Traduzione1

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Gli Stati parti al presente Protocollo, considerato che per proseguire nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell'attuazione delle relative disposizioni, in particolare degli articoli 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno ampliare i provvedimenti che gli Stati parti devono prendere per garantire la protezione del fanciullo contro la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, considerato parimenti che la Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il diritto del fanciullo di essere protetto dallo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale, seriamente preoccupati del fatto che la tratta internazionale di fanciulli finalizzata alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile e alla pedopornografia assume proporzioni considerevoli e sempre maggiori, profondamente preoccupati della pratica diffusa e persistente del turismo del sesso, cui sono particolarmente esposti i fanciulli e che favorisce direttamente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, consapevoli del fatto che una serie di gruppi particolarmente a rischio, segnatamente le fanciulle, sono maggiormente esposti ai rischi dello sfruttamento sessuale e che fra le vittime dello sfruttamento sessuale si constata un numero straordinariamente elevato di fanciulle, preoccupati dalla crescente offerta di materiale pornografico infantile in Internet e mediante altri supporti tecnologici e rammentando che, nelle conclusioni, la Conferenza internazionale per la lotta alla pedopornografia in Internet, svoltasi nel 1999 a Vienna, ha segnatamente chiesto che in tutto il mondo siano criminalizzati la produzione, la distribuzione, l'esportazione, l'importazione, la trasmissione, il possesso intenzionale e la pubblicità di materiale pornografico che coinvolge fanciulli, e ribadendo l'importanza di una cooperazione e di un partenariato più intensi fra gli enti pubblici e l'industria di Internet, convinti che la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia saranno sconfitte più facilmente con l'adozione di un approccio
globale che tiene conto dei fattori corresponsabili di tali fenomeni, quali il sottosviluppo, la povertà, le disparità economiche, l'iniquità delle strutture socioeconomiche, le disfunzioni

1

Traduzione dal testo originale francese.

2002-2618

2557

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

familiari, la mancanza di educazione, l'esodo rurale, la discriminazione fondata sul sesso, il comportamento sessuale irresponsabile degli adulti, le pratiche tradizionali lesive, i conflitti armati e la tratta dei fanciulli, considerato altresì che è necessaria un'azione di sensibilizzazione del pubblico, al fine di ridurre la domanda all'origine della vendita di fanciulli, della prostituzione infantile e della pedopornografia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti gli attori, nonché migliorare l'applicazione delle leggi a livello nazionale, tenuto conto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali concernenti la protezione dei fanciulli, segnatamente la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, la Convenzione dell'Aia concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori, e la Convenzione numero 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione, stimolati dall'ampio consenso raccolto dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che rivela una volontà generale di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo, considerato che occorre applicare le disposizioni del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di fanciulli, della prostituzione minorile e della pornografia implicante l'uso di fanciulli nonché della Dichiarazione e del Programma d'azione adottati nel 1996 dal Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali, tenutosi dal 27 al 31 agosto 1996 a Stoccolma, nonché tutte le altre pertinenti decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali interessati, tenuto debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ogni popolo nell'ambito della protezione e dello sviluppo armonioso dei fanciulli, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Gli Stati parti vietano la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2 Ai fini del presente Protocollo si intende: a)

2558

Per «vendita di fanciulli»: qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un fanciullo da una persona o da un gruppo di persone a un'altra persona o a un altro gruppo di persone contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

b)

Per «prostituzione infantile»: l'utilizzazione di un fanciullo nell'ambito di attività sessuale contro pagamento o qualsiasi altra forma di prestazione;

c)

Per «pedopornografia»: qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali.

Art. 3 1. Ogni Stato parte veglia affinché il diritto penale interno contempli interamente almeno i seguenti atti e attività, indipendentemente dal fatto che i reati siano commessi a livello interno o transnazionale, da un individuo o in modo organizzato: a)

in relazione alla vendita di fanciulli di cui all'articolo 2: (i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un fanciullo, indipendentemente dal mezzo utilizzato, al fine di: a. sfruttare il fanciullo a fini sessuali; b. trasferire gli organi del fanciullo contro remunerazione; c. costringere il fanciullo al lavoro forzato; (ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un fanciullo in violazione degli strumenti giuridici internazionali in materia di adozione;

b)

il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un fanciullo a fini di prostituzione conformemente alla definizione dell'articolo 2;

c)

il fatto di produrre, distribuire, trasmettere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere per i fini summenzionati materiale pedopornografico conformemente alla definizione dell'articolo 2.

2. Fatte salve le normative interne dei singoli Stati parti, le stesse disposizioni si applicano in caso di tentata perpetrazione di tali atti, di complicità e di partecipazione.

