05.036 Messaggio concernente il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA del 13 aprile 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del Trattato, firmato il 15 dicembre 2004, tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 aprile 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-2799

2597

Compendio Visti i rapporti tradizionalmente stretti tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, i due Paesi collaborano intensamente anche nel settore della polizia. La collaborazione si basa sull'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, in vigore dal 1° luglio 2001. A seconda delle necessità, la collaborazione prevede contatti diretti su scala nazionale e diversi provvedimenti su scala regionale.

Sin dall'avvio, da parte dell'Ufficio federale di polizia, della fase pilota del sistema d'informazione basato sui profili del DNA nell'agosto 2000, il Principato del Liechtenstein partecipa al progetto. Nel sistema d'informazioni sono registrati e confrontati i profili del DNA soprattutto di persone sospettate o condannate e di tracce.

Poiché il sistema d'informazione basato sui profili del DNA si è rivelato utile per le autorità preposte al perseguimento penale, il Principato del Liechtenstein desidera parteciparvi anche in futuro.

Dal 1° gennaio 2005, con l'entrata in vigore della legge sui profili del DNA, il sistema d'informazione si fonda su una nuova base legale e si è passati dalla fase pilota alla gestione regolare. La collaborazione internazionale è retta dalla legge sui profili del DNA; è tuttavia opportuno, vista la stretta collaborazione con il Principato del Liechtenstein, precisarne le modalità in un trattato internazionale.

Nel presente Trattato si precisano anche le modalità dell'attuale collaborazione nell'ambito del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS), soprattutto per quanto riguarda la partecipazione ai costi e la responsabilità.

Con il Trattato il Principato del Liechtenstein integra nel proprio diritto interno le disposizioni del diritto federale svizzero elencate in un allegato.

Il Trattato disciplina la competenza in caso di collaborazione, le condizioni per il prelievo dei dati e per il loro trattamento nei sistemi d'informazione, garantendo un alto livello di protezione dei dati. Esso disciplina inoltre la partecipazione ai costi del Principato del Liechtenstein e la responsabilità.

2598

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Sin dall'avvio, da parte dell'Ufficio federale di polizia, della fase pilota del sistema d'informazione basato sui profili del DNA nell'agosto 20001, il Principato del Liechtenstein, non possedendo una propria banca dati in questo settore, vi partecipa alla pari di un Cantone svizzero. Nel sistema d'informazione sono registrati i profili del DNA di persone sospettate, condannate o scomparse, di tracce e di persone non identificate, vive o morte. Il confronto dei profili contribuisce all'assunzione delle prove, rendendo più efficiente il perseguimento penale. La collaborazione in materia di polizia tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein si è consolidata nella prassi e si svolge senza problemi dal punto di vista tecnico. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della legge sui profili del DNA2 e dell'ordinanza sui profili del DNA3, il sistema d'informazione si fonda su una nuova base legale e si è passati dalla fase pilota alla gestione regolare. L'articolo 13 della legge sui profili del DNA consente la collaborazione internazionale nell'ambito di Interpol e per singole procedure. Anche se per la collaborazione con il Principato del Liechtenstein non si concede un accesso online al sistema d'informazione basato sui profili del DNA e la procedura di trattazione delle richieste è solo in parte automatizzata, la trasmissione dei dati si svolge in modo sistematico e mediante un nuovo sistema di elaborazione elettronica dei dati, a cui sono collegati anche i Cantoni svizzeri. Per questo motivo è opportuno disciplinare questa collaborazione intensa in un trattato internazionale.

Sul summenzionato sistema di elaborazione elettronica dei dati si basa anche il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS). AFIS serve alla registrazione e all'esame delle impronte digitali e palmari nonché delle tracce sul luogo del reato. La collaborazione con il Principato del Liechtenstein in questo settore, avviata nel 1984, è retta dall'articolo 351septies capoversi 1 e 2 del Codice penale4. Il collegamento del Principato del Liechtenstein al sistema permette di perfezionare la collaborazione e impone allo stesso tempo di disciplinare la partecipazione ai costi e le questioni in materia di responsabilità. Di conseguenza si è rivelato opportuno disciplinare tale ambito nello stesso trattato.

