05.032 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2004 Estratto: Capitolo I dell'11 marzo 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2004.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A4.1 Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra considerazione.

11 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1

Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna (Art. n. 101.13.i).

2004-2484

1969

Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2000 P 00.3595

Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punto 5

Punto 5: il progetto Sportello virtuale (www.ch.ch) è un sistema di orientamento che contiene l'attuale offerta informatica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. www.ch.ch è attualmente un portale destinato unicamente a informare (rapporto finale: http://www.admin.ch/ch/i/egov/gv/berichte/berichte.htm#schlussbericht).

Con il progetto di tracking e in collaborazione con il Tribunale federale, nell'ottobre del 2004 è stata realizzata una piattaforma che garantisce una trasmissione dei dati fidata, attestabile e sicura. Il modulo di tracking offre la possibilità tecnica di corrispondere con le autorità amministrative. Spetta ora ai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sviluppare applicazioni corrispondenti. Il Tribunale federale sarà uno dei primi utenti, ma anche altri servizi hanno mostrato un grande interesse. Il Segretariato di Stato dell'economia (seco) intende impiegare questo modulo per lo scambio sicuro di dati tra imprese e autorità. Il rapporto finale relativo al progetto di tracking può essere consultato all'indirizzo www.admin.ch/ch/i/egov/gv/berichte/12.pdf. Il portale KMUadmin.ch, che permette di registrare le imprese individuali appena create, è operativo dal febbraio 2004. Il portale PMIinfo.ch contiene ora, oltre a informazioni sulle modalità di creazione di imprese, informazioni sui fornitori di prestazioni. Con la legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (RS 943.03) e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764), le transazioni tra le imprese e le autorità saranno riconosciute giuridicamente. La revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale entrerà in vigore verosimilmente nel 2007.

Proponiamo di togliere di ruolo il punto 5 del postulato.

2001 P 01.3121

L'amministrazione federale deve pensare anche in francese e in italiano (N 22.6.01, Rennwald)

Il postulato solleva le seguenti tre questioni: ­

1970

la rappresentanza delle minoranze linguistiche: alla fine del 2000, nel rapporto relativo alla prima fase di attuazione delle istruzioni concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale negli anni 1996­1999, l'Ufficio federale del personale giungeva alla conclusione che l'obiettivo principale delle «Istruzioni concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale», ossia l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche, era stato raggiunto. Il rapporto sulla seconda fase di attuazione (2000­2004), pubblicato l'11 novembre 2004, conferma quest'equilibrio;

­

il numero di traduttori germanofoni: dalla presentazione del postulato sono stati assunti altri cinque traduttori germanofoni. Negli ultimi dieci anni il loro numero è più che triplicato. La creazione di nuovi posti appare oggi molto difficile. Occorre qui ricordare che il fabbisogno di traduzioni verso il tedesco non è mai stato coperto completamente dai soli traduttori; spesso collaboratori di lingua tedesca senza formazione di traduttore vengono incaricati di tradurre in tedesco testi redatti in francese o in italiano; questo avviene anche nel senso inverso;

­

la redazione parallela di testi normativi: il progetto dell'ex direttore dell'Ufficio federale di giustizia Joseph Voyame è stato formalmente concretato nel giugno del 1993 con l'istituzione della Commissione interna di redazione. Conformemente al suo regolamento la Commissione tratta simultaneamente in tedesco e in francese i progetti di articoli costituzionali nonché i progetti di leggi e ordinanze importanti, nella cosiddetta coredazione. Dal 1993 al 2004 il numero di giorni consacrati annualmente dalla Sezione francese dei Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale alla coredazione è passato da 115 a 370, senza aumento dell'effettivo. Tra il 1999 e il 2004 l'aumento annuo medio è stato del 13 per cento.

Da quanto precede risulta che l'Amministrazione federale ha ampiamente anticipato la richiesta dell'autore del postulato. A causa del blocco del personale e delle previste riduzioni dell'effettivo gli sforzi si concentreranno sul mantenimento dello status quo. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3481

Composizione delle commissioni extraparlamentari (N 14.12.01, Loepfe)

Con questo postulato il Consiglio federale è stato invitato a nominare i membri delle commissioni extraparlamentari prendendo maggiormente in considerazione il criterio di appartenenza regionale e altri criteri legati alla parità di trattamento, accanto a quello della competenza vera e propria. Per le commissioni extraparlamentari elette nell'ambito del rinnovo integrale per il periodo 2004­2007 è stato possibile tener conto della richiesta formulata nel postulato. In particolare ha potuto essere realizzato l'auspicato aumento della rappresentanza dei Cantoni della Svizzera orientale. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2003 P 03.3090

Base legale per lo statuto speciale della città federale (N 20.6.03, Joder)

Nell'ottobre del 2002 la cancelliera della Confederazione, il cancelliere di Stato del Cantone di Berna e la segretaria comunale della città di Berna hanno istituito un gruppo di lavoro trilaterale composto da rappresentanti della Cancelleria federale, della Cancelleria del Cantone di Berna nonché della Direzione presidenziale della città di Berna, incaricandolo di elaborare un rapporto sullo statuto di Berna quale capitale federale. Nel rapporto del 19 agosto 2003 vengono analizzati la situazione attuale e i diversi problemi e viene inoltre presentato un progetto di diciplinamento legale. Sulla scorta di detto rapporto, la cancelliera della Confederazione, il cancelliere di Stato del Cantone di Berna e il segretario generale della Direzione presidenziale della città di Berna hanno incaricato la Cancelleria federale di realizzare uno studio comparativo su altre capitali e la ditta ecoplan di redigere un rapporto sugli effetti positivi e negativi di una capitale.

1971

Dalla perizia effettuata da ecoplan risulta che le prestazioni fornite dal Cantone o dalla città di Berna alla Confederazione vengono quasi interamente indennizzate. A causa dell'esenzione fiscale della Confederazione il Cantone e la città di Berna subiscono invece perdite di introiti fiscali. La presenza della Confederazione nella città di Berna genera effetti economici positivi per l'economia cittadina e cantonale, creando in tal modo nuovi posti di lavoro. Le spese per il personale dell'Amministrazione federale forniscono al Cantone e alla città di Berna introiti fiscali.

Un'inchiesta condotta dalla Cancelleria federale presso le ambasciate svizzere di 18 Stati ha mostrato che nei due terzi dei Paesi esaminati vi sono norme giuridiche relative alla capitale, in 10 Stati addirittura a livello costituzionale. Il finanziamento delle prestazioni connesse allo statuto di capitale sono tuttavia disciplinate in modo molto diverso. Il 20 ottobre 2004 il Consiglio federale ha deciso, sulla scorta dei citati rapporti, di sospendere i lavori volti a definire legalmente lo statuto speciale della città di Berna in quanto capitale federale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione 03.3090 accolta come postulato.

2004 P 03.3594

Piano di legislatura 2003­2007. Pari opportunità (S 19.3.04, Commissione degli affari giuridici CN)

L'attuazione della parità tra donna e uomo prevista nella Costituzione federale è un importante compito interdipartimentale. Con la ratifica della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e la partecipazione attiva della Svizzera in seno a diverse organizzazioni internazionali (ONU, Consiglio d'Europa, OSCE), il Consiglio federale ha mostrato a più riprese il suo impegno in favore della parità tra donna e uomo. A tal fine non è apparso opportuno formulare una strategia separata nel piano di legislatura 2003­2007. Tuttavia, al fine di tener conto delle richieste della Commissione, la parità dei sessi è stata inserita nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969).

Questa volontà è riportata in particolare nel capitolo «Il punto della situazione», al paragrafo «Recuperare il ritardo nella parità tra i sessi» (pag. 977) e nella linea guida 1 «Accrescere la prosperità e assicurare la sostenibilità» (pag. 979 segg.): si deve promuovere la parità tra donna e uomo (pag. 981); è necessario portare avanti la partecipazione paritaria delle donne all'attività professionale e la parità in altri settori (pag. 980); la valutazione della legge sulla parità indicherà dove è necessario intervenire e il Consiglio federale potrà eventualmente adeguare la sua politica (pag. 983).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento degli affari esteri 2002 M 00.3277

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynck; S 4.10.01)

2002 M 01.3334

Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in 1972

vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda­Urundi, ad eccezione dei 16 pensionati residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea. La Confederazione ha inoltre già accettato di fare un gesto eccezionale e unico sbloccando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi tra il 1990 e il 1997.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il 18 marzo 2004 il Consiglio degli Stati l'ha accettata (31 voti contro 7). Nonostante uno dei due Consigli abbia accettato di toglierli di ruolo, le mozioni rimangono attive.

Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali. Il Consiglio federale mantiene la sua richiesta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi seguenti: 1.

Oggi e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda­Urundi percepiscono e percepiranno una rendita indicizzata, indipendentemente dal loro luogo di residenza.

2.

Inoltre, sulla scorta dei decreti del 1990 e 1995 adottati dal Parlamento, i due terzi circa dei pensionati hanno ricevuto dalla Svizzera un'indennità in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata.

3.

Una nuova indennità avrebbe pertanto un effetto principalmente retroattivo.

Sarebbe inoltre in contraddizione con la volontà del Parlamento, che all'epoca aveva voluto compiere un gesto unico per ragioni sociali. Un secondo versamento non sarebbe inoltre possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari. Un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privileggerebbe questo gruppo a scapito degli altri Svizzeri dell'estero che, a causa di un'espropriazione subita all'estero, hanno perduto non soltanto la loro rendita bensì anche tutti i loro beni, senza essere stati indennizzati o essendolo stati soltanto in parte minima.

2002 P 02.3541

Rapporto sul disarmo (N 13.12.02, Haering)

Il postulato invitava il Consiglio federale a presentare al Parlamento, una volta per legislatura, un rapporto sulle prospettive, gli obiettivi, le priorità, gli strumenti e le basi statistiche della sua politica di disarmo in relazione con le misure volte a instaurare la fiducia e la sicurezza. Il 13 novembre 2002 il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad accogliere il postulato. Un rapporto sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo (PoCAD) della Svizzera è stato elaborato nel 2004, sotto la responsabilità del DFAE; esso presenta in particolare i cambiamenti intervenuti nella situazione della sicurezza dopo l'11 settembre 2001. Come richiesto dal postulato, riprende la struttura del corrispondente rapporto del 2000. Fissa come obiettivo fondamentale della PoCAD svizzera la sicurezza e la stabilità internazionali al livello di armamento più basso. Tra le priorità per i prossimi anni vi sono segnatamente il sostegno all'applicazione degli accordi esistenti e delle misure di aiuto al disarmo. Come richiesto dal suo impegno umanitario, la Svizzera si impegnerà in particolare nella lotta contro le mine antiuomo, i residui bellici esplosivi e il com1973

mercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro. In quanto piccolo Paese interessato a che il diritto internazionale sia rispettato e rafforzato, la Svizzera darà la preferenza alle misure multilaterali di controllo degli armamenti e di disarmo vincolanti giuridicamente. Continuerà inoltre ad applicare una PoCAD pragmatica, sostenendo soluzioni che coinvolgano per quanto possibile tutti i grandi attori. Il Rapporto sulla politica di controllo degli armamenti e di disarmo della Svizzera 2004 è stato approvato dal Consiglio federale l'8 settembre 2004 ed esaminato dalle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere nel mese di novembre.

L'obiettivo perseguito con il postulato è pertanto adempiuto.

2003 P 02.3069

Riconoscimento del genocidio degli Armeni del 1915 (N 16.12.03, [Vaudroz Jean-Claude] ­ de Bumann)

Il postulato, trasmesso dal Consiglio nazionale nella sessione invernale 2003, chiedeva al Consiglio federale di comunicare alla parte turca la decisione del Consiglio nazionale «per la via diplomatica usuale». Come già menzionato l'8 marzo 2004, nell'ora delle domande del Consiglio nazionale (domanda 04.5004) il Consiglio federale ha adempiuto questa domanda, poiché ha comunicato al Governo turco, per via diplomatica, l'adozione del postulato Vaudroz/de Bumann da parte del Consiglio nazionale. Questa comunicazione è stata fatta per il tramite di una lettera inviata all'inizio di gennaio 2004 dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri al Ministro degli affari esteri della Turchia. L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto.

2004 P 02.3074

Delegazione svizzera presso l'Assemblea generale dell'ONU (N 9.3.04, Gross Andreas)

Il Consiglio federale si è dichiarato favorevole, a determinate condizioni, alla partecipazione di membri dell'Assemblea federale ai lavori dell'Assemblea generale dell'ONU. A tal fine ha presentato diversi modelli di partecipazione. Le Commissioni di politica estera hanno preso atto delle diverse modalità di partecipazione possibili, hanno discusso i vantaggi e gli svantaggi di questi diversi modelli e hanno deciso di privilegiare visite puntuali di delegazioni parlamentari a fini d'informazione, piuttosto che un'integrazione diretta di parlamentari in una delegazione del Governo.

Dipartimento dell'interno Ufficio federale della cultura 2000 M 00.3193

Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Con la mozione è stato ricordato al Consiglio federale il mandato delle mozioni sulla comprensione (93.3526 e 93.3527 comprensione linguistica e interregionale in Svizzera) e gli è stato chiesto di presentare al Parlamento un catalogo di misure volte a migliorare la comprensione reciproca e a rafforzare la capacità di agire comune delle differenti sensibilità politico-culturali esistenti nella Svizzera di lingua italiana, francese e tedesca. Inizialmente si prevedeva di tenere conto della richiesta emanando una legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha però deciso di rinunciare a presentare una legge sulle lingue perché convinto che vi siano già gli strumenti necessari per salvaguardare e promuovere il plurilinguismo e la compren1974

sione tra le comunità linguistiche. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2000 P 00.3466

Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Il postulato invitava il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. Nel 2004 l'UFC ha inoltre messo a punto con i partner più importanti ­ altri uffici federali, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, organizzazioni non governative ­ una rete di prevenzione e di lotta contro l'illetteratismo che opera in due sensi: da un lato favorisce gli scambi tra i servizi e le organizzazioni che si occupano di questo tema (a tale scopo ha lanciato alla fine del 2004 il portale internet comune www.lesenlireleggere.ch e pianificato un incontro interdisciplinare di specialisti che avrà luogo nel giugno 2005); dall'altro ha preso le misure necessarie per migliorare gradualmente la qualità dell'offerta formativa nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo (formazione degli educatori). Il postulato è quindi adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2001 M 00.3034

Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)

La mozione incaricava il Consiglio federale di presentare al Parlamento una legge sul sostegno ai Cantoni plurilingui nell'esercizio dei loro compiti speciali, in conformità all'articolo 70 capoverso 4 della Costituzione. Inizialmente si prevedeva di tenere conto della richiesta emanando una legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha però deciso di rinunciare a presentare una legge sulle lingue perché convinto che vi siano già gli strumenti necessari per salvaguardare e promuovere il plurilinguismo e la comprensione tra le comunità linguistiche. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2003 P 01.3714

Per la creazione di un istituto del plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni (N 5.6.03, Bezzola)

Il postulato invitava il Consiglio federale ad impegnarsi affinché l'istituto per la promozione del plurilinguismo previsto nel progetto di legge sulle lingue fosse insediato nel Cantone dei Grigioni. Dato che il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare ad emanare una nuova legge sulle lingue il postulato può essere tolto di ruolo.

2003 P 00.3584

Servizio di volontariato per i giovani (N 30.9.02, Wyss; S 12.6.03)

L'intervento incaricava il Consiglio federale di creare a livello nazionale le condizioni per dare a tutti i giovani la possibilità di impegnarsi nell'ambito del volontariato; la Svizzera deve inoltre partecipare sul piano internazionale al programma dell'Unione europea «Servizio di volontariato europeo». L'adesione della Svizzera a tale programma è stata concordata nel quadro dei negoziati bilaterali bis; la Svizzera potrà partecipare alla nuova fase che inizierà nel 2007. Nell'ambito della promozione delle attività giovanili extrascolastiche a livello federale vengono sostenute organizzazioni attive nel ramo che offrono ai giovani molteplici possibilità di svolgere servizi di volontariato. Il postulato è quindi adempiuto e può essere tolto di ruolo.

