Istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni del 10 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 64 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), emana le seguenti istruzioni:

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Scopo Le presenti istruzioni mirano a garantire che le autorità di vigilanza applichino una procedura uniforme al momento della fondazione d'istituti collettivi o comuni conformemente al numero 2.

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Esse devono permettere a questi istituti di previdenza di avviare le loro attività con buone prospettive affinché né i destinatari né il fondo di garanzia subiscano perdite.

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Campo d'applicazione Campo d'applicazione generale Le presenti istruzioni sono destinate alle autorità di vigilanza della previdenza professionale conformemente all'articolo 61 LPP.

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2 Esse si applicano in caso di fondazione d'istituti collettivi o comuni sottoposti alla legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio (cfr. art. 1 LFLP, art. 48 e 49 cpv. 2 n. 14 LPP nonché art. 89bis cpv. 6 n. 12 del Codice civile3), indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa.

Non si applicano invece in caso di fondazione d'istituti di previdenza d'associazione o d'istituti di previdenza cui sono affiliati datori di lavoro fra i quali sussistono stretti vincoli economici o finanziari (istituti di gruppi).

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RS 831.40 RS 831.42 RS 210

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Modifica delle attività d'istituti collettivi o comuni esistenti Se le attività d'istituti collettivi o comuni esistenti subiscono modifiche importanti, le autorità di vigilanza chiedono che sia dimostrato che la solidità degli istituti è garantita. È considerato modifica importante in particolare lo scioglimento degli stretti vincoli economici o finanziari esistenti tra i datori di lavoro affiliati. Se ne risulta un considerevole ampliamento delle attività, le istruzioni sono applicabili per analogia.

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Le autorità di vigilanza ordinano agli istituti collettivi o comuni di informarle in caso di modifiche importanti delle loro attività.

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Esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza Al fine di procedere a un esame preliminare l'autorità di vigilanza chiede i documenti e le pezze giustificative (cfr. art. 6 e 7 OPP 14) necessari per emanare la decisione concernente l'assunzione della vigilanza e per un'eventuale registrazione prima dell'atto di fondazione. Se l'istituto di previdenza è già iscritto nel registro di commercio prima che sia stato eseguito l'esame preliminare e i dati forniti sono insufficienti o le condizioni non sono adempiute, l'autorità di vigilanza emana una decisione di assunzione della vigilanza al fine di ordinare provvedimenti volti a colmare le lacune o, eventualmente, la radiazione o la liquidazione dell'istituto di previdenza.

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Per procedere all'esame preliminare e in particolare per fissare l'importo del patrimonio iniziale e quello della garanzia, l'autorità di vigilanza richiede i seguenti documenti: a. informazioni sul/sui fondatore/i; b. informazioni sugli organi; c. il piano d'affari per cinque anni contenente le informazioni essenziali concernenti ­ il volume d'affari e le prospettive di crescita (numero di affiliazioni, assicurati, importo del capitale di previdenza ecc.), ­ il budget per i primi due anni (incluse le spese d'esercizio), ­ i piani di previdenza, ­ l'analisi della situazione, i vantaggi e gli svantaggi concorrenziali, ­ il piano di marketing (comprese le spese per la pubblicità e la distribuzione), ­ l'organizzazione (controllo di gestione interno e informatica), ­ il piano di finanziamento, ­ il piano d'investimento (compresi il rendimento perseguito e quello necessario),

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RS 831.435.1 Ordinanza del 29 giugno 1983 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione (OPP 1).

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l'analisi dei rischi di assicurazione e dei rischi tecnici e informazioni sulla loro copertura o sulle misure di sicurezza supplementari, ­ altre informazioni; il progetto dell'atto di fondazione e il progetto degli statuti; il progetto del regolamento concernente l'organizzazione e il progetto del regolamento sugli investimenti; il progetto del contratto di affiliazione; il genere e l'estensione di eventuali misure di sicurezza supplementari (contratto di assicurazione) e l'importo delle riserve tecniche; il progetto della dichiarazione di garanzia.

