Legge federale che modifica atti legislativi a seguito della Riforma delle ferrovie 2

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20051, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità Art. 19 cpv. 2 2 Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano però alla responsabilità penale degli impiegati e incaricati delle imprese di trasporto concessionarie.

2. Codice delle obbligazioni3 Art. 671 cpv. 5 Abrogato 3. Codice penale4 Art. 285 n . 1 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1 2 3 4

FF 2005 2183 RS 170.32 RS 220 RS 311.0

2004-2787

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Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie, della legge del ...6 sul trasporto di viaggiatori e della legge del ...7 sul trasporto di merci, nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dalle imprese di trasporto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, conformemente alla legge federale del ...8 sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto.

Art. 286 Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di procedere a un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria fino a 30 aliquote giornaliere.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie, della legge del ...10 sul trasporto di viaggiatori e della legge del ...11 sul trasporto di merci, nonché gli impiegati delle organizzazioni incaricate dalle imprese di trasporto con l'autorizzazione dell'Ufficio federale dei trasporti, conformemente alla legge federale del ...12 sui servizi di sicurezza delle imprese di trasporto.

4. Legge federale del 9 ottobre 199213 sulla statistica federale Art. 2 cpv. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni della legge sono applicabili ai lavori statistici del settore dei PF, della Posta svizzera e dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione.

2

5. Legge federale del 1° luglio 196614 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 2 cpv. 1 lett. a Per adempimento di un compito della Confederazione ai sensi dell'articolo 24sexies capoverso 2 della Costituzione federale s'intendono in particolare:

1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RS 742.40; RU ... (FF 2005 2337) RS ...; RU ... (FF 2005 2333) RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RS 742.40; RU ... (FF 2005 2337) RS ...; RU ... (FF 2005 2333) RS 431.01 RS 451

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a.

l'elaborazione di progetti, la costruzione e la modificazione d'opere e d'impianti da parte della Confederazione, degli stabilimenti e delle aziende federali, come gli edifici e gli impianti dell'Amministrazione federale, e le strade nazionali,

6. Legge militare del 3 febbraio 199515 Art. 18 cpv. 1 lett. h Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

1

h.

gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

7. Legge federale del 6 ottobre 198916 sulle finanze della Confederazione Art. 35 cpv. 2, primo periodo 2

Essa gestisce la tesoreria centrale della Confederazione e del settore dei PF. ...

8. Legge del 1° ottobre 192517 sulle dogane Art. 49 cpv. 1, 2 e 5 Le imprese ferroviarie che si occupano del trasporto delle persone e delle merci attraverso la linea doganale, devono mettere gratuitamente a disposizione, nelle stazioni di confine, secondo le prescrizioni del Consiglio federale, gli impianti e i locali occorrenti al servizio delle dogane e al deposito temporaneo delle merci soggette al controllo doganale; lo stesso dicasi degli impianti necessari per il riscaldamento, l'illuminazione e la fornitura dell'acqua nonché degli apparecchi per pesare del servizio ferroviario. L'arredamento interno è a carico della dogana.

1

Le imprese ferroviarie sostengono le spese di riscaldamento, d'illuminazione e di pulizia dei locali di visita e di deposito; la dogana quelle per i locali destinati agli uffici.

2

Le imprese ferroviarie sono tenute a trasportare gratuitamente, nei viaggi di servizio, gli agenti doganali cui è affidata la vigilanza diretta sul traffico delle merci soggette all'obbligo della denunzia doganale, e a osservare le disposizioni prese a salvaguardia degli interessi della dogana. Queste imprese devono mettere a disposizione degli agenti doganali i registri dei loro uffici di spedizione delle merci a scopo d'indagini ufficiali.

5

15 16 17

RS 510.10 RS 611.0 RS 631.0

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Art. 50 cpv. 1 Salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dai regolamenti, le imprese ferroviarie sono tenute all'adempimento degli obblighi doganali.

1

Titolo prima dell'art. 51

c. Regime delle imprese ferroviarie Art. 51 Nelle loro relazioni con gli uffici doganali, le imprese ferroviarie fruiscono, nella loro qualità di vettori, di tutte le agevolezze che, a giudizio della dogana, sono compatibili con la sicurezza doganale.

1

Le operazioni doganali eseguite nel traffico ferroviario sono peraltro regolate mediante un'istruzione speciale sullo sdoganamento degli invii per ferrovia.

2

Art. 61 cpv. 2, primo periodo La Direzione generale delle dogane può, se lo crede opportuno e alle condizioni che essa stessa fisserà, consentire che il pagamento sia fatto in assegni postali e bancari svizzeri, invece che in contanti. ...

2

Art. 89 cpv. 1 Nel perseguire infrazioni doganali in vicinanza della linea doganale e negli stabilimenti e impianti della Posta svizzera, delle imprese di trasporto concessionarie e delle imprese ferroviarie ivi situati, si possono fermare e sottoporre a un'investigazione preliminare le persone sospettate di avere commesso un'infrazione doganale.

