Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 15 febbraio 2005 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 21 gennaio 2003 e del 16 gennaio 20041, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 1.

Adeguamenti salariali

2.

Salari minimi (art. 36 CCL) (invariato)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2005 e ha effetto sino al 30 giugno 2006.

15 febbraio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2

FF 2003 368, 2004 155 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2005-0268

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

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