordare un'assicurazione dei crediti all'esportazione, l'assicuratore potenziale segnala questo fatto al riassicuratore potenziale mediante il modulo di domanda definitiva (Allegato D).

b)

Il riassicuratore potenziale risponde alla domanda definitiva nei 30 giorni lavorativi che seguono la ricezione di tale domanda con il modulo di risposta definitiva (Allegato E).

c)

Una volta emessa la polizza, l'assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto il più presto possibile, il suo impegno di copertura mediante il modulo di emissione della polizza (Allegato F).

§4

Premi

Al più tardi alla ricezione del modulo di emissione di polizza (Allegato F), il riassicuratore comunica all'assicuratore un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l'assicuratore possa trasferire il premio di riassicurazione come previsto nell'articolo 10 numeri 1 e 2.

§5

Sinistro

Se, in caso di sinistro, l'assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve fornire a quest'ultimo le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento;

­

l'importo totale ancora non pagato e la data di scadenza;

­

l'importo totale che l'assicuratore deve pagare;

1370

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

­

la quota del riassicuratore nell'indennità pagata dall'assicuratore;

­

il motivo dell'indennizzo (rischio realizzato);

­

la data del pagamento dell'indennizzo.

§6

Rimborsi

In caso di rimborso, l'assicuratore deve fornire al riassicuratore le indicazioni seguenti: ­

il pertinente numero di riferimento;

­

l'importo totale che ha riscosso;

­

i costi di riscossione che ha pagato;

­

la quota del riassicuratore nel rimborso netto;

­

la data del rimborso;

­

i tassi d'interesse in vigore;

­

il numero dei giorni in cui l'interesse è stato riscosso;

­

(se necessario) i corsi di cambio.

§7

Fine degli obblighi

L'assicuratore informa il riassicuratore quando i suoi obblighi in virtù della polizza giungono a scadenza.

1371

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Allegato A

Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura - Paese A: 70 unità Fornitura - Paese B: 50 unità Copertura dell'assicuratore (A): Copertura del riassicuratore (B):

100% 95%

Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 = 4750 × 100 = 39,58% 120 × 100 12 000 Esempio 2 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura - Paese A: 70 unità Fornitura - Paese B: 50 unità Copertura dell'assicuratore (A): Copertura del riassicuratore (B):

95% 95%

Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 = 4750 × 100 = 41,67% 120 × 95 11 400 Esempio 3 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura - Paese A: 60 unità Fornitura - Paese B: 40 unità Fornitura - Paese C: 20 unità Copertura dell'assicuratore (A): Copertura del riassicuratore (B):

100% 95%

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 = 3800 × 100 = 38,00% 100 × 100 10 000 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L'importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.

1372

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Esempio 4 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura - Paese A: 60 unità Fornitura - Paese B: 40 unità Fornitura - Paese C: 20 unità Copertura dell'assicuratore (A): Copertura del riassicuratore (B):

95% 95%

Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 100 × 95

= 3800 × 100 = 40,00% 9500

La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L'importo riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.

Esempio 5 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura - Paese A: 60 unità Fornitura - Paese A: 40 unità Fornitura - Paese C: 20 unità Copertura dell'assicuratore (A): Copertura del riassicuratore (B):

100% 95%

Calcolo della quota di riassicurazione ­

Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A: 40 × 95 = 3800 × 100 = 31,66% 120 × 100 12 000

­

Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B: 60 × 95 = 5700 × 100 = 47,50% 120 × 100 12 000

Esempio 6 Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Fornitura - Paese A: 60 unità Fornitura - Paese A: 40 unità Fornitura - Paese C: 20 unità Copertura dell'assicuratore (A): Copertura del riassicuratore (B):

95% 95%

1373

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Calcolo della quota di riassicurazione ­

Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese A: 60 × 95 120 × 95

­

= 5700 × 100 = 50,00% 11 400

Se le forniture del Paese terzo sono esclusivamente fatturate al Paese B: 80 × 95 120 × 95

= 7600 × 100 = 66,6% 11 400

Nota: Se l'assicuratore e il riassicuratore propongono tassi di copertura diversi secondo il rischio, per il calcolo della quota di copertura si usa la media dei diversi tassi di copertura. Esempio: Rischi politici: Rischi economici prima della fornitura: Rischi economici di credito:

95% 85% 90%

Tasso medio:

90%

1374

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Allegato B

Modulo di domanda provvisoria Da: ................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

Con riferimento al nostro contratto concluso il ............................................................

Vi proponiamo di riassicurare la seguente transazione: ...............................................

Nostro riferimento: .......................................................................................................

Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................

Esportatore del vostro Paese: ........................................................................................

Rispettive relazioni contrattuali: ...................................................................................

Progetto: ........................................................................................................................

Acquirente / Paese: .......................................................................................................

Mutuatario / Paese: .......................................................................................................

Garante / garanzie: ........................................................................................................

Valore contrattuale: ......................................................................................................

Tasso d'interesse: .........................................................................................................

Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):...................................

Durata del rischio: ­

Produzione: ......................................................................................................

­

Credito: .............................................................................................................

Condizioni del rimborso: ..............................................................................................

Ev. osservazioni particolari concernenti l'affare: .........................................................

Tipo di copertura(e) richiesta(e): ...................................................................................

Importo del credito: ......................................................................................................

