Legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto 20051, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19702 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna č modificata come segue: Art. 21 Termine d'assegnazione

Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere assegnati fino all'entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 20033 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2005 4715 RS 844 FF 2003 5745

2005-1297

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Miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. LF

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