Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto l'articolo 7 della legge del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20053, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 20062007 č stanziato un limite di spesa di 34 milioni di franchi.
Art. 2 1
Il presente decreto non sottostā al referendum.
2
Entra in vigore il 1° gennaio 2006.
1 2 3
RS 101 RS 946.14 FF 2005 2149
2005-0379
2169
Finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2006 e 2007. DF
2170