1975

2003 P 03.3428

Rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma (N 25.9.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.043)

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma in cui è specificato come è garantito il mandato scientificoculturale dell'Istituto. Il postulato è quindi adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2004 M 04.3044

Vigneti terrazzati del Lavaux: iscrizione nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 18.6.04, Zisyadis; S 15.12.04)

Il 10 dicembre del 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Patrimonio mondiale UNESCO: lista propositiva della Svizzera» in cui si propone che i «vigneti terrazzati del Lavaux» vengano iscritti nell'inventario dell'UNESCO. La mozione è quindi adempiuta e può essere tolta di ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica 2000 P 99.3621

Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)

Nel messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti (01.024) il Consiglio federale ha presentato proposte concrete riguardo alla coltivazione della canapa per produrre stupefacenti. Il Consiglio degli Stati ha seguito tali proposte e il 2 marzo 2004 ha confermato la revisione della legge sugli stupefacenti. Il 14 giugno 2004 il Consiglio nazionale ha però deciso per la seconda volta di non entrare in materia. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 00.3566

Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio (N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01) ­ in precedenza UFAS

Il Consiglio federale considera le forme particolari di assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni ­ quali i modelli del medico di famiglia ­ un'opzione adeguata per il contenimento dei costi. Per questo motivo nel messaggio concernente la seconda revisione LAMal ha proposto che, nel campo della loro attività globale, gli assicuratori siano tenuti a proporre almeno una forma particolare di assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Durante i dibattiti le Camere federali hanno portato avanti l'idea del Consiglio federale proponendo che con la revisione venissero create le condizioni legali quadro per le reti d'assistenza integrate; tuttavia nel dicembre 2003 il progetto è stato definitivamente bocciato dal Consiglio nazionale. In base alle disposizioni respinte del progetto di modifica bocciato, il Consiglio federale ha proposto nel messaggio del 15 settembre 2004 concernente la revisione LAMal nell'ambito del managed care (04.062) di definire nella legge le reti d'assistenza integrate come forme di assicurazione supplementari tese ad incentivare il managed care, mentre ha rinunciato a prescrivere i modelli dei medici di famiglia a causa dei possibili incentivi indesiderati. Il progetto è attualmente in esame in Parlamento.

2002 P 02.3247

Vendita di sigarette ai giovani. Restrizioni (N 4.10.02, Berberat)

Quanto chiesto nel postulato è stato realizzato con la revisione dell'ordinanza sul tabacco (RS 817.06). L'articolo 19 recita ora: «Le sigarette devono essere preimballate e possono essere consegnate ai consumatori soltanto in pacchetti contenenti almeno 20 pezzi.» 1976

Ufficio federale di statistica 2000 M 98.3655

Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00)

Alla fine del 2003 è stato effettuato l'ultimo calcolo degli indici dei prezzi per diversi gruppi di popolazione allo scopo di descrivere meglio l'andamento del loro costo della vita. I dati così ottenuti hanno evidenziato differenze soltanto minime.

Nel quadro dell'attuale revisione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è stato pertanto deciso, di concerto con gli ambienti interessati e in seguito ai diversi programmi di sgravio, di rinunciare da subito a questi indici. Gli altri provvedimenti nell'ambito del costo della vita sono nel frattempo stati attuati (riponderazione annuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo; calcolo annuale dell'indice dei premi dell'assicurazione malattie; elaborazione annuale di metodi di calcolo alternativi e più vicini al concetto del costo della vita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo).

Con SILC (Statistics on Income and Living Conditions) è stata avviata nel settembre 2004 un'indagine pilota volta a rilevare la situazione reddituale delle economie domestiche a intervalli regolari. Si prosegue parallelamente l'annuale indagine sul reddito e sul consumo, che dal 2000 registra il comportamento in materia di consumi nonché la situazione reddituale delle economie domestiche, e la si sottopone a una revisione armonizzata con SILC.

2000 M 98.3684

Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00)

Cfr. M 98.3655.

2000 P 00.3211

Volontariato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Il rapporto sul volontariato richiesto è stato pubblicato dall'UST alla fine di novembre 2004.

2001 P 01.3359

La situazione delle persone sole in Svizzera (N 5.10.01, Hubmann)

L'UST non dispone delle risorse necessarie per stilare un rapporto sulla situazione delle persone sole. La realizzazione di un tale rapporto è inoltre resa più complicata dall'eterogeneità del gruppo in questione. Sarebbe opportuno elaborare dapprima una concezione dettagliata sulle principali tematiche da trattare. Inoltre, informazioni sulla situazione delle persone sole possono essere tratte da diversi rapporti tematici dell'UST, che analizzano le condizioni di vita di gruppi specifici della popolazione quali le persone anziane, le persone con redditi bassi o le donne: Personnes âgées en Suisse, 2000; Revenu e bien-être, 2002; Verso l'uguaglianza?, 2003. Inoltre, anche il Rapporto sulle famiglie, 2004, dell'UFAS include alcuni confronti tra la situazione delle famiglie e quella delle persone sole. Altre informazioni sono contenute nella banca dati del censimento federale del 2000. Non è prevista tuttavia una pubblicazione specifica su questo tema nell'ambito delle analisi approfondite dei dati del censimento, ma i dati sono messi a disposizione per ricerche scientifiche di natura sociale.

1977

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2000 P 00.3596

Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari (S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)

A causa dell'onere comportato dai lavori legislativi, il rapporto non ha potuto essere terminato nemmeno nel 2004. Il punto 3 del postulato può però essere adempiuto grazie alla legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN, 02.010) nella versione del Consiglio degli Stati. Quest'ultimo ha infatti inserito nella LLN la disposizione, già prevista nell'11a revisione AVS e bocciata con essa, concernente l'esenzione dall'obbligo di versare i contributi sui redditi che non superano l'importo della rendita massima di vecchiaia. Nella stessa legge è prevista anche una procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro che impiegano lavoratori con salari ridotti.

I punti 1 e 2 del postulato non sono più attuali, visto che nel frattempo le casse di compensazione AVS hanno sviluppato applicazioni di più facile uso. In collaborazione con l'INSAI hanno per esempio sviluppato le basi per la trasmissione elettronica delle comunicazioni di salario. Nel corso del 2004 queste applicazioni sono state sottoposte a test. I maggiori produttori di programmi per la contabilità dei salari, la cui quota di mercato in Svizzera è superiore al 50 per cento, si sono dichiarati disposti ad effettuare i necessari adeguamenti dei loro prodotti. Le casse di compensazione metteranno a disposizione delle piccole imprese che non utilizzano programmi per la contabilità dei salari un'applicazione che permetterà loro di registrare e trasmettere elettronicamente alle casse di compensazione i dati relativi ai salari. Queste applicazioni dovrebbero poter entrare in funzione nel 2005. Un gruppo di lavoro guidato dall'UFAS sta sviluppando nell'ambito dello sportello virtuale della Cancelleria federale «ch.ch» uno sportello virtuale per l'AVS e l'AI, presso cui sarà tra breve possibile chiedere informazioni e consigli e, in seguito, effettuare transazioni. La sua entrata in servizio è prevista nel 2005­2006. Le PMI che non intendono ricorrere a queste offerte hanno già ora la possibilità di affidare a terzi, a titolo fiduciario, l'amministrazione dei salari della propria ditta.

Il Consiglio federale è del parere che le richieste del postulato siano in via di realizzazione e vorrebbe pertanto rinunciare alla stesura di un rapporto visto che lo attendono compiti impegnativi nell'ambito della garanzia del finanziamento dell'AVS, dell'AI e della previdenza professionale.

2002 P 00.3231

Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])

Il sostegno e lo sgravio delle famiglie con figli è un compito sempre attuale. I risultati ottenuti nei settori menzionati nell'intervento sono i seguenti: Imposizione delle famiglie: il progetto di riforma dell'imposizione delle famiglie è stato respinto nella votazione popolare del 16 maggio 2004. Gli sgravi previsti non hanno così potuto essere attuati. Il Consiglio federale presenterà una nuova proposta.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: grazie alla prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, vi sono stati primi miglioramenti. Ulteriori miglioramenti avrebbero dovuto essere apportati nel quadro della seconda revisione parziale della LAMal. Dopo la bocciatura di questa revisione nella sessione invernale del 2003, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento 1978

diverse proposte, di cui una (04.033) concerne la riduzione dei premi e in particolare lo sgravio delle famiglie con bambini. Questa proposta è attualmente in esame in Parlamento.

Assegni familiari: l'8 settembre 2004 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha approvato un nuovo disegno di legge federale sugli assegni familiari. Il Consiglio federale ha dato il suo accordo di principio sul disegno.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG entrerà in vigore il 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: la legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è entrata in vigore il 1° febbraio 2003.

In quattro di questi settori sono state trovate soluzioni che adempiono le richieste del postulato, due non possono però essere realizzate perché sono state respinte in votazione popolare o in Parlamento. Il Consiglio federale ha già dato tre volte il suo accordo di principio su una legge federale sugli assegni familiari che sarà prossimamente dibattuta in Parlamento. Il miglioramento delle condizioni delle famiglie resta uno degli obiettivi del Consiglio federale nella corrente legislatura.

2002 P 01.3522

LIPG. Aumento dell'indennità giornaliera delle reclute (N 6.6.02, Engelberger)

Nel quadro della revisione delle IPG, che entrerà in vigore il 1° luglio 2005, è stato adempiuto quanto richiesto nel postulato.

2002 P 01.3141

Prestazioni complementari. Importo forfetario per la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal (N 30.9.02, Tschäppät)

Come già sottolineato nel parere del Consiglio federale, l'aggiunta di un importo forfetario al premio medio dell'assicurazione malattie comporterebbe ingenti costi supplementari, stimati a suo tempo a 50 milioni di franchi (Cantoni 4/5, Confederazione 1/5). Con la nuova perequazione finanziaria (NPC) questi costi sarebbero interamente a carico dei Cantoni. In seguito al chiaro sì del Popolo alla NPC, il settore in questione passerà interamente sotto la competenza dei Cantoni, sia sul piano finanziario che su quello amministrativo. La Confederazione non ha quindi più alcun margine di manovra, ragion per cui si propone di togliere di ruolo l'intervento.

2002 P 02.3401

Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico)

Per quanto riguarda il punto 1 dell'intervento, nel quadro della 1a revisione LPP, con la modifica dell'articolo 15 capoversi 2 e 3 LPP, sono stati ridefiniti i parametri per la determinazione del tasso d'interesse minimo ed è stato garantito allo stesso tempo l'esame periodico del medesimo. La decisione è presa secondo una procedura istituzionalizzata che grazie alla sua flessibilità lascia tuttavia al Consiglio federale il margine di manovra necessario. Il punto 1 dell'intervento può quindi essere tolto di ruolo.

Quanto ai punti 3 e 4 dell'intervento, con la 1a revisione LPP sono state introdotte nuove disposizioni concernenti la trasparenza e nell'ambito delle fondazioni collettive degli assicuratori sono state gettate le basi per separare la contabilità dell'attività 1979

legata alla LPP da quella degli altri settori d'attività. Nel 2004 il Consiglio federale ha emanato anche le necessarie disposizioni esecutive. Essendo adempiuti, anche i punti 3 e 4 possono essere tolti di ruolo.

Va mantenuto il punto 2 dell'intervento, che è stato trasmesso quale mozione (cfr. al riguardo 2003 M 02.3401, per la quale non vi è ancora l'obbligo di riferire).

2002 P 02.3407

Tasso d'interesse del 2° pilastro. Linea comune UFAS/UFAP (N 3.10.02, Dupraz)

Dall'entrata in vigore parziale della 1a revisione LPP (1° aprile 2004), gli assicuratori sulla vita attivi nella previdenza professionale sono tenuti ad allestire un conto d'esercizio annuale separato per l'attività legata alla previdenza professionale e a versare alla fondazione collettiva la quota parte delle eccedenze (art. 6a LAssV).

Inoltre non possono più avere una posizione predominante all'interno del consiglio di fondazione (art. 51 cpv. 1 LPP). Questo favorisce una separazione più chiara tra l'attività soggetta al diritto previdenziale e quella soggetta al diritto assicurativo, il che permette a sua volta di distinguere più facilmente il campo d'applicazione e la competenza per la determinazione del tasso d'interesse minimo e di altri parametri di sistema della previdenza professionale rispetto all'attività assicurativa. Nei dibattiti parlamentari relativi alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori è inoltre stato chiarito un altro punto: in futuro tutte le fondazioni collettive attive nella previdenza professionale obbligatoria saranno soggette esclusivamente alle autorità di vigilanza della previdenza professionale.

Già ora spetta unicamente all'UFAS il compito di preparare le basi necessarie per l'esame del tasso d'interesse minimo (evoluzione del rendimento delle obbligazioni della Confederazione e delle possibilità di rendimento degli altri investimenti usuali sul mercato) e di sottoporle al Consiglio federale dopo essersi consultato con la Commissione federale per la previdenza professionale, con le commissioni della sicurezza sociale e della sanità di entrambe le Camere e con le parti sociali.

Considerati i miglioramenti apportati (1a revisione LPP) ed i recenti chiarimenti decretati dal Parlamento (revisione LSA) come pure il fatto che anche nell'ambito della Vigilanza integrata dei mercati finanziari FINMA (il cui messaggio è in corso d'elaborazione) la vigilanza sulle assicurazioni private continuerà ad essere chiaramente distinta da quella sulla previdenza professionale, la fusione tra UFAS e UFAP prospettata nell'intervento va considerata priva di fondamento.

2003 P 02.3764

Sostegno agli svizzeri d'Argentina (N 21.3.03, Gysin Remo)

Nel suo parere relativo all'intervento, inizialmente presentato quale mozione, il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad occuparsi della questione mediante l'adozione di provvedimenti individuali finalizzati a risolvere ed evitare casi di rigore. Successivamente hanno avuto luogo diversi incontri tra rappresentanti del Servizio degli Svizzeri all'estero del DFAE, dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) e dell'UFAS. Nonostante approfondite ricerche, dal 2003 in poi non sono stati individuati casi di rigore. L'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, il DFAE e l'UFAS hanno constatato che non v'è alcuna necessità d'intervenire, ragion per cui il postulato può essere tolto di ruolo.

1980

2004 M 03.3314

Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)

La legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN, 02.010), attualmente in esame in Parlamento, prevede una procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro che impiegano lavoratori con salari ridotti.

Le casse di compensazione AVS hanno inoltre sviluppato in collaborazione con l'INSAI le basi per la trasmissione elettronica delle comunicazioni di salario. Nel corso del 2004 queste applicazioni sono state sottoposte a test. I maggiori produttori di programmi per la contabilità dei salari, la cui quota di mercato in Svizzera è superiore al 50 per cento, si sono dichiarati disposti ad effettuare i necessari adeguamenti dei loro prodotti. Le casse di compensazione metteranno a disposizione delle piccole imprese che non utilizzano programmi per la contabilità dei salari un'applicazione che permetterà loro di registrare e trasmettere elettronicamente alle casse di compensazione i dati relativi ai salari. Queste applicazioni dovrebbero poter entrare in funzione nel 2005. Un gruppo di lavoro guidato dall'UFAS sta sviluppando nell'ambito dello sportello virtuale della Cancelleria federale «ch.ch» uno sportello virtuale per l'AVS e l'AI, presso cui sarà tra breve possibile chiedere informazioni e consigli e, in seguito, effettuare transazioni. La sua entrata in servizio è prevista nel 2005­2006.