3. Ogni Stato parte commina per questi reati pene adeguate, che tengono conto della gravità dell'atto.

4. Fatte salve le relative disposizioni interne, ogni Stato parte adotta i provvedimenti del caso al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Conformemente ai principi giuridici dello Stato parte, la responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

5. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti giuridici e amministrativi atti ad assicurare che tutte le persone coinvolte nell'adozione di un fanciullo agiscano nel rispetto delle disposizioni previste dagli strumenti giuridici internazionali applicabili.

2559

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Art. 4 1. Ogni Stato parte adotta i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall'articolo 3 paragrafo 1 che sono stati commessi sul suo territorio o a bordo di un'imbarcazione o di un aeromobile immatricolati presso tale Stato.

2. Ogni Stato parte può adottare i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati previsti dall'articolo 3 paragrafo 1, qualora: a)

il presunto autore del reato sia cittadino di tale Stato o vi risieda abitualmente,

b)

la vittima sia cittadina di tale Stato.

3. Ogni Stato parte adotta inoltre i provvedimenti del caso per stabilire la propria giurisdizione per conoscere dei reati summenzionati qualora il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e non lo estradi verso un altro Stato perché il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini.

4. Il presente Protocollo non esclude l'applicazione di alcuna giurisdizione penale conformemente al diritto interno.

Art. 5 1. I reati definiti dall'articolo 3 paragrafo 1 sono da considerarsi a tutti gli effetti in quanto reati contemplati dai trattati di estradizione in vigore fra gli Stati parti e saranno contemplati da tutti i trattati di estradizione conclusi in futuro fra di essi, conformemente alle condizioni previste da tali trattati.

2. Se subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato di estradizione, gli Stati parti che sono investiti di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non sono legati da un trattato di estradizione, possono considerare il presente Protocollo in quanto base giuridica dell'estradizione per quanto concerne i reati menzionati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato di estradizione riconoscono tali reati in quanto caso di estradizione fra di loro alle condizioni previste dalla normativa dello Stato richiesto.

4. Fra gli Stati parti, ai fini dell'estradizione tali reati sono considerati come se fossero stati commessi non solo nel luogo della perpetrazione, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione dello Stato tenuto a stabilire la propria giurisdizione conformemente all'articolo 4.

5. Se viene presentata una domanda di estradizione in relazione a un reato di cui all'articolo 3 paragrafo 1 e lo Stato parte richiesto non consegna o non vuole consegnare l'autore in ragione della sua cittadinanza, tale Stato adotta i provvedimenti necessari per sottoporre il caso alle autorità preposte all'azione.

2560

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Art. 6 1. Gli Stati parti si accordano reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nell'ambito di qualsiasi indagine o procedimento penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 3 paragrafo 1, compresa l'acquisizione dei mezzi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati parti adempiono gli obblighi che conferisce loro il paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi accordo o trattato di assistenza giudiziaria che può esistere fra di loro. In assenza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono assistenza secondo la loro legislazione interna.

Art. 7 Su riserva delle disposizioni delle loro normative interne, gli Stati parti: a)

adottano i provvedimenti adeguati per consentire, se del caso, il sequestro o la confisca: (i) di beni quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati previsti dal presente Protocollo o per facilitarne la perpetrazione; (ii) dei proventi di tali reati;

b)

danno seguito alle domande di sequestro o di confisca di beni o prodotti di cui alla lettera a comma i e ii provenienti da un altro Stato parte;

c)

adottano provvedimenti per chiudere provvisoriamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8 1. Gli Stati parti adottano, in tutte le fasi del procedimento penale, i provvedimenti necessari per tutelare i diritti e gli interessi dei fanciulli vittime delle pratiche bandite dal presente Protocollo, in particolare: a)

riconoscono la vulnerabilità dei fanciulli vittime adattando le procedure in modo da tenere conto dei loro bisogni specifici, segnatamente in quanto testimoni;

b)

informano i fanciulli vittime dei loro diritti, del loro ruolo, della portata, delle scadenze e dello svolgimento del procedimento e della decisione pronunciata nella loro causa;

c)

permettono che le opinioni, i bisogni o le preoccupazioni dei fanciulli vittime siano presentati ed esaminati durante il procedimento se sono in gioco i loro interessi personali, conformemente alle norme procedurali previste dal diritto interno;

d)

forniscono un sostegno adeguato ai fanciulli vittime in tutte le fasi del procedimento giudiziario;

2561

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

e)

proteggono, se del caso, la vita privata e l'identità dei fanciulli vittime, adottando provvedimenti conformi al diritto interno, al fine di prevenire la diffusione di qualsiasi informazione suscettibile di condurre alla loro identificazione;

f)

provvedono, se del caso, affinché i fanciulli vittime, le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;

g)

evitano qualsiasi ritardo nell'emanazione delle sentenze e nell'esecuzione delle decisioni e sentenze che prevedono un indennizzo a favore dei fanciulli vittime.