1 2 3 4

In virtù dell'ordinanza del 31 maggio 2000 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (Ordinanza SIDNA, RS 361.1).

Legge federale del 20 giugno 2003 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (RS 363).

Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (RS 363.1).

RS 311.0

2599

1.2

Svolgimento delle trattative

Il 3 maggio 2004 gli esperti dei due Stati si sono incontrati in Svizzera accordandosi sugli elementi essenziali del Trattato. Sulla base di un progetto elaborato da entrambi gli Stati, le trattative si sono svolte il 19 e 20 giugno 2004 a Vaduz e si sono concluse nella medesima tornata negoziale.

Il Consiglio federale ha approvato il Trattato nella seduta del 10 novembre 2004. Il direttore dell'Ufficio federale di polizia, Jean-Luc Vez, e il capo della polizia del Principato del Liechtenstein, Adrian Hasler, lo hanno firmato il 15 dicembre 2004 a Vaduz.

2

Parte speciale

2.1

Sistematica

Nel preambolo del Trattato si rinvia innanzitutto alla tradizionale amicizia tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein e si ribadisce l'intento di cooperare ai fini della tutela dei comuni interessi di sicurezza. Facendo riferimento all'Accordo del 27 aprile 19995 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, i due Stati confermano l'intenzione di perfezionare la cooperazione ai sensi di tale accordo, soprattutto nell'ambito dei sistemi d'informazione di polizia.

Il capitolo I del Trattato contiene le disposizioni generali. Il Trattato è strutturato secondo il principio già applicato in particolare per il Trattato di unione doganale6.

Tale principio, statuito dall'articolo 2, obbliga il Principato del Liechtenstein a recepire nel proprio diritto interno le disposizioni della legislazione federale svizzera elencate nell'allegato del Trattato. In questo modo si garantisce che il Principato del Liechtenstein sottostà alle disposizioni emanate dal legislatore svizzero, alla pari di un Cantone svizzero, nella misura in cui ciò sia possibile e auspicabile in una relazione interstatale. Tale procedura ha il vantaggio che in caso di modifica delle disposizioni svizzere non sarà necessario modificare il Trattato mediante nuove trattative, essendo sufficiente adeguare l'allegato del Trattato per via diplomatica.

Perciò nel Trattato stesso occorre disciplinare solo gli aspetti particolarmente importanti o che necessitano un'ulteriore regolamentazione o precisazione a causa del carattere internazionale della cooperazione.

Il capitolo II contiene le disposizioni speciali, che devono essere separatamente disciplinate per gli ambiti del DNA e delle impronte digitali, e non sono recepite nella legislazione materiale del Principato del Liechtenstein, bensì applicate nei casi specifici in cui vengono effettivamente trasmessi dei dati per il trattamento in Svizzera. Le disposizioni riguardano le condizioni per il prelievo dei campioni del DNA e delle impronte digitali nel settore dell'asilo.

5 6

RS 0.360.163.1 Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

2600

Il capitolo III contiene le disposizioni finali concernenti le condizioni formali per l'entrata in vigore del Trattato e per la sua denuncia.

2.2

Commento alle singole disposizioni

2.2.1

Capitolo I: Disposizioni generali

Oggetto e scopo del Trattato (art. 1) In virtù dell'articolo 1 il Trattato disciplina la cooperazione di polizia tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein negli ambiti di AFIS e del sistema d'informazione basato sui profili del DNA. Anche se, potendo usufruire delle banche dati svizzere, dalla cooperazione traggono vantaggio soprattutto le autorità del Liechtenstein, pure le autorità penali svizzere potranno avvalersi di una maggiore quantità di informazioni disponibili.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 il Trattato mira a migliorare l'efficienza del perseguimento penale nel rispetto della protezione dei dati e ha lo scopo di individuare in particolare le connessioni tra reati nonché di permettere di identificare persone vive, morte o scomparse. Individuare significa ad esempio attribuire a una persona sospettata una traccia prelevata in relazione a un reato mediante l'analisi del DNA.

