Termine di referendum: 6 aprile 2006

Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (CO) Modifica del 16 dicembre 2005 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 23 giugno 20042, decreta: I 1. Il titolo ventesimosesto, capo terzo, sezione C del Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue:

C. L'ufficio di revisione Art. 727 I. Obbligo di revisione 1. Revisione ordinaria

1 2 3

1 Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

1.

società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società: a. i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa, b. che sono debitrici di un prestito in obbligazioni, c. che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;

2.

società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 10 milioni di franchi,

FF 2002 2841 FF 2004 3545 RS 220

2001-2722

6473

Codice delle obbligazioni

b.

c.

3.

cifra d'affari di 20 milioni di franchi, 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;

società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.

2

Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall'assemblea generale.

3

Art. 727a 2. Revisione limitata

Se non sono date le condizioni per una revisione ordinaria, la società fa verificare il conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione.

1

Con il consenso di tutti gli azionisti si può rinunciare alla revisione limitata se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

2

Il consiglio d'amministrazione può chiedere agli azionisti di esprimere questo consenso per scritto. Può impartire loro un termine di almeno 20 giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata consenso.

3

La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

4

Per quanto necessario, il consiglio d'amministrazione adegua lo statuto e comunica al registro di commercio la cancellazione o l'iscrizione dell'ufficio di revisione.

5

Art. 727b II. Requisiti per l'ufficio di revisione 1. In caso di revisione ordinaria

Le società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 20054 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.

1

Le altre società soggette alla revisione ordinaria designano quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un perito revisore abilitato le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato.

2

4

RS ...; RU ... (FF 2005 6529)

6474

Codice delle obbligazioni

Art. 727c 2. In caso di revisione limitata

Le società soggette alla revisione limitata designano quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 20055 sui revisori.

III. Revisione ordinaria 1. Indipendenza dell'ufficio di revisione

1

Art. 728 L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare: 1.

l'appartenenza al consiglio d'amministrazione, un'altra funzione decisionale in seno alla società o un rapporto di lavoro con essa;

2.

una partecipazione diretta oppure un'importante partecipazione indiretta al capitale azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società;

3.

una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante;

4.

la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione;

5.

l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;

6.

la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;

7.

l'accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

3

I dipendenti dell'ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere membri del consiglio d'amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un'altra funzione decisionale.

4

L'indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da persone vicine all'ufficio di revisione, alle

5

5

RS ...; RU ... (FF 2005 6529)

6475

Codice delle obbligazioni

persone coinvolte nella revisione, ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale.

Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano altresì alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o con l'ufficio di revisione.

6

Art. 728a 2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione a. Oggetto e portata della verifica

1

L'ufficio di revisione verifica se: 1.

il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta;

2.

la proposta del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;

3.

esista un sistema di controllo interno.

Nell'eseguire la verifica e nel determinarne la portata l'ufficio di revisione tiene conto del sistema di controllo interno.

2

La gestione del consiglio d'amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell'ufficio di revisione.

3

Art. 728b b. Relazione di revisione

L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l'esecuzione e il risultato della revisione.

1

L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

2

1.

un parere sul risultato della verifica;

2.

indicazioni sull'indipendenza;

3.

indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali;

4.

una raccomandazione circa l'approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d'amministrazione.

Le due relazioni devono essere firmate dalla persona che ha diretto la revisione.

3

6476

Codice delle obbligazioni

Art. 728c c. Avvisi obbligatori

Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d'organizzazione, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione.

1

L'ufficio di revisione informa inoltre l'assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se:

2

1.

si tratta di violazioni essenziali; o

2.

nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d'amministrazione non adotta misure adeguate.

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

3

Art. 729 L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

IV. Revisione limitata (review) 1. Indipendenza dell'ufficio di revisione

1

2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione a. Oggetto e portata della verifica

1

L'ufficio di revisione può partecipare all'attività contabile e fornire altri servizi per la società da verificare. Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso adotta misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile.

2

Art. 729a L'ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che: 1.

il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;

2.

la proposta del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

La verifica si limita a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio.

2

La gestione del consiglio d'amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell'ufficio di revisione.

3

Art. 729b b. Relazione di revisione

L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1

1.

un cenno alla natura limitata della revisione;

2.

un parere sul risultato della verifica; 6477

Codice delle obbligazioni

3.

indicazioni sull'indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all'attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare;

4.

indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.

La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.

2

Art. 729c c. Avvisi obbligatori

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

V. Disposizioni comuni 1. Nomina dell'ufficio di revisione

1

Art. 730 L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione.

Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

2

Servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori possono essere nominati quale ufficio di revisione se soddisfanno ai requisiti della presente legge. Le disposizioni sull'indipendenza dell'ufficio di revisione si applicano per analogia.

3

Almeno un membro dell'ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

4

Art. 730a 2. Durata del mandato dell'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

1

In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni.

2

Nel dare le proprie dimissioni, l'ufficio di revisione ne indica i motivi al consiglio d'amministrazione; questo li comunica all'assemblea generale successiva.

3

L'assemblea generale può revocare l'ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

4

6478

Codice delle obbligazioni

Art. 730b 3. Ragguagli e segreto

1 Il consiglio d'amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti e gli fornisce, su richiesta anche per scritto, i ragguagli di cui questo ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

L'ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni, sempre che la legge non lo obblighi a comunicarle.

Nell'allestire la sua relazione, dare avvisi e fornire ragguagli all'assemblea generale, esso è tenuto a salvaguardare i segreti d'affari della società.

2

Art. 730c 4. Documentazione e conservazione

L'ufficio di revisione documenta tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conserva per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali. Durante lo stesso periodo, i dati elettronici devono poter essere resi nuovamente leggibili.

1

I documenti devono consentire di verificare in modo efficiente l'osservanza delle disposizioni legali.

2

Art. 731 5. Approvazione dei conti e impiego dell'utile

Per le società obbligate a far verificare il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo da un ufficio di revisione, la relazione di revisione deve essere presentata prima che l'assemblea generale approvi il conto annuale e il conto di gruppo e decida sull'impiego dell'utile derivante dal bilancio.

1

In caso di revisione ordinaria, l'ufficio di revisione deve presenziare all'assemblea generale. Mediante decisione unanime, l'assemblea generale può rinunciare alla presenza dell'ufficio di revisione.

2

Se la necessaria relazione di revisione non è disponibile, le decisioni sull'approvazione del conto annuale e del conto di gruppo e sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sono nulle. Se le disposizioni concernenti la presenza dell'ufficio di revisione sono disattese, tali decisioni sono impugnabili.

3

Art. 731a 6. Norme speciali

Lo statuto e l'assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l'organizzazione dell'ufficio di revisione ed estenderne le attribuzioni.