Poiché le semplificazioni rese possibili dal sistema sono in corso di realizzazione senza che siano necessarie ulteriori modifiche legislative, l'intervento può essere tolto di ruolo.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca 2002 P 02.3189

Perfezionamento. Stesse condizioni per i PF e le SUP (N 4.10.02, Kofmel)

L'associazione dei servizi di perfezionamento delle università e dei PF (fondata il 24 ottobre 2002) coordina le questioni inerenti al perfezionamento. L'organizzazione del perfezionamento varia da istituzione a istituzione. Grazie ai modelli di calcolo dei costi è però possibile, nei singoli casi, comparare le offerte. I corsi di perfezionamento devono essere proposti dalle università e dai PF in modo da coprire i costi. Nel piano direttore delle scuole universitarie professionali è prevista la riorganizzazione del settore del perfezionamento. In base a tale piano la Confederazione e i Cantoni devono accordarsi entro il 2007 sulla rinuncia al cofinanziamento del perfezionamento. Tra le scuole universitarie professionali e il settore universitario nonché i PF verrà stipulato un relativo accordo. Come già sottolineato nel parere del Consiglio federale del 26 giugno 2002, le premesse per il finanziamento del perfezionamento nei PF e nelle scuole universitarie professionali sono paragonabili e, per quanto concerne i corsi di aggiornamento, identiche. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza 2000 P 99.3510

Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)

I Cantoni possono decidere liberamente l'ordine di priorità per l'insegnamento delle lingue straniere. Non è stato possibile introdurre a livello nazionale un disciplinamento unitario, come auspicato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali 1981

della pubblica educazione (CDPE). Una metà dei Cantoni è favorevole all'insegnamento obbligatorio di una lingua ufficiale come prima lingua straniera, l'altra alla libera scelta della prima lingua straniera e al coordinamento di soluzioni regionali unitarie. Questa situazione è comunque attenuata dal fatto che, secondo il volere della CDPE, gli allievi devono conseguire ­ a prescindere dall'inizio dell'insegnamento ­ le stesse competenze linguistiche entro la fine della scuola dell'obbligo. La questione è stata dibattuta anche nel quadro dell'elaborazione della legge sulle lingue, a cui però il Consiglio federale ha rinunciato il 28 aprile 2004. Dopo avere esaminato i mezzi a disposizione nel suo campo di competenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3463

Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue (N 15.12.00, Rennwald)

La richiesta formulata nel postulato è stata discussa nell'elaborazione della legge sulle lingue. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha rinunciato ad emanare tale legge. Il Consiglio federale è convinto che vi siano già gli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi politici federali in materia di lingue e propone di togliere di ruolo il postulato.

Consiglio dei politecnici federali 2001 P 01.3000

Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR (N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Nel settembre 2003 il Consiglio dei PF ha stipulato un accordo con l'UFAFP sulla cooperazione nel campo della ricerca ambientale. Nel relativo allegato figura, tra i campi tematici di attualità, anche l'acustica ambientale. Il 13 settembre 2004 l'UFAFP e il LPMR hanno disciplinato la tematica in un accordo valido fino alla fine del 2007. Benché non riceva mezzi supplementari, il LPMR continuerà per il momento a occuparsi della tematica vista la sua importanza economica e politicosociale. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia Commissione federale delle case da gioco 2002 P 02.3196

Dipendenza dal gioco. Prevenzione e trattamento (N 4.10.02, Menétrey-Savary)

L'intervento, presentato in origine come mozione, chiedeva di completare l'ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco con disposizioni in materia di misure sociali. In particolare è stata chiesta una definizione più esplicita dei requisiti dell'articolo 14 della legge sulle case da gioco per quanto concerne il finanziamento delle misure di prevenzione e di trattamento della dipendenza dal gioco, la ripartizione dei compiti tra le case di gioco, le lotterie e gli istituti specializzati nonché i criteri di qualità.

Nella sua risposta dell'11 settembre 2002 il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. Il Consiglio nazionale ha seguito tale richiesta il 4 ottobre 2002. Da un lato, l'ordinanza in questione è stata riveduta il 24 settembre 2004. Nell'ambito della protezione sociale propria delle case da gioco sono state 1982

rafforzate le disposizioni relative alla formazione e al perfezionamento. Dall'altro, nella primavera 2003 la CFCG, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, ha commissionato uno studio sul tema «dipendenza dal gioco», che comprende un'inchiesta empirica sulla pratica e lo sviluppo del gioco d'azzardo, sulla dipendenza dal gioco e le sue conseguenze. Tale studio è stato reso pubblico a metà novembre 2004.

Ufficio federale di giustizia 2001 P 01.3210

Divieto di rimunerazione per la raccolta di firme (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)

Nel suo rapporto del 21 aprile 2004 sull'opportunità di reprimere penalmente la rimunerazione delle persone incaricate di raccogliere firme (in adempimento del postulato del 18.9.2001 «Divieto di rimunerazione per la raccolta di firme» della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati) il Consiglio federale ha esaminato se introdurre la repressione penale, a livello federale e cantonale, della rimunerazione delle persone che raccolgono le firme. È tuttavia giunto alla conclusione di raccomandare alle Camere federali di rinunciare a un tale divieto. E questo per i seguenti motivi: ­

un divieto di rimunerare la raccolta delle firme costituirebbe una limitazione del diritto d'iniziativa e di referendum e pertanto un'ingerenza nell'esercizio dei diritti popolari;

­

considerando che una raccolta di firme mediante rimunerazione proporzionale alle firme raccolte è meno costosa rispetto, per esempio, a una raccolta mediante invio in massa con uno scarso riscontro, un tale divieto potrebbe colpire in misura minore proprio i gruppi più forti finanziariamente;

­

un tale divieto solleverebbe problemi di delimitazione molto delicati, segnatamente in relazione con i partiti, i sindacati e le associazioni economiche;

­

escluderebbe inoltre strumenti rilevanti per la raccolta delle firme concernenti il sostegno personale e finanziario;

­

il paragone a livello internazionale non rivela argomenti convincenti che giustifichino un tale divieto;

­

nel 2001 tale divieto fu preso in considerazione anche come possibile mezzo per ridurre la marea di iniziative. Nel frattempo non è più il caso di parlare di una marea di iniziative.

2002 P 00.3445

Pagamento del salario in caso di malattia (art. 324a cpv. 1 CO) (N 20.3.02, Schwaab)

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere l'intervento, presentato sotto forma di mozione, come postulato al fine di poter esaminare se l'articolo 324a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) necessita di una revisione. Da tale esame è risultato che una revisione della disposizione nel senso auspicato dall'intervento non potrebbe risolvere il problema sollevato. Infatti il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova di tre mesi durante il quale il contratto può essere disdetto con un termine di un giorno. Con una tale disdetta il datore di lavoro potrebbe liberarsi dall'obbligo di pagare il salario di cui all'articolo 324a CO, anche se tale disposizione fosse riveduta conformemente a quanto chiesto dall'intervento.

Per evitare tale eventualità, occorrerebbe modificare anche l'attuale disciplinamento 1983

della protezione contro le disdette in tempo inopportuno (art. 336c CO), poiché essa si applica soltanto dopo il periodo di prova. Il Consiglio federale rifiuta tuttavia una tale revisione, in particolare poiché negli ultimi anni il Parlamento si è pronunciato contro tutti gli interventi volti a rafforzare la protezione dei lavoratori contro le disdette. Il Consiglio federale ritiene che la legge preveda a ragione una (breve) durata minima del contratto di lavoro affinché i lavoratori possano far valere determinate pretese. Lo stesso vale per il diritto al salario ai sensi dell'articolo 324a CO.

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3736

Certificazione numerica da parte della Confederazione (N 22.3.02, Strahm)

Il Consiglio federale era disposto ad accogliere il postulato e a esaminare le proposte contenute. Nel frattempo tale esame ha avuto luogo e ha portato il Consiglio federale a decidere di non mettere a disposizione certificati chiave statali. Dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2005 della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel), l'economia privata deve disporre di un periodo di tempo ragionevole per sviluppare le offerte corrispondenti. Soltanto se si dovesse constatare un'offerta lacunosa si renderebbe necessaria una nuova valutazione. Il Consiglio federale ha già adottato tale posizione nella sua risposta alla mozione Noser 04.3228 (E-Switzerland. Creazione di un'identità digitale) e ha pertanto proposto al Parlamento di respingerla. Per gli stessi motivi propone ora di stralciare il postulato Strahm.

2003 P 02.3413

Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto (N 21.3.03, Egerszegi)

Nel suo rapporto del 21 aprile 2004 sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo, il Consiglio federale ha adempiuto la richiesta del postulato. In questo rapporto giunge alla conclusione che i limiti d'età sono in generale un criterio di selezione inadeguato. In generale, il Consiglio federale è pertanto contrario a limiti d'età per autorità elette dal popolo. Al popolo deve essere garantita la libertà di scelta. Non vi dovrebbero essere limiti d'età nemmeno per le autorità non elette dal popolo. Sebbene svariati Cantoni e Comuni abbiano stabilito limiti d'età per i membri di commissioni, il Consiglio federale raccomanda di rinunciarvi. Secondo il diritto vigente, le autorità federali possono esaminare la legittimità dei limiti d'età soltanto in due casi: nel quadro del conferimento della garanzia alle Costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale e nell'ambito della giurisdizione costituzionale del Tribunale federale.

Ufficio federale di polizia 2002 P 02.3059

Rapporto sull'estremismo. Aggiornamento (N 21.6.02, Gruppo popolare democratico)

L'aggiornamento chiesto dal postulato è stato conseguito con la pubblicazione del rapporto del 25 agosto 2004 sull'estremismo (FF n. 38, pagg. 4425­4500).

1984

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione 2001 P 01.3405

Sottomettere le aziende, che hanno stranieri alle dipendenze, all'obbligo di dare una formazione (Strahm Rudolf)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare la possibilità di un'aggiunta, nella nuova legge sugli stranieri, in base alla quale gli verrebbe conferita la competenza di vincolare la concessione di contingenti all'obbligo di dare una formazione (offerta di posti d'apprendistato o di tirocinio oppure di una formazione analoga) per le imprese che reclutano un numero considerevole di lavoratori stranieri.

L'articolo 22 della nuova legge sugli stranieri prevede una corrispondente creazione di posti di tirocinio. Tale articolo è stato tuttavia respinto sia dal Consiglio nazionale sia dalla maggioranza della commissione del Consiglio degli Stati incaricata dell'esame preliminare.

In virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, non è ammissibile vincolare a un tale requisito il rilascio dei permessi di lavoro alle persone che soggiacciono a detto accordo.

Di conseguenza, il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le richieste formulate sono trattate nell'ambito dei dibattiti parlamentari in corso concernenti la nuova legge sugli stranieri. Il postulato può dunque essere stralciato.

2002 P 00.3054

Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza (N 20.3.02, Gruppo socialista)

Il postulato incarica il Consiglio federale di prendere i provvedimenti necessari onde permettere alla Svizzera di aderire il più presto possibile alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza.

Il 26 settembre 2004 popolo e Cantoni hanno respinto due progetti di legge relativi alla cittadinanza volti ad agevolare l'acquisto della cittadinanza per i giovani stranieri della seconda e terza generazione, a ridurre i termini di residenza e a semplificare le procedure. A tali condizioni, un'adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza non è possibile.

Il postulato può dunque essere stralciato.

2002 P 00.3585

Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera (N 20.3.02, Fetz)

La mozione incarica il Consiglio federale di completare senza indugio la legge sugli stranieri mediante basi atte a promuovere una politica d'integrazione mirata ed efficace nonché vincolante per Confederazione e Cantoni. In particolare occorre definire la politica d'integrazione, sostenere i settori dell'informazione, della formazione e della mediazione, appoggiare il finanziamento di progetti d'integrazione, creare strutture e centri di coordinamento cantonali in materia d'integrazione nonché un servizio di coordinamento a livello federale.

Il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasformato la mozione in postulato. Ha tenuto conto del fatto che la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) prevede già sussidi per progetti d'integrazione e un'ordinanza d'esecuzione (ordinanza sull'integrazione degli stranieri, ordinanza sull'integrazione) disciplina la procedura e definisce i settori prioritari. Il Consiglio federale intendeva inoltre esaminare i risultati della procedura di consultazione concernente la nuova legge sugli stranieri (LStr) tendendo conto anche della presente mozione.

1985

Il progetto della LStr contiene un capitolo sull'integrazione degli stranieri, che definisce gli scopi e i principi, sancisce i settori da promuovere e il versamento di contributi finanziari e disciplina i compiti di coordinamento della Confederazione e il ruolo della Commissione federale degli stranieri. In linea di massima il capitolo in questione è stato accolto positivamente in occasione dei dibattiti al Consiglio nazionale e da parte della commissione del Consiglio degli Stati incaricata dell'esame preliminare. Tuttavia, non ci si deve attendere un'entrata in vigore della LStr in tempi brevi. Per questo motivo, si prevede di porre in vigore anticipatamente le disposizioni che hanno già una base legale nella LDDS mediante una revisione dell'ordinanza sull'integrazione.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2002 P 01.3727

Associare i datori di lavoro alle misure per favorire l'integrazione dei collaboratori di origine estera (N 22.3.02, Walker Felix)

Il postulato invita il Consiglio federale a fornire informazioni in merito a misure atte a promuovere e sostenere la responsabilità sociale dei datori di lavoro nei confronti dei loro collaboratori stranieri per migliorare la loro integrazione. Le proposte (volte in particolare a evitare il lavoro nero e le condizioni di lavoro antisociali, a sostenere il perfezionamento professionale, a tener conto della questione dell'integrazione anche nell'ambito dell'apprendistato) dovranno parimenti essere esaminate nell'ambito della nuova legge sugli stranieri (LStr).

Il 22 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato.

Il messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr (02.024) menziona esplicitamente i datori di lavoro in quanto attori della promozione dell'integrazione e ne rileva l'importanza, senza però attribuire loro compiti specifici in materia d'integrazione.

Questo anzitutto perché l'informazione sulle offerte volte a promuovere l'integrazione è considerata in primo luogo compito dello Stato e perché la frequentazione di corsi di lingua e d'integrazione durante il tempo di lavoro può essere regolamentata nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti di lavoro. Per quanto concerne la formazione, il Consiglio federale propone, nel progetto relativo alla LStr, di vincolare il rilascio di permessi a cittadini di Paesi terzi alla creazione di posti di tirocinio da parte del datore di lavoro. Anche i giovani stranieri che vivono in Svizzera potrebbero beneficiare di tale misura. Inoltre, la questione dell'integrazione è stata iscritta nella legge sulla formazione professionale, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Il che ha comportato una modifica della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), poiché si è reso necessario disciplinare il ricongiungimento famigliare dei figli celibi/nubili con meno di 18 anni in modo da garantire la loro formazione professionale di base. Per quanto concerne il lavoro nero, il messaggio del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale contro il lavoro nero (02.010) prevede una vasta campagna d'informazione e sensibilizzazione che si svolgerà parallelamente all'entrata in vigore di detta legge. Nel suo parere espresso in merito a un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi CN (04.3001), il Consiglio
federale ha confermato l'intenzione di lanciare una tale campagna.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

1986

2002 P 02.3191

Libera circolazione delle persone e ampliamento dell'UE verso l'Est (N 4.10.02, Loepfe)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare in un rapporto gli effetti sugli accordi bilaterali, in particolare per quanto concerne la libera circolazione delle persone, di un eventuale ampliamento dell'Unione europea verso Est. Il Consiglio federale deve esprimersi in merito alle opzioni di cui dispone, nel dossier libera circolazione delle persone, per negoziare i termini transitori. Tali opzioni definirebbero i capisaldi della strategia negoziale.

I capisaldi di tale strategia sono stati definiti nel mandato negoziale del Consiglio federale del 2 luglio 2003. Il mandato in questione esigeva un'apertura progressiva del mercato del lavoro ai cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE come previsto nell'atto d'adesione. D'altronde la libera circolazione delle persone con i nuovi Stati membri dell'UE non doveva essere introdotta più rapidamente di quanto previsto nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso nel 1999 con gli allora 15 Stati dell'UE.

Questo obiettivo è stato raggiunto. I termini transitori chiesti dal mandato negoziale figurano nel protocollo relativo all'estensione dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE, firmato il 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e l'UE.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2002 P 02.3263

Integrazione dei ricercatori stranieri (N 13.12.02, Neirynck)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare quali modifiche del diritto vigente si rivelano necessarie per migliorare l'integrazione dei ricercatori formati nelle scuole superiori svizzere e per incitarli maggiormente a cercare un impiego nel nostro Paese.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, la maggior parte delle richieste formulate dal postulato sono adempiute per i ricercatori dei Paesi UE/AELS.

Il postulato è stato esaminato dal Consiglio federale e le altre domande formulate sono trattate nell'ambito dei dibattiti parlamentari in corso concernenti la nuova legge sugli stranieri. Il postulato può dunque essere stralciato.

2003 P 00.3111

Fabbisogno di manodopera della Svizzera e nuovi membri dell'UE (Engelberger)

Il postulato invita il Consiglio federale a tenere conto dei bisogni dei singoli settori e regioni che dipendono dal reclutamento di manodopera poco qualificata solo mediante l'estensione della libera circolazione ai dieci nuovi Stati membri dell'UE. In tal modo è possibile evitare adeguamenti e allentamenti insoddisfacenti delle condizioni di ammissione mediante l'articolo 23 della nuova legge sugli stranieri.

