Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi Concluso il 2 novembre 2005 Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, convinti della necessità della cooperazione tra i due Stati al fine di agevolare l'assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi, considerando l'esistenza di una frontiera aperta e le strette relazioni di vicinato tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein fondate in particolare sul Trattato del 29 marzo 1923 di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, compresi gli accordi concernenti la polizia degli stranieri, l'Accordo del 27 aprile 1999 sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, lo Scambio di note del 27 gennaio 2003 relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile, l'Accordo del 18 ottobre 2003 concernente la partecipazione del Principato del Liechtenstein alla rete radio POLYCOM e l'Accordo del 4 dicembre 2003 concernente la partecipazione di cittadini del Principato del Liechtenstein a corsi di istruzione dell'UFPP, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina le condizioni quadro per l'assistenza volontaria in caso di catastrofi o di incidenti gravi nell'altro Stato contraente, su domanda di quest'ultimo, in particolare per l'invio di squadre e materiale, nonché per la cooperazione nel settore del preallarme, dell'allarme e della diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione.

2. L'assistenza fornita nell'ambito dell'aiuto transfrontaliero tradizionale rimane salva.

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Dal testo originale tedesco.

2004-0755

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi.

Accordo con il Principato del Liechtenstein

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni significano: «Stato richiedente»: Stato contraente le cui autorità competenti domandano assistenza all'altro Stato, in particolare l'invio di squadre o di mezzi di soccorso; «Stato d'invio»: Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito a una domanda d'assistenza dell'altro Stato relativa in particolare all'invio di squadre e mezzi di soccorso; «Equipaggiamento»: materiale, veicoli, beni per il proprio consumo (beni di funzionamento) e equipaggiamento personale delle squadre di soccorso; «Materiale per l'assistenza»: equipaggiamento e viveri destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; «Squadre di soccorso»: unità civili o militari specializzate per le operazioni di soccorso e dotate di adeguati equipaggiamenti e materiale per l'assistenza.

Art. 3

Competenze

1. Le autorità competenti per formulare e ricevere le domande d'assistenza sono: ­

per la Confederazione Svizzera: Il Dipartimento federale degli affari esteri o il Governo del Cantone di San Gallo o il Governo del Cantone dei Grigioni;

­

per il Principato del Liechtenstein: il Governo del Principato del Liechtenstein.

2. Le autorità citate nel paragrafo 1 possono designare autorità subordinate che hanno la facoltà di formulare e ricevere le domande d'assistenza.

3. Le autorità competenti per il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione sono: ­

per la Confederazione Svizzera: la Centrale nazionale d'allarme presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, o il Governo del Cantone di San Gallo, o il Governo del Cantone dei Grigioni;

­

per il Principato del Liechtenstein: il Governo, o la polizia nazionale.

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi.

Accordo con il Principato del Liechtenstein

4. Le autorità citate nel paragrafo 3 possono designare autorità subordinate che hanno la facoltà di dare il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione.

5. Le autorità dei due Stati contraenti citate nei paragrafi 1-4 hanno la facoltà di comunicare direttamente tra loro per l'applicazione del presente Accordo.

6. I due Stati contraenti si scambiano gli indirizzi e i mezzi di telecomunicazione delle autorità citate nei paragrafi 1­4.

7. Gli Stati contraenti si comunicano immediatamente, per via diplomatica, le modifiche concernenti le competenze di tali autorità nei settori contemplati dal presente Accordo.

Art. 4

Intesa preliminare

La natura e l'estensione dell'assistenza, in particolare l'invio di squadre e di materiale di soccorso, sono fissate caso per caso di comune accordo dalle autorità menzionate nell'articolo 3 senza che queste ultime debbano precisare le modalità d'esecuzione.

Art. 5

Coordinamento e direzione generale

1. Il coordinamento e la direzione generale delle operazioni di salvataggio e di soccorso competono in ogni caso alle autorità dello Stato richiedente.

2. Gli incarichi per le squadre di soccorso dello Stato di invio sono indirizzati unicamente ai loro responsabili che danno le istruzioni d'esecuzione ai loro subordinati.