1

All'ufficio di revisione non possono essere affidate né attribuzioni che incombono al consiglio d'amministrazione né attribuzioni che ne compromettono l'indipendenza.

2

L'assemblea generale può nominare periti per l'esame della gestione o di singole parti di essa.

3

6479

Codice delle obbligazioni

2. Il titolo ventesimottavo del Codice delle obbligazioni6 è modificato come segue:

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata Capo primo: Disposizioni generali Art. 772 A. Nozione

La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale sociale è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

1

Ciascun socio partecipa al capitale sociale con almeno una quota sociale. Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni accessorie.

2

Art. 773 B. Capitale sociale

Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

C. Quote sociali

Il valore nominale delle quote sociali non può essere inferiore a 100 franchi. In occasione di un risanamento della società può essere ridotto fino a 1 franco.

Art. 774 1

2

Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale.

Art. 774a D. Buoni di godimento

Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia.

Art. 775

E. Soci

Una società a garanzia limitata può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Art. 776

F. Statuto I. Disposizioni richieste dalla legge

6

RS 220

6480

Lo statuto deve contenere disposizioni su: 1.

la ditta e la sede della società;

2.

lo scopo della società;

Codice delle obbligazioni

3.

l'importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali;

4.

la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 776a II. Altre disposizioni

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1

1.

l'introduzione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e le relative modalità;

2.

l'introduzione a favore dei soci o della società di diritti preferenziali, di prelazione o di compera sulle quote sociali e le relative modalità;

3.

il divieto di concorrenza imposto ai soci;

4.

le pene convenzionali volte ad assicurare l'adempimento di obblighi legali o statutari;

5.

i privilegi inerenti a determinate categorie di quote sociali (quote sociali privilegiate);

6.

il conferimento ai soci di diritti di veto concernenti le deliberazioni dell'assemblea dei soci;

7.

la limitazione del diritto di voto dei soci e del loro diritto di farsi rappresentare;

8.

i buoni di godimento;

9.

le riserve statutarie;

10. l'attribuzione all'assemblea dei soci di competenze che vanno oltre quelle previste dalla legge; 11. l'approvazione di determinate decisioni dei gerenti da parte dell'assemblea dei soci; 12. l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci la designazione di persone fisiche che esercitino il diritto di gestione per conto di soci che sono persone giuridiche o società commerciali; 13. la facoltà dei gerenti di nominare direttori, procuratori e mandatari; 14. il versamento di tantièmes ai gerenti; 15. l'attribuzione di interessi per il periodo di avviamento; 16. l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione, in quanto tali disposizioni eccedano l'ambito fissato dalla legge;

6481

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17. il conferimento di un diritto statutario di recedere dalla società, le condizioni di esercizio di tale diritto e la relativa indennità; 18. i motivi speciali di esclusione di un socio dalla società; 19. le cause di scioglimento non previste dalla legge.

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, neppure le deroghe alle prescrizioni di legge riguardanti:

2

1.

le deliberazioni concernenti la creazione ulteriore di nuove quote sociali privilegiate;

2.

il trasferimento di quote sociali;

3.

la convocazione dell'assemblea dei soci;

4.

la determinazione del diritto di voto dei soci;

5.

le deliberazioni dell'assemblea dei soci;

6.

le deliberazioni dei gerenti;

7.

la gestione e la rappresentanza;

8.

il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

Art. 777 G. Costituzione I. Atto costitutivo

La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

1

In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

2

1.

tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;

2.

i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;

3.

i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;

4.

accettano l'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

Art. 777a II. Sottoscrizione 1 Per essere delle quote numero, del sociali

valida, la sottoscrizione deve contenere l'indicazione del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.

L'atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:

2

6482

1.

l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi;

2.

l'obbligo di fornire prestazioni accessorie;

Codice delle obbligazioni

3.

il divieto di concorrenza imposto ai soci;

4.

i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;

5.

le pene convenzionali.

Art. 777b III. Documenti giustificativi

Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

1

2

All'atto costitutivo devono essere acclusi: 1.

lo statuto;

2.

la relazione sulla costituzione;

3.

l'attestazione di verifica;

4.

l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;

5.

i contratti riguardanti i conferimenti in natura;

6.

i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 777c All'atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.

IV. Conferimenti 1

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:

2

1.

all'indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali;

2.

all'iscrizione nel registro di commercio dei conferimenti in natura, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali;

3.

alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.

Art. 778 H. Iscrizione nel registro di commercio I. Società

La società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 778a

II. Succursali

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

6483

Codice delle obbligazioni

Art. 779 J. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti

La società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

1

Acquista la personalità anche se le condizioni d'iscrizione non sono di fatto adempiute.

2

Se gli interessi di creditori o di soci sono gravemente minacciati o lesi poiché all'atto della costituzione della società non sono state adempiute condizioni legali o statutarie, il giudice può, ad istanza di uno di loro, pronunciare lo scioglimento della società.

3

L'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della costituzione della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4

Art. 779a II. Impegni contratti prima dell'iscrizione

Le persone che agiscono in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio ne rispondono personalmente e in solido.

1

Se entro tre mesi dall'iscrizione la società assume impegni espressamente contratti in suo nome, le persone che li hanno contratti ne sono liberate e ne risponde soltanto la società.

2

Art. 780 K. Modifica dello statuto

Ogni deliberazione dell'assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

L. Aumento del capitale sociale

1

L'assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale.

2

L'aumento è eseguito dai gerenti.

Art. 781

La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento del capitale azionario. L'offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.

3

L'aumento del capitale sociale dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.

4

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:

5

6484

Codice delle obbligazioni

1.

alla forma e al contenuto della deliberazione dell'assemblea dei soci;

2.

al diritto di opzione dei soci;

3.

all'aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;

4.

alla relazione sull'aumento del capitale e all'attestazione di verifica;

5.

alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;

6.

all'iscrizione dell'aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell'iscrizione.

Art. 782 M. Riduzione del 1 capitale sociale 2

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale.

Il capitale sociale non può in nessun caso essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi.

Il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite soltanto se i soci hanno integralmente effettuato i versamenti suppletivi previsti nello statuto.

3

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.

4

Art. 783 N. Acquisto di quote sociali proprie

La società può acquistare quote sociali proprie soltanto se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'importo dei mezzi necessari per l'acquisto e se il valore nominale complessivo di tali quote non eccede il 10 per cento del capitale sociale.

1

Se sono acquistate quote sociali nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell'esclusione di un socio, il limite massimo è del 35 per cento. Nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale, le quote sociali proprie devono, entro due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

2

Se alle quote sociali da acquistare è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere soppresso prima dell'acquisto.

3

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'acquisto di azioni proprie.

4

6485

Codice delle obbligazioni

Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci Art. 784 A. Quote sociali I. Titolo

Titoli relativi a quote sociali possono essere emessi soltanto come documenti probatori o come titoli nominativi.