In seguito alla firma, il 26 ottobre 2004, del protocollo addizionale sull'introduzione progressiva della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i nuovi Stati membri dell'UE, sono stati inoltre rilasciati, ancor prima della sua entrata in vigore, 700 permessi di dimora annuali e 2500 permessi di dimora di breve durata per lavoratori provenienti da questi Paesi. Ora è possibile rilasciare permessi di dimora di breve durata anche a lavoratori poco qualificati provenienti dai nuovi Paesi ade1987

renti all'UE per settori che lamentano una comprovata penuria di personale (in particolare l'agricoltura). Tale disciplinamento consente di coprire il fabbisogno di tali settori. Un'ulteriore apertura del mercato del lavoro non è dunque opportuna.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2003 P 03.3276

Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Rapporto (N 3.10.03, Heberlein)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un rapporto alle Camere, nel quale si esporranno le conseguenze migratorie per la Svizzera prodotte dall'estensione della libera circolazione delle persone ai cittadini dei nuovi Stati membri dell'UE. Tale rapporto dovrà contenere cifre relative ai flussi migratori che i Paesi dell'UE devono attendersi, ma anche sui flussi che concerneranno il nostro Paese, per settore e per Stato candidato.

Il 1° maggio 2004 il professor Y. Flückiger dell'Università di Ginevra è stato incaricato di realizzare uno studio sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE, in particolare sulle conseguenze di tale estensione sull'economia e il mercato svizzero del lavoro. Dopo aver subito alcuni ritardi, lo studio sarà consegnato alla fine di gennaio 2005 dal professor Y. Flückiger. Tale studio risponde alla domanda formulata dal postulato.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

2003 P 03.3327

Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE.

Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista)

Il postulato invita il Consiglio federale a chiedere quanto prima un rapporto che esamini le conseguenze economiche e sociali dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea ai nuovi Stati membri di quest'ultima. Tale rapporto dovrà in particolare rispondere alle domande seguenti: a.

quali saranno le conseguenze dell'allargamento sul mercato del lavoro in Svizzera, e più in particolare sulle condizioni di lavoro?

b.

Quali saranno i settori del mercato svizzero del lavoro più toccati?

c.

Quali misure occorrerà adottare per favorire l'integrazione dei candidati a un posto di lavoro e delle loro famiglie?

Il 1° maggio 2004 il professor Y. Flückiger dell'Università di Ginevra è stato incaricato di realizzare uno studio sull'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE, in particolare sulle conseguenze di tale estensione sull'economia e il mercato svizzero del lavoro. Dopo aver subito alcuni ritardi, lo studio sarà consegnato alla fine di gennaio 2005 dal professor Y. Flückiger. Tale studio risponde alla domanda formulata dal postulato.

Dato che il Consiglio federale ha tenuto conto delle richieste espresse, il postulato può essere stralciato.

1988

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 2004 P 04.3164

Protezione brevettuale in base al principio della reciprocità con l'UE e agevolazione delle importazioni parallele (N 18.6.04, Strahm)

Il rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale «Importazioni parallele e diritto dei brevetti. Esaurimento regionale» risponde al postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

2004 P 04.3197

Esaurimento del diritto dei brevetti. Reciprocità con l'Unione europea (S 7.6.04, Sommaruga Simonetta)

Il rapporto del 3 dicembre 2004 del Consiglio federale «Importazioni parallele e diritto dei brevetti. Esaurimento regionale» risponde al postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato in quanto già realizzato.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa 2002 P 02.3288

Veicoli della Confederazione. Propulsione a gas naturale (N 4.10.02, Imfeld)

Con il postulato Imfeld il Consiglio federale è stato invitato a esaminare la possibilità di adattare, a un costo ragionevole, tutto il parco veicoli della Confederazione, o almeno una parte, per la propulsione a gas naturale. In quanto organo incaricato dell'acquisto dei veicoli della Confederazione, il DDPS ha risposto alla richiesta del postulato mediante un rapporto nel quale sono stati illustrati, tra l'altro, il vantaggio ecologico e le condizioni quadro economiche per la propulsione a gas naturale di veicoli della Confederazione. Il rapporto rileva che la Confederazione ha definito obiettivi in materia di politica energetica e climatica che è tenuta a concretizzare nell'ambito della propria amministrazione. Considerate le condizioni quadro politico-finanziarie, un ampliamento del parco veicoli della Confederazione ai sensi del postulato è senz'altro possibile con un onere finanziario ragionevole. L'obiettivo è che in futuro, a titolo indicativo, il 5 per cento dei veicoli acquistati annualmente dall'Amministrazione federale funzioni a gas naturale. In tal modo è stato dato un chiaro segnale a favore della promozione in seno all'Amministrazione federale dell'impiego di gas naturale, di gas liquefatto e di biogas come carburanti. Il rapporto è stato trattato e approvato dal Consiglio federale in data 10 novembre 2004. Il postulato può essere stralciato poiché il suo obiettivo è stato realizzato mediante il rapporto del DDPS.

Sport 2002 P 02.3324

Tifosi di calcio. Progetti per l'integrazione dei giovani e la prevenzione della violenza (N 4.10.02, Fetz)

Il 4 ottobre 2002 il Consiglio nazionale ha trasformato in postulato l'allora mozione Fetz che chiedeva che la Confederazione sostenesse progetti volti alla prevenzione della violenza e destinati in particolare ai giovani tifosi di calcio di tutta la Svizzera.

1989

Il lavoro sociopedagogico di educazione dei tifosi è fondato sulla prevenzione della violenza e sull'integrazione e fa da cerniera tra i tifosi, le società sportive e le autorità. Esso promuove i comportamenti positivi e isola i comportamenti negativi ed è volto in ultima analisi all'incremento dell'autoresponsabilità e dell'autoorganizzazione della tifoseria.

I lavori di educazione dei tifosi avviati a Zurigo e Basilea sono stati valutati scientificamente nel 2004 dall'Università di Zurigo. Il relativo rapporto finale, la cui pubblicazione è prevista nel febbraio 2005, propone di proseguire i lavori professionali di educazione dei tifosi. Il principio pedagogico della prevenzione della violenza intesa come parte integrante della creazione di sicurezza dovrebbe affermarsi anche nella prospettiva dell'imminente svolgimento dell'UEFA EURO '08. La Confederazione non è però l'unico ente competente al riguardo. Come è il caso a Zurigo e a Basilea, i lavori di educazione dei tifosi devono essere sostenuti da un'ampia cerchia di finanziatori, tra cui figurano i Cantoni interessati, i Comuni, le società sportive e gli organizzatori delle manifestazioni sportive. Conformemente al decreto federale del 25 settembre 2002, la Confederazione mette a disposizione 500 000 franchi per le attività di prevenzione e integrazione in vista dell'UEFA EURO '08, a condizione che l'Associazione svizzera di calcio partecipi con 500 000 franchi al finanziamento di tale campagna. Gli aspetti organizzativi, finanziari e programmatici di un lavoro professionale di educazione dei tifosi saranno chiariti nel messaggio aggiuntivo concernente contributi e prestazioni supplementari, del cui allestimento il DDPS è stato incaricato dal Consiglio federale con decisione del 10 dicembre 2004.

L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

2002 P 02.3209

Lotta contro il doping (N 25.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.434)

Con questo postulato il Consiglio federale è stato invitato a presentare al Parlamento, nel quadro delle disposizioni legali in vigore, obiettivi concreti e un programma d'azione concernenti la prevenzione, l'informazione, la promozione della salute, la sorveglianza e i controlli nell'ambito della lotta contro il doping.

La lotta contro il doping in Svizzera si svolge nell'ambito di una collaborazione partenariale fra Confederazione e Swiss Olympic. Su queste basi l'Istituto di scienza dello sport (settore «Lotta al doping») dell'Ufficio federale dello sport ha allestito un rapporto approvato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004. L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

Dipartimento delle finanze Amministrazione federale delle finanze 2002 P 02.3392

Vigilanza sui mercati finanziari (N 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)

Il Consiglio federale è invitato a esaminare due settori della vigilanza sui mercati finanziari e a presentare un relativo rapporto. Dato che tali esami sono stati effettuati, il postulato può considerarsi realizzato e quindi essere tolto di ruolo.

In primo luogo, si è trattato di esaminare se gli strumenti della vigilanza sui mercati finanziari sono tuttora in grado di rispondere a esigenze più vaste, in particolare a quelle poste dalla globalizzazione.

1990

Lo scopo principale della vigilanza è garantire in ogni momento la protezione degli investitori e del sistema assicurando in tal modo la stabilità, l'integrità e l'efficienza del sistema finanziario. Pertanto il Consiglio federale attribuisce grande importanza a una moderna regolamentazione dei mercati finanziari, come emerge dal cospicuo numero di progetti di riforma in corso. Il gruppo di esperti Zufferey ha esaminato i punti di forza e i punti deboli del sistema di regolamentazione e di vigilanza svizzero. La Svizzera ha partecipato al Financial Sector Assessment Program (FSAP) del FMI e della Banca nazionale. Nel 2001 è emerso da entrambi i lavori che in Svizzera la regolamentazione e la vigilanza rispondevano a standard elevati e che riforme essenziali erano già a uno stadio avanzato. I lavori delle Commissioni di esperti Zimmerli («Vigilanza integrata sui mercati finanziari»), Janssen («Attività di vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private»), Forstmoser («Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale») e Brühwiler («Ottimizzazione della vigilanza nell'ambito della previdenza professionale») sono esempi di importanti lavori che mostrano l'ampiezza della tematica. I rapporti (parziali) di queste Commissioni di esperti sono accessibili al pubblico. Dal dicembre 2002, l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) allestisce e pubblica in collaborazione con i servizi responsabili una panoramica semestrale degli attuali progetti di riforma nel settore finanziario. Il sito FinWeb è accessibile al pubblico e fornisce una visione d'insieme dei progetti correnti.

In secondo luogo, si è chiesto quali possibilità sussistono per attenuare la pressione di vendita dei titoli quotati in borsa quando l'andamento della borsa è al ribasso, ad esempio attraverso una modifica delle direttive in materia di valutazione per intermediari finanziari, in particolare per assicuratori, e come devono essere valutate le relative regolamentazioni all'estero.

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha nel frattempo esaminato esaustivamente la questione di una regolamentazione speciale per il settore assicurativo, inclusa la prassi all'estero, ed è giunto alla conclusione che un corrispondente adeguamento dell'ordinanza sulla sorveglianza non sarebbe opportuno (cfr. comunicato stampa
UFAP del 26.11.2002). Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nel frattempo la LSA è stata approvata dal Parlamento. Uno dei punti essenziali del riorientamento consiste nella possibilità di calcolare la solvibilità in funzione del rischio, ossia di tener conto ­ nella determinazione della necessaria copertura di capitale ­ dei rischi assunti e in particolare anche del rischio legato all'investimento di capitale.

2002 P 02.3453

Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02)

Il postulato invita a esaminare il rafforzamento della vigilanza per tutti gli istituti di previdenza professionale. Tale vigilanza dovrebbe occuparsi sia di tutti gli aspetti legati al diritto delle assicurazioni sociali sia degli aspetti di politica finanziaria e d'investimento.

Nel gennaio 2003 il Consiglio federale ha lanciato l'agenda di riforma «Garanzia e ulteriore sviluppo della previdenza professionale», un vasto programma volto ad analizzare ed eliminare i punti deboli nonché ad applicare le misure richieste dal Parlamento. Nel settore della vigilanza, la Commissione di esperti «Ottimizzazione 1991

della vigilanza nell'ambito della previdenza professionale» presieduta dal professor Brühwiler ha redatto (e pubblicato) un rapporto all'attenzione del Consiglio federale che contiene raccomandazioni materiali e strutturali sul rafforzamento e sul miglioramento della vigilanza. Riguardo all'adeguamento della struttura della vigilanza, la Commissione di esperti propone due modelli possibili. Il modello di vigilanza decentrale prevede che l'alta vigilanza rimanga di competenza della Confederazione, ma che la vigilanza diretta sia insediata esclusivamente presso i Cantoni o i concordati cantonali di vigilanza da costituire. Per quanto concerne il modello di vigilanza centrale, la vigilanza sarebbe esercitata esclusivamente a livello federale, anche se verrebbero mantenute agenzie regionali.

Il 25 agosto 2004 il Consiglio federale ha stabilito l'ulteriore modo di procedere per le importanti questioni relative al progetto di riforma della previdenza professionale.

L'analisi intrapresa dalla Commissione di esperti Brühwiler nel settore della vigilanza e le raccomandazioni materiali che ne derivano fungeranno da guida per l'imminente fase di attuazione, che consiste nell'elaborazione di un progetto di legge per la consultazione. Per quanto riguarda la struttura della vigilanza, si continuerà a seguire principalmente il modello di vigilanza decentrale. Nel caso in cui i Cantoni non riuscissero ad accordarsi sulla costituzione di concordati di vigilanza, si applicherà a livello federale il modello di vigilanza centrale. Al riguardo si parte dal principio di una vigilanza sulla previdenza professionale separata, vale a dire una vigilanza distinta dalla sorveglianza degli assicuratori. Conformemente al calendario approvato dal Consiglio federale, una commissione neocostituita preparerà entro la fine del 2005 un progetto di legge concernente la nuova impostazione della vigilanza.

Con queste premesse il postulato può considerarsi realizzato e quindi essere tolto di ruolo.

Ufficio federale del personale 2001 P 01.3143

Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)

Nel suo rapporto del maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso che, su mandato della Delegazione delle finanze, il DFF può fornire informazioni relative alle indennità versate ai membri delle commissioni extraparlamentari in forma tabellare, indicando per ogni commissione i presidenti e i membri nonché gli eventuali importi forfettari. Questo modo di procedere non è in contrasto con la legge sulla protezione dei dati, bensì crea la trasparenza necessaria nei confronti della Delegazione delle finanze e tiene conto della sfera privata delle persone interessate.

Il rapporto è stato assegnato alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP) affinché essa stessa risolva la questione. Spetta alla CIP prendere atto del rapporto e, se lo ritiene opportuno, trarne le debite conclusioni.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2001 P 00.3369

Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)

In questo intervento, inoltrato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato ad adottare misure per attenuare la progressione dell'imposta federale diretta allo scopo di sgravare il ceto medio. Mentre nel confronto internazionale la quota delle imposte indirette sul totale delle imposte è ancora bassa in Svizzera, l'onere delle 1992

imposte dirette è considerevole. In particolare l'imposta federale diretta presenta una progressione molto accentuata che si ripercuote sensibilmente sui beneficiari di redditi medi. L'attuale struttura dell'imposta federale diretta è ritenuta iniqua da ampie fasce del ceto medio. Essa contraddice il principio d'imposizione secondo la capacità economica e quindi l'equità fiscale. Inibisce la disponibilità a lavorare e penalizza le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente nonché gli imprenditori.

Gli ampi sgravi decisi dal Parlamento attraverso il pacchetto fiscale 2001 nell'ambito dell'imposizione della famiglia e della proprietà d'abitazione sono stati respinti in occasione della votazione popolare del 16 maggio 2004. Il messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, che sarà sottoposto al Parlamento nella prima metà del 2005, prevede sgravi significativi per i lavoratori indipendenti e gli imprenditori. Il Consiglio federale ritiene che si è tenuto conto delle richieste formulate nell'intervento, nella misura in cui la situazione politica lo ha permesso.

Ulteriori misure sul piano tariffale nell'ambito dell'imposta federale diretta comporterebbero minori entrate che supererebbero quelle autorizzate dalle linee direttive delle finanze federali e metterebbero in pericolo il programma di sgravio delle finanze federali. L'intervento può essere tolto di ruolo poiché l'obiettivo è stato raggiunto.

2003 P 02.3549

Imposizione individuale. Rapporto (S 17.3.03, Lauri)

Con il presente postulato il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sulla possibilità d'introdurre l'imposizione individuale nella Confederazione e nei Cantoni entro la fine del 2004. Il rapporto deve essere elaborato sotto la direzione della Confederazione da un'organizzazione comune di progetto comprendente rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, e in particolare esso deve presentare uno o più modelli nonché i loro effetti su contribuenti, economia e amministrazione.