Dall'entrata in funzione del sistema d'informazione basato sui profili del DNA, il numero delle tracce del DNA attribuite a una persona è continuamente aumentato.

Tra ottobre 2003 e ottobre 2004 si sono potute attribuire 2684 tracce, il che equivale a un'attribuzione ogni tre ore. L'individuazione delle connessioni tra reati è facilitata se in luoghi di reato diversi si trovano tracce con lo stesso profilo del DNA o se in un unico luogo diverse tracce presentano lo stesso profilo.

Inoltre il confronto dei profili del DNA facilita anche l'assunzione delle prove poiché una traccia rinvenuta sul luogo del reato rende altamente probabile che una determinata persona vi si sia soffermata.

Principio del Trattato (art. 2) Come già accennato, in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 il Principato del Liechtenstein recepisce nel suo diritto interno le disposizioni della legislazione svizzera elencate nell'allegato. Inoltre le autorità competenti del Principato del Liechtenstein si attengono alle direttive e ai regolamenti emanati dalle autorità federali, ad esempio nel settore dell'informatica.

L'articolo 2 capoverso 2 statuisce che l'allegato costituisce parte integrante del Trattato e può essere modificato per via diplomatica. In virtù del capoverso 3 la Confederazione Svizzera ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le modifiche previste nella legislazione relativa alle disposizioni dell'allegato. La
competenza materiale per eventuali modifiche spetta all'Ufficio federale di polizia e alla Polizia nazionale del Principato del Liechtenstein, che in caso di necessità si consultano (art. 4). Dopo la stesura definitiva, lo scambio di lettere per via diplomatica avviene tra la Direzione del diritto internazionale pubblico in seno al Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio degli affari esteri del Principato del Liechtenstein.

2601

Disposizioni scelte dell'allegato L'allegato del Trattato stabilisce quali disposizioni della legge sui profili del DNA, dell'ordinanza sui profili del DNA e, per quanto riguarda il settore delle impronte digitali e palmari, dell'ordinanza del 21 novembre 20017 sul trattamento dei dati segnaletici sono applicabili nel Principato del Liechtenstein. Di seguito si illustrano alcune di tali disposizioni.

Nel settore delle impronte digitali e palmari, gli articoli ripresi dal Principato del Liechtenstein contengono le definizioni (art. 2) e stabiliscono il tipo di dati che possono essere registrati nel sistema (art. 8). Nel sistema AFIS si possono registrare solo le impronte digitali e palmari rilevate per stabilire l'identità di persone nel corso di un'indagine di polizia, di un'indagine connessa a un reato o in applicazione di una misura amministrativa. Inoltre è autorizzata la registrazione di impronte digitali trovate sul luogo del reato e quelle di sconosciuti o di persone conosciute sotto falsa identità. L'articolo 13 capoverso 1 elenca i dati che l'Ufficio federale di polizia può rendere noti quando comunica i risultati. Infine il Principato del Liechtenstein recepisce le disposizioni relative alla cancellazione dei dati (art. 15, 16 e 17 cpv. 2).

Per il prelievo e il trattamento delle impronte digitali di stranieri si applica l'articolo 8 lettera e dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici. La disposizione enumera in modo esaustivo in quali casi si possono registrare tali dati nel sistema AFIS.

Essa stabilisce ad esempio che un'impronta dev'essere prelevata secondo le regole previste dalla legislazione svizzera in materia di stranieri. Già oggi il Principato del Liechtenstein applica sul proprio territorio la legge federale del 26 marzo 19318 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e di conseguenza si è potuto inserire senza problemi l'articolo 8 lettera e (e anche il rinvio alla LDDS in esso contenuto) nell'allegato del Trattato tra le disposizioni recepite dal Principato del Liechtenstein.

La situazione è diversa per quanto riguarda le impronte digitali di richiedenti l'asilo.

In questo settore il Principato del Liechtenstein dispone di una legislazione propria.