1

I titoli emessi devono rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali.

2

Art. 785 La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

II. Trasferimento 1. Cessione a. Forma

1

b. Esigenze in materia di approvazione

1

Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali.

2

Art. 786 La cessione di quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione senza indicarne i motivi.

2

Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1: 1.

rinunciando all'esigenza dell'approvazione della cessione;

2.

stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell'approvazione della cessione;

3.

prevedendo che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se la società offre all'alienante di assumere le quote sociali al valore reale;

4.

escludendo la cessione di quote sociali;

5.

prevedendo che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l'assemblea dei soci rifiuta l'approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.

3

Art. 787 c. Trasferimento dei diritti

6486

La cessione di quote sociali subordinata all'approvazione dell'assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata.

1

Codice delle obbligazioni

L'approvazione si considera accordata se l'assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.

2

Art. 788 2. Modi di acquisto particolari

Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all'acquirente senza l'approvazione dell'assemblea dei soci.

1

L'acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall'assemblea dei soci.

2

L'assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della domanda. La società può fare l'offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L'offerta si considera accettata se l'acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

3

Il riconoscimento si considera accordato se l'assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi.

4

5

Lo statuto può rinunciare all'esigenza del riconoscimento.

Art. 789 3. Determinazione del valore reale

Se la legge o lo statuto fanno riferimento al valore reale delle quote sociali, le parti possono chiedere che il giudice determini tale valore.

1

Il giudice ripartisce le spese processuali e di stima secondo il suo apprezzamento.

2

Art. 789a 4. Usufrutto

Le disposizioni concernenti il trasferimento di quote sociali si applicano per analogia alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.

1

Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di un usufrutto sulle medesime.

2

Art. 789b 5. Diritto di pegno

Lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può negare l'approvazione soltanto per gravi motivi.

1

Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di diritti di pegno sulle medesime.

2

6487

Codice delle obbligazioni

Art. 790 III. Libro delle quote

1

La società tiene un libro delle quote sociali.

2

Nel libro delle quote sono iscritti: 1.

il nome e l'indirizzo dei soci;

2.

il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio;

3.

il nome e l'indirizzo degli usufruttuari;

4.

il nome e l'indirizzo dei creditori pignoratizi.

I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati soci senza diritto di voto.

3

4

Ciascun socio ha diritto di consultare il libro delle quote.

Art. 791 IV. Iscrizione nel registro di commercio

I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d'origine, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

1

2

La notificazione per l'iscrizione è fatta dalla società.

Art. 792 V. Proprietà collettiva

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi: 1.

devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona;

2.

rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.

Art. 793 B. Prestazione dei conferimenti

I soci devono effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali.

1

2

I conferimenti non possono essere restituiti.

Art. 794 C. Responsabilità dei soci

6488

Per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale.

Codice delle obbligazioni

Art. 795 D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie I. Versamenti suppletivi 1. Principio e importo

1

Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.

Se prevede l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l'importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.

2

I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.

3

Art. 795a 2. Richiesta

1

I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

2

Possono essere ordinati soltanto se: 1.

la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;

2.

senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;

3.

la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.

3

Art. 795b 3. Rimborso

I versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, soltanto se l'importo è coperto da capitale proprio liberamente disponibile e un perito revisore abilitato ne dà conferma per scritto.

4. Riduzione

1

Art. 795c Un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può essere ridotto o soppresso soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti.

Le disposizioni concernenti la riduzione del capitale sociale si applicano per analogia.

2

Art. 795d 5. Durata

Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L'iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell'uscita.

1

I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.

2

6489

Codice delle obbligazioni

L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.

3

L'obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso.

4

Art. 796 II. Prestazioni accessorie

1

Lo statuto può obbligare i soci a fornire prestazioni accessorie.

Può prevedere però soltanto obblighi di fornire prestazioni accessorie utili al conseguimento dello scopo sociale o volti a preservare l'indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci.

2

3 L'oggetto e l'estensione degli obblighi di fornire prestazioni accessorie connesse a una quota sociale, come pure gli altri elementi che risultino essenziali secondo le circostanze, devono essere determinati nello statuto. Quest'ultimo può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento dell'assemblea dei soci.

Gli obblighi statutari di effettuare pagamenti in denaro o di fornire altre prestazioni di carattere patrimoniale sono retti dalle disposizioni concernenti i versamenti suppletivi se sono volti a soddisfare un fabbisogno di capitale proprio della società e non è prevista alcuna controprestazione adeguata.

4

Art. 797 III. Introduzione susseguente

L'introduzione susseguente e l'estensione di obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie richiedono il consenso di tutti i soci interessati.

E. Dividendi, interessi e tantièmes I. Dividendi

1

Art. 798 Possono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

2

I dividendi devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali; se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo deve essere sommato al valore nominale delle quote sociali; lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

3

Art. 798a II. Interessi

6490

Non possono essere pagati interessi a favore del capitale sociale e dei versamenti suppletivi effettuati.

1

Codice delle obbligazioni

È ammesso il versamento di interessi per il periodo di avviamento.

La disposizione del diritto della società anonima concernente gli interessi per il periodo di avviamento si applica per analogia.

2

Art. 798b III. Tantièmes

Lo statuto può prevedere il versamento di tantièmes ai gerenti. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti i tantièmes si applicano per analogia.

Art. 799

F. Quote sociali privilegiate

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le azioni privilegiate si applicano per analogia alle quote sociali privilegiate.

Art. 800

G. Restituzione di prestazioni

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la restituzione di prestazioni si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni che la società ha fornito ai soci, ai gerenti e a persone loro vicine.

Art. 801

H. Relazione sulla gestione, riserve e pubblicazione

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la relazione sulla gestione, le riserve e la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo si applicano per analogia.

J. Consegna della relazione sulla gestione

1

Art. 801a La relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere consegnate ai soci il più tardi unitamente alla convocazione all'assemblea ordinaria dei soci.

I soci possono esigere che la relazione sulla gestione sia loro riconsegnata nella versione approvata dall'assemblea.

2

Art. 802 K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

Ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della società.

1

Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo.

2

Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono

3

6491

Codice delle obbligazioni

rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione; su richiesta del socio, decide l'assemblea dei soci.

4 In caso di rifiuto ingiustificato dell'assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata.

Art. 803 L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

1

I soci sono tenuti al segreto d'affari.

Si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società.

Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società. Lo statuto può prevedere che i soci devono astenersi da attività concorrenti.

2

I soci possono esercitare attività che violano l'obbligo di fedeltà o un eventuale divieto di concorrenza in quanto tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci.