All'atto dell'esame dei regolamenti, l'autorità di vigilanza provvede in particolare a che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento poggino su una perizia, allestita dal perito in materia di previdenza professionale, che attesti che l'equilibrio finanziario è garantito.

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L'autorità di vigilanza provvede parimenti a che i regolamenti contengano disposizioni concernenti gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione giusta l'articolo 48e OPP 25.

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Se i regolamenti prevedono un tasso d'interesse applicabile all'avere di risparmio superiore al tasso d'interesse minimo previsto dalla legge, l'autorità di vigilanza dà il suo consenso solo se il regolamento prevede esplicitamente che tale tasso può essere applicato solo se è dimostrato che il capitale di previdenza è coperto e se le riserve e gli accantonamenti sono sufficienti.

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Assunzione della vigilanza e registrazione Al fine di garantire la sicurezza finanziaria giusta l'articolo 6 lettera a OPP 1, l'autorità di vigilanza prende le seguenti misure:

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Patrimonio iniziale L'autorità di vigilanza esamina, al più tardi al momento dell'assunzione della vigilanza o della registrazione, se il patrimonio iniziale sia sufficiente, basandosi sulle spiegazioni contenute nel piano d'affari. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili durante la fase iniziale.

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RS 831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

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L'autorità di vigilanza può autorizzare l'iscrizione nel regolamento di una disposizione secondo cui, in caso di liquidazione parziale, il patrimonio iniziale a destinazione vincolata ancora esistente non deve essere ripartito in modo proporzionale.

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Garanzia L'autorità di vigilanza esamina, al più tardi al momento dell'assunzione della vigilanza o della registrazione, se, all'atto della sua fondazione, l'istituto di previdenza disponga di una garanzia non cedibile e irrevocabile di una banca sottoposta alla sorveglianza svizzera o di una garanzia di un'assicurazione sottoposta alla sorveglianza svizzera o a quella del Liechtenstein; tale garanzia deve ammontare almeno a 500 000 franchi ed essere stata conclusa per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può fissare un importo minimo più elevato, che non deve però superare 1 milione di franchi. Per il calcolo dell'importo minimo sono determinanti criteri quali il capitale di previdenza previsto, il numero dei contratti di affiliazione e la loro durata minima.

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Si fa uso della garanzia se prima della sua scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto di previdenza e non è escluso che i destinatari o terzi subiscano un danno e/o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. In caso contrario, l'autorità di vigilanza può esentare la banca o l'assicurazione dall'obbligo di garanzia prima della scadenza della durata contrattuale. La banca o l'assicurazione adempiono l'obbligo di garanzia nei confronti dell'istituto di previdenza alla prima ingiunzione di pagamento scritta. Soltanto l'autorità di vigilanza competente è autorizzata ad emettere un'ingiunzione di pagamento.

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In presenza di misure di sicurezza supplementari che coprono tutti i rischi mediante un contratto d'assicurazione della durata di almeno 5 anni, non è più necessaria alcuna garanzia.

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Misure di sicurezza supplementari Se è dimostrato che saranno affiliate all'istituto di previdenza meno di 300 persone, l'autorità di vigilanza esamina, al più tardi al momento dell'assunzione della vigilanza o della registrazione, se sia stato stipulato un contratto con un'assicurazione sottoposta alla sorveglianza svizzera o a quella del Liechtenstein. Il genere e l'estensione delle misure di sicurezza supplementari si fondano su una perizia allestita dal perito in materia di previdenza professionale (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b OPP 2 nel tenore del 10 giugno 2005).

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Se è dimostrata l'esistenza di riserve sufficienti e contabilizzate separatamente, non è necessaria una misura di sicurezza supplementare mediante un contratto di assicurazione (cfr. art. 43 cpv. 4 OPP 2).

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Esigenze particolari poste agli organi e all'organizzazione Organo paritetico superiore dell'istituto collettivo o comune L'autorità di vigilanza chiede all'istituto di previdenza di provare che il principio di parità è rispettato. L'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori giusta l'articolo 51 LPP non è garantita se l'organo paritetico superiore è composto soltanto da due membri.