Tuttavia, secondo la volontà delle due Parti contraenti, il prelievo di impronte digitali trasmesse
in Svizzera per il confronto e registrate nel sistema AFIS deve sottostare al diritto svizzero. Il diritto del Principato del Liechtenstein di conseguenza non si applica in questo particolare settore. Poiché l'articolo 8 lettera d dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici contiene un rinvio diretto alla legislazione svizzera (e di conseguenza il diritto svizzero costituirebbe una deroga diretta al diritto del Liechtenstein), si è rinunciato a inserire la disposizione nell'allegato. Si è invece preferito disciplinare la materia con l'articolo 14 del Trattato stesso, che subordina espressamente al diritto svizzero il prelievo di impronte digitali di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione, nel caso in cui i dati siano trasmessi in Svizzera per il trattamento (cfr. n. 2.2.2). In questo modo la subordinazione al diritto svizzero è prevista dal Trattato stesso.

Rispetto al settore delle impronte digitali e palmari, nel settore dei profili del DNA il disciplinamento del prelievo di campioni e del trattamento dei dati nei sistemi 7 8

RS 361.3 RS 142.20. La LDDS è sottoposta a una revisione totale con la designazione di «Legge federale sugli stranieri» e attualmente è in corso la procedura d'approvazione parlamentare. Si veda anche il messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge sugli stranieri (FF 2002 3327).

2602

d'informazione è molto più dettagliato. Le disposizioni più importanti recepite dal Principato del Liechtenstein disciplinano il prelievo dei campioni del DNA, l'allestimento di un profilo del DNA da parte di un laboratorio specializzato, il trattamento e la cancellazione dei dati nei sistemi d'informazione9.

Le disposizioni concernenti il prelievo dei campioni del DNA (art. 3­7 e 23 cpv. 3 della legge sui profili del DNA) toccano il diritto di procedura penale e il Principato del Liechtenstein le recepisce solo se i profili allestiti sono effettivamente trasmessi alla Svizzera. Di conseguenza, nell'articolo 13 del Trattato stesso si fa riferimento a questa limitazione (cfr. n. 2.2.2).

In virtù dell'articolo 8 della legge sui profili del DNA, l'allestimento di un profilo dal materiale del DNA prelevato (p. es. striscio della mucosa orale) è effettuato da un laboratorio designato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Per motivi inerenti alla protezione dei dati tale processo è reso anonimo, assegnando un numero di controllo al campione del DNA e separandolo dai corrispondenti dati personali e dalle informazioni sul luogo del reato10. Al laboratorio sono trasmessi unicamente il campione del DNA, il numero di controllo e le informazioni necessarie per l'allestimento del profilo del DNA. Inoltre l'articolo 14 della legge sui profili del DNA statuisce che i dati personali e le informazioni sul luogo del reato trasmessi all'Ufficio federale di polizia e i profili del DNA sono registrati in sistemi d'informazione separati. La connessione tra i profili del DNA da un lato e i dati personali o le informazioni sul luogo del reato dall'altro può essere effettuata soltanto dall'Ufficio federale di polizia mediante il numero di controllo.

L'articolo 11 della legge sui profili del DNA disciplina la registrazione dei profili nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA. Il rispetto effettivo dei diritti fondamentali e la presunzione d'innocenza esigono una registrazione restrittiva e una durata di trattamento limitata. L'articolo 11 capoversi 1­3 elenca in modo esaustivo i profili del DNA che vengono registrati nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA. Nel capoverso 4 dell'articolo sono tuttavia elencate anche le più importanti categorie di profili che non devono essere
registrati. Si tratta in particolare dei profili di vittime identificate, di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato e di persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto. Questi profili possono essere confrontati direttamente dal laboratorio con i profili delle tracce rinvenute sul luogo del reato.

Le disposizioni sulla cancellazione previste dagli articoli 16­19 della legge sui profili del DNA sono state concepite in analogia a quelle di AFIS. Tuttavia esse tengono conto dello sviluppo avvenuto nella protezione dei diritti fondamentali. Di conseguenza sono ampliati i diritti di cancellazione e quest'ultima avviene d'ufficio.