A tale scopo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della stessa Amministrazione e delle amministrazioni fiscali cantonali, da un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, da uno della Conferenza fiscale delle Città e da uno specialista del diritto fiscale. Nel rapporto trasmesso al Consiglio federale il gruppo di lavoro giunge alla conclusione che il passaggio a un'imposizione individuale, indipendentemente dal suo assetto concreto, non è realizzabile a breve termine. Per motivi di ordine amministrativo e di sistematica fiscale un cambiamento del genere può essere attuato solo simultaneamente a livello nazionale per tutte le sovranità fiscali. Per le autorità fiscali di tassazione l'introduzione di un'imposizione individuale comporterebbe oneri supplementari del 30­50 per cento.

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato e autorizzato a pubblicare il rapporto concernente la possibilità di introdurre l'imposizione individuale a livello di Confederazione e di Cantoni. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

1993

Amministrazione federale delle dogane 2000 P 00.3166

Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)

Nel settore delle rimunerazioni, il Capo del DFF ha approvato a partire dal 1° gennaio 2001 un miglioramento di 1­2 classi di stipendio nelle classi di stipendio inferiori. Tuttavia, le misure adottate si ripercuotono in misura limitata sul gruppo di giovani impiegati «tentati di partire». Ciò si riflette sul tasso di fluttuazione che, con il 3­4 per cento, è ancora nei limiti. Ciononostante il 70 per cento dei dimissionari non ha un'età superiore ai 30 anni.

La situazione è particolarmente problematica sulla piazza di Ginevra e negli altri agglomerati a causa degli elevati costi della vita. Inoltre, l'attuazione del nuovo diritto del personale nel settore delle indennità ha avuto come conseguenza che le guardie di confine in media guadagnano mensilmente 100­200 franchi in meno.

2000 P 00.3378

Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Cfr. P 00.3166.

Cfr. P 99.3626.

2001 P 99.3626

Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

Il problema principale è tuttora la scarsità di risorse in termini di personale, la quale determina un'insufficiente densità dei controlli. Nell'autunno del 2002 il Consiglio federale ha autorizzato 290 guardie delle fortificazioni (oggi «sicurezza militare») che apportano il loro aiuto nel settore della sicurezza, ma che non possono assumersi i compiti di polizia e di dogana delle guardie di confine. Tale impiego comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporto.

Inoltre, nell'ambito del programma di sgravio 2003/2004 l'AFD è tenuta a ridurre i crediti per il personale di circa il 10 per cento. In caso di adesione della Svizzera a Schengen, almeno il Cgcf potrebbe mantenere un effettivo di 1938 collaboratori, conformemente al decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'adesione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 2001 P 01.3622

Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)

Nell'intervento si chiede al Consiglio federale di emanare istruzioni e disposizioni vincolanti allo scopo di non utilizzare legname tropicale proveniente da coltivazioni abusive per tutte le costruzioni federali e per le costruzioni finanziate in misura determinante dalla Confederazione. L'autrice del postulato invita inoltre a prediligere fra tutti i prodotti di legno che vengono utilizzati dalla Confederazione quelli recanti il marchio di un organismo di certificazione che adempia i criteri del Forest Stewardship Council (FSC).

1994

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza e dell'urgenza della conservazione delle foreste tropicali e persegue da tempo una politica attiva a favore delle medesime. Nella risposta al postulato Graf esso dichiara pertanto che elaborerà per i servizi d'acquisto le raccomandazioni relative all'acquisto di prodotti lignei.

La raccomandazione in questione relativa all'acquisto di legno prodotto secondo i criteri dello sviluppo sostenibile è stata pubblicata nel maggio del 2004 dal COCIC (Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione; un'associazione di committenti pubblici), dal CCP (Consorzio dei committenti privati professionali) e dalla CA (Commissione degli acquisti della Confederazione; un organo interdipartimentale di strategia e coordinamento della Confederazione in materia di acquisti pubblici, nel settore dei beni e dei servizi).

La raccomandazione descrive la situazione in Svizzera e presenta i marchi del legno determinanti; in particolare fornisce ai Servizi degli acquisti indicazioni utili e proposte di testo per l'acquisto di legno e prodotti di legno. I committenti, i capi progetto e i pianificatori, i Cantoni e le Città nonché i responsabili degli acquisti sono invitati ad acquistare legno per quanto possibile prodotto al 100 per cento secondo i criteri dello sviluppo sostenibile. In occasione dell'elaborazione della raccomandazione si sono potuti conciliare in gran parte i vari interessi dei committenti e di altri Servizi degli acquisti, dell'economia del legno e della cooperazione allo sviluppo con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Le cerchie interessate accolgono in maggioranza la raccomandazione, in particolare i diversi gruppi d'interesse dell'economia del legno (ad es. Società svizzera delle imprese di costruzioni in legno; Industria svizzera del legno; Lignum, Economia svizzera del legno); anche le associazioni ambientaliste come il WWF (World Wildlife Fund) ne sostengono l'indirizzo.

Le richieste del postulato sono adempiute grazie alla pubblicazione e all'attuale applicazione della raccomandazione da parte dei Servizi degli acquisti. L'intervento può pertanto essere tolto di ruolo.

Dipartimento dell'economia Segretariato di Stato dell'economia 2000 P 00.3415

Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)

Il Consiglio federale ha presentato un rapporto sulla politica svizzera in materia di diritti umani nell'ambito della globalizzazione dell'economia. Esso esamina alcune iniziative e azioni intraprese dalla Svizzera in questo settore in seno alla comunità internazionale.

Il Consiglio federale ritiene che le misure destinate a garantire il rispetto dei diritti umani in materia di commercio internazionale siano sufficienti e che non sia necessario adottarne altre.

Allo scopo di garantire che la politica della Svizzera continui a seguire gli obiettivi generali perseguiti dal postulato, il Consiglio federale farà in modo di sostenere questi sviluppi sia a livello multilaterale sia a livello bilaterale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e nei suoi contatti con l'economia privata.

1995

2000 P 00.3229

Sostegno ad una crescita economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016, Minoranza Leutenegger Oberholzer)

Il 18 novembre 2004 la CET-N ha proposto di non stralciare questo intervento.

Noi proponiamo lo stralcio del postulato in questione e rinviamo al motivo della proposta di stralcio della mozione e del postulato 01.3089: Sette misure per una politica di crescita.

2002 P 00.3323

Assicurazione contro la disoccupazione. Flessibilità dei termini quadro (N 13.3.02, Raggenbass)

Dopo il fallimento del referendum, la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione è entrata in vigore il 1° luglio 2003. La riduzione del diritto all'indennità da 520 a 400 giorni apporta una certa flessibilità, inducendo i disoccupati a intensificare la ricerca di un nuovo lavoro e attenuando le loro esigenze in materia di retribuzione.

I disoccupati anziani, che come insegna l'esperienza restano più a lungo senza lavoro, continuano ad avere diritto a 520 indennità giornaliere purché abbiano versato i contributi per almeno 18 mesi. Gli assicurati che perdono il lavoro nei quattro anni che precedono l'età di pensionamento hanno diritto a ben 640 indennità e il loro termine quadro per la riscossione della prestazione viene prolungato fino all'età di pensionamento. Per contro, si è deciso di non ridurre ulteriormente il numero massimo di indennità concesse ai giovani disoccupati poiché, in mancanza di un termine quadro abbastanza lungo, questo avrebbe ristretto le loro possibilità di partecipare alle misure del mercato del lavoro, compromettendo così le loro opportunità di reinserimento duraturo. La differenziazione del numero massimo di indennità in base al periodo di contribuzione comporterebbe lo stesso rischio: le persone che non hanno lavorato in modo regolare, e che per questo dispongono di periodi di contribuzione più brevi, verrebbero escluse dal beneficio delle misure di lunga durata finalizzate a offrire un reinserimento duraturo. Per questi motivi, in occasione della revisione, il Parlamento si è opposto a una maggiore flessibilità.

2002 P 00.3325

Passaggio dall'indicazione dei prezzi lordi a quella dei prezzi netti ( N 13.3.02, Weigelt)

È compito permanente del Consiglio federale e dell'Amministrazione vegliare affinché le prossime modifiche dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, tenuto conto dei costi che potrebbero derivare dall'economia, vengano messe in vigore in un solo pacchetto, nella misura in cui ciò è oggettivamente e politicamente possibile.

Non sussiste quindi l'urgenza di legiferare, tanto più che la modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, entrata in vigore il 1° novembre 1999, ha tenuto conto di questo problema (art. 4 cpv. 1bis, RS 942.211). Infatti, in caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, gli operatori hanno diritto a un termine di tre mesi nel corso del quale devono adeguare l'indicazione dei prezzi alla nuova situazione.

2002 P 02.3190

Economia sociale di mercato ed estensione dell'UE all'Est (N 4.10.02, Loepfe)

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto richiesto dal postulato il 30 giugno 2004.

1996

2002 P 02.3073

Prolungamento dell'orario ridotto LADI (N 4.10.02, Robbiani)

Facendo uso della sua competenza, il Consiglio federale ha prolungato da settembre 2002 a marzo 2004 il periodo indennizzabile per orario ridotto. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 02.3731

Lavoro domenicale. Rispetto della legge (N 21.3.03, Rennwald)

La circolare dell'UFIAML (Seco) di ottobre 1997, menzionata nel postulato, è stata revocata. Il Seco ha ridefinito la sua prassi in materia di occupazione del personale nell'ambito delle vendite domenicali, tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale federale. La nuova direttiva corrispondente è stata inviata il 18 marzo 2004 alle autorità cantonali preposte all'esecuzione della legge sul lavoro. La richiesta del postulato è stata quindi soddisfatta.

2003 M 01.3089

Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo liberale-radicale; S 18.6.03)

2003 P 01.3089

Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo liberale-radicale; S 18.6.03)

Chiediamo lo stralcio di questi interventi per il motivo seguente: Breve riepilogo dei fatti: il punto 1 dell'intervento è stato stralciato dal Consiglio degli Stati poiché il suo obiettivo era stato realizzato dal rapporto sulla crescita presentato dal DFE nel 2002; i punti 2 e 4 sono stati approvati dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato, mentre gli altri sono stati accolti sotto forma di mozione. La CET-N si è allineata il 18 novembre 2004 alla proposta Leutenegger Oberholzer di mantenere il postulato 01.3089 (e il P 00.3229), poiché si riferisce soltanto alle misure proposte dal Gruppo di lavoro interdipartimentale «Crescita economica» in data 18 dicembre 2002.

Motivazione della proposta di stralcio: basandosi sulle misure proposte dal gruppo di lavoro «Crescita economica» di cui disponeva nel gennaio del 2003, il Consiglio federale ha realizzato, parallelamente all'elaborazione del programma di legislatura, una prima serie di misure a favore della crescita, adottate il 18 febbraio 2004 (punto 2 dell'intervento). Il programma non pone l'accento sui programmi di spesa, bensì sulla diminuzione degli ostacoli allo sviluppo di attività economiche (punto 3). Il gruppo di lavoro «Crescita economica» ha presentato alla fine del 2004 una descrizione dettagliata delle 17 misure avviate. Nel capitolo intitolato «Punti principali della gestione del Consiglio federale» per la prima volta si è fatto un resoconto sulla loro attuazione (punto 5). Il gruppo di lavoro «Crescita economica» è incaricato di proporre nuove misure al Consiglio federale all'interno del rapporto che deve presentare alla fine del 2005 (cfr. «Obiettivi del Consiglio federale per il 2005») (punto 4). Le conseguenze macroeconomiche di un progetto, in particolare il suo effetto sulla crescita, sono trattate al punto 3 del rapporto sull'analisi d'impatto della regolamentazione approvato nel 1999. Infine, la politica federale sulle PMI non intende privilegiare una categoria particolare di imprese, bensì contribuire a istituire un quadro normativo e un contesto che favorisca lo sviluppo e la crescita della categoria numericamente più importante di destinatari di atti normativi. Gli strumenti introdotti nel 1999 ­ Test PMI, Forum PMI e l'analisi d'impatto della regolamentazione ­ sono attualmente esaminati dall'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.

1997

2003 P 03.3053

Riduzione dell'orario di lavoro. Proroga della durata massima dell'indennità (N 20.6.2003, Berberat)

Il Consiglio federale ha prolungato la durata massima dell'indennità in caso di lavoro ridotto per il periodo richiesto (da luglio a dicembre 2003). Il postulato può quindi essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Ufficio federale dell'agricoltura 2002 P 02.3117

Un avvenire per la lana di pecora svizzera (S 12.6.02, Maissen)

Il 24 marzo 2004, il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «Un avvenire per la lana di pecora svizzera» in adempimento del postulato Maissen. Nel suo rapporto il Consiglio federale spiega come sia possibile valorizzare a lungo termine in modo adeguato e sostenibile dal profilo economico, ecologico ed etico un prodotto naturale e pregiato quale la lana. Esso giunge alla conclusione che le basi legali esistenti dovrebbero essere sufficienti per valorizzare la lana indigena ai sensi del postulato.

Il raggiungimento dell'obiettivo dipende comunque soprattutto dalla capacità innovativa degli allevatori di pecore e dei valorizzatori.

Il rapporto richiesto è stato presentato e il postulato è pertanto adempiuto.

2003 P 01.3762

Mandato di prestazioni per la valorizzazione della lana di pecora (N 4.6.03, Bigger)

La mozione trasformata in postulato incarica il Consiglio federale di introdurre nella legge sull'agricoltura un mandato di prestazioni per la valorizzazione della lana di pecora.

Con il licenziamento del nuovo articolo 51bis nella legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura; RS 910.1), il Parlamento ha creato la base legale che permette alla Confederazione di sostenere ulteriormente la valorizzazione della lana indigena. Il Consiglio federale ha emanato le corrispondenti disposizioni d'esecuzione con l'ordinanza del 26 novembre 2003 sull'utilizzazione della lana di pecora indigena (RS 916.361). Sulla scorta di tale atto normativo la Confederazione può continuare a versare contributi per la raccolta, la cernita, la pressatura, lo stoccaggio e la commercializzazione della lana indigena. Inoltre con i contributi sussiste la possibilità di promuovere progetti innovativi di allevatori di ovini e addetti alla trasformazione della lana per la valorizzazione della lana indigena in Svizzera. La Confederazione sostiene tali misure nel limite dei crediti approvati. Nel 2005 il contributo complessivo è pari a 800 000 franchi.

La richiesta è stata soddisfatta e il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2001 P 01.3208

Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)

Il 24 novembre 2004 il Consiglio federale ha esaminato l'opportunità di elaborare una legge relativa alla professione di architetto e ha licenziato il rapporto corrispondente. Esso rinuncia a presentare al Parlamento una legge di questo genere. Le motivazioni, esposte nel rapporto, sono riassunte qui di seguito.

1998

I problemi relativi al libero movimento delle persone in Svizzera, legati alla diversità delle disposizioni esistenti tra i Cantoni per quanto riguarda l'esercizio della professione, dovranno essere risolti concretamente mediante il rafforzamento della legge sul mercato interno. Nell'ambito della revisione di questa legge, il Consiglio federale prevede in particolare di dare alla Commissione della concorrenza la possibilità di sporgere denuncia in tribunale. In futuro l'accesso al mercato non dovrebbe più, in teoria, essere soggetto a restrizioni. La legislazione esistente ha già tenuto conto ampiamente degli interessi dei consumatori, quali la trasparenza nell'offerta di prestazioni, la buona fede nelle relazioni economiche, la sicurezza delle opere di costruzione e diverse considerazioni concernenti la pianificazione del territorio.

I problemi relativi alla libera circolazione negli Stati membri dell'UE, dovuti al fatto che l'UE non riconosce il titolo di architetto SUP, potranno essere risolti soltanto mediante un adeguamento alle norme europee minime in materia di formazione delle scuole universitarie professionali. Questo è uno degli obiettivi che si prefigge la revisione della legge sulle scuole universitarie professionali, che introduce i titoli di bachelor e di master. Secondo il programma del Consiglio federale e degli organi responsabili, i primi cicli di studio per il conseguimento di un master in architettura saranno attivati nell'autunno 2005. In tal modo questi cicli di studio, di una durata compresa tra un anno e mezzo e due anni, dovrebbero rilasciare i primi titoli conformi alle norme europee nel 2007.