3

Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

4

Capo terzo: Organizzazione della società Art. 804 A. Assemblea dei soci I. Attribuzioni

6492

1

L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

2

1.

la modifica dello statuto;

2.

la nomina e la revoca dei gerenti;

3.

la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo;

4.

l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;

5.

l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes;

6.

la determinazione dell'indennità dei gerenti;

7.

il discarico ai gerenti;

8.

l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;

Codice delle obbligazioni

9.

l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede;

10. la deliberazione sull'esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera; 11. l'autorizzazione dell'acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l'approvazione di un tale acquisto; 12. il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento; 13. l'approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci; 14. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi; 15. l'esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto; 16. lo scioglimento della società; 17. l'approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso; 18. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

L'assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari.

Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.

3

Art. 805 L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

II. Convocazione 1 e svolgimento

L'assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.

2

L'assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.

3

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono anche essere prese per scritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale.

4

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano per analogia:

5

6493

Codice delle obbligazioni

1.

alla convocazione;

2.

al diritto di convocazione e di proposta dei soci;

3.

agli oggetti in deliberazione;

4.

alle proposte;

5.

alla riunione di tutti i soci;

6.

alle misure preparatorie;

7.

al processo verbale;

8.

alla rappresentanza dei soci;

9.

alla partecipazione abusiva.

Art. 806 III. Diritto di voto 1. Determinazione

Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.

1

Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.

2

La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per:

3

1.

la nomina dei membri dell'ufficio di revisione;

2.

la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;

3.

la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un'azione di responsabilità.

Art. 806a 2. Esclusione dal diritto di voto

Nelle deliberazioni riguardanti il discarico ai gerenti, le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione non hanno diritto di voto.

1

Nelle deliberazioni riguardanti l'acquisto di quote sociali proprie da parte della società, il socio che cede le quote non ha diritto di voto.

2

Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione di attività dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, l'interessato non ha diritto di voto.

3

6494

Codice delle obbligazioni

Art. 806b 3. Usufrutto

Se una quota sociale è gravata da usufrutto, il diritto di voto e i diritti ad esso connessi sono esercitati dall'usufruttuario. Questi è responsabile verso il proprietario se, esercitando i propri diritti, non tiene equamente conto degli interessi del medesimo.

Art. 807

IV. Diritto di veto

Lo statuto può conferire ai soci un diritto di veto contro determinate deliberazioni dell'assemblea dei soci. Deve definire le deliberazioni contro cui il diritto di veto può essere esercitato.

1

L'introduzione susseguente di un diritto di veto richiede il consenso di tutti i soci.

2

3

Il diritto di veto non è trasferibile.

Art. 808 V. Deliberazioni 1. In genere

Salvo diversa disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Art. 808a

2. Voto preponderante

Il presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante. Lo statuto può disporre altrimenti.

3. Deliberazioni importanti

1

Art. 808b Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per: 1.

la modifica dello scopo sociale;

2.

l'introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;

3.

l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali o l'inasprimento delle sue condizioni;

4.

l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;

5.

l'aumento del capitale sociale;

6.

la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;

7.

l'approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;

8.

la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;

6495

Codice delle obbligazioni

9.

l'esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;

10. il trasferimento della sede della società; 11. lo scioglimento della società.

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

2

Art. 808c VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci

Al diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

B. Gestione e rappresentanza I. Designazione dei gerenti e organizzazione

1

Art. 809 I soci esercitano in comune la gestione della società. Lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione.

Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. La persona giuridica o la società commerciale che partecipa alla società designa se del caso una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece. Lo statuto può subordinare tale designazione all'approvazione dell'assemblea dei soci.

2

Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza.

3

Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante. Lo statuto può disciplinare altrimenti le deliberazioni dei gerenti.

4

Art. 810 II. Attribuzioni dei gerenti

I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

1

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

2

6496

1.

l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;

2.

la definizione dell'organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;

3.

l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;

Codice delle obbligazioni

3

4.

la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

5.

l'elaborazione della relazione sulla gestione (conto annuale, rapporto annuale e, se del caso, conto di gruppo);

6.

la preparazione dell'assemblea dei soci e l'esecuzione delle sue deliberazioni;

7.

l'avviso al giudice in caso di indebitamento eccessivo.

Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti: 1.

convocare e dirigere l'assemblea dei soci;

2.

provvedere per le comunicazioni ai soci;

3.

accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

Art. 811 III. Approvazione dell'assemblea dei soci

1

Lo statuto può prevedere che i gerenti: 1.

devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci;

2.

possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti.

2

Art. 812 IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

1

2

Soggiacciono allo stesso obbligo di fedeltà cui sono tenuti i soci.

Non possono esercitare attività concorrenti, salvo che lo statuto disponga altrimenti o che tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto.

Lo statuto può prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci.

3

Art. 813 V. Parità di trattamento

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

6497

Codice delle obbligazioni

Art. 814 VI. Rappresentanza

1

Ogni gerente ha il potere di rappresentare la società.

Lo statuto può disciplinare altrimenti la rappresentanza, fermo restando che almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società. Lo statuto può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento.

2

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempito da un gestore o da un direttore.

3

Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all'estensione e alla limitazione del potere di rappresentanza e ai contratti conclusi tra la società e il suo rappresentante.

4

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

5

Le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritte nel registro di commercio. Devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

6

Art. 815 VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

L'assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

1

Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.

2

I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.

3

Se tali persone sono state nominate dall'assemblea dei soci, quest'ultima deve essere immediatamente convocata.

4

Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

5

Art. 816 VIII. Nullità delle decisioni

I motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale della società anonima si applicano per analogia alle decisioni dei gerenti.

Art. 817

IX. Responsabilità

6498

La società risponde del danno che una persona cui è affidata la sua gestione o rappresentanza ha causato con atti illeciti commessi nell'esercizio di incombenze sociali.

Codice delle obbligazioni

Art. 818 C. Ufficio di revisione

All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

1

Un socio soggetto all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi può chiedere una revisione ordinaria del conto annuale.

2

Art. 819 D. Lacune nell'organizzazione della società

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società si applicano per analogia.

E. Perdita di capitale e indebitamento eccessivo

1

Art. 820 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti della società e la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.

Il giudice può differire il fallimento, ad istanza dei gerenti o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.

2

Capo quarto: Scioglimento e uscita Art. 821 A. Scioglimento I. Cause

1

La società a garanzia limitata si scioglie: 1.

se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;

2.

se lo delibera l'assemblea dei soci;

3.

se è dichiarato il suo fallimento;

4.

per gli altri motivi previsti dalla legge.

Se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

2

Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

3

Art. 821a II. Conseguenze

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le conseguenze dello scioglimento si applicano per analogia.

1

6499

Codice delle obbligazioni

Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio. Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l'ufficio del registro di commercio. Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all'ufficio del registro di commercio.

