Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 3 marzo 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato al decreto del Consiglio federale dell'11 novembre 20041, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6, art. 1 e 2 Art. 1

Adeguamenti salariali

Art. 2

Salari minimi (conformemente all'art. 25 CCL)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

3 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2004 6023 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-0414

2019

Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.

DCF

2020