Principio della cooperazione (art. 3) L'articolo 3 stabilisce che, fatte salve disposizioni contrarie del Trattato, nell'ambito della cooperazione prevista le competenti autorità del Principato del Liechtenstein hanno gli stessi diritti e doveri delle corrispettive autorità cantonali. I diritti e i doveri concernono in primo luogo le responsabilità in relazione alle procedure. In tale contesto il Principato del Liechtenstein è responsabile della regolare raccolta dei dati e della loro trasmissione all'autorità competente. Dato che la trasmissione dei 9 10

Cfr. anche il messaggio concernente la legge sui profili del DNA (FF 2001 11).

La medesima procedura è applicata alle impronte digitali.

2603

dati normalmente avviene per via elettronica, il Principato del Liechtenstein dispone della stessa infrastruttura per la raccolta e la trasmissione dei dati di cui dispongono le polizie cantonali svizzere. L'Ufficio federale di polizia registra i dati nei sistemi d'informazione corrispondenti ed esegue il confronto elettronico. Dopo una verifica manuale da parte di un collaboratore dell'Ufficio federale di polizia, il risultato del confronto è trasmesso per mezzo di un sistema di elaborazione elettronico dei dati all'autorità che ha rilevato i dati. Le autorità di polizia del Principato del Liechtenstein perciò non accedono direttamente alle banche dati, tuttavia usufruiscono della corrispondente infrastruttura, delle informazioni in esse contenute e delle prestazioni dell'Ufficio federale di polizia.

Autorità competenti (art. 4) Secondo l'articolo 4 sono competenti per l'esecuzione del Trattato la Polizia nazionale per il Principato del Liechtenstein e l'Ufficio federale di polizia per la Confederazione Svizzera. La sovranità dei Cantoni in materia di polizia non è intaccata da questa cooperazione. L'articolo 4 stabilisce inoltre che all'Ufficio federale di polizia e alla Polizia nazionale incombe materialmente un'eventuale revisione dell'allegato.

Commissione mista (art. 5) In virtù dell'articolo 5 i due Stati contraenti istituiscono una commissione mista che tratta le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione del Trattato. I membri della commissione agiscono di comune accordo. Le delegazioni erano concordi sul fatto che un organo per la composizione delle controversie non fosse necessario.

Le questioni discusse in seno alla commissione mista potrebbero riguardare divergenze in merito al recepimento di nuove disposizioni legali o alla modifica di quelle vigenti oppure in merito all'adeguamento del contributo finanziario del Principato del Liechtenstein in seguito all'evoluzione dei costi.

Protezione dei dati (art. 6­9) Per il trattamento dei profili del DNA e delle impronte digitali è imprescindibile una protezione dei dati efficiente poiché, nonostante la presunzione d'innocenza, è possibile che l'opinione pubblica ritenga colpevoli le persone oggetto di un'indagine di polizia. Nell'ambito del Trattato, importanti settori della protezione dei dati sono già contemplati dalle
disposizioni dell'allegato recepite dal Principato del Liechtenstein. Tali disposizioni riguardano l'anonimizzazione dei dati, la loro raccolta e il loro trattamento nei sistemi d'informazione. In relazione alla protezione dei dati si pongono tuttavia anche questioni inerenti alla trasmissione dei dati a Stati terzi, ai diritti delle persone coinvolte, al trattamento dei dati in altri sistemi d'informazione e alla sicurezza dei dati.

L'articolo 7 statuisce che i dati possono essere inoltrati a Stati terzi soltanto previo consenso scritto dello Stato contraente che ha rilevato e trasmesso i dati. Tale disposizione, che rispecchia la prassi in uso per lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale, intende impedire l'eventuale inoltro di dati personali senza l'assenso dello Stato che li ha rilevati.

I diritti delle persone interessate sono disciplinati dalla legge federale sulla protezione dei dati11 nonché dal Trattato stesso e dal suo allegato. Secondo l'articolo 7 11

RS 235.1

2604

capoverso 2 della legge sui profili del DNA, se ordina il prelievo di un campione, la polizia ha l'obbligo d'informare la persona interessata del suo diritto d'impugnare la decisione presso l'autorità d'istruzione penale. In caso d'impugnazione, si procede al prelievo soltanto se l'autorità d'istruzione conferma la decisione. Inoltre, in base all'articolo 15 capoverso 1 della legge sui profili del DNA, prima del prelievo dei campioni l'autorità che ordina il prelievo deve informare la persona implicata della registrazione del profilo del DNA nel sistema d'informazione, del suo diritto all'informazione e delle condizioni di cancellazione.