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Gestione e struttura L'autorità di vigilanza chiede all'istituto di previdenza di provare che la persona responsabile della gestione è in possesso del diploma federale di gerente di cassa pensione o di un diploma estero equivalente o che ha acquisito in altro modo conoscenze approfondite in materia di diritto, di tecnica attuariale, di contabilità, d'investimenti di capitali e di gestione di casse pensioni.

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L'autorità di vigilanza esamina in particolare se il regolamento concernente l'organizzazione contenga norme sulle competenze dei servizi responsabili, sui processi interni e sui rapporti con servizi esterni. Il regolamento deve contemplare anche indicazioni concernenti il settore informatico, che garantisce un'applicazione tempestiva, corretta e sicura della previdenza professionale.

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Essa chiede inoltre all'istituto di previdenza di provare che sono state adottate misure sufficienti a garantire la lealtà nella gestione del patrimonio (art. 49a cpv. 3 e 4 OPP 2).

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Ufficio di revisione L'autorità di vigilanza chiede che sia dimostrato che: a. l'ufficio di revisione adempie le condizioni legali (cfr. art. 53 cpv. 1 e 4 LPP e art. 33 OPP 2); b. i revisori dirigenti godono di una reputazione irreprensibile, hanno seguito una formazione adeguata (il diploma federale di analista economico o un diploma estero equivalente costituiscono titolo preferenziale) e dispongono di un'esperienza professionale sufficiente (in particolare nel settore del diritto delle fondazioni e della previdenza professionale); c. l'ufficio di revisione adempie le condizioni legali in materia d'indipendenza (cfr. art. 34 OPP 2). L'ufficio di revisione attesta la propria

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indipendenza nei confronti dell'istituto di previdenza e rende noti eventuali conflitti d'interesse.

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Perito in materia di previdenza professionale L'autorità di vigilanza chiede che sia dimostrato che il perito in materia di previdenza professionale a. gode di una reputazione irreprensibile; b. è in possesso del diploma federale di perito in materia di assicurazione pensioni (cfr. art. 37 e 39 OPP 2) e dispone di un'esperienza professionale sufficiente. È considerata sufficiente un'attività svolta quale perito durante cinque anni; c. adempie le condizioni legali in materia d'indipendenza (cfr. art. 40 OPP 2). Il perito attesta la propria indipendenza nei confronti dell'istituto di previdenza e rende noti eventuali conflitti d'interesse.

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Essa chiede inoltre al perito di presentare un certificato che attesti che egli riconosce i principi e le direttive dell'Associazione degli attuari svizzeri e della Camera svizzera degli esperti di cassa pensione6. Sono fatte salve le modifiche derivanti da revisioni di legge.

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Rapporti dopo la fondazione dell'istituto di previdenza L'autorità di vigilanza può chiedere all'istituto di previdenza che si trova nella fase iniziale di presentare rapporti d'attività a seconda della situazione, vale a dire anche a scadenze inferiori ad un anno.

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Essa chiede in particolare un rapporto scritto concernente il rispetto del piano d'affari in cui siano motivate divergenze sostanziali eventualmente verificatesi e/o prevedibili e presentate le misure adottate o pianificate di conseguenza.

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Se in seguito a queste divergenze le misure di sicurezza supplementari risultano insufficienti (cfr. n. 43), provvedimenti quali una modifica del genere e dell'estensione della misura di sicurezza supplementare o un adeguamento dell'importo della riserva tecnica devono essere documentati mediante una perizia del perito in materia di previdenza professionale. La modifica del contratto d'assicurazione e l'adeguamento dell'importo della riserva vanno confermati all'autorità di vigilanza.

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L'autorità di vigilanza ordina agli istituti di previdenza di fornire spontaneamente informazioni in caso di disdetta o di modifiche importanti apportate al contratto d'assicurazione.

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Del 28 agosto 2000: www.kammer-pk-experten.ch/DE/Kammer/grundsaetze-richtlinenpve_d.pdf.

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Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2005.

10 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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