Legge sul cinema Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni per il sostegno delle scuole di cinema

L'Ufficio federale della cultura (UFC), visti gli articoli 6 e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1); visti gli articoli 2 lettera d e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113); visto il numero 5.1.1 dei Principi della strategia di promozione per gli anni 2003­2005 (Principi di promozione, allegati all'OPCin), informa:

1. Bando di concorso e scadenze Il concorso in vista della conclusione dei contratti di prestazioni (CP) per il sostegno di scuole di cinema attive in Svizzera è bandito il 1o marzo 2005.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 30 aprile 2005. La relativa documentazione deve essere consegnata all'autorità o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

2. Contesto del contratto di prestazioni a. Obiettivi In virtù dell'articolo 6 LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la formazione degli studenti di cinema. Mediante il suo sostegno alle scuole di cinema, l'UFC mira a garantire agli studenti una formazione di elevata qualità nelle professioni del cinema, orientata alle esigenze pratiche e a livello europeo (n. 5.5.1 lett. a­c Principi di promozione), e a permettere agli studenti che frequentano le scuole di cinema sostenute di realizzare un film di diploma (n. 5.5.1 lett. b Principi di promozione).

b. Criteri I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: ­

beneficiare dello statuto di SUP federale o cantonale;

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offrire una formazione nelle professioni del cinema/dell'audiovisivo che permetta di svolgere l'attività di cineasta indipendente;

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offrire agli studenti le condizioni necessarie per poter realizzare un film di diploma;

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poter vantare una continuità confermata;

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collaborare con altre istituzioni di formazione svizzere e/o straniere (v.

n. 5.1.1 lett. d Principi di promozione).

c. Durata I CP vengono stipulati per una durata di 3 anni a partire dell'inizio dell'anno accademico.

d. Modalità Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione (in 6 esemplari) corredata dei seguenti documenti (la documentazione deve fondarsi sui criteri menzionati al n. 2 lett. b): ­

dossier di presentazione della scuola contenente informazioni in merito al numero di film di diploma che saranno realizzati durante gli anni accademici 2005­2006, 2006­2007, 2007­2008 e le condizioni di realizzazione di questi ultimi;

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presentazione degli obiettivi per i 3 anni successivi alla richiesta e delle modalità di attuazione degli stessi;

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organigramma e struttura;

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budget 2005­2008;

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piano finanziario 2005­2008;

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rapporti di attività degli ultimi 3 anni (contenenti le seguenti informazioni: contenuto e numero di corsi impartiti, numero di studenti, profilo e numero di professori, lista delle istituzioni con cui la scuola collabora, contabilità certificata degli ultimi tre anni ecc.);

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altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di chiedere precisazioni.

Vi preghiamo di riservare le seguenti date per un colloquio: 31 maggio, 1o e 2 giugno 2005.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: Nathalie Zufferey, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna (Internet: www.cultura-svizzera.admin.ch tel. 031 325 70 23, fax 031 322 57 71).

1o marzo 2005

Ufficio federale della cultura: Capo della Sezione cinema, Marc Wehrlin 1557