Il diritto all'informazione si basa sulle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (art. 8 e 9) ed è disciplinato dall'articolo 8 del Trattato. L' articolo 8 capoverso 1 statuisce il diritto generale di ogni persona di domandare se nei sistemi d'informazione siano memorizzati sotto il suo nome il profilo del DNA o le impronte digitali o palmari. In merito alla procedura, il capoverso 2 stabilisce che le autorità del Principato del Liechtenstein trasmettono le domande loro indirizzate direttamente all'Ufficio federale di polizia, poiché quest'ultimo dispone delle informazioni necessarie per rispondere alle domande. Secondo il capoverso 3 l'Ufficio federale di polizia, previo accordo con il Principato del Liechtenstein, risponde di regola per scritto e gratuitamente alle domande dei richiedenti i cui dati sono stati rilevati dalle autorità del Liechtenstein. In quanto Stato sovrano, al Liechtenstein è concessa la possibilità, in analogia alla legge federale sulla protezione dei dati, di impedire, limitare o differire, in determinate circostanze, il rilascio di informazioni. In merito ai dati rilevati sul proprio territorio, il Principato del Liechtenstein deve decidere autonomamente se limitare eccezionalmente, a causa di un'istruttoria o per altri interessi pubblici preponderanti, l'obbligo d'informazione.

L'articolo 9 prevede la possibilità di trattare i dati nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS), nel sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) o nel Registro centrale degli stranieri (RCS). Come già accennato, l'autorità che rileva i dati deve separare, per motivi
inerenti alla protezione dei dati, i dati personali e le informazioni sul luogo del reato dal materiale del DNA e dalle impronte digitali, rendendoli anonimi mediante un numero di controllo. L'autorità che rileva i dati trasmette i dati personali e le informazioni sul luogo del reato, insieme a un numero di controllo, esclusivamente all'autorità competente per il corrispondente sistema d'informazione. Di regola si tratta di casi rilevanti per la polizia per i quali è competente la sezione Servizi AFIS/DNA in seno all'Ufficio federale di polizia. La sezione Servizi AFIS/DNA tratta i dati personali e le informazioni sul luogo del reato nel sistema d' informazione IPAS, rigorosamente separato dal sistema d'informazione basato sui profili del DNA e dal sistema AFIS. Se i dati trasmessi riguardano casi concernenti la legislazione sull'asilo o sugli stranieri, è competente l'Ufficio federale della migrazione in quanto autorità responsabile di AUPER e del RCS. La connessione dei profili del DNA o delle impronte digitali con altri dati personali o informazioni sulle tracce si effettua per mezzo del numero di controllo e incombe esclusivamente all'autorità responsabile del sistema d'informazione.

L'articolo 6 stabilisce come clausola generale che, fatte salve disposizioni contrarie del Trattato, alla cooperazione si applicano le pertinenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati. Ciò vale ad esempio per il settore della sicurezza dei dati.

2605

Archiviazione dei dati (art. 10) Secondo l'articolo 6 della legge federale del 26 giugno 199812 sull'archiviazione, i servizi dell'Amministrazione federale devono offrire all'Archivio federale tutti i documenti di cui non hanno più bisogno in modo permanente. L'articolo 10 garantisce che i dati prelevati e trasmessi dalle autorità del Liechtenstein sono messi a disposizione e consegnati all'Archivio federale solo previa autorizzazione del governo del Principato del Liechtenstein.

Responsabilità (art. 11) Anche se le autorità svizzere e quelle del Principato del Liechtenstein sottostanno a severe disposizioni in materia di protezione dei dati, non si può escludere del tutto che si causi illecitamente un danno a una persona in ragione della cooperazione prevista dal Trattato. È ad esempio pensabile che, a causa di informazioni lacunose, una persona venga erroneamente detenuta in carcerazione preventiva. La lacuna può riguardare la raccolta o la trasmissione illecita di dati o l'inesattezza dei dati stessi.

