Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base», depositata il 28 luglio 20042; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20053, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 28 luglio 2004 «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base» è valida e sarà sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117a 1

Assicurazione contro le malattie (nuovo)

L'assicurazione contro le malattie poggia: a.

sull'assicurazione di base secondo il diritto delle assicurazioni sociali, la quale assume i costi delle prestazioni medico-sanitarie destinate al lenimento del dolore, alla cura e alla reintegrazione, sempreché tali prestazioni siano appropriate ed economiche e la loro efficacia sia riconosciuta dalla scienza;

b.

sull'assicurazione complementare secondo il diritto in materia di assicurazioni private.

2 Gli assicuratori di base e i fornitori di prestazioni stipulano contratti di prestazione conformi alle esigenze degli assicurati.

Gli assicuratori di base non possono detenere partecipazioni negli enti fornitori di prestazioni e viceversa.

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RS 101 FF 2004 4195 FF 2005 3895

2005-1108

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Iniziativa popolare «sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base». DF

L'assicurazione di base è finanziata dai contributi della Confederazione e dei Cantoni, che insieme non superano il 50 per cento, e dai contributi degli assicurati.

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La Confederazione e i Cantoni versano i contributi agli assicuratori di base.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 117a (Assicurazione contro le malattie) Le disposizioni del nuovo articolo 117a entrano in vigore tre anni dopo la loro accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive. Fino all'entrata in vigore dell'articolo 117a gli assicurati possono assicurare presso il loro assicuratore di base, nell'ambito dell'assicurazione complementare e senza riserve, la differenza rispetto al precedente volume di prestazioni.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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