2

Art. 822 B. Uscita di soci I. Recesso

Un socio può chiedere al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi.

1

Lo statuto può conferire ai soci il diritto di recedere dalla società e subordinarne l'esercizio a determinate condizioni.

2

Art. 822a II. Recesso adesivo

Se un socio propone un'azione di recesso per gravi motivi o dichiara di esercitare un diritto di recesso statutario, i gerenti ne informano senza indugio gli altri soci.

1

Se, entro tre mesi dalla ricezione di tale comunicazione, altri soci propongono un'azione di recesso per gravi motivi o esercitano un diritto di recesso statutario, tutti i soci recedenti devono essere trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo è sommato al valore nominale delle quote sociali.

2

Art. 823 III. Esclusione

La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione di un socio.

1

Lo statuto può prevedere che l'assemblea dei soci ha diritto di escludere un socio per determinati motivi.

2

Le disposizioni concernenti il recesso adesivo non sono applicabili in caso di esclusione.

3

Art. 824 IV. Misure provvisionali

Nel procedimento concernente l'uscita di un socio, il giudice può, ad istanza di una parte, decidere la sospensione di tutti o di taluni diritti e obblighi del socio interessato.

V. Indennità 1. Diritto e importo

1

Art. 825 Il socio che lascia la società ha diritto a un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

Per i casi di uscita fondati sull'esercizio di un diritto di recesso statutario, lo statuto può stabilire altrimenti l'indennità.

2

6500

Codice delle obbligazioni

Art. 825a 2. Versamento

L'indennità inerente all'uscita di un socio è esigibile in quanto la società:

1

1.

possieda capitale proprio disponibile;

2.

possa alienare le quote sociali del socio uscente;

3.

possa ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni.

Un perito revisore abilitato accerta l'importo del capitale proprio disponibile. Se quest'ultimo non è sufficiente per indennizzare il socio uscente, il revisore si pronuncia inoltre sull'importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale.

2

L'ex socio ha un credito di grado posteriore e senza interessi sull'importo per il quale non è ancora stato indennizzato. Tale credito è esigibile in quanto dalla relazione annuale sulla gestione risulti che la società possiede capitale proprio disponibile.

3

4 Finché

l'indennità non è interamente versata, l'ex socio può esigere che la società designi un ufficio di revisione e faccia sottoporre il conto annuale a revisione ordinaria.

Art. 826

C. Liquidazione

Ogni socio ha diritto a una quota dell'avanzo della liquidazione proporzionale al valore nominale delle sue quote sociali rispetto al capitale sociale. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi che non sono stati restituiti, il loro importo deve essere sommato alle quote sociali dei soci interessati e al capitale sociale. Lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

1

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti lo scioglimento della società seguito da liquidazione si applicano per analogia.

2

Capo quinto: Responsabilità Art. 827 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia.

6501

Codice delle obbligazioni

3. Le seguenti altre disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sono modificate come segue: Art. 181 cpv. 4 L'assunzione del patrimonio o dell'azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 20038 sulla fusione.

4

Art. 227i 5. Campo d'applicazione

Gli articoli 227a­227h non si applicano se il compratore è iscritto nel registro di commercio come impresa individuale o come persona autorizzata a firmare per un'impresa individuale o per una società commerciale, oppure se la vendita concerne una cosa che, per sua natura, è destinata soprattutto a un'impresa artigianale o industriale oppure a un uso professionale.

Art. 554

C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 596, titolo marginale e cpv. 1 e 2

C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo e conferimenti in natura

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

1

2

Abrogato

Art. 625 D. Azionisti

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Art. 628 cpv. 2 e 4, secondo periodo Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da una persona loro vicina, lo statuto deve indicare l'oggetto di questa assunzione, il nome dell'alienante e la controprestazione della società.

2

7 8

RS 220 RS 221.301

6502

Codice delle obbligazioni

4 ... Le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni possono inoltre essere abrogate se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni.

Art. 631 II. Documenti giustificativi

Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

1

2

All'atto costitutivo devono essere acclusi: 1.

lo statuto;

2.

la relazione sulla costituzione;

3.

l'attestazione di verifica;

4.

l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;

5.

i contratti riguardanti i conferimenti in natura;

6.

i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 635a b. Attestazione di verifica

Un revisore abilitato verifica la relazione sulla costituzione e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

Art. 640

G. Iscrizione nel registro di commercio I. Società

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 641

II. Succursali

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

Art. 642

III. Conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali

L'oggetto dei conferimenti in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 643 cpv. 3, secondo periodo Abrogato

6503

Codice delle obbligazioni

Art. 647 J. Modificazione dello statuto

Ogni deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 652a cpv. 3 Il consiglio d'amministrazione delle società che non dispongono di un ufficio di revisione fa allestire una relazione di revisione da un revisore abilitato e rende conto del risultato della revisione nel prospetto d'emissione.

3

Art. 652d cpv. 2 La prova della copertura dell'ammontare dell'aumento è addotta con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti e con la relazione di revisione di un revisore abilitato. Se questo conto risale a più di sei mesi, è necessario un bilancio intermedio verificato.

2

Art. 652f cpv. 1 Un revisore abilitato verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

1

Art. 653f cpv. 1 Alla fine di ogni esercizio, o anteriormente se il consiglio d'amministrazione lo chiede, un perito revisore abilitato verifica se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d'emissione.

1

Art. 653i 7. Abrogazione

Dopo che un perito revisore abilitato abbia accertato per scritto l'estinzione dei diritti di conversione o d'opzione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie sull'aumento condizionale del capitale.

1

Il pubblico ufficiale accerta nell'atto pubblico che la relazione di revisione contiene le indicazioni richieste.

2

Art. 662, titolo marginale Concerne soltanto il testo francese.

Art. 663b n. 12, 13 e 14 L'allegato contiene: 12. indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi; 6504

Codice delle obbligazioni

13. se del caso, i motivi delle dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione; 14. le altre indicazioni prescritte dalla legge.

Art. 663c, titolo marginale Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 663e cpv. 2 n. 3 e cpv. 3 n. 1 e 2 La società è liberata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo qualora, per due esercizi consecutivi, insieme con le società ad essa affiliate, non oltrepassi due dei valori seguenti:

2

3.

3

media annua di 200 posti a tempo pieno.

Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito qualora: 1.

titoli di partecipazione della società siano quotati in borsa;

2.

la società sia debitrice di un prestito in obbligazioni;

Art. 670 cpv. 2 La rivalutazione può aver luogo solo se un revisore abilitato attesti per scritto, a destinazione dell'assemblea generale, che sono adempiute le condizioni legali.

2

Art. 695 cpv. 2 Abrogato Art. 698 cpv. 2, frase introduttiva 2

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: ...

