Legge federale sulla pianificazione del territorio

Disegno

(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20051, decreta: I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 16a cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis Edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa in un'azienda agricola possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l'agricoltura nonché con l'azienda del luogo. Le autorizzazioni sono vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possono essere usati soltanto per lo scopo autorizzato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Edifici e impianti che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola o orticola produttiva sono conformi alla zona. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

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Art. 16b, rubrica e cpv. 2 (nuovo) Divieto d'utilizzazione e demolizione Se l'autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva, allo scadere dell'autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato precedente.

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Art. 24b cpv. 1 primo periodo, 1bis (nuovo), 1ter (nuovo) e 2 Se un'azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale non può sussistere senza un reddito supplementare, è possibile autorizzare lavori di trasformazione degli edifici e degli impianti esistenti per installare un'azienda accessoria affine non agricola. ...

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FF 2005 6303 RS 700 RS 211.412.11

2005-2460

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Legge sulla pianificazione del territorio

1bis Le aziende accessorie con un legame materiale stretto con l'azienda agricola possono essere autorizzate indipendentemente dalla necessità di un reddito supplementare; per tali aziende sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni, se negli edifici e impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposizione.

Nei centri dell'azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto negli edifici e negli impianti esistenti e soltanto per le aziende accessorie nel campo della ristorazione o dell'offerta di pernottamenti.

1ter

L'azienda accessoria può essere diretta soltanto dal gestore dell'azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner di vita. L'assunzione di personale impiegato principalmente o esclusivamente nell'azienda accessoria è autorizzato soltanto alle aziende accessorie di cui al capoverso 1bis. In ogni caso, il lavoro prestato in questo settore deve essere svolto principalmente dalla famiglia responsabile della gestione dell'azienda agricola.

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Art. 24d, rubrica e cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 frase introduttiva e 3 frase introduttiva Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, tenuta di animali a scopo di hobby e edifici e impianti degni di protezione In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli.

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1bis Negli edifici o nelle parti di edifici non abitati possono essere autorizzati provvedimenti edilizi se servono agli inquilini di un edificio abitativo situato nelle vicinanze per la tenuta di animali a scopo di hobby. Impianti esterni nuovi possono essere ammessi se sono necessari per una tenuta rispettosa degli animali. Il Consiglio federale definisce il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente capoverso e quelle secondo il capoverso 1 e secondo l'articolo 24c.

Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: ...

2

3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: ...

Art. 27a (nuovo)

Restrizioni dei Cantoni concernenti le costruzioni fuori delle zone edificabili

La legislazione cantonale o i piani d'utilizzazione possono prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 16a capoverso 2, 24b, 24c capoverso 2 e 24d.

Art. 34 cpv. 2 I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:

2

a.

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le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5);

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b.

la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile;

c.

le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24­24d e 37a.

Art. 36 cpv. 2bis (nuovo) I governi cantonali possono emanare ordinamenti provvisionali fino all'entrata in vigore di una legislazione secondo l'articolo 27a.

2bis

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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