2002 P 02.3211

Rivalutazione delle professioni sanitarie (S 18.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)

Il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) «Rivalutazione delle professioni sanitarie». Questo rapporto è stato elaborato dall'UFFT in collaborazione con la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), la divisione Formazione professionale della Croce Rossa svizzera (CRS) e le organizzazioni professionali coinvolte.

Il rapporto descrive i cambiamenti attualmente in corso nel settore sanitario e come si presenta la situazione a livello sanitario e occupazionale (oneri, livello salariale e organizzazione del lavoro). Analizza inoltre l'immagine della professione, in modo particolare secondo i giovani sul punto di scegliere una professione e secondo le loro persone di riferimento. Infine, il rapporto descrive la formazione nel settore sanitario in Svizzera, il suo radicamento nelle diverse regioni del Paese, il confronto con il contesto europeo e l'impatto dei cambiamenti che si sono delineati nel panorama della formazione.

Per quanto riguarda le parti che trattano più approfonditamente la formazione, sono state proposte cinque misure concrete. Queste ultime concernono principalmente un migliore coordinamento tra i diversi operatori del settore e il reclutamento di ulteriore personale sanitario qualificato. Il rilevamento dell'attrattiva persegue un obiettivo preciso: il settore sanitario deve preservare, o addirittura aumentare, la sua attrattiva agli occhi dei giovani sul punto di scegliere una professione, del personale che opera in questo settore e dei lavoratori potenzialmente interessati a queste professioni.

Nel frattempo la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha preso atto di questo rapporto.

1999

Ufficio federale delle abitazioni 2001 P 00.3684

Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)

Il postulato chiede un aumento dei limiti di reddito e di patrimonio che danno diritto a versamenti a fondo perduto nell'ambito della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP). Questi limiti non vengono più aggiornati dal 1994, mentre in passato ciò avveniva più regolarmente.

Ciò nonostante, un aumento generale dei limiti non è sempre necessario. Da esami dettagliati risulta che, a seconda delle regioni, i limiti attuali permetterebbero alla metà dei nuclei familiari di beneficiare di riduzioni. Un'estensione della cerchia degli aventi diritto si contrapporrebbe allo scopo stesso della legge. Tuttavia la richiesta formulata nel postulato è stata parzialmente soddisfatta, poiché la modifica del 24 marzo 2004 dell'ordinanza LCAP ha introdotto un margine di tolleranza. Per i proprietari che adempiono già le condizioni esistenti, il diritto alle prestazioni cesserà soltanto se supereranno gli attuali limiti di reddito e di patrimonio di oltre il 10 per cento.

2002 P 02.3345

Zone residenziali. Insediamenti favorevoli alle famiglie e ai bambini (N 4.10.02, Teuscher)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se la legislazione relativa alle zone residenziali è favorevole alle famiglie e ai bambini, a adottare provvedimenti destinati a incentivare la creazione di zone d'incontro nei quartieri abitati e a emanare direttive che tengano conto dei bisogni dei bambini e delle esigenze ambientali nell'istituzione di zone d'incontro. Nella sua risposta il Consiglio federale ha già indicato che la competenza della Confederazione in questo settore è limitata: riguarda infatti essenzialmente il promovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà oltre al diritto della circolazione stradale. L'articolo 5 della legge del 21 marzo 2003 che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA), che prevede «un'organizzazione dell'alloggio e dell'ambiente circostante attenta alle esigenze delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, degli anziani e dei disabili», tiene conto della richiesta del postulato. Inoltre, nel 2003, l'opuscolo «Moderazione del traffico all'interno delle località» è stato distribuito gratuitamente a tutti i comuni del Paese e ai Cantoni, che sono incaricati dell'esecuzione della legge sulla circolazione stradale. Questa pubblicazione presenta tra l'altro alcune misure volte a moderare il traffico negli agglomerati. Tra queste si cita, ad esempio, la creazione di zone con limite di velocità di 30 km/h o di zone d'incontro, che migliorano in questo modo la qualità della vita di città e paesi.

2003 P 02.3635

Legge sulle abitazioni. Rispetto degli standard di costruzione Minergie (N 13.3.03 Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)

L'intervento chiede al Consiglio federale di stanziare nel preventivo sussidi relativi al rispetto degli standard di costruzione Minergie per le abitazioni costruite nell'ambito della legge sulla promozione dell'alloggio (LPA). L'Ufficio federale delle abitazioni si è avvalso di questo standard energetico come criterio prioritario nelle direttive interne d'esecuzione della LPrA. Inoltre la richiesta ha perso molta importanza dal momento che la concessione di prestiti diretti prevista dalla LPrA per la costruzione e il rinnovo di abitazioni in affitto o di proprietà è stata sospesa fino al 2008 nell'ambito del programma di sgravio 2003. Altre misure non sono attualmente necessarie e il postulato può essere tolto di ruolo.

2000

2003 P 02.3636

Promozione delle abitazioni. Passaggio dall'aiuto «alla pietra» a quello della persona (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)

Il postulato invita il Consiglio federale a elaborare entro la fine del 2004 delle basi e di presentare dei modelli che permettano, nell'ambito della promozione delle abitazioni, di passare dall'aiuto «alla pietra» a quello della persona sulla base di elementi di decisione più pregnanti. Come menzionato nel parere del Consiglio federale, l'aiuto della persona è stato studiato anche in relazione allo sviluppo di una nuova politica federale di promozione. Modelli e stime dei costi sono stati pubblicati nel rapporto «L`aide au loyer, principes et modèles de solution» (Bollettino dell'alloggio, vol. 72). In aggiunta, e d'intesa con l'autore del postulato, è stata redatta una sintesi delle spese legate alla persona effettuate nel 2000 nell'ambito delle misure di aiuto sociale, di costruzione di alloggi economici e di assistenza sociale. Questi lavori hanno confermato quanto si era già constatato, vale a dire che il passaggio dall'aiuto alla pietra a quello della persona implicherebbe un forte aumento dei costi.

Visto lo stato delle finanze federali, questo passaggio non sarebbe realizzabile. Per questa ragione non è il caso di approfondire la questione.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Segreteria generale 2000 P 02.3331

Effettuare pagamenti con il cellulare (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer) ­ in precedenza DATEC/UFCOM

Fino alla fine del 2003, Swisscom ha condotto un progetto di «mobile payment» (pagamento mobile) incentrato sulle possibilità di effettuare pagamenti dal telefono cellulare per mezzo di carte di credito e di addebito. Tuttavia, dato che diversi istituti finanziari non hanno accettato di mettere a disposizione le loro carte di addebito (p.es. Maestro, Postcard) per questo tipo di pagamento, nel dicembre 2003 il progetto è stato bloccato. Anche se, in linea di principio, sarebbe possibile introdurre il pagamento mobile con carte di credito, le carte di addebito risultano più interessanti per la clientela in ragione della loro maggiore diffusione e utilizzazione. Il pagamento mobile sarà anche in futuro un tema d'attualità per Swisscom poiché è connesso a interessanti prospettive commerciali. Per la commercializzazione di questo nuovo sistema di pagamento, la collaborazione tra gestori delle reti di telefonia mobile e istituti finanziari resta d'importanza capitale.

Le procedure seguite sinora per il pagamento mobile richiedono l'intervento di un intermediario e non consentono all'utente finale di accedere direttamente dal terminale al proprio conto postale o bancario. Per questi progetti, le basi legali vigenti sono generalmente sufficienti.

Swisscom è attualmente in trattativa con Postfinance, le banche svizzere e altri importanti operatori del settore del pagamento mobile. Postfinance, in qualità di maggiore operatore svizzero nel traffico dei pagamenti, è un partner di rilievo per Swisscom. In passato vi è già stata una stretta collaborazione fra Postfinance e Swisscom Mobile per cercare di commercializzare il pagamento mobile. I colloqui proseguono ora per trovare insieme possibili soluzioni. Nella prima metà del 2005 e

2001

sulla base di una nuova analisi della situazione, Swisscom deciderà sulle misure da adottare ulteriormente.

Il Consiglio federale ritiene che il pagamento mobile possa offrire ottime opportunità commerciali in particolare alle due imprese della Confederazione (Posta e Swisscom). I Dipartimenti competenti discutono regolarmente la questione con le aziende interessate e, in qualità di proprietari, continueranno a far sì che queste possano sfruttare le potenziali sinergie. Spetta in primo luogo al Consiglio d'amministrazione e alla direzione stabilire concretamente se e come le due imprese debbano attivarsi in questo settore. Il Consiglio federale, dal canto suo, è disposto a esaminare regolarmente la necessità di adeguare le basi legali in proposito.

Ufficio federale dei trasporti 2000 P 00.3216

Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Il 22 maggio 2002 il Consiglio federale ha riaffermato chiaramente il proprio interesse per la tecnologia Swissmetro. Considera-to lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui occorreva dimostrare in primo luogo la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2004, alla CTI non era ancora pervenuta alcuna domanda di finanziamento. Era del resto evidente che un progetto di questa importanza e portata avrebbe potuto suscitare interesse anche a livello europeo, per cui sarebbe stato opportuno cercare forme di cooperazione internazionale. L'UFT ha così deciso di sostenere la domanda di partecipazione a progetti di ricerca a livello europeo (partecipazione all'iniziativa «Coordination action»). Tale domanda è stata però respinta dalle autorità europee, cosa che rende assai poco probabile il sostegno di Swissmetro a livello internazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 00.3267

NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene effettuata la valutazione globale della situazione dei trasporti chiesta dal postulato, tenendo conto sia della strada che della ferrovia.

Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura. Secondo il rapporto sul trasferimento del novembre 2004, la promozione del trasporto combinato (in ambito ferroviario), la riduzione dei prezzi di tracciato per il traffico merci e l'aiuto agli investimenti per i terminali e i binari di raccordo conducono all'auspicato, forte sviluppo della rotaia. Anche le misure già adottate sul fronte stradale, volte ad intensificare i controlli del traffico pesante, ma anche a garantire condizioni eque di lavoro e di accesso al mercato, producono i primi effetti. Unitamente ad altri fattori, queste misure sono alla base dell'evoluzione positiva constatata nel periodo in esame (2002­2003), in particolare del forte aumento del trasporto combinato attraverso le Alpi svizzere. I provvedimenti già attuati e quelli previsti contribuiscono in maniera determinante a migliorare la situazione ambientale e dei trasporti sull'asse di transito nord-sud (Basilea­Chiasso). Per raggiungere 2002

l'obiettivo del trasferimento occorrerà continuare a sviluppare nuove misure anche in futuro. Allo studio vi sono attualmente nuovi provvedimenti quali l'introduzione di una borsa dei transiti alpini o di un pedaggio per le gallerie.

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 00.3725

Trasferimento del traffico ed equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi (N 23.3.01, Kurrus) ­ in precedenza DATEC/USTRA

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene permanentemente effettuata una valutazione globale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura; l'ultimo rapporto è stato pubblicato nel novembre 2004. In vista dell'aumento della TTPCP, previsto dall'accordo bilaterale sui trasporti terrestri, e dell'introduzione del limite di peso di 40t a partire dal 1° gennaio 2005, è pure stato svolto uno studio sui percorsi iniziali e finali nel trasporto combinato. Da un'analisi dell'evoluzione dei prezzi e dei costi, è emerso che la riduzione dei costi in seguito al rimborso della TTPCP viene solo parzialmente trasferita ai clienti (per es. spedizionieri). I clienti finali (trasportatore) non beneficiano direttamente del rimborso. Nell'ottica degli obiettivi di trasferimento del traffico, il contributo del rimborso della TTPCP è dunque minimo. Per questo motivo, e tenuto conto delle limitate risorse finanziarie della Confederazione, si è deciso di rinunciare ad estendere la cerchia di coloro che beneficiano del rimborso (terminali situati in prossimità del confine).

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2001 P 99.3458

Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Negli anni 2000 e 2001, l'Ufficio federale dei trasporti ha sostenuto lo sviluppo tecnico del progetto Swissmetro con un contributo totale di due milioni di franchi. Il 5 dicembre 2001, Swissmetro SA ha presentato una domanda di finanziamento al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha riaffermato il proprio interesse di massima per la tecnologia Swissmetro. Considerato lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui era opportuno dimostrare in primo luogo la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2004, alla CTI non era ancora pervenuta alcuna domanda di finanziamento. Era del resto evidente che un progetto di questa importanza e portata avrebbe potuto suscitare interesse anche a livello europeo, per cui sarebbe stato opportuno cercare forme di cooperazione internazionale. L'UFT ha pertanto deciso di sostenere la domanda di partecipazione a progetti di ricerca a livello europeo (partecipazione all'iniziativa «Coordination action»). Tale domanda è stata però respinta dalle autorità europee, cosa che rende assai poco probabile il sostegno di Swissmetro a livello internazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2003

2001 P 01.3345

Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci per ferrovia (N 5.10.01, Bezzola)

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene permanentemente effettuata una valutazione globale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura. Tra questi lavori vi è anche un'indagine sui potenziali di trasferimento, volta a fissare delle priorità per le misure di promozione.

Per ogni singolo potenziale di trasferimento, a seconda delle merci da trasportare sono determinanti la differenza di prezzo tra ferrovia/strada-ferrovia, i requisiti di qualità e i processi logistici.

Dal rapporto sul trasferimento del traffico del novembre 2004 emerge che le misure di accompagnamento volte a sostenere il trasferimento vengono attuate in modo sistematico e sono efficaci. Unitamente ad altri fattori, queste misure sono alla base dell'evoluzione positiva constatata nel periodo in esame, in particolare del forte aumento del trasporto combinato attraverso le Alpi svizzere. Nello stesso periodo, il traffico merci tradizionale e il trasporto combinato hanno beneficiato di tariffe ridotte per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi di tracciato) e le imprese ferroviarie hanno attuato diverse strategie volte ad ottimizzare l'esercizio. Nel caso del trasporto a carri completi il sistema è stato perfezionato in modo tale da aumentare le entrate, garantendo nel contempo un approvvigionamento capillare in tutto il Paese. La parità di trattamento, per quanto riguarda la promozione del traffico in carri completi e del trasporto combinato non accompagnato, è un tema importante, discusso anche nel quadro dei lavori per la legge sul traffico merci, che sostituirà la legge sul trasferimento del traffico, in vigore fino al 2010.

Non si giustifica invece la parità di trattamento dei percorsi iniziali e finali del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato (fino a 44 t) per quanto riguarda il peso massimo ammesso. Nel caso del trasporto a carri completi non deve infatti essere trasbordato alcun contenitore. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2005, vige il limite di peso di 40 tonnellate, per cui eventuali distorsioni di mercato sono notevolmente minori.

Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

2002 P 01.3749

San Gottardo. Continuazione del servizio di treni navetta per autoveicoli (N 21.6.02, Bezzola)

Nel quadro del Monitoraggio delle misure d'accompagnamento MMA relativo al trasferimento del traffico, viene permanentemente effettuata una valutazione globale dell'evoluzione dei trasporti. Come previsto dalla legge sul trasferimento del traffico, ogni due anni il Consiglio federale stende un rapporto sul trasferimento del traffico all'attenzione del Parlamento, con indicazioni sulle misure adottate in questo settore e sul seguito della procedura.

Analizzando se sia opportuno reintrodurre occasionalmente il servizio di treni navetta per autoveicoli al San Gottardo, si è giunti alla conclusione che l'onere sarebbe eccessivo rispetto alla domanda, e quindi ai possibili introiti. Da una parte il ripristino del servizio presupporrebbe ingenti e costosi lavori di potenziamento degli appositi impianti e la creazione di spazi per i veicoli in attesa. D'altra parte, una domanda 2004

sufficiente si registrerebbe soltanto in alcune giornate di punta o, eventualmente, in concomitanza con interventi di risanamento della galleria stradale. Inoltre, la messa in servizio di treni navetta al San Gottardo farebbe inutilmente concorrenza all'offerta del Sempione, cosa che ridurrebbe la redditività dell'esercizio e degli investimenti effettuati. Il servizio dei treni navetta può comunque essere riattivato, a titolo eccezionale, in caso di chiusura della galleria ferroviaria a seguito di un incidente o di una catastrofe naturale. Se ne è avuta la prova nei mesi dopo l'incendio dell'ottobre 2001 nel traforo del San Gottardo.