Art. 700 cpv. 3 3

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione in seguito a una richiesta di un azionista.

Art. 702a

IV. Partecipazione dei membri del consiglio d'amministrazione

I membri del consiglio d'amministrazione hanno diritto di partecipare all'assemblea generale. Possono presentare proposte.

6505

Codice delle obbligazioni

Art. 703, titolo marginale V. Deliberazioni e nomine 1. In genere

Art. 704 cpv. 1 n. 8 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1

8.

lo scioglimento della società.

Art. 705, titolo marginale VI. Revoca del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione

Art. 706, titolo marginale VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale 1. Legittimazione e motivi

Art. 706b, titolo marginale VIII. Nullità

Art. 707 cpv. 1 e 2 Il consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri.

1

2

Abrogato

Art. 708 Abrogato Art. 709, titolo marginale 2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti

6506

Codice delle obbligazioni

Art. 710, titolo marginale 3. Durata del mandato

Art. 711 Abrogato Art. 716a cpv. 1, frase introduttiva Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: ...

1

Art. 718 cpv. 3 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempito da un amministratore o da un direttore.

3

Art. 718b 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 719, titolo marginale

4. Firma

Art. 720, titolo marginale 5. Iscrizione

Art. 721, titolo marginale 6. Procuratori e mandatari

Art. 722, titolo marginale Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 725 cpv. 2, primo periodo, cpv. e 3 Se esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. ...

2

Se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.

3

6507

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Titolo prima dell'art. 731b

D. Lacune nell'organizzazione della società Art. 731b 1 Se la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, un azionista, un creditore o l'ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente:

1.

assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;

2.

nominare l'organo mancante o un commissario;

3.

pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Se nomina l'organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.

2

In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

3

Art. 732 cpv. 2, 3 e 5 L'assemblea generale può così deliberare solo se un perito revisore abilitato conferma in una relazione di verifica che i debiti della società rimarranno interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario. Il perito revisore deve essere presente all'assemblea generale.

2

Nella deliberazione dev'essere riprodotto il risultato della relazione di verifica e indicato in che modo dev'essere eseguita la riduzione del capitale.

3

Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente sostituito, sino a concorrenza di almeno 100 000 franchi, con capitale nuovo da versare interamente.

5

Art. 732a B. Soppressione delle azioni in caso di risanamento

Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all'atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.

1

All'atto dell'aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d'opzione di cui non possono essere privati.

2

6508

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Art. 733, titolo marginale C. Diffida ai creditori

Art. 734, titolo marginale e secondo periodo D. Attuazione della riduzione

... All'atto pubblico dev'essere unita la relazione di verifica.

Art. 735, titolo marginale

E. Riduzione in caso di bilancio in disavanzo

Art. 740 cpv. 3 Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facoltà di rappresentare la società.

3

Art. 745 cpv. 3 Si può procedere alla ripartizione già dopo tre mesi qualora un perito revisore abilitato confermi che i debiti sono estinti e dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi.

3

Art. 755 cpv. 2 Se la verifica è stata eseguita da un servizio pubblico di controllo delle finanze o da uno dei suoi membri, la responsabilità incombe all'ente pubblico preposto a tale servizio. Il regresso nei confronti delle persone che hanno partecipato alla verifica è retto dal diritto pubblico.

2

Art. 765 cpv. 2 Il nome, il domicilio, il luogo d'origine e la funzione dei membri dell'amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

2

Art. 831 cpv. 2 Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società.

2

Art. 832 n. 4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

6509

Codice delle obbligazioni

Art. 835 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Società

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 836

2. Succursali

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

Art. 837

3. Elenco dei soci

Le società cooperative i cui soci sono personalmente responsabili o tenuti a effettuare versamenti suppletivi devono consegnare un elenco dei soci all'ufficio del registro di commercio. Tale elenco non è iscritto nel registro di commercio, ma può essere consultato da chiunque.

Art. 857 cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 879 cpv. 2, frase introduttiva e n. 2 2

L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti: 2.

la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;

Art. 881 cpv. 1, primo periodo Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 887 cpv. 2 Abrogato Art. 890, titolo marginale e cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 895 Abrogato Art. 898 IV. Gestione e rappresentanza 1. In genere

6510

Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale o l'amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci.

1

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La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Tale requisito può essere adempito da un amministratore, da un gerente o da un direttore.

2

Art. 899a 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 900, titolo marginale

4. Firma

Art. 901, titolo marginale 5. Iscrizione

Art. 902 cpv. 3 L'amministrazione risponde della regolare tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci; essa risponde inoltre dell'allestimento del conto d'esercizio e del bilancio annuale in conformità delle norme legali e della loro consegna per esame all'ufficio di revisione, come pure delle prescritte notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.

3

Art. 906 C. Ufficio di revisione I. In genere

All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

1

Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione:

2

1.

il 10 per cento dei soci;

2.

soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale;

3.

soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.

Art. 907 II. Verifica dell'elenco dei soci

Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'ufficio di revisione verifica se l'elenco dei soci è tenuto correttamente. Se la società cooperativa non dispone di un ufficio di revisione, l'amministrazione fa verificare l'elenco dei soci da un revisore abilitato.

6511

Codice delle obbligazioni

Art. 908 D. Lacune nell'organizzazione

In caso di lacune nell'organizzazione della società cooperativa, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 909 e 910 Abrogati Art. 916

A. Verso la società

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione, della revisione o della liquidazione sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.

Art. 926 cpv. 1 e 3, primo periodo Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli organi d'amministrazione e nell'ufficio di revisione.

1

3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 929 cpv. 1 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l'iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l'esame degli stessi, il contenuto dell'iscrizione, le tasse e le vie di ricorso.

1

Art. 931a B. Iscrizioni I. Notificazione

Per quanto concerne le persone giuridiche, le notificazioni per l'iscrizione nel registro di commercio sono fatte dall'organo superiore di direzione o di amministrazione. Sono salve le disposizioni speciali concernenti gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico.

1

Le notificazioni devono essere firmate da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Devono essere firmate presso l'ufficio del registro di commercio o prodotte per scritto con le firme autenticate.

2

6512

Codice delle obbligazioni

Art. 932, titolo marginale II. Inizio degli effetti

Art. 933, titolo marginale III. Effetti

Art. 934 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Diritto e obbligo

Chiunque esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne l'iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa.

1

Chiunque esercita un'impresa sotto una ditta può, anche se non vi è tenuto, chiederne nondimeno l'iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui essa ha la sede principale.

2

Art. 936a cpv. 1 Alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita, alle società di capitali, alle società cooperative, alle associazioni, alle fondazioni e agli istituti di diritto pubblico iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero di identificazione.

1

Art. 937, titolo marginale V. Modificazioni

Art. 938 VI. Cancellazione 1. Obbligo di cancellazione

Qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione.

