Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Procedura di consultazione Dipartimento federale di giustizia e polizia Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione L'avamprogetto accentra presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Ciò si propone in particolare di permettere al Dipartimento di riferirsi all'effettivo carico di lavoro delle diverse unità d'indagine e alle peculiarità dei casi trattati quando si tratta di esaminare i dispendi relativi al personale e alle finanze. Al fine di salvaguardare l'indipendenza dell'azione penale, non sono ammesse istruzioni concernenti un procedimento specifico e le competenze del Dipartimento in materia di vigilanza vengono definite con chiarezza. Nell'interesse della certezza del diritto, la legge deve sancire lo statuto del procuratore generale della Confederazione e dei procuratori federali nonché i diritti di impartire istruzioni all'interno del Ministero pubblico della Confederazione.

Termine di consultazione: 30 ottobre 2005 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della giustizia, 3003 Berna, tel. 031 322 41 37, fax 031 322 84 01, www.ofj.admin.ch Modifica della legge federale sulla procedura penale: Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione L'indennizzo delle spese summenzionate dipende in ampia misura dall'andamento del procedimento. I dettagli dell'indennizzo non possono pertanto essere disciplinati in una legge in senso formale. L'avamprogetto si limita a istituire una base legale generale per l'indennizzo e a introdurre il principio secondo cui in sede d'indennizzo occorre prendere in considerazione l'addossamento delle spese procedurali alle parti o altre forme di copertura delle spese. Il Consiglio federale è dunque autorizzato a definire mediante ordinanza la nozione di spese straordinarie e a disciplinare nel dettaglio le modalità d'indennizzo e il modo in cui viene presa in considerazione la copertura delle spese da parte di terzi.

Termine di consultazione: 30 ottobre 2005 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della giustizia, 3003 Berna, tel. 031 322 41 37, fax 031 322 84 01, www.ofj.admin.ch 2005-1692

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Introduzione del passaporto biometrico. Avamprogetto di revisione della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri Istituzione delle basi legali necessarie per la stesura e il rilascio di documenti d'identità biometrici, dapprima nel quadro di un progetto pilota e successivamente a titolo definitivo.

Termine di consultazione: 30 settembre 2005 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna, tel. 031 324 00 89, Pierre-Yves Huguenin, www.fedpol.admin.ch

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Legge federale del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN) L'obiettivo è di migliorare la protezione delle vittime di incidenti nucleari. A tale scopo la copertura assicurativa obbligatoria oggi in vigore per gli impianti nucleari dovrà essere portata da 1 a 2,25 miliardi di franchi. Inoltre dovranno essere ratificate le convenzioni internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Termine di consultazione: 31 ottobre 2005 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, 3003 Berna, tel. 031 322 56 26, Erika Zutter, www.admin.ch/bfe Revisione parziale della legge federale sulle foreste Con la revisione parziale della legge forestale si intende in particolare garantire le prestazioni della foresta e dell'economia forestale che vanno a vantaggio della collettività. Nel frattempo la legge riveduta dovrebbe contribuire a rafforzare l'efficienza dell'economia forestale. Occorre inoltre disciplinare la questione dell'aumento costante della superficie forestale e adeguare l'articolo sulla formazione agli attuali sviluppi nelle scuole universitarie professionali.

Termine di consultazione: 31 ottobre 2005 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Direzione delle foreste, 3003 Berna, tel. 031 324 77 78, fax 031 324 78 66, www.umwelt-schweiz.ch

12 luglio 2005

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Cancelleria federale