L'articolo 11 capoverso 1 statuisce che in tal caso gli Stati contraenti sono responsabili in conformità della loro legislazione nazionale. Questo significa che la persona interessata dovrebbe far valere il danno subíto nei confronti dello Stato contraente nel cui settore si è verificato l'illecito. Se uno degli Stati contraenti risarcisce un danno e l'altro Stato contraente è corresponsabile dell'illecito, in base all'articolo 11 capoverso 2 il primo può esercitare regresso sul secondo.

Costi (art. 12) In virtù dell'articolo 12 il Principato del Liechtenstein deve pagare alla Svizzera un importo forfettario annuo di 30 000 franchi. L'importo comprende i costi per l'infrastruttura, il personale, la trasmissione dei dati, l'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento, la manutenzione e il supporto del sistema AFIS e del sistema d'informazione basato sui profili del DNA nonché per gli oneri amministrativi relativi al disbrigo della corrispondenza. L'importo forfettario si basa su una stima dei costi suddivisi in proporzione al numero di abitanti. In caso di modifiche nell'evoluzione dei costi, l'importo può essere adeguato per via diplomatica.

Il capoverso 2 stabilisce che altri costi dovuti a prestazioni di terzi non sono oggetto del Trattato. Ne fanno ad esempio parte gli importi
che il Principato del Liechtenstein paga alle ditte responsabili della manutenzione del sistema o quelli da versare ai laboratori per l'allestimento dei profili del DNA.

2.2.2

Capitolo II: Disposizioni speciali

A. Profili del DNA: prelievo dei campioni, trasmissione e trattamento (art. 13) Il presente capitolo contiene le questioni che nel Trattato devono essere disciplinate separatamente da una parte per il settore delle impronte digitali e dall'altra per quello del DNA. Gli articoli 3­7 della legge sui profili del DNA fissano le condizioni per il prelievo dei campioni e le analisi del DNA in relazione alle persone interessate e alle autorità competenti. Gli articoli hanno materialmente conseguenze con12

RS 152.1

2606

crete per il diritto di procedura penale. L'articolo 7 della legge sui profili del DNA indica ad esempio le autorità che possono ordinare il prelievo di un campione e l'allestimento di un profilo. Il capoverso 2 dell'articolo stabilisce che il prelievo di un campione ordinato dalla polizia può essere impugnato dalla persona interessata, la quale deve essere informata di questo diritto d'impugnazione prima del prelievo stesso. In caso di impugnazione si procede al prelievo soltanto se un'autorità d'istruzione penale conferma la decisione.

Con l'inserimento degli articoli 3­7 e dell'articolo 23 capoverso 3 della legge sui profili del DNA nell'allegato del Trattato, tali disposizioni sono poziori al diritto del Principato del Liechtenstein (cfr. n. 2.2.1) nel campo d'applicazione descritto.

L'articolo 13 del Trattato statuisce espressamente che il Principato del Liechtenstein deve rispettare le disposizioni menzionate solo se trasmette effettivamente in Svizzera un profilo del DNA per il confronto. Ai profili del DNA che non sono trasmessi alla Svizzera si applicano le disposizioni della legislazione del Principato del Liechtenstein.

B: Impronte digitali (AFIS): Prelievo, trasmissione e trattamento nel settore dell'asilo (art. 14) In virtù dell'articolo 8 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici e con rinvio alla legislazione in materia d'asilo e di stranieri, le autorità sono autorizzate a registrare nel sistema AFIS i dati sulle impronte digitali di richiedenti l'asilo e stranieri.