2. Cancellazione d'ufficio

Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose.

Art. 938a 1

Se un socio, un azionista o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, decide il giudice.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 938b 3. Organi e poteri di rappresentanza

Se persone iscritte nel registro di commercio in qualità di organo cessano le loro funzioni, la persona giuridica interessata ne chiede immediatamente la cancellazione.

1

6513

Codice delle obbligazioni

La cancellazione può essere chiesta anche dalle persone che cessano le loro funzioni. L'ufficiale del registro di commercio notifica immediatamente la cancellazione alla persona giuridica.

2

Queste disposizioni si applicano anche alla cancellazione di persone iscritte nel registro come persone autorizzate a firmare.

3

Art. 939, titolo marginale VII. Fallimento di società commerciali e di società cooperative

Art. 940, titolo marginale VIII. Doveri dell'ufficiale del registro di commercio 1. Verifica

Art. 941a 3. Richiesta al giudice o all'autorità di vigilanza

Se una società presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

1

Se una fondazione presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro chiede all'autorità di vigilanza di prendere le misure necessarie.

2

Se in un'associazione sono violate le disposizioni imperative concernenti l'ufficio di revisione, l'ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

3

Art. 942, titolo marginale IX. Inosservanza delle norme 1. Responsabilità per il danno

Art. 945, titolo marginale II. Imprese individuali 1. Contenuto essenziale

Art. 946, titolo marginale 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

6514

Codice delle obbligazioni

Art. 949 Abrogato Art. 950 2. Società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative

Le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

Art. 951

3. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

1 Le

disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta di imprese individuali iscritta nel registro di commercio si applicano anche alla ditta della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

2 Le

ditte delle società anonime, delle società a garanzia limitata e delle società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società che rivestono una di queste forme giuridiche.

Art. 954a

B. Obbligo di usare la ditta o il nome

La corrispondenza, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni della società devono indicare, in modo completo e senza modifiche, la ditta o il nome iscritti nel registro di commercio.

1

È ammesso l'uso complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe.

2

Art. 955, titolo marginale C. Sorveglianza

Art. 956, titolo marginale D. Protezione della ditta

Art. 1175 c. Conto di situazione e bilancio

Una proposta relativa ai provvedimenti previsti nell'articolo 1170 non può essere presentata dal debitore né formare argomento di deliberazione nell'assemblea degli obbligazionisti, se non sulla base d'un conto di situazione il giorno dell'assemblea o sulla base di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a sei mesi e, qualora esista un ufficio di revisione, accertato conforme dallo stesso.

6515

Codice delle obbligazioni

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 Art. 1 A. Regola generale

Il titolo finale del Codice civile si applica alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

1

Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

2

Art. 2 B. Termine di adeguamento

Le società a garanzia limitata che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

1

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

2

Gli articoli 808a e 809 capoverso 4, secondo periodo, si applicano alle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge soltanto dopo la scadenza del termine di adeguamento dello statuto.

3

Le società anonime e le società cooperative iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Trascorso tale termine, l'ufficiale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta.

4

Art. 3 C. Prestazione dei conferimenti

Nelle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell'insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due anni.

1

I soci rispondono conformemente all'articolo 802 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 19369 sino alla prestazione integrale dei conferimenti a concorrenza dell'importo del capitale sociale.

2

9

RU 53 189

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Codice delle obbligazioni

Art. 4 D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento

1 Dopo due anni, le quote di società a garanzia limitata che hanno un valore nominale e figurano nel passivo del bilancio ma non conferiscono alcun diritto di voto (buoni di partecipazione) sono considerate quote sociali con identici diritti patrimoniali se non sono soppresse entro tale termine mediante una riduzione del capitale sociale. Se le quote sono soppresse, i partecipanti devono essere indennizzati sino a concorrenza del valore reale delle loro quote.

Le necessarie deliberazioni dell'assemblea dei soci possono essere prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati anche se lo statuto prevede altrimenti.

2

3 Dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative ai buoni di godimento si applicano alle quote delle società a garanzia limitata che non figurano nel passivo del bilancio, anche se designate buoni di partecipazione. Tali quote non possono avere alcun valore nominale e devono essere designate buoni di godimento. La designazione dei titoli e lo statuto devono essere adeguati entro due anni.

Art. 5 E. Quote sociali proprie

Le società a garanzia limitata che hanno acquistato quote sociali proprie prima dell'entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni, alienarle o sopprimerle mediante una riduzione del capitale sociale, sempreché il loro valore nominale complessivo ecceda il 10 per cento del capitale sociale.

Art. 6

F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

Gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell'articolo 795c.

1

Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall'entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.

2

Art. 7 G. Ufficio di revisione

Le disposizioni della presente legge concernenti l'ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

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Codice delle obbligazioni

Art. 8 Le società a garanzia limitata che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno determinato il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali non sono tenute ad adeguare le relative disposizioni alle esigenze di cui all'articolo 806.

H. Diritto di voto 1

In caso di emissione di nuove quote sociali, l'articolo 806 capoverso 2, secondo periodo, deve sempre essere rispettato.

2

Art. 9 J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto

Se una società a garanzia limitata ha semplicemente riprodotto nello statuto disposizioni del diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate per le deliberazioni dell'assemblea dei soci, questa può, entro due anni, decidere a maggioranza assoluta dei voti rappresentati di adeguare tali disposizioni al nuovo diritto.

Art. 10

K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

Se, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario o il capitale sociale è stato ridotto a zero e nuovamente aumentato a fini di risanamento, i diritti societari degli azionisti o dei soci precedenti decadono al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

10

Il diritto esclusivo di valersi delle ditte iscritte nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge è retto dall'articolo 951 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 193610.

RU 53 189

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Codice delle obbligazioni

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 200511 Termine di referendum: 6 aprile 2006

11

FF 2005 6473

6519

Codice delle obbligazioni

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile12 Art. 56 D. Sede

La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.

Art 61, titolo marginale (concerne solo i testi tedesco e francese) e cpv. 2 2

L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: 1.

per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale;

2.

sottostà all'obbligo di revisione.

Art. 69, titolo marginale II. Direzione 1. Diritti e doveri in generale

Art. 69a 2. Contabilità

La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dello stato patrimoniale dell'associazione. Se l'associazione è obbligata a farsi iscrivere nel registro di commercio, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni13 sulla contabilità commerciale.

III. Ufficio di revisione

1

Art. 69b

12 13

RS 210 RS 220

6520

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi: 1.

somma di bilancio di 10 milioni di franchi;

2.

cifra d'affari di 20 milioni di franchi;

3.

50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Codice delle obbligazioni

L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

2

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni14 sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.

3

Negli altri casi, gli statuti e l'assemblea generale possono disciplinare liberamente la revisione.