Fatte queste premesse, e considerata la precaria situazione delle finanze federali, non è opportuno ripristinare il servizio dei treni navetta. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare la mozione.

2002 P 00.3558

Swissmetro. Finanziamento ulteriore (N 21.6.02, Kurrus)

Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha riaffermato il proprio interesse di massima per la tecnologia Swissmetro. Considerato lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui occorreva in primo luogo dimostrare la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2004, alla CTI non era ancora pervenuta alcuna domanda di finanziamento. Era del resto evidente che un progetto di questa importanza e portata avrebbe potuto suscitare interesse anche a livello europeo, per cui sarebbe stato opportuno cercare forme di cooperazione internazionale. L'UFT ha così deciso di sostenere la domanda di partecipazione a progetti di ricerca a livello europeo (partecipazione all'iniziativa «Coordination action»). Tale domanda è stata però respinta dalle autorità europee, cosa che rende assai poco probabile il sostegno di Swissmetro a livello internazionale. Il Consiglio federale propone pertanto di stralciare il postulato.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2000 P 00.3355

Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)

Il crollo del traffico aereo internazionale in seguito agli avvenimenti dell'11 settembre 2001 e il fallimento della compagnia Swissair poco tempo dopo hanno avuto conseguenze gravi per l'aviazione civile svizzera.

Anche nell'ottica degli effetti nocivi del traffico aereo sull'ambiente, la situazione si presenta oggi completamente diversa rispet-to al passato: al momento in cui è stato inoltrato il postulato, si partiva dal presupposto di un rapido e continuo sviluppo del traffico aereo. Con il massiccio calo dei movimenti, negli ultimi anni sono diminuite anche le ricadute ecologiche, sia in termini di rumore che di emissioni inquinanti.

Ciononostante, sia a livello nazionale che internazionale sono state adottate ulteriori misure volte a ridurre i danni ecologici provocati dal traffico aereo. Nel quadro dei lavori di attuazione del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), i requisiti e gli obiettivi concettuali per i singoli aeroporti sono stati concretizzati e fissati nelle rispettive schede di coordinamento, unitamente alle condizioni quadro ecologiche. In base a un'iniziativa promossa congiuntamente dalla Svezia e dalla Svizzera, la Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC) ha inoltre messo a 2005

punto un modello di tasse commisurate alle emissioni, da applicare a medio termine in tutta Europa. Il Consiglio federale continua a perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni nocive dovute al traffico aereo. La riduzione del carico ambientale provocato dal traffico aereo costituisce un compito permanente e non è pertanto necessario elaborare un piano di misure supplementare.

2001 P 01.3375

Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)

Accogliendo questo postulato e attuando la raccomandazione 02.3467 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati in relazione alla crisi della compagnia Swissair, nel novembre 2001 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare alle Camere federali entro la fine del 2003 un rapporto sulla propria politica aeronautica. Dopo i tragici incidenti aerei di Halifax, Nassenwil, Bassersdorf e Überlingen, il Capo del DATEC ha incaricato l'istituto olandese «Nationaal Luchten Ruimtevaartla-boratorium» (NLR) di stendere un rapporto sulla sicurezza dell'aviazione civile svizzera. Lo studio, pubblicato nel giugno 2003, giungeva alla conclusione che in diversi settori occorreva adottare provvedimenti finalizzati a migliorare la sicurezza aerea. Il Capo del DATEC ha in seguito chiesto che fosse messo a punto in modo deciso e in tempi brevi un piano di attuazione delle misure proposte e che, nel contempo, si definisse a livello federale una politica globale di sicurezza aerea. La scadenza prevista originariamente per la presentazione del rapporto, ossia la fine del 2003, non ha potuto essere rispettata.

Nonostante la parziale nuova concezione e la riorganizzazione della vigilanza sulla sicurezza aerea, nel dicembre 2004 il DATEC ha sottoposto per approvazione il rapporto sulla politica aeronautica svizzera al Consiglio federale, che l'ha adottato il 10 dicembre 2004.

Ufficio federale dell'energia 2001 P 01.3424

Ripresa dell'energia prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

La questione sollevata nel postulato, in merito all'indennizzo della corrente elettrica proveniente dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), è trattata in uno studio approfondito sui costi e gli indennizzi di questo tipo di elettricità. Il rapporto è stato portato a termine nel marzo 2004 e presentato alla Commissione per le condizioni di allacciamento dei produttori indipendenti (CAP), che lo ha discusso. Secondo lo studio, l'attuale livello di sfruttamento dell'energia negli impianti esistenti sarebbe garantito ma, in caso di risanamento o sostituzione degli impianti, per motivi economici non verrebbe impiegata la tecnologia con la maggiore efficienza energetica. Lo studio rivela inoltre che tutti i 28 IIRU sono casi isolati che presentano caratteristiche individuali assai diverse fra loro. Il versamento di un'indennità forfetaria avrebbe un «effetto annaffiatoio» indesiderato e non porterebbe all'obiettivo auspicato. Un gruppo di progetto comune all'UFE e all'UFAFP si è occupato in maniera approfondita della questione studiando possibili misure. Nell'ambito di una «procedura di mediazione» esso chiederà dapprima agli acquirenti di energia elettrica prodotta dagli impianti d'incenerimento di versare ai gestori di IIRU almeno l'ammontare dell'indennità stabilita dalla legge (prezzo d'acquisto stabilito in base all'andamento del mercato). Inoltre, la quota di energia elettrica prodotta dagli IIRU dovrà essere presa in considerazione proporzionalmente alla sua importanza nelle 2006

misure di promozione delle energie rinnovabili, conformemente alla legge sull'approvvigionamento elettrico (LApEl). Questo vale in particolare per la prima fase, quella volontaria, nella quale l'economia ­ per il rinnovo degli impianti ­ può indire bandi di concorso nel rispetto delle regole della concorrenza.

2002 P 01.3787

Energia eolica. Progetto nazionale (N 22.3.02, Sommaruga)

L'obiettivo dichiarato della politica della Confederazione in materia di energia è quello di produrre entro il 2010, conformemente al programma SvizzeraEnergia, 500 GWh supplementari di corrente elettrica a partire da nuove energie rinnovabili, di cui 50­100 GWh provenienti da impianti eolici. Le organizzazioni di protezione del paesaggio, singoli Cantoni e gli autori del postulato 01.3787 hanno chiesto che la Confederazione elabori una base concettuale sovracantonale per lo sviluppo di parchi eolici. L'UFE, l'UFAFP e l'ARE hanno perciò deciso di elaborare la «Concezione Energia eolica Svizzera» quale base decisionale per la scelta dell'ubicazione degli impianti eolici.

L'obiettivo principale era quello di trovare un consenso fra i rappresentanti degli interessi della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e delle associazioni ambientaliste circa i principi e i criteri per la scelta, entro il 2010, delle sedi dei parchi eolici. A tal fine è stato costituito un gruppo d'accompagnamento composto di esponenti dei gruppi d'interesse succitati. In una tappa successiva, mediante una modellizzazione SIG sono stati identificati in tutta la Svizzera 110 potenziali sedi per gli impianti eolici che corrispondevano ai criteri stabiliti.

Nel gennaio 2004, nel quadro di una procedura di consultazione, i risultati sono stati sottoposti ai Cantoni e alle organizzazioni presenti nel gruppo d'accompagnamento.

Il documento è stato accolto positivamente e giudicato idoneo come base di partenza. Sulla base degli esiti della consultazione è stata poi operata una scelta fra le potenziali sedi identificate per l'ubicazione degli impianti. Le sedi selezionate, insieme a quelle che sono già previste a livello cantonale e comunale, devono essere sviluppate prioritariamente per raggiungere gli obiettivi di SvizzeraEnergia.

Il documento rappresenta uno strumento di lavoro per le autorità di tutti i livelli e per tutti coloro i quali si occupano di energia eolica in Svizzera. La «Concezione Energia eolica Svizzera» è stata presentata al pubblico nell'agosto 2004 e può essere ottenuta presso l'UFE.

Ufficio federale delle strade 1999 P 99.3422

Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)

L'intervento parlamentare chiede che si esamini l'opportunità d'installare un registratore dei dati per incidenti e/o di fine percorso sulle automobili, oppure su certe categorie di veicoli o per determinati conducenti.

In data 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di formulare una nuova politica della sicurezza stradale (pro-getto VESIPO) che preveda anche misure di sicurezza concernenti la costruzione e la tecnica dei veicoli.

Nell'ambito di un processo partecipativo condotto sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade, in cinque tappe di lavoro sono stati sviluppati e definiti gli obiettivi, la visione e l'orientamento strategico del progetto, un sistema di valutazione per la scelta dei provvedimenti e i provvedimenti stessi. I risultati sono confluiti in un rapporto finale sottoposto alla fine del 2004 al DATEC per parere.

2007

Tra le misure analizzate e valutate figurava anche l'installazione nei veicoli a motore di un registratore dei dati per incidenti. Questo provvedimento è stato stralciato dall'elenco delle misure previste per i seguenti motivi: ­

in un nuovo studio condotto in Germania («Moderne Verkehrssicherheitstechnologie ­ Fahrdatenspeicher und Junge Fahrer») si è voluto esaminare se un registratore di dati di guida potesse avere un effetto preventivo sui giovani conducenti maschi, inducendoli a una guida più disciplinata e prudente.

Secondo il rapporto, la riduzione prevista del 14 per cento almeno dei casi di guida indisciplinata può essere esclusa con una certa sicurezza, ma non ad esempio una riduzione minima del 5 per cento, che resta probabile. Lo studio ha dimostrato che la significativa riduzione del numero degli incidenti e delle infrazioni a seguito dell'installazione di un registratore dei dati di guida non si è verificata come auspicato;

­

l'installazione di un registratore dei dati per incidenti nei veicoli a motore nuovi occasionerebbe costi pari a circa 200 milioni di franchi all'anno, ciò che conferisce a questo provvedimento un pessimo rapporto fra costi/ benefici. Una misura di gran lunga più efficace è quella costituita da una maggiore presenza della polizia sulle strade e da un'intensificazione dei controlli.

2001 P 00.3489

Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)

Il Consiglio federale continua ad accordare grande importanza al completamento dei tronchi della rete di strade nazionali già approvati. La precarietà della situazione finanziaria che si registra da alcuni anni costringe tuttavia la Confederazione a tagliare anche nel settore delle infrastrutture di trasporto, in particolare nella costruzione delle strade nazionali. La realizzazione dei progetti è inesorabilmente ritardata per cui viene a mancare la ragion d'essere della massima priorità richiesta dal postulato.

2002 P 01.3103

Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)

Nel postulato si chiede al Consiglio federale di valutare quale supporto finanziario possa fornire la Confederazione per rendere sicuri i passaggi a livello ancora pericolosi. Il Consiglio federale ha proposto di respingere il postulato poiché, nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998, era stato convenuto con i Cantoni che la Confederazione si sarebbe ritirata dal finanziamento e che questo compito sarebbe diventato di competenza cantonale. Inoltre è stato stanziato un contributo federale di circa 12 milioni di franchi all'anno per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Con il programma di sgravio 2003 la sovvenzione è soppressa. Tuttavia affinché i passaggi a livello più pericolosi possano ancora essere risanati, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione al 1° gennaio 2007. Dato che in tal modo il Consiglio federale non dispone più di altre possibilità per accordare un sostegno finanziario, il postulato può essere stralciato dal ruolo.

2002 P 02.3049

Passo del Lucomagno (N 21.6.02, Decurtins)

Nella sua risposta, il Consiglio federale ha ribadito che la strada del passo del Lucomagno fa sì parte della rete di strade principali, e come tale può essere oggetto di sovvenzioni, ma che della sua sicurezza è responsabile in primo luogo il Cantone.

Per il traffico pesante in direzione nord-sud e viceversa, questo valico può even2008

tualmente essere preso in considerazione in caso di chiusura prolungata di altri importanti assi di transito. È in questo senso che deve essere esaminata la richiesta formulata nel postulato.

Durante la chiusura del San Gottardo tra ottobre e dicembre 2001 in seguito all'incidente verificatosi in galleria, i mezzi pesanti sono transitati perlopiù sull'asse del San Bernardino, provocando considerevoli disturbi alla circolazione e mettendo fortemente in pericolo la sicurezza del traffico. La riapertura del tunnel del San Gottardo è stata accompagnata da un piano di gestione del traffico pesante sia per l'asse del Gottardo che per quello del San Bernardino. Il sistema introdotto dall'ottobre 2002 funziona tutto sommato in modo soddisfacente su entrambe le vie di transito. Nonostante questo provvedimento, tuttavia, se si verificasse una nuova interruzione di un importante asse di collegamento, sul San Bernardino potrebbero ripetersi gli stessi problemi occorsi in passato, seppure in una forma attenuata. Un aumento importante dei mezzi pesanti in transito sul passo del Lucomagno sarebbe ancor meno ipotizzabile se si considerano i tratti più lunghi attraverso la Surselva, la Val Medel e la Val di Blenio, le caratteristiche topografiche del territorio e il minore grado di sistemazione della strada. Ne consegue che, anche nel caso di una chiusura prolungata di un altro valico alpino, il collegamento attraverso la strada del passo del Lucomagno appare come poco adatto al traffico di transito.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio 2000 P 99.3570

OCSE «Esame delle performance ambientali: SVIZZERA».

Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del CS)

Il 22 giugno 2000 il Consiglio degli Stati ha trasmesso un postulato della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia relativo all'«Esame delle performance ambientali: SVIZZERA» pubblicato dall'OCSE nel 1998. Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare la necessità o meno di adottare delle misure in relazione alle conclusioni riportate nel rapporto e, in caso affermativo, a definirne l'entità. Per ognuna delle eventuali misure raccomandate dovranno inoltre essere indicati i costi stimati nonché i termini di attuazione previsti.

Nel 1997 l'OCSE ha esaminato l'attuazione in Svizzera delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di diritto e politica ambientale. I risultati dell'esame sono poi stati riassunti in un apposito rapporto insieme a raccomandazioni per una politica ambientale più efficace. Per motivi finanziari, tuttavia, è stato necessario rinviare più volte il rapporto al Parlamento. Poiché ormai una parte dei dati su cui il rapporto stesso si fonda non è più attuale e, pertanto, non costituisce una base sicura per la formulazione di raccomandazioni, non è molto ragionevole mantenere il postulato. La proposta di togliere di ruolo l'intervento parlamentare è inoltre giustificata anche dal fatto che l'OCSE ha annunciato per il 2007 un nuovo rapporto d'esame sull'attuazione delle disposizioni di politica ambientale in Svizzera.

2001 P 01.3211

Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare se, nell'ambito del risanamento dei deflussi residuali secondo l'articolo 80 della legge sulla protezione delle acque, siano necessarie misure speciali a livello federale per garantire la continuazione

2009

dell'esercizio di impianti idroelettrici degni di salvaguardia dal punto di vista della tutela dei monumenti e che dispongono di diritti d'acqua conferiti per legge.

Il Consiglio federale ha risposto a questo postulato con il suo rapporto del 27 ottobre 2004. Su mandato della Confederazione, esperti hanno esaminato trecento impianti idroelettrici di valore storico distribuiti in otto Cantoni. Sulla base dei risultati ottenuti essi sono giunti alla conclusione che le attuali prescrizioni assicurano alle autorità cantonali un ampio margine di valutazione, il quale permette loro di trovare soluzioni che tengano conto in modo soddisfacente ed equilibrato degli interessi della protezione delle acque, della natura e del paesaggio nonché della tutela dei monumenti storici. Tuttavia, poiché un esame di tutti gli impianti idroelettrici di valore storico sarebbe sproporzionato, non si può escludere con certezza che in futuro possa verificarsi un caso per il quale le disposizioni attuali non permettano di trovare una soluzione che tenga conto in maniera equilibrata degli interessi della tutela dei monumenti storici e di quelli della protezione delle acque. Considerate le conclusioni degli esperti, il Consiglio federale ritiene eccessivo l'avvio di una procedura legislativa basata su un problema ipotetico. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3501

Interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (N 22.3.02, Fässler)

Nel Rapporto agricolo 2002 dell'Ufficio federale dell'agricoltura (pagg. 194­203) si è tenuto conto del postulato nel modo annunciato dal Consiglio federale.