Affinché si possano registrare, le impronte digitali di stranieri devono essere state prelevate in conformità con le disposizioni della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) (lett. e). L'assunzione della lettera e da parte del Principato del Liechtenstein non crea particolari difficoltà, poiché già attualmente esso applica la LDDS (cfr. n. 2.2.1). In materia d'asilo invece il Principato del Liechtenstein dispone di una propria legislazione. Con l'articolo 14 si è convenuto, a livello interstatale, che, in deroga al diritto del Principato del Liechtenstein, il prelievo di impronte digitali di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione è retto dal diritto svizzero in materia di asilo, se i dati sono trasmessi in Svizzera per il confronto. L'importanza di un
simile accordo (con esso le autorità del Principato del Liechtenstein sono obbligate a derogare al proprio diritto interno in quest'ambito severamente limitato) giustifica il suo inserimento nel Trattato stesso. Poiché l'articolo 14 è formulato in maniera generica, in caso di modifica della legislazione svizzera non è necessario modificare il Trattato.

2.2.3

Capitolo III: Disposizioni finali

Entrata in vigore e denuncia (art. 15) Il Trattato è sottoposto a ratifica ed entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, con cui gli Stati contraenti si informano che le condizioni necessarie a livello nazionale per l'entrata in vigore sono soddisfatte. Il Trattato è concluso a tempo indeterminato e può essere denunciato in ogni momento con un preavviso di sei mesi. La Svizzera s'impegna ad assicurare la registrazione del

2607

Trattato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite secondo l'articolo 102 dello Statuto dell'ONU13.

3

Ripercussioni finanziare e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

L'esecuzione del Trattato non comporta oneri finanziari o di personale supplementari per la Confederazione o i Cantoni. In virtù dell'articolo 12 il Principato del Liechtenstein deve ora versare alla Svizzera un importo forfettario annuo di 30 000 franchi.

4

Programma di legislatura

L'affare non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­200714. Il presente Trattato ha dovuto essere elaborato a causa dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della legge sui profili del DNA. Anche se nell'ambito della cooperazione con il Principato del Liechtenstein non si concede un accesso online al sistema d'informazione basato sui profili del DNA e la procedura per il trattamento delle richieste è solo in parte automatizzata, la trasmissione dei dati avviene in modo sistematico e mediante un nuovo sistema elettronico di trattamento dei dati. Per questo motivo è opportuno disciplinare la stretta cooperazione mediante un trattato internazionale.

5

Rapporto con il diritto europeo

Il Trattato non tange le relazioni contrattuali con l'Unione europea nella loro forma attuale. La cooperazione della Svizzera con l'Ufficio europeo di polizia (Europol)15 e l'associazione alla normativa di Schengen e Dublino non influiscono sulle disposizioni del presente Trattato e sulla cooperazione da esso prevista.

6

Costituzionalità e legalità

6.1

Competenze della Confederazione

Il presente Trattato si basa sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. La Confederazione deve tuttavia tenere conto delle competenze dei Cantoni e salvaguardarne gli interessi (art. 54 cpv. 3 Cost.). Le disposizioni del Trattato disciplinano esclusivamente la cooperazione nello scambio di dati tra gli uffici centrali dei due Stati e perciò non influisce sulle competenze dei Cantoni.

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RS 0.120 FF 2004 969 Cfr. il messaggio del 26 gennaio 2005 concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (FF 2005 859).

2608

Non è data al Consiglio federale la competenza di concludere autonomamente il Trattato ai sensi dell'articolo 7a della legge federale del 21 marzo 199716 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), poiché lo stesso non può essere definito trattato di portata limitata. Il Trattato sottostà all' approvazione delle Camere federali in base all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

6.2

Referendum facoltativo

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) oppure comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto (n. 3 prima parte del periodo) o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3 seconda parte del periodo). Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200217 sul Parlamento, una disposizione contiene norme di diritto quando, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Una simile norma è importante quando nel diritto interno dovrebbe essere emanata sotto forma di legge, analogamente a quanto previsto dall'articolo 164 capoverso 1 Cost. Nel caso del presente Trattato, il criterio delle disposizioni importanti che contengono norme di diritto è soddisfatto, poiché esso impone degli obblighi alle autorità svizzere nell'ambito dello scambio di dati. Inoltre, nel diritto interno tale ambito è disciplinato a livello di legge formale. Di conseguenza il decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sottostà a referendum facoltativo.

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RS 172.010 RS 171.10

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