3. Le autorità dello Stato richiedente accordano protezione e assistenza alle squadre di soccorso dello Stato di invio.

Art. 6

Modalità d'intervento

1. L'aiuto è fornito da squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione appropriata in particolare nell'ambito della lotta contro gli incendi, contro i pericoli nucleari, biologici e chimici, dell'assistenza medica, del salvataggio, della ricerca o della riparazione provvisoria e sono dotate del materiale e degli apparecchi necessari per svolgere tali compiti; se necessario, l'assistenza può essere fornita in qualsiasi altro modo.

2. Le squadre di soccorso possono essere inviate per via terrestre, aerea o di navigazione.

Art. 7

Squadre di soccorso in uniforme e equipaggiamento militare

1. Le squadre di soccorso sono autorizzate a portare l'uniforme sul territorio dello Stato richiedente per quanto faccia parte del loro equipaggiamento usuale.

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi.

Accordo con il Principato del Liechtenstein

2. Nel settore d'intervento, le squadre di soccorso possono operare con veicoli militari terrestri, marittimi e aerei con il loro equipaggiamento usuale, ma senza munizioni.

Art. 8

Interventi con aeromobili

1. Gli aeromobili possono essere utilizzati non solo per il trasporto rapido delle squadre di soccorso secondo l'articolo 5 paragrafo 2, ma anche direttamente per altri tipi di operazioni di soccorso.

2. Ogni Stato contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell'altro Stato contraente secondo il paragrafo 1 a sorvolare il suo territorio, ad atterrarvi e a decollarvi.

3. L'utilizzazione di aeromobili in un'operazione di soccorso deve essere immediatamente comunicata all'autorità richiedente con l'indicazione più precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione, nonché dell'equipaggio di bordo, del carico, dell'ora del decollo, dell'itinerario previsto e del luogo di atterraggio.

Art. 9

Spese d'intervento

1. Lo Stato di invio non può far valere nessuna pretesa di risarcimento delle spese delle operazioni di soccorso nei confronti dello Stato richiedente. Tale disposizione si applica pure per le spese risultanti dall'impiego, dal deterioramento o dalla perdita del materiale. Le spese delle operazioni di soccorso fornite da persone fisiche o giuridiche presso le quali lo Stato di invio ha fatto solo da tramite su domanda dello Stato richiedente sono assunte da quest'ultimo.

2. In caso di ricupero totale o parziale delle spese delle operazioni di soccorso effettuate, il paragrafo 1 non è applicabile. Lo Stato di invio è indennizzato in priorità.

3. Per la durata dell'intervento, le squadre di soccorso dello Stato di invio sono mantenute ed alloggiate, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti nella misura del loro fabbisogno se hanno esaurito le loro riserve. Se necessario, ricevono un'assistenza logistica, inclusa l'assistenza medica.

Art. 10

Risarcimento e indennizzo

1. Ogni Stato contraente rinuncia a ogni pretesa di risarcimento nei confronti dell'altro Stato contraente o di un membro delle sue squadre di soccorso per quanto concerne: a)

i danni materiali o patrimoniali causati da un membro di una squadra di soccorso nell'adempimento della sua missione;

b)

i danni alle persone sotto forma di lesione fisica, danno alla salute o decesso di un membro di una squadra di soccorso nell'esercizio della sua missione

Tali disposizioni non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave.

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi.

Accordo con il Principato del Liechtenstein

2. Se sul territorio dello Stato richiedente è causato un danno a terzi da un membro di una squadra di soccorso dello Stato di invio, nell'esercizio della sua missione, lo Stato richiedente assume il risarcimento del danno secondo le prescrizioni che sarebbero applicate se il danno fosse stato causato da un membro delle sue squadre di soccorso.

3. Lo Stato richiedente non ha diritto di regresso nei confronti dello Stato di invio o di un membro delle sue squadre di soccorso. Tuttavia, nel caso in cui un membro di una squadra di soccorso abbia causato un danno a terzi intenzionalmente o per negligenza grave, lo Stato richiedente può far valere un diritto di regresso nei confronti dello Stato di invio.

4. Conformemente al loro diritto nazionale, le autorità degli Stati contraenti cooperano strettamente per facilitare la liquidazione delle pretese di risarcimento e d'indennizzo. In particolare si scambiano tutte le informazioni in loro possesso relative ai fatti che hanno causato i danni ai sensi del presente articolo.