2. Gli Stati parti vigilano affinché l'incertezza relativa all'età reale della vittima non ostacoli l'avvio di un'inchiesta penale, segnatamente di inchieste volte a determinare l'età.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il sistema giudiziario penale tenga conto dell'interesse supremo del fanciullo in quanto considerazione prima nei procedimenti relativi a fanciulli vittime dei reati descritti nel presente Protocollo.

4. Gli Stati parti adottano provvedimenti affinché le persone che si occupano delle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo siano adeguatamente formate, in particolare per quanto concerne gli aspetti giuridici e psicologici.

5. Gli Stati parti provvedono affinché siano garantite la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi preposti alla prevenzione e/o alla protezione e alla riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuno delle disposizioni del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo e imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art. 9 1. Gli Stati parti adottano o potenziano, applicano e diffondono le leggi, i provvedimenti amministrativi e politici, nonché i programmi sociali per prevenire i reati previsti dal presente Protocollo. Prestano un'attenzione speciale ai fanciulli particolarmente esposti a tali pratiche.

2. Mediante l'informazione con tutti gli strumenti del caso, nonché l'educazione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il grande pubblico, compresi i fanciulli, sui provvedimenti atti a prevenire le pratiche bandite dal presente Protocollo e sugli effetti nefasti che derivano da tali pratiche. Per adempiere gli obblighi che scaturiscono dal presente articolo, gli Stati parti promuovono la partecipazione della comunità, e in particolare dei fanciulli e dei fanciulli vittime, ai programmi di informazione, di educazione e di formazione, anche a livello internazionale.

3. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti possibili per assicurare la massima assistenza alle vittime dei reati previsti dal presente Protocollo, segnatamente una completa reintegrazione sociale e un completo ristabilimento fisico e psicologico.

2562

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

4. Gli Stati parti vigilano affinché tutti i fanciulli vittime dei reati previsti dal presente Protocollo abbiano accesso ai procedimenti che consentono loro, senza discriminazione alcuna, di chiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.

5. Gli Stati parti prendono tutti i provvedimenti adeguati per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione di materiale che pubblicizza pratiche bandite dal presente Protocollo.

Art. 10 1. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti necessari per intensificare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali che si prefiggono di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di fanciulli, alla prostituzione infantile, alla pornografia e al turismo pedofilo, nonché di indagare su tali atti. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionali fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parti promuovono la cooperazione internazionale per favorire la riabilitazione fisica e psicologica, nonché la reintegrazione e il rimpatrio dei fanciulli vittime.

3. Gli Stati parti si impegnano a intensificare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori che espongono i fanciulli alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili, quali la povertà e il sottosviluppo.

4. Gli Stati parti che ne hanno le possibilità forniscono un aiuto finanziario, tecnico o d'altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altro.

Art. 11 Nessuna delle disposizioni del presente Protocolla pregiudica le disposizioni più favorevoli all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono essere previste: a)

dalla normativa interna di uno Stato parte, o

b)

dal diritto internazionale in vigore per tale Stato.

Art. 12 1. Ogni Stato parte presenta, entro due anni a contare dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi riguardi, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo che informa in modo dettagliato sui provvedimenti adottati per attuare le disposizioni del presente Protocollo.

2. Dopo aver presentato il rapporto dettagliato, ogni Stato parte allega ai rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo conformemente all'articolo 44 della Convenzione qualsiasi complemento d'informazione relativo all'applicazione del 2563

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni cinque anni.

3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti un complemento d'informazione relativo al presente Protocollo.

Art. 13 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parte della Convenzione o che l'hanno firmata.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica ed è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato che ratificherà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo l'entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che lo Stato in questione avrà depositato lo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 15 1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informa gli altri Stati parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

2. La denuncia non esonera lo Stato parte in questione dagli obblighi derivanti dal Protocollo in relazione ai reati perpetrati prima che la denuncia abbia effetto, così come non ostacola in alcun modo l'esame di tutte le questioni che sono state sottoposte al Comitato precedentemente a tale data.

Art. 16 1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una mag-

2564

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

gioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. L'emendamento che entra in vigore ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati alle disposizioni della presente Convenzione e a tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 17 1. Il presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti della Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.

2565

Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia

2566