2003 P 02.3744

Accelerare il risanamento dei siti contaminati in ambiente urbano (N 21.3.03, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato Leutenegger Oberholzer chiede al Consiglio federale di stilare un elenco delle aree industriali dismesse in ambiente urbano che comprendono siti contaminati, di illustrare i fattori che ne impediscono la riutilizzazione e di indicare le misure idonee ad accelerare il risanamento dei siti contaminati e, quindi, il loro recupero.

Uno studio commissionato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha rivelato che le aree industriali non utilizzate e potenzialmente utilizzabili occupano una superficie di 17 milioni di metri quadrati. Circa l'80 per cento di queste aree industriali dismesse si trova nelle zone urbane dell'Altipiano. Le aree non utilizzate potrebbero generare un reddito potenziale pari a 1,5 miliardi di franchi all'anno. La loro sottoutilizzazione, invece, causa ai Comuni interessati una perdita annua di entrate fiscali compresa tra 150 e 500 milioni di franchi. La riutilizzazione delle aree dismesse è ostacolata dalla mancanza di investitori, dalla legislazione in materia di zonizzazione e dall'insufficiente sostegno delle autorità. I siti contaminati non rappresentano invece un ostacolo insormontabile per i proprietari, sebbene la loro gestione sia molto costosa. Se si considerano tutte le aree industriali dismesse, infatti, l'ammontare complessivo dei costi per il risanamento dei siti contaminati, lo smaltimento del materiale di scavo inquinato e la demolizione di edifici è di circa 1,5 miliardi di franchi, di cui 300 milioni relativi ai soli lavori di risanamento. Nessun impedimento rilevante è infine costituito dalle opposizioni e dai ricorsi presentati dai gruppi d'interesse. La riconversione di un'area industriale dismessa è interessante per i proprietari soltanto se il valore del terreno è superiore ai costi derivanti dai lavori di risanamento e di trasformazione. Lo studio propone diverse soluzioni per raggiungere tale obiettivo nelle zone situate in posizioni sfavorevoli (coordina2010

mento tempestivo tra pianificazione del territorio, ecologia, progetto edilizio e finanziamento; rivalutazione dal punto di vista della pianificazione del territorio; pianificazione edilizia il più possibile rispettosa dell'ambiente; sviluppo di metodi di risanamento meno costosi).

I risultati dello studio sono stati presentati il 1° settembre 2004 a Zurigo durante una conferenza nazionale a cui hanno partecipato numerosi rappresentanti dell'industria, delle finanze, della politica e delle autorità. Sarà pubblicato all'inizio del 2005 (www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/medien/presse/artikel/20040901/01115/ index.html, in tedesco e in francese).

2003 P 03.3056

Promozione di filtri per particolato diesel nel traffico stradale (N 20.6.03, Weigelt)

Il Consiglio federale ha esaminato la richiesta formulata nel postulato nel corso dei lavori per l'adeguamento della TTPCP. Poiché una classificazione generale dei veicoli pesanti dotati di filtro antiparticolato nella categoria di tassazione più bassa non permette di quantificare l'entità della riduzione delle entrate derivanti dalla TTPCP, il Governo ha rinunciato a presentare detta richiesta al Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.

2003 P 02.3393

Strategia Lupo Svizzera (N 2.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3567)

Il postulato chiede che la Strategia Lupo Svizzera venga realizzata in modo tale che l'allevamento convenzionale e tradizionale, in particolar modo quello delle pecore nelle regioni di montagna, continui ad essere possibile nelle condizioni attuali. La Strategia Lupo Svizzera, entrata in vigore il 21 luglio 2004, tiene conto di tale richiesta nel modo seguente: ­

la Confederazione e i Cantoni creano i presupposti per la prevenzione dei danni arrecati dai lupi agli animali da reddito, e questo sia nelle zone dove i lupi sono già presenti sia in quelle dove se ne prevede l'arrivo in un prossimo futuro. Le misure di protezione sono adottate nel quadro di progetti regionali e con il sostegno finanziario dell'UFAFP;

­

un organismo neutro coordina, su mandato dell'UFAFP, gli aspetti materiali e finanziari delle misure di protezione, raccoglie le esperienze effettuate e le comunica in forma adeguata ai Cantoni ed ai diretti interessati;

­

un lupo può ora essere abbattuto se ha ucciso 35 animali da reddito (prima erano 50) nell'arco di quattro mesi oppure 15 nell'arco di un anno nel caso in cui le misure di protezione adottate si siano rivelate insufficienti o la zona in questione non possa essere protetta.

Il postulato chiede inoltre che venga sfruttato, a favore delle popolazione che vive nelle regioni colpite, tutto il margine di manovra consentito dalla Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna). Nell'autunno del 2004 la Svizzera ha pertanto chiesto di stralciare il lupo dall'allegato II di detta Convenzione, relativo alle «specie faunistiche assolutamente protette», e di inserirlo nell'allegato III, dedicato alle «specie faunistiche protette». Tale declassamento permetterebbe di regolamentare l'eventuale sviluppo di una popolazione svizzera di lupi. La decisione in merito a questa proposta è stata rinviata dalla Convenzione di Berna e, secondo le previsioni, sarà presa a fine autunno 2005.

2011

Le richieste formulate dal postulato sono pertanto state soddisfatte.

2003 P 03.3189

Incentivazione dei carburanti diesel (S 16.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Il Consiglio federale ritiene che non debbano essere incentivati i carburanti diesel, bensì eventualmente le automobili diesel ecologicamente efficienti. Nella risposta alla mozione 03.3572 «Prevenire le emissioni di particelle di fuliggine generate dai motori diesel» della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, il Governo sta attualmente esaminando due diverse misure per la riduzione di dette emissioni nelle automobili diesel nuove. La prima misura prevede l'obbligo, per tutte le automobili diesel nuove importate in Svizzera, di rispettare un severo valore limite per quanto riguarda il numero di particelle emesse. La seconda è invece costituita da un «incentivo economico» e prevede la realizzazione, a partire dal 2007, di un sistema bonus-malus senza incidenza sul bilancio nel quadro della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli.

Tale sistema determinerebbe un aumento della tassa d'importazione per tutti i veicoli (malus), mentre le automobili diesel e a benzina ecologicamente efficienti sarebbero premiate con un bonus finanziario. Poiché il risultato di detto esame sarà considerato nell'ambito dell'attuazione della mozione 03.3572 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, il postulato può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 2000 P 98.3197

TTPCP. Regolamentazione speciale per l'economia forestale (N 21.6.00, Bezzola)

Nell'ottica dell'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), lo studio Basler e Hofmann è stato incaricato di esaminare in modo approfondito le ripercussioni di tale tassa sull'economia forestale e del legno. Sulla base dei risultati dello studio, per l'economia forestale è stato introdotto il seguente ordinamento speciale: i detentori di veicoli adatti al trasporto di legname, soggetti alla tassa, hanno diritto al rimborso per il trasporto di legname greggio, in particolare di tronchi di legname industriale, di legname per la produzione d'energia e di cascami di legno (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811]). Il rimborso deve ammontare a un quarto circa dell'importo della tassa.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sul traffico pesante, il vigente ordinamento speciale per i trasporti di legname è stato sottoposto a una verifica amministrativa interna dalla quale è emersa la necessità non tanto di dargli un nuovo orientamento di fondo, quanto piuttosto di adattare la procedura di restituzione della tassa e di adeguare l'ammontare di tale restituzione all'aumento dell'aliquota della tassa. Gli adeguamenti sono stati attuati nel modo seguente: ­

2012

la soluzione della restituzione è stata sostituita con una riduzione dell'aliquota della tassa, che è passata al 75 per cento per i veicoli che trasportano esclusivamente legname greggio. In questo modo la procedura è stata semplificata sia per i detentori di veicoli sia per l'Amministrazione;

­

per le corse con veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio, la restituzione è stata da un lato incrementata in modo proporzionale all'aumento della TTPCP, e dall'altro limitata al massimo al 25 per cento della tassa totale riscossa per ogni veicolo e periodo. Tale misura permette di evitare restituzioni troppo elevate.

Il Consiglio federale ha effettuato gli adeguamenti nel quadro della revisione dell'OTTP. La questione dei trasporti di legname è stata esaminata in maniera approfondita e i risultati scaturiti dallo studio sono stati tradotti in pratica. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3128

Realizzazione di uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci (N 21.6.02, Kurrus) ­ in precedenza DATEC/UFT

Le cause dell'aumento del traffico merci sono state analizzate in modo approfondito nello studio condotto dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale nel 2004 e intitolato «Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 2030» (Prospettive del traffico merci in Svizzera fino al 2030). Le prospettive ivi tracciate si fondano sull'analisi dell'andamento della domanda di trasporto nel passato. Per quanto riguarda l'evoluzione del traffico merci si possono distinguere tre fattori d'influenza principali: 1.

fattori socioeconomici: lo sviluppo del Prodotto interno lordo (PIL) e quello della popolazione, sia all'interno del Paese che all'estero, sono influenzati dall'evoluzione sociale (p. es. comportamento in materia di consumi) e dal grado d'integrazione della Svizzera in Europa (fortemente influenzato, a sua volta, dalla politica d'integrazione). Questi fattori condizionano soprattutto l'evoluzione generale del traffico merci.

2.

Sviluppo dell'economia dei trasporti e della logistica: questi scenari sono influenzati dai bisogni dell'economia e dipendono perciò fortemente dallo sviluppo economico. Occorre fare una distinzione fra la domanda (esigenze degli spedizionieri) e l'offerta (reazioni del settore della logistica e dei fornitori di prestazioni nel settore del trasporto merci su strada e su rotaia). Tali fattori sono a loro volta condizionati dagli sviluppi della tecnologia (telematica, tecnologia di propulsione e di trasbordo). L'economia dei trasporti e la logistica hanno un influsso determinante soprattutto sulla struttura del traffico merci e sulla ripartizione modale del traffico (modal split).

3.

Sviluppo e attuazione della politica dei trasporti: la politica di trasferimento del traffico praticata dalla Svizzera sta portando i suoi frutti. Le condizioni quadro e le misure influiranno sul modal split (p. es. liberalizzazione, politica infrastrutturale e tributaria). Gli scenari futuri sono stati elaborati a partire dall'analisi di questi tre fattori d'influenza principali (il rapporto «Perspektiven des schweizerischen Güterverkehrs bis 2030 ­ Hypothesen und Szenarien» è ottenibile presso l'UFCL, 3003 Berna, art. n. 812.040.d).

2013

2002 P 02.3232

Sicurezza negli spazi pubblici. Aspetti relativi alla pianificazione del territorio e all'organizzazione architettonica e visiva (N 4.10.02, Vollmer)

Con i mezzi destinati alla pianificazione del territorio e mediante adeguate misure architettoniche è possibile migliorare notevolmente la sicurezza negli spazi pubblici, sia dal profilo oggettivo sia da quello della percezione soggettiva. Diverse attività rilevanti sotto il profilo della politica di ordinamento del territorio tengono conto dell'esigenza d'incrementare la sicurezza in detti spazi. Con i limitati mezzi a sua disposizione nell'ambito della politica degli agglomerati, la Confederazione sostiene anche progetti modello in agglomerati. Simili progetti servono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Nel quadro della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nel settore della pianificazione territoriale, nonché al momento dell'esame e dell'approvazione (da parte della Confederazione) dei piani direttori cantonali e dei loro adeguamenti, si dovrà prestare maggiore attenzione da un lato all'armonizzazione delle esigenze dello sviluppo degli insediamenti con quelle dettate dal traffico (traffico motorizzato e traffico lento), dall'altro ai principi fondamentali dello sviluppo degli insediamenti che perseguono quest'armonizzazione. Nell'attuazione della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002» del Consiglio federale (Misura 13: Programma di misure «Pianificazione sostenibile del territorio»), numerose iniziative ­ come ad esempio lo studio del potenziale di utilizzazione delle zone industriali dismesse, realizzato in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), ­ mirano a uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Provvedimenti di pianificazione del territorio per aumentare la sicurezza negli spazi pubblici sono nel frattempo divenuti parte integrante di una politica federale di ordinamento del territorio orientata ai principi dello sviluppo sostenibile.

2003 P 02.3637

Provvedimenti a seguito del Vertice mondiale di Johannesburg del 2002 (N 21.3.03,Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN [Minoranza Brunner Toni]) ­ in precedenza DATEC/UFAFP

In applicazione del postulato, alla fine del 2003 il Comitato interdipartimentale di Rio (CIRio), l'organo di coordinamento dell'Amministrazione federale per la politica dello sviluppo sostenibile, ha presentato il rapporto «Attività della Svizzera per uno sviluppo sostenibile: bilancio e prospettive 2004». Oltre a un resoconto sullo stato d'attuazione della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002» del Consiglio federale e sui lavori di follow-up del Vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, il rapporto contiene numerose conclusioni e raccomandazioni per l'ulteriore attuazione della politica della Confederazione in materia di sviluppo sostenibile. Il 13 dicembre 2003 il Consiglio federale ha preso atto del documento e incaricato l'Amministrazione di concretizzarne le raccomandazioni. Per quanto riguarda le domande formulate nel postulato, in particolare il miglioramento della coerenza della politica federale, il rapporto rinvia al metodo della valutazione della sostenibilità sviluppato nell'ambito della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002», che serve ad ottimizzare i progetti federali che toccano i tre settori dello sviluppo sostenibile ecologia, economia e società. In merito agli enti di coordinamento e consulenza, il CIRio, che esisteva in una forma praticamente immutata dal 1993, è stato adeguato alle esigenze attuali e ribattezzato Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile (CISvS). Per quanto attiene alla proposta di stabilire 2014

obiettivi quantitativi e qualitativi per i processi dell'Agenda locale 21, è stato dimostrato come simili obiettivi esistano già e come la Confederazione, i Cantoni (tramite la conferenza dei direttori delle costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente) e i Comuni (tramite le associazioni delle città e dei Comuni) continuino a svilupparli, in un rapporto di stretta collaborazione, nel quadro del Forum comune sullo sviluppo sostenibile. Sino alla fine del 2004, 13 Cantoni hanno preso iniziative concrete a favore dello sviluppo sostenibile. Sul piano comunale, circa 130 Comuni (in rappresentanza del 28 per cento della popolazione svizzera) hanno avviato una serie di processi nell'ambito dell'Agenda 21 locale. Altre misure richieste nel postulato, che necessitano di mezzi finanziari più consistenti, non hanno potuto essere realizzate per motivi di restrizioni budgetarie. Non è quindi stato possibile svolgere ampie campagne d'informazione e sensibilizzazione e nemmeno potenziare il sostegno finanziario ad attività di Cantoni, regioni e Comuni orientate allo sviluppo sostenibile.

2003 P 03.3228

Cassoni mobili. Rimborso della TTPCP (N 3.10.03, Kurrus)

All'epoca il Consiglio federale decise di accettare il postulato in considerazione del fatto che era appena iniziato uno studio complementare sui percorsi finali e iniziali nel trasporto combinato (KLV-CH). L'obiettivo principale di tale studio era quello di valutare la soluzione della restituzione della TTPCP in vista dell'imminente revisione dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811]).

Nello studio è stata analizzata anche la richiesta, avanzata nel postulato, di estendere il diritto alla restituzione della tassa anche ai detentori di cassoni mobili. In quest'ambito si è giunti alla seguente conclusione: Estendere ai cassoni mobili la soluzione attuale della restituzione potrebbe effettivamente incrementare il ricorso al trasporto combinato, ma comporterebbe altresì problemi supplementari di esecuzione e controllo. Per una gran parte delle merci attualmente trasportate nei cassoni mobili sarebbe possibile anche un trasporto mediante ACTS o tramite altri sistemi di container previsti per la ferrovia. Per i motivi che seguono si dovrebbe rinunciare ad estendere ai cassoni mobili l'ordinamento vigente: ­

esistono già contenitori di trasporto adatti per il trasporto combinato e che possono anche essere scaricati (p. es. ACTS);

­

i controlli e l'esecuzione presentano maggiori difficoltà (nel contempo elevato potenziale di abuso);

­

si andrebbe incontro a un forte aumento delle restituzioni e a una diminuzione delle entrate della TTPCP.

In seguito ai risultati emersi con chiarezza dallo studio, nel quadro della revisione dell'ordinanza sul traffico pesante si è rinunciato ad estendere ai cassoni mobili l'attuale soluzione della restituzione. Il postulato può perciò essere tolto di ruolo.

2015

2016