Tasso d'interessi: ..........................................................................................................

Mutuante: ......................................................................................................................

Importo coperto valutato a: ...........................................................................................

Quota di riassicurazione valutata a (calcolo): ...............................................................

Quota di premio (indicazione dell'importo di base)/scadenza: ....................................

Condizioni particolari: ..................................................................................................

1375

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Condizioni di regresso: .................................................................................................

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

1376

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Allegato C

Modulo di risposta provvisoria A: ..................................................................................................................................

Da: ................................................................................................................................

Con riferimento al vostro modulo di domanda provvisoria del: ..................................

Vostro n. di rif.: ............................................................................................................

Nostro n. di rif.: ............................................................................................................

*(a) Sulla base dei dati forniti, riteniamo di potervi accordare una riassicurazione e aspettiamo il vostro modulo di domanda definitiva in tempo utile.

*(b) Riteniamo di poter accogliere la vostra domanda se siete disposti a effettuare le seguenti modifiche: ...........................................................................................................................

Aspettiamo la vostra risposta e/o un modulo di domanda provvisoria modificata.

*(c) In qualità di riassicuratore, chiediamo il seguente premio: ­ quota di premio: .......................................................................................

­ pagabile il: ................................................................................................

*(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda per la presente transazione.

Osservazioni: ................................................................................................................

Il presente modulo di risposta provvisoria non è giuridicamente vincolante. Prima di decidere sulla concessione di una riassicurazione, dobbiamo effettuare un'analisi dei rischi più dettagliata; occorre peraltro il consenso del nostro organo di decisione o delle autorità di vigilanza.

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

* Per favore stralciare quanto non fa al caso.

1377

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Allegato D

Modulo di domanda definitiva Da: .................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

Con riferimento al nostro contratto concluso il: ...........................................................

E al vostro modulo di domanda provvisoria del ............................................................

Nostro n. di rif.: .............................................................................................................

Vostro n. di rif.: .............................................................................................................

Vi proponiamo di riassicurare la transazione alle seguenti condizioni: .......................

Esportatore del nostro Paese: ........................................................................................

Esportatore del vostro Paese: ........................................................................................

Loro relazione contrattuale: ..........................................................................................

Progetto: ........................................................................................................................

Acquirente / Paese: .......................................................................................................

Mutuatario / Paese: .......................................................................................................

Garante / garanzie: ........................................................................................................

Valore contrattuale: .......................................................................................................

Tasso d'interesse: ..........................................................................................................

Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/prestazioni in funzione della quota del Paese interessato/fornitura di Paese terzo): .................................

Durata del rischio: ­

Produzione: ......................................................................................................

­

Credito: .............................................................................................................

Condizioni di rimborso: ................................................................................................

Ev. osservazioni particolari concernenti la transazione: ...............................................

Tipo di copertura(e) richiesta(e): ..................................................................................

Importo del credito: ......................................................................................................

Tasso d'interesse: ..........................................................................................................

Mutuatario: ....................................................................................................................

Importo totale coperto: ..................................................................................................

­

1378

Valore delle merci e/o delle prestazioni provenienti dal Paese del riassicuratore (in proporzione al valore dell'insieme delle merci e/o delle prestazioni fornite) ..............................................................................................................

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

­

Quota di copertura assunta dall'assicuratore: ..................................................

­

Quota di riassicurazione (calcolo): ..................................................................

Condizioni particolari: ..................................................................................................

Condizioni di regresso: .................................................................................................

Importo del premio da pagare: ......................................................................................

­

all'assicuratore: ................................................................................................

­

al riassicuratore: ...............................................................................................

(calcolo) L'impegno del riassicuratore nei confronti del richiedente prende fino il ...................

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

1379

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Allegato E

Modulo di risposta definitiva Da: .................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

Con riferimento al nostro contratto concluso il: ...........................................................

E al vostro modulo di domanda definitiva del ..............................................................

Nostro n. di rif.: .............................................................................................................

Vostro n. di rif.: .............................................................................................................

*

Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente al contratto concluso il .............. e alle condizioni stabilite nel modulo di domanda definitiva del ...................

*

Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.

Osservazioni: ................................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

* Per favore stralciare quanto non fa al caso.

1380

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

Allegato F

Modulo di emissione della polizza Da: ................................................................................................................................

A: ..................................................................................................................................

Con riferimento al nostro contratto concluso il ............................................................

E alla vostra risposta definitiva del ...............................................................................

Nostro n. di rif.: ............................................................................................................

Vostro n. di rif.: ............................................................................................................

Vi informiamo che una polizza è stata emessa il ..................................... L'importo della copertura ammonta a: ...........................................................................................

La quota di riassicurazione ammonta a: .......................................................................

A

Il premio totale da pagare ammonta a: .............................................................

B

L'importo da pagare all'assicuratore ammonta a: ............................................

C

L'importo da pagare al riassicuratore ammonta a: ...........................................

La quota del premio ammonta a:

C = ...................................................................

A

Il premio deve esserci versato: Il:

Importo:

Quota del premio: Quota da pagare al riassicuratore: ............................. ............................. ............................. .......................................

Effettueremo il pagamento che vi è dovuto nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di ricezione.

Altre osservazioni: ........................................................................................................

Data: ...................................................... Firma: ...........................................................

1381

Accordo di riassicurazione reciproca concernente le assicurazioni dei crediti

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