Art. 11

Giurisdizione penale

1. I reati commessi da un membro civile di una squadra di soccorso dello Stato di invio sul territorio dello Stato richiedente sottostanno alla giurisdizione di quest'ultimo.

2. Se un membro civile di una squadra di soccorso dello Stato di invio commette reati sul territorio dello Stato richiedente nel corso dell'intervento, lo Stato richiedente esaminerà con benevolenza eventuali domande dello Stato di invio relative alla trasmissione del procedimento penale; se da seguito a tale domanda, lo Stato richiedente autorizza il ritorno della persona interessata nello Stato di invio.

3. I reati commessi da un membro militare di una squadra di soccorso dello Stato di invio sul territorio dello Stato richiedente sottostanno alla giurisdizione dello Stato di invio.

4. Le disposizioni sull'estradizione tra i due Stati contraenti rimangono salve.

Art. 12

Assistenza e riammissione

1. Le persone che nel caso di una catastrofe o di un incidente grave, in qualità di membro di una squadra di soccorso o di evacuato, sono passate da uno Stato contraente all'altro, vi sono assistite sino alla prima possibilità di ritorno secondo le prescrizioni interne in materia di assistenza sociale. Lo Stato di partenza assume le spese di assistenza e di rimpatrio di tali persone per quanto queste non siano cittadini dell'altro Stato contraente.

2. Ogni Stato contraente riammette le persone che in qualità di membro di una squadra di soccorso o di evacuato, sono passate dal suo territorio a quello dell'altro Stato contraente. Le persone che non sono cittadini dello Stato contraente che li riammette, restano soggette allo stesso statuto vigente prima del passaggio della frontiera.

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Accordo con il Principato del Liechtenstein

Art. 13

Mezzi di telecomunicazione

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti prendono in comune le misure necessarie per permettere l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione e in particolare i collegamenti radio, fra le autorità menzionate nell'articolo 3, fra tali autorità e le squadre di soccorso da esse inviate, fra le diverse squadre di soccorso e fra le squadre di soccorso inviate e la direzione delle operazioni.

2. Tali autorità sono: ­

per la Confederazione Svizzera: l'Ufficio federale delle comunicazioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;

­

per il Principato del Liechtenstein: il Governo del Principato del Liechtenstein.

Art. 14

Altre forme di cooperazione

1. Le autorità menzionate nell'articolo 3 cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali in particolare nei seguenti settori: a)

esecuzione delle operazioni di soccorso;

b)

misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi o gli incidenti gravi, scambiando tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, organizzando riunioni, programmi di ricerca, corsi di istruzione e esercitazioni in vista di operazioni di soccorso sul territorio di entrambi gli Stati contraenti;

c)

scambio di informazioni sui rischi e i danni che potrebbero coinvolgere il territorio dell'altro Stato contraente; l'informazione reciproca comprende pure lo scambio preventivo di dati di misurazioni.

2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano per analogia alle esercitazioni in comune durante le quali le squadre di soccorso di uno degli Stati contraenti sono impegnate sul territorio dell'altro Stato.

3. Se, per un intervento in un Paese terzo, le squadre di soccorso, gli equipaggiamenti e i mezzi di soccorso di uno Stato contraente devono passare attraverso il territorio dell'altro Stato contraente, le autorità competenti coopereranno strettamente per permettere un passaggio rapido nei limiti del diritto nazionale dello Stato di transito.

Art. 15

Composizione delle controversie

Le controversie sull'applicazione del presente Accordo che non possono essere appianate direttamente dalle autorità di cui all'articolo 3 sono risolte per via diplomatica. Se una controversia non può essere risolta mediante tale via entro sei mesi, su domanda di uno Stato contraente essa può essere sottoposta a una commissione arbitrale la cui decisione ha forza obbligatoria. Gli Stati contraenti determinano di comune accordo la composizione e la procedura di tale commissione.

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi.

Accordo con il Principato del Liechtenstein

Art. 16

Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica e si estingue sei mesi dopo la denuncia.

Art. 17

Altre disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali vigenti tra gli Stati contraenti rimangono salve.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Berna, il 2 novembre 2005, in due originali in lingua tedesca.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Paul Seger

Principe Stefan von und zu Liechtenstein

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Assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi.

Accordo con il Principato del Liechtenstein

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