Questo provvedimento può essere esteso ai bagagli, alle merci e ai veicoli che queste persone portano con sé.

1

Art. 127 cpv. 1 n. 2 1

Il dazio può essere in tutto o in parte condonato: 2.

quando una merce trattata con bolletta di cauzione o con carta di passo viene totalmente o parzialmente distrutta per caso fortuito, per forza maggiore o per disposizione dell'autorità, nel termine di validità della bolletta doganale, semprechè la distruzione sia stata accertata ufficialmente dalla dogana oppure debitamente certificata da una dichiarazione di un'impresa di trasporto ferroviaria o di un'autorità federale, cantonale o comunale;

Art. 139 cpv. 2 2 L'ordinanza del 10 luglio 192618 della legge sulle dogane può, a questo riguardo, imporre obblighi speciali al personale della Posta svizzera.

18

RS 631.01

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9. Legge federale del 27 giugno 197319 sulle tasse di bollo Art. 6 cpv. 1 lett. c 1

Non soggiacciono alla tassa: c.

i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati con contributi d'investimento degli enti pubblici a loro favore;

10. Legge federale del 19 dicembre 195820 sulla circolazione stradale Art. 25 cpv. 2, frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. f 2

Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: f.

i segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia nonché dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna;

Art. 55 cpv. 6bis (nuovo) 6bis Il Consiglio federale può fissare, per le persone che effettuano trasporti stradali di viaggiatori nel settore del trasporto sottoposto a concessione federale o del trasporto internazionale (art. 6 e 8 della legge federale del ...21 sul trasporto di viaggiatori) un tasso alcolemico inferiore a quello fissato dall'Assemblea federale secondo il capoverso 6.

11. Legge federale del 5 ottobre 199022 sui binari di raccordo ferroviario Art. 17

Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dei trasporti. Il Consiglio federale può affidare la vigilanza a terzi.

1

L'autorità di vigilanza può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni di servizio.

2

Il controllo della sicurezza tecnica nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio dei binari di raccordo è retto dalle procedure determinanti.

3

La ferrovia e il raccordato devono mettere gratuitamente a disposizione dell'autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari e fornirle tutte le informazioni necessarie.

4

19 20 21 22

RS 641.10 RS 741.01 RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RS 742.141.5

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Art. 19 cpv. 2 2

È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18m della legge federale del 20 dicembre 195723 sulle ferrovie.

12. Legge federale del 25 settembre 191724 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese Art. 9 cpv. 1 e 2 Concerne solo i testi tedesco e francese

1

Il pegno comprende il corpo della ferrovia e le parcelle di terreno che ne dipendono, compresi le stazioni principali e secondarie, le tettoie da merci, le case di cantoniere e tutti gli altri edifici che sono sulla linea e sulle sue dipendenze, compreso tutto il materiale adibito alla manutenzione della tratta costituita in pegno.

2

Art. 27 cpv. 2 Se è costituita in pegno soltanto una parte della rete di un'impresa ferroviaria, oppure se vi sono pegni anteriori sull'una o sull'altra linea, i periti determinano anzitutto la parte del materiale d'esercizio adibito alla manutenzione che deve essere attribuito a quella o a quelle linee (art. 9 cpv. 2) in ragione della lunghezza chilometrica e del movimento. Il Tribunale federale fissa questa ripartizione in un tanto per cento, e le diverse linee col rispettivo materiale loro attribuito sono valutate a parte.

2

13. Legge federale del 20 marzo 199825 sulle Ferrovie federali svizzere Art. 2 cpv. 3 (nuovo) Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 195726 sulle ferrovie.

3

Art. 3 cpv. 3 e 4 3

Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale.

4

Abrogato

Art. 4 e 5 Abrogati

23 24 25 26

RS 742.101 RS 742.211 RS 742.31 RS 742.101

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Titolo prima dell'art. 8

Sezione 3: Strategia di proprietario Art. 8 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi quadriennali che la Confederazione intende conseguire quale azionista principale dell'impresa.

Art. 17­19 Abrogati Art. 20

Tesoreria della Confederazione

Gli investimenti nel settore dei trasporti e gli investimenti commerciali possono essere finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione.

Art. 22 cpv. 2 La legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

2

14. Legge del ...27 sugli impianti di trasporto a fune Art. 18a

Diritto applicabile (nuovo)

Per l'esercizio di attività che hanno rilevanza sotto il profilo della sicurezza del personale e per l'inchiesta indipendente in caso di incidenti le relative prescrizioni della legge del 20 dicembre 195728 sulle ferrovie si applicano per analogia.

15. Legge federale del 29 marzo 195029 sulle imprese filoviarie Introduzione di un titolo abbreviato e di un'abbreviazione (Legge sulle imprese filoviarie, LIF) Art. 3 cpv. 2 Il pegno comprende i fondi, gli edifici e gli impianti elettrici adibiti all'esercizio elettrico.

2

27 28 29

RS ...; RU ... (FF 2005 793) RS 742.101 RS 744.21

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Art. 4 Concessione federale autorizzazione cantonale

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori è conferito secondo gli articoli 6­8 della legge del ... 30 sul trasporto di viaggiatori.

e

Art. 5­6 Abrogati Art. 7a (nuovo) Tassa di vigilanza

Per coprire i suoi costi di vigilanza non coperti da emolumenti, l'Ufficio federale riscuote una tassa annuale dalle imprese sottoposte alla sua vigilanza.

1

La tassa è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente.

Dipende in particolare dal genere di impresa filoviaria, dal tipo e numero di costruzioni e di impianti così come dalla loro lunghezza e dalla struttura degli impianti infrastrutturali.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità. Stabilisce in particolare i costi di vigilanza computabili.

3

Art. 8 Abrogato Art. 11a Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne: a.

la notificazione di infortuni;

b.

la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 18 cpv. 2 (nuovo) Si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195731 sulle ferrovie, in particolare le sue disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

2

Art. 18a (nuovo) Il Consiglio federale fissa le tasse da riscuotere per l'applicazione della presente legge.

Tasse

30 31

RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RS 742.101

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16. Legge federale del 3 ottobre 197532 sulla navigazione interna Art. 1 cpv. 4 (nuovo) Alla navigazione interna in concessione si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195733 sulle ferrovie concernenti l'espropriazione, la vigilanza, l'inchiesta indipendente sugli incidenti, le limitazioni nell'interesse della sicurezza della ferrovia, la costruzione di impianti di segnalazione e di telecomunicazione, i servizi accessori, le controversie, le prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche e la riscossione delle tasse nonché le disposizioni penali e le misure amministrative.

4

Art. 7 Il diritto di trasportare regolarmente e professionalmente viaggiatori è conferito secondo gli articoli 6­8 della legge del ...34 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 41, rubrica e cpv. 3 (nuovo) Condotta in stato di inidoneità al servizio Alle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 195735 sulle ferrovie, in particolare le sue disposizioni penali, concernenti l'inidoneità a prestare servizio.

3

Art. 56, rubrica Abrogata Art. 57 Abrogato 17. Legge dell'8 ottobre 197136 sulla durata del lavoro Art. 1 cpv. 1 lett. b, c, f e cpv. 1bis (nuovo) 1

Sottostanno alla legge:

32 33 34 35 36

b.

le imprese ferroviarie e filoviarie in concessione;

c.

le imprese d'autoservizi in concessione;

f.

le imprese che eseguono corse regolarmente e professionalmente su incarico di una delle imprese indicate nelle lettere a­e.

RS 747.201 RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RS 742.101 RS 822.21

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1bis Sono considerate in concessione le imprese ferroviarie titolari di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195737 sulle ferrovie oppure di una concessione o di un'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori secondo gli articoli 6­8 della legge del ...38 sul trasporto di viaggiatori.

Sono equiparate alle imprese ferroviarie in concessione le imprese che circolano sull'infrastruttura di un'impresa ferroviaria in concessione avvalendosi dell'accesso alla rete o su base esclusivamente contrattuale.

Art. 2 cpv. 2 e 3 La legge è applicabile agli imprenditori postali e ad altri incaricati dei trasporti nonché ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione.

2

Nell'ordinanza sarà disciplinata l'applicabilità della legge ai lavoratori occupati solo in misura esigua da un'impresa di cui all'articolo 1 e ai lavoratori occupati dalle agenzie postali.

3

Art. 4 cpv. 1 1

La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di sette ore al massimo.

Art. 11 cpv. 2 Mediante ordinanza, possono essere emanate, nell'ambito della legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali dei veicoli a motore, disposizioni particolari per i conducenti di veicoli a motore i quali, oltre ai trasporti in concessione, eseguono altri trasporti.

2

Art. 16

Giovani

Ai giovani si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 196439 sul lavoro.

Art. 17

(Rubrica: concerne soltanto il testo tedesco e francese)

Per la tutela della salute, l'occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità si applicano le disposizioni della legge del 13 marzo 196440 sul lavoro.

1

2­3 Abrogati 4

Concerne soltanto il testo tedesco e francese.

37 38 39 40

RS 742.101 RS ...; RU ... (FF 2005 2313) RS 822.11 RS 822.11

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18. Legge federale del 21 dicembre 195541 concernente l'Ufficio svizzero del turismo Art. 5 Abrogato 19. Legge federale del 10 ottobre 199742 sul riciclaggio di denaro Art. 24 cpv. 2 Gli organismi di autodisciplina della Posta Svizzera, secondo la legge federale del 30 aprile 199743 sulle poste, e delle imprese di trasporto concessionarie secondo la legge del ...44 sul trasporto di viaggiatori devono essere indipendenti dalla direzione.

2

41 42 43 44

RS 935.21 RS 955.0 RS 783.1 RS ...; RU ... (FF 2005 2313)

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