Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006­2007 č stanziato un limite di spesa di 34 milioni di franchi.

Art. 2 1

Il presente decreto non sottostā al referendum.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2006.

1 2 3

RS 101 RS 946.14 FF 2005 2149

2005-0379

2169

Finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007. DF

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