4

Art. 69c IV. Lacune nell'organizzazione

Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

1

Il giudice può segnatamente assegnare all'associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.

2

L'associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

3

L'associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

4

Art. 8315 B. Organizzazione I. In genere

Gli organi della fondazione ed il modo di amministrarla sono determinati dall'atto di fondazione.

Art. 83a16

II. Contabilità

L'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni17 sulla contabilità commerciale.

1

Se per conseguire il suo fine la fondazione esercita uno stabilimento d'indole commerciale, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni sul rendiconto e la pubblicazione del conto annuale della società anonima.

2

14 15 16 17

RS 220 Nella versione della modifica del CC dell'8 ottobre 2004 (RU 2005 4545) Nella versione della modifica del CC dell'8 ottobre 2004 (RU 2005 4545) RS 220

6521

Codice delle obbligazioni

Art. 83b18 III. Ufficio di revisione 1. Obbligo di revisione e diritto applicabile

1

L'organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.

L'autorità di vigilanza può liberare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.

2

Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni19 sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima.

3

Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l'autorità di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.

4

Art. 83c 2. Rapporto con l'autorità di vigilanza

L'ufficio di revisione trasmette all'autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla fondazione.

IV. Lacune nell'organizzazione

1

Art. 83d Se l'organizzazione prevista non è sufficiente, se la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o se uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Essa può in particolare: 1.

assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale; o

2.

nominare l'organo mancante o un commissario.

Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

2

La fondazione si assume le spese di queste misure. L'autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.

3

4 La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all'autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

Art. 84b20 Abrogato

18 19 20

Nella versione della modifica del CC dell'8 ottobre 2004 (RU 2005 4545) RS 220 Nella versione della modifica del CC dell'8 ottobre 2004 (RU 2005 4545)

6522

Codice delle obbligazioni

Art. 393 n. 4 Abrogato Art. 905, titolo marginale e cpv. 2 II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno

2 Nelle

assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 6b, titolo marginale III. Persone giuridiche 1. In genere

Art. 6c 2. Contabilità e ufficio di revisione

Le disposizioni della modifica del 16 dicembre 2005 concernenti la contabilità e l'ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

2. Legge del 3 ottobre 200321 sulla fusione Art. 1 cpv. 1 1 La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e imprese individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio.

Art. 2 lett. a Ai sensi della presente legge si intendono per: a.

21

soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio e gli istituti di diritto pubblico;

RS 221.301

6523

Codice delle obbligazioni

Art. 6 cpv. 2 L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all'ufficio del registro di commercio un'attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.

2

Art. 15 cpv. 1, 3 e 4, frase introduttiva Se la società assuntrice è una società di capitali o una società cooperativa con quote sociali, le società partecipanti alla fusione devono far verificare da un perito revisore abilitato il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio su cui poggia la fusione. Esse possono designare un perito revisore comune.

1

Le società partecipanti alla fusione devono fornire al perito revisore tutte le informazioni e i documenti utili.

3

Nella relazione scritta di revisione, il perito revisore indica: ...

4

Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze: 1

c.

per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;

Art. 25 cpv. 2, secondo periodo ... Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle società partecipanti alla fusione.

2

Art. 55 cpv. 3 È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come impresa individuale ai sensi dell'articolo 579 del Codice delle obbligazioni22.

3

Art. 62 cpv. 1, 3 e 4 La società deve far verificare il progetto di trasformazione, il rapporto di trasformazione e il bilancio su cui poggia la trasformazione da un perito revisore abilitato.

1

3

La società deve fornire al perito revisore tutte le informazioni e i documenti utili.

22

RS 220

6524

Codice delle obbligazioni

Il perito revisore deve verificare se le condizioni di trasformazione sono adempiute, in particolare se, a trasformazione avvenuta, risulta salvaguardato lo statuto giuridico dei soci.

4

Art. 64 cpv. 1 lett. c L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze: 1

c.

per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;

Art. 81 cpv. 1 Le fondazioni devono far verificare il contratto di fusione e i bilanci da un revisore abilitato.

1

Art. 83 cpv. 1, terzo periodo ... Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore abilitato e la relazione di revisione.

1

Art. 85 cpv. 2 L'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione può rinunciare alla diffida ai creditori se il revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio delle fondazioni partecipanti alla fusione.

2

Art. 100 cpv. 2, terzo periodo ... L'inventario dev'essere verificato da un perito revisore abilitato, se non è garantito altrimenti che l'allestimento e la valutazione dell'inventario sono conformi ai principi riconosciuti in materia di rendiconto.

2

3. Legge federale dell'11 aprile 1889 23 sull'esecuzione e sul fallimento Art. 39 cpv. 1 n. 5 Abrogato

23

RS 281.1

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Codice delle obbligazioni

4. Legge federale del 18 dicembre 198724 sul diritto internazionale privato Art. 162 cpv. 3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capitali deve provare, mediante una relazione di un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 200525 sui revisori, che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.

3

Art. 164 cpv. 1 e 2 lett. b Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all'articolo 46 della legge del 3 ottobre 200326 sulla fusione o consentono alla cancellazione.

1

Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest'ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

2

b.

che un perito revisore abilitato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un'indennità eventuali.

5. Codice penale27 Art. 326ter Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali

Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con l'arresto o con la multa.

24 25 26 27

RS 291 RS ...; RU ... (FF 2005 6529) RS 221.301 RS 311.0

6526

Codice delle obbligazioni

6. Legge federale del 27 giugno 197328 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 5 cpv. 1 lett. a secondo trattino e cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 7 cpv. 1 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 1 lett. e 1

La tassa è: e.

quanto ai diritti di partecipazione costituiti o aumentati conformemente a decisioni di fusione, scissione o trasformazione di imprese individuali, società commerciali senza personalità giuridica, associazioni, fondazioni o imprese di diritto pubblico, se il soggetto giuridico interessato esisteva da almeno cinque anni: dell'1 per cento del valore nominale, fatta salva l'eccezione di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera h. Il plusvalore è conteggiato a posteriori in quanto i diritti di partecipazione siano alienati nei cinque anni seguenti la ristrutturazione.

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1

Non soggiacciono alla tassa:

28

a.

l'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di fondi di investimento, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote in fondi di investimento svizzeri;

RS 641.10

6527

Codice delle obbligazioni

7. Legge federale del 14 dicembre 199029 sull'imposta federale diretta Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi: ...

1

8. Legge federale del 14 dicembre 199030 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 8 cpv. 3, frase introduttiva Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi: ...

3

9. Legge federale del 13 ottobre 1965 31 sull'imposta preventiva Art. 4 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 4a cpv. 1 e 2 La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni32.

1

Il capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell'articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

2

29 30 31 32

RS 642.11 RS 642.14 RS 642.21 RS 220

6528