Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) del 2 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) conformemente al regolamento del 21 aprile 20052.
Art. 2 1 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite dell'USIE nell'ambito della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore.
2
1 2
Si tratta concretamente di: a.
sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;
b.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze riguardanti la formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;
c.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;
d.
sviluppo e aggiornamento dei procedimenti di valutazione e di qualificazione nell'offerta di formazione curata dall'USIE, coordinazione dei procedimenti e vigilanza sui procedimenti, inclusa la garanzia di qualità;
e.
reclutamento e formazione di nuove leve;
f.
contributi a procedimenti di valutazione e alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
g.
impegno prestato dall'USIE nell'organizzazione, nell'amministrazione e nel controllo.
RS 412.10 Il testo del presente regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 249 del 22 dicembre 2005.
2005-3034
6683
Obbligatorietà generale conferita al Fondo per la formazione professionale USIE dell'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti. DCF
Art. 3 1
L'obbligatorietà generale vale per tutta la Svizzera.
Si applica a tutte le aziende che presentano contratti professionali tipici del ramo con persone che esercitano professioni sostenute dall'USIE.
2
Art. 4 Ogni azienda che presenta contratti professionali tipici del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare una quota al Fondo per la formazione professionale USIE.
1
Le quote da versare nel Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori e di persone in formazione in professioni tipiche del ramo.
2
3
Sono applicabili i seguenti importi:
a. quota per azienda: b. quota per collaboratore: c. quota per persona in formazione:
fr. 175./anno fr. 50./anno fr. 20./anno
Art. 5 Conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale, l'USIE rende conto dell'incasso e dell'utilizzazione delle quote.
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2
L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
3
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia pụ revocarla.
2 dicembre 2005
